CASS
Sentenza 11 dicembre 2023
Sentenza 11 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2023, n. 49221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49221 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA NT, nato a Sant'NT il [...] in [...] all'ordinanza del 11/07/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale US RD, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
sentito per il ricorrente il difensore, avvocato Monica Zambotti, in sostituzione del difensore di fiducia, avvocato Salvatore D'Antonio, la quale si è riportata al ricorso insistendo per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza dell'Il luglio 2023, ha respinto l'appello proposto da NT IA avverso l'ordinanza del 26 maggio 2023 con Penale Sent. Sez. 6 Num. 49221 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 16/11/2023 la quale la Corte di Assise di appello di Napoli aveva rigettato la richiesta di dichiarare estinta, per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 303, ult. comma, lett. b), cod. proc. pen. la misura della custodia cautelare in corso a carico del predetto dal 21 marzo 2017. Il Tribunale ha dato atto che NT IA è stato condannato alla pena di anni 17 di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 4 e 6 cod. pen., commesso fino al 21 marzo 2017, con sentenza confermata in appello e ha ritenuto che, ai fini del computo del termine di fase, non ancora scaduto, debba essere esclusa la regola dettata dall'art. 63, comma 4, cod. pen. e che va, altresì, tenuto conto delle sospensioni intervenute e pari a giorni 742 (gg. 237 in primo grado e gg. 505 in appello). 2. Con unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, NT IA chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata per erronea applicazione della legge penale. Denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 63, comma 4 cod. pen. e 278 cod. proc. pen. isulle modalità di computo della pena ai fini dell'applicazione del termine di custodia che la Corte di assise di appello, con motivazione apodittica, avallata dall'ordinanza impugnata, aveva ritenuto essere quello di anni sei, non ancora scaduto, per effetto delle sospensioni. Sostiene, inoltre, che il ragionamento seguito dal Tribunale è erroneo poiché, ritenere non applicabile, ai fini del computo del termine di fase, l'art. 63, comma 4.cod. pen., viola la regola posta dall'art. 278 cod. proc. pen. così pervenendo ad una soluzione antitetica rispetto alla ratio della disposizione da ultimo indicata, sulla determinazione della pena agli effetti dell'applicazion delle misure, quando, invece, il giudice del merito abbia applicato, ritenendola facoltativa, la seconda circostanza aggravante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2.Deve rilevarsi, in punto di fatto, che NT IA è stato condannato alla pena di anni diciassette di reclusione per il reato di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 4 e 6, cod. pen. con condotta dal 27 maggio 2015, fattispecie per le quali è prevista, per la condotta di partecipazione ad associazione armata, la pena della reclusione da dodici a venti anni, con aumento da un terzo alla metà per UI' l'aggravante di cui al comma art7416-bis cod. pen.: si è, dunque, in presenza 2 Ajyte,«U(_ di più aggravanti ad effetto e, secondo l'ordinanza impugnata, il termine di fase per il reato come ritenuto, che comporta l'applicazione della pena della reclusione superiore a venti anni, è quello di cui all'art. 303, ult. comma, lett. c) cod. proc. pen., cioè anni sei, che, nel caso in esame, non è decorso tenuto conto anche della sospensione intervenuta nelle fasi del giudizio. Le conclusioni del Tribunale sono ineccepibili perché hanno fatto corretta applicazione della regula iuris secondo cui, ai fini del computo della pena in relazione alla determinazione del computo del termine di fase, per il delitto di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, aggravato ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 416-bis, cod. pen., devono computarsi gli aumenti previsti da entrambe le predette aggravanti, posta la precisazione che la regola dettata dall'art. 63, comma 4, cod. pen. non opera nei casi in cui il criterio di determinazione della pena, in conseguenza del concorso di una pluralità di circostanze aggravanti, sia previsto dalla singola fattispecie criminosa, cui deve riconoscersi natura speciale (Sez. 6, n. 24431 del 28/02/2019, Messina, Rv. 276071). Ciò che rileva, ai fini del rispetto dei criteri di cui all'art. 278 cod. proc. pen. è che la durata della custodia sia commisurata al reato, come ritenuto in sentenza, e utilizzando i criteri previsti dall'art. 278 cod. proc. pen. che rinviano alle circostanze aggravanti ad effetto speciale giudicate sussistenti. Non rileva, invece, secondo la giurisprudenza pacifica, che nel giudizio esse siano entrate in eventuale rapporto di equivalenza con le attenuanti generiche (ex multis, Sez. 1, n. 22968 del 20/06/2006, Martino, Rv. 235264), conclusione, questa, ritenuta conforme ai principi dal giudice delle leggi che, con la decisione n. 223 del 13 giugno 2006, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 4, cod. proc. pen. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., sul rilievo che la norma svolga una funzione di equilibrio e, in relazione alle varie fasi del procedimento fissi del criteri astratti per individuare in modo certo e unitario il tempo di decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, con la clausola generale di garanzia, fissata dall'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., che prevede che comunque la durata della custodia cautelare non possa mai eccedere l'entità della pena inflitta. Risulta, pertanto, infondato il rilievo della difesa secondo cui, invece, i termini andrebbero ragguagliati alla pena inflitta, quindi ai criteri di commisurazione eventualmente seguiti dal giudice attraverso il bilanciamento delle circostanze. Come anticipato, la sentenza di condanna a carico di IA, che non ha applicato, peraltro, le circostanze attenuanti ma le sole aggravanti, ritenute sussistenti, è pervenuta ad una condanna che per effetto delle aggravanti comporta l'applicazione (in astratto) della pena di anni trenta e, pertanto, è 3 Il Presidente Il Consigliere relatore compatibile con il termine di durata di cui all'art. 303, ult, comma, lett. c) cod. proc. pen. in anni sei, termignon ancora decorso tenuto conto delle sospensioni. 3. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16 novembre 2023
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale US RD, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
sentito per il ricorrente il difensore, avvocato Monica Zambotti, in sostituzione del difensore di fiducia, avvocato Salvatore D'Antonio, la quale si è riportata al ricorso insistendo per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza dell'Il luglio 2023, ha respinto l'appello proposto da NT IA avverso l'ordinanza del 26 maggio 2023 con Penale Sent. Sez. 6 Num. 49221 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 16/11/2023 la quale la Corte di Assise di appello di Napoli aveva rigettato la richiesta di dichiarare estinta, per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 303, ult. comma, lett. b), cod. proc. pen. la misura della custodia cautelare in corso a carico del predetto dal 21 marzo 2017. Il Tribunale ha dato atto che NT IA è stato condannato alla pena di anni 17 di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 4 e 6 cod. pen., commesso fino al 21 marzo 2017, con sentenza confermata in appello e ha ritenuto che, ai fini del computo del termine di fase, non ancora scaduto, debba essere esclusa la regola dettata dall'art. 63, comma 4, cod. pen. e che va, altresì, tenuto conto delle sospensioni intervenute e pari a giorni 742 (gg. 237 in primo grado e gg. 505 in appello). 2. Con unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, NT IA chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata per erronea applicazione della legge penale. Denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 63, comma 4 cod. pen. e 278 cod. proc. pen. isulle modalità di computo della pena ai fini dell'applicazione del termine di custodia che la Corte di assise di appello, con motivazione apodittica, avallata dall'ordinanza impugnata, aveva ritenuto essere quello di anni sei, non ancora scaduto, per effetto delle sospensioni. Sostiene, inoltre, che il ragionamento seguito dal Tribunale è erroneo poiché, ritenere non applicabile, ai fini del computo del termine di fase, l'art. 63, comma 4.cod. pen., viola la regola posta dall'art. 278 cod. proc. pen. così pervenendo ad una soluzione antitetica rispetto alla ratio della disposizione da ultimo indicata, sulla determinazione della pena agli effetti dell'applicazion delle misure, quando, invece, il giudice del merito abbia applicato, ritenendola facoltativa, la seconda circostanza aggravante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2.Deve rilevarsi, in punto di fatto, che NT IA è stato condannato alla pena di anni diciassette di reclusione per il reato di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 4 e 6, cod. pen. con condotta dal 27 maggio 2015, fattispecie per le quali è prevista, per la condotta di partecipazione ad associazione armata, la pena della reclusione da dodici a venti anni, con aumento da un terzo alla metà per UI' l'aggravante di cui al comma art7416-bis cod. pen.: si è, dunque, in presenza 2 Ajyte,«U(_ di più aggravanti ad effetto e, secondo l'ordinanza impugnata, il termine di fase per il reato come ritenuto, che comporta l'applicazione della pena della reclusione superiore a venti anni, è quello di cui all'art. 303, ult. comma, lett. c) cod. proc. pen., cioè anni sei, che, nel caso in esame, non è decorso tenuto conto anche della sospensione intervenuta nelle fasi del giudizio. Le conclusioni del Tribunale sono ineccepibili perché hanno fatto corretta applicazione della regula iuris secondo cui, ai fini del computo della pena in relazione alla determinazione del computo del termine di fase, per il delitto di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, aggravato ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 416-bis, cod. pen., devono computarsi gli aumenti previsti da entrambe le predette aggravanti, posta la precisazione che la regola dettata dall'art. 63, comma 4, cod. pen. non opera nei casi in cui il criterio di determinazione della pena, in conseguenza del concorso di una pluralità di circostanze aggravanti, sia previsto dalla singola fattispecie criminosa, cui deve riconoscersi natura speciale (Sez. 6, n. 24431 del 28/02/2019, Messina, Rv. 276071). Ciò che rileva, ai fini del rispetto dei criteri di cui all'art. 278 cod. proc. pen. è che la durata della custodia sia commisurata al reato, come ritenuto in sentenza, e utilizzando i criteri previsti dall'art. 278 cod. proc. pen. che rinviano alle circostanze aggravanti ad effetto speciale giudicate sussistenti. Non rileva, invece, secondo la giurisprudenza pacifica, che nel giudizio esse siano entrate in eventuale rapporto di equivalenza con le attenuanti generiche (ex multis, Sez. 1, n. 22968 del 20/06/2006, Martino, Rv. 235264), conclusione, questa, ritenuta conforme ai principi dal giudice delle leggi che, con la decisione n. 223 del 13 giugno 2006, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 4, cod. proc. pen. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., sul rilievo che la norma svolga una funzione di equilibrio e, in relazione alle varie fasi del procedimento fissi del criteri astratti per individuare in modo certo e unitario il tempo di decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, con la clausola generale di garanzia, fissata dall'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., che prevede che comunque la durata della custodia cautelare non possa mai eccedere l'entità della pena inflitta. Risulta, pertanto, infondato il rilievo della difesa secondo cui, invece, i termini andrebbero ragguagliati alla pena inflitta, quindi ai criteri di commisurazione eventualmente seguiti dal giudice attraverso il bilanciamento delle circostanze. Come anticipato, la sentenza di condanna a carico di IA, che non ha applicato, peraltro, le circostanze attenuanti ma le sole aggravanti, ritenute sussistenti, è pervenuta ad una condanna che per effetto delle aggravanti comporta l'applicazione (in astratto) della pena di anni trenta e, pertanto, è 3 Il Presidente Il Consigliere relatore compatibile con il termine di durata di cui all'art. 303, ult, comma, lett. c) cod. proc. pen. in anni sei, termignon ancora decorso tenuto conto delle sospensioni. 3. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16 novembre 2023