Sentenza 15 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, se il decreto con cui il pubblico ministero dispone l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica è motivato, o integrato nella motivazione, in un momento successivo alla sua emissione e ad operazioni di ascolto già iniziate, i risultati intercettativi utilizzabili sono soltanto quelli raccolti da quel momento in avanti, e sono invece inutilizzabili i risultati intercettativi raccolti dall'inizio delle operazioni e sino al momento dell'intervento tardivo sulla motivazione del decreto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2006, n. 7788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7788 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 15/02/2006
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 322
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 38142/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA EL, n. Belpasso 13/08/1985;
avverso l'ordinanza 21 giugno 2005 del tribunale di Catania;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALATI GI che ha chiesto l'annullamento con rinvio. OSSERVA
Il 14 luglio 2005 il Tribunale di Catania, in riforma dell'ordinanza emessa dal G.I.P. locale il 30 maggio 2005, che aveva disposto la custodia cautelare in carcere di LA AV in ordine ai reati di cui agli artt. 110 416 cod. pen. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (così qualificata l'originaria imputazione) ha sostituito la misura suddetta in quella degli arresti domiciliari. Ricorre il difensore, deducendo che il provvedimento impugnato risulta viziato sotto il duplice profilo dell'erronea applicazione ed interpretazione della legge e della carenza di motivazione, rispettivamente in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni ambientali, da cui sono stati tratti gli elementi d'accusa a carico della ricorrente, ed alla valutazione degli elementi astrattamente indiziari, desunti pressoché esclusivamente dalle stesse.
Ricorda di avere evidenziato in sede di riesame che il P.M. aveva trasmesso al tribunale gli atti, posti a fondamento della misura, senza alcun riferimento ai singoli indagati nonostante l'eterogeneità delle imputazioni e solo in modo parziale. Sulla prima questione richiama la giurisprudenza secondo cui "in tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, quantunque l'inefficacia del provvedimento cautelare non consegue all'omessa trasmissione al tribunale degli atti che il P.M. non abbia ritenuto di trasmettere al G.I.P.. La mancata indicazione, in relazione al singolo indagato in un processo con plurimi indagati, di quali atti siano stati trasmessi determina ugualmente la sanzione di inefficacia, atteso che la mancata specificazione della riferibilità al singolo dell'insieme degli atti processuali vanifica di fatto la possibilità di verificare il rispetto della disposizione di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5" (Cass. pen., Sez. 1^, 11/01/2001, n. 12988). Sulla seconda afferma che la mancata trasmissione ha riguardato un atto di particolare rilievo per l'odierna indagata: il verbale di interrogatorio reso al P.M. in data 14/04/2005 dal convivente CA PR. Lo stesso, infatti, pur inserito nel fascicolo del P.M. ed inviato al G.I.P. ai fini dell'emissione dell'O.C.C. del 30/05 u.s. nei confronti di tutti gli indagati, non è stato trasmesso al Tribunale.
L'omissione sarebbe influente, in quanto, nel corso dell'interrogatorio, il PR, ammettendo le proprie responsabilità in ordine all'episodio estorsivo ai danni di GI RA e LV AG della ditta "S.G. Carburanti S.a.s.," (mai contestato alla AV), fornisce una spiegazione circa la causale dei 7.000,00 Euro di cui si parla più volte nel corso delle conversazioni intercettate presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Piazza Lanza.
Sarebbe, quindi, erronea la motivazione secondo cui l'eccezione formulata dalla difesa andava disattesa perché "il verbale di interrogatorio del PR non è stato assolutamente posto dal G.I.P. a fondamento della misura cautelare nei confronti dell'odierna ricorrente", operando in tal modo una distorta interpretazione di una recente pronuncia delle Sezioni Unite di codesta Suprema Corte. Quanto al profilo della legittimità dei provvedimenti in tema di intercettazioni ambientali adottati in via di urgenza dal P.M. e dei decreti autorizzativi del G.I.P., il ricorrente ricorda che il P.M. in data 22/11/2004 aveva richiesto al G.I.P. la proroga delle predette intercettazioni per ulteriori 15 giorni, con scadenza 08/12/2004.
Soltanto in data 26/11/2004 il Pubblico Ministero aveva integrato la motivazione del decreto di urgenza e della richiesta di proroga, specificando le ragioni che giustificarono la deroga di cui all'art. 268 cod. proc. pen., comma 3, individuate nella inidoneità tecnica delle apparecchiature nella disponibilità della Procura ad intercettare le comunicazioni in oggetto per la peculiarità dei luoghi, caratterizzati dal notevole spessore delle pareti della sala colloqui" e sottoponendo 1 "uso della deroga stessa al controllo del giudice". Il P.M. emetteva dunque un provvedimento integrativo recante la suddetta data, ma privo dell'attestazione di deposito presso la cancelleria del G.I.P..
Da tale ritardo deriverebbe un difetto genetico del provvedimento, che vizierebbe anche i risultati delle intercettazioni successive, perché comunque fondate su provvedimenti illegittimi. Critica la decisione contraria assunta dal Tribunale, rilevando che in ogni caso avrebbero dovuto essere dichiarate inutilizzabili le intercettazioni effettuate medio tempore.
Sul punto richiama la giurisprudenza secondo cui "dal combinato disposto dell'articolo 268 c.p.p., comma 3, e art. 271 c.p.p., comma 1, sono inutilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione quando il provvedimento che le dispone (l'esecuzione con impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica) manchi di motivazione. In tale evenienza, l'intervento di un provvedimento successivo che dia conto delle ragioni in base alle quali si è ritenuto di eseguire le operazioni con impianti "esterni" è privo di efficacia sanante per il passato, ma può valere soltanto - se intervenuto quando l'intercettazione è ancora in corso - a rendere legittime ex nunc le future captazioni" (Cass. Pen. sez. 1^, 17/11/2003, n. 4762). Precisa che il G.I.P. non ha potuto vagliare tempestivamente le ragioni giustificatrici della deroga all'art. 268 c.p.p., comma 3, atteso che la motivazione relativa alla stessa è successiva all'adozione da parte del Pubblico Ministero del decreto di urgenza e della richiesta di proroga delle intercettazioni. Assume che la Sez. 6^ quando, con la sentenza n. 7691 del 2004, fa riferimento al giudice "chiamato a valutare l'utilizzabilità delle comunicazioni intercettate", si riferisce al G.I.P. al momento dell'adozione dell'ordinanza di custodia cautelare, piuttosto che al Tribunale del riesame nel successivo procedimento de libertate.
Assume che sarebbero viziati anche i due provvedimenti autorizzativi emessi dal G.I.P., in quanto carenti di motivazione essendo stati adottati con moduli prestampati.
Le argomentazioni del G.I.P. consisterebbero in un acritico richiamo alle prospettazioni del P.M. riguardo alle ragioni di urgenza, senza affrontare il tema della, deroga all'utilizzo degli impianti esterni alla Procura, non potendosi ritenere sanante con effetto ex tunc il decreto integrativo quando le operazioni di intercettazione sono ancora in corso.
Mancherebbero i presupposti richiesti dal codice di rito al fine di ritenere legittimamente disposte le intercettazioni in oggetto, in quanto non sarebbero consentite la motivazione per relationem. Il Tribunale, infatti, supererebbe in modo semplicistico i profili della carenza di motivazione, con particolare riguardo alle ragioni che giustificano la deroga all'utilizzo degli impianti della Procura, ritenendo erroneamente che in quella fase soltanto il P.M. sia l'unica A.G. detentrice del potere di valutare le ragioni d'urgenza e le motivazioni che suggeriscono l'espletamento delle intercettazioni, nonché l'idoneità o meno degli impianti.
Precisa che le argomentazioni del Tribunale del riesame si rivelano preconcette anche riguardo all'analisi del contenuto delle singole intercettazioni, avallando acriticamente quanto sostenuto dal G.I.P. nell'ordinanza applicativa della misura.
Al contrario, un'attenta analisi delle stesse avrebbe certamente messo in dubbio la sussistenza degli elementi indiziari posti a carico dell'indagata.
Sulla questione premette che AV è convivente di PR, che all'epoca dei fatti contestati, come detto, si trovava detenuto presso la citata Casa Circondariale, per episodi estorsivi. A parere della ricorrente sarebbe normale che la stessa, unitamente alla madre del suddetto, LA CA, e, in alcune occasioni, del di lui fratello minore KO, si recasse frequentemente presso la predetta struttura penitenziaria al fine di effettuare i colloqui con il congiunto e discutesse con lo stesso della vicenda giudiziaria che lo vedeva indagato, nonché di questioni di carattere economico, ivi compresa la sussistenza di debiti o di crediti vantati dal suddetto all'esterno, senza che da ciò possa desumersi la illiceità di tali pretese.
Osserva che sussisterebbero diverse discrasie tra talune frasi riportate nell'ordinanza di custodia cautelare ed il contenuto dei verbali di intercettazione. Trascrive i singoli passaggi, che contesta in modo puntuale e, riguardo ai 7.000,00 Euro di cui PR fa menzione nella conversazione del 12/11/2004, reputa verosimile il riferimento alla somma richiesta a RA e AG, episodio per il quale PR ha successivamente ammesso la propria responsabilità. Aggiunge che per le ulteriori somme, in assenza di riscontri delle predette conversazioni, non sarebbe possibile stabilirne la provenienza.
Non sussistono, infatti, elementi oggettivi che suffragano tale tesi, nè sono stati identificati alcuni dei soggetti indicati col solo nome di battesimo, circostanza questa che impedisce di delineare il ruolo che gli stessi avrebbero assunto.
Rileva che all'indagata non è ascritto alcun reato-fine e che le richieste di PR alla convivente di parlare con tale TE (verosimilmente il coindagato VE TE, all'epoca dei fatti in stato di libertà), non potrebbero ritenersi idonee a dimostrare il coinvolgimento della AV nell'asserita associazione. Osserva, infine, quanto all'affermazione del suddetto "... prendevano i soldi che ci dovevamo dividere tutti quanti io ora sono qua dentro e i soldi per dire ve li devono passare a voi ...", che, pur a voler ammettere che alla AV venissero consegnati dei soldi destinati al PR, non può ritenersi integrato, per ciò solo, un contributo punibile per la stessa, attesa l'assenza di qualsivoglia prova a suo carico della conoscenza della provenienza illecita delle somme de quibus.
Del resto, emblematica della estraneità della AV alle logiche di qualsiasi gruppo criminale è l'espressione pronunciata, dalla stessa nel corso della medesima conversazione "ma io cosa ne so io ti posso dire le cose ma non è che alla fine che ne so io non è che ne so discussioni ...".
Trascrive le intercettazioni del 30/11/2004, dalle quali si desumerebbe che AV nell'intera vicenda si sarebbe limitata a tutelare gli interessi del marito riguardo al denaro spettantegli, ma di cui non è chiarita la provenienza.
Asserisce che, pur ritenendo illecita la provenienza del denaro e la consapevolezza di tale origine da parte dell'odierna indagata, ciò non sarebbe sufficiente per configurare la condotta contestata, poiché dagli atti del procedimento non si evince alcun tipo di attività posta in essere da AV per contribuire a realizzare gli scopi dell'associazione.
Si duole che il Tribunale abbia rigettato la richiesta formulata dal P.M. di rettifica della contestazione relativa al reato di associazione semplice e di limitarla alla finalità di attività estorsiva piuttosto che di spaccio.
Affronta il tema del concorso esterno in associazione per delinquere. Nel caso di specie, afferma, difettano gli elementi essenziali per la configurabilità del ruolo di concorrente esterno, sia sotto il profilo oggettivo, quali l'infungibilità dell'asserito contributo, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo: se per la configurabilità del concorso esterno non è richiesto il dolo specifico, a differenza della condotta di partecipazione all'associazione, occorre tuttavia la consapevolezza di agire per il raggiungimento dei fini propri dell'associazione, piuttosto che, come nel caso che ci occupa, nell'esclusivo interesse di un congiunto. La qualificazione giuridica dei fatti dovrebbe essere valutata nell'ottica della meno grave ipotesi del favoreggiamento reale. Quanto alle esigenze cautelari, l'impugnato provvedimento, sia pur riconoscendole in misura attenuata rispetto all'ordinanza di custodia cautelare, meriterebbe censura, perché si fonderebbe su valutazioni assolutamente generalizzate.
Il ricorso deve essere accolto in parte.
Il primo motivo, concernente l'omessa trasmissione del verbale d'interrogatorio di CA PR, è infondato.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 19853 del 27/03/2002 rv. 221393 hanno chiarito che l'inefficacia del provvedimento cautelare può discendere solo dalla mancata trasmissione degli "atti a contenuto sostanziale con valore probatorio, che siano stati effettivamente utilizzati dal giudice a fondamento del provvedimento coercitivo". Nella specie, come ha evidenziato il Tribunale l'interrogatorio non è stato utilizzato dal G.I.P. per emettere il provvedimento restrittivo della libertà personale, ed inoltre, essendo stato prodotto dal difensore, è stato esaminato dal Tribunale medesimo, che ne ha escluso la rilevanza.
La principale doglianza esposta dalla ricorrente attiene all'utilizzabilità delle registrazioni eseguite a seguito delle disposte intercettazioni con particolare riferimento al decreto adottato dal Pubblico Ministero l'otto novembre 2004 ed ai decreti di convalida resi dal G.I.P..
Il decreto d'intercettazione delle conversazioni o comunicazioni tra presenti, che sarebbero intervenute presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Piazza Lanza, adottato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di OR AR e PR CA (indagati per il delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen.) in data 8 novembre 2004 alle ore 12,21 reca l'autorizzazione all'uso di apparecchiature esterne alla Procura ma, come rileva la ricorrente, è realmente privo di motivazione in ordine alla necessità di avvalersi di strutture estranee all'Ufficio Giudiziario.
Il 26 novembre 2004 la suddetta Procura della Repubblica ha emesso un provvedimento definito nella sua intestazione come "INTEGRAZIONE DI MOTIVAZIONE". Nel medesimo si specifica in modo puntuale che "la peculiarità degli impianti in dotazione all'istituto di detenzione di Piazza Lanza, tenuto conto dell'inidoneità tecnica delle apparecchiature nella disponibilità della Procura d'intercettare le comunicazioni ambientali in rilievo e la peculiarità dei luoghi in cui tali comunicazioni si svolgono e segnatamente il notevole spessore dei muri della menzionata sala unitamente alla tipologia delle apparecchiature in dotazione alla procura, renderebbe tecnicamente impossibile la ricezione di flussi sonori da parte di apparecchiature collocate a notevole distanza dal luogo in cui si svolgono i predetti colloqui".
Il Tribunale ha aderito all'orientamento giurisprudenziale (tra le tante Cass., Sez. 1^, 03/05/1991, n. 2096; Sez. 4^, 17/11/1999, n. 3986; Sez. 2^, 06/11/2002, n. 4261; Sez. 6^, 25/09/2003, n. 49119) secondo cui deve ritenersi ammissibile l'integrazione successiva da parte del Pubblico Ministero del decreto esecutivo delle operazioni di intercettazione, intervenuta anteriormente all'utilizzazione delle risultanze di tali operazioni. Sulla base di quest'interpretazione ha concluso che il citato provvedimento del 26 novembre 2004 ha sanato ogni profilo delle registrazioni precedentemente eseguite. Ha conseguentemente utilizzato le stesse, ponendole a fondamento del rigetto dell'istanza di riesame (pur sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari). Di recente, però, le Sezioni Unite con la sentenza n. 2737 del 29/11/2005 depositata il 24/01/2006 ric. Campennì mass. 232605 hanno così statuito:
"In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di autorizzazione alla utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, la motivazione del decreto del Pubblico Ministero, in ordine ad entrambi i presupposti di legge (la inidoneità o insufficienza degli apparati in uso all'ufficio giudiziario e la eccezionale urgenza) deve intervenire prima della esecuzione delle operazioni captative;
il Pubblico Ministero può rendere la relativa motivazione, o integrarla, anche in momento successivo a quello in cui abbia, eventualmente, disposto l'esecuzione delle operazioni, ma comunque sempre ed in ogni caso prima che le operazioni medesime vengano eseguite. Non è dato al giudice di emendare il decreto del Pubblico Ministero sostituendosi a lui nel rendere una motivazione non data dall'inquirente o di integrarla, appropriandosi di ambiti di discrezionalità delibativa e determinativa che spettano solo alla parte pubblica". Reputa il collegio di doversi adeguare a quest'interpretazione, non sussistendo ragioni per discostarsene.
Vanno, tuttavia, svolte alcune precisazioni su un tema presente nella specie e non in quello esaminato dalle Sezioni Unite. Nel caso in esame le intercettazioni e connesse registrazioni sono proseguite (almeno secondo le indicazioni rilevabili dalla motivazione del provvedimento impugnato) anche successivamente alla menzionata data d'INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE da parte del Pubblico Ministero.
Al riguardo, il collegio reputa di dovere affermare il seguente principio in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di autorizzazione alla utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica la motivazione del decreto del Pubblico Ministero sulla inidoneità o insufficienza degli apparati in uso all'ufficio giudiziario deve esistere prima dell'inizio delle operazioni d'intercettazione. Nell'ipotesi in cui la motivazione su tale aspetto originariamente inesistente (come nel caso in esame) sia, però, posteriormente adottata secondo i parametri normativi, le intercettazioni divengono legali dal momento della integrazione e sono, quindi utilizzabili le registrazioni eseguite successivamente all'emissione di quest'ultimo provvedimento.
La carenza originaria, infatti, è in tal modo sanata e l'atto, sia pure attraverso il suo progressivo perfezionamento, diviene corrispondente al dettato normativo e le intercettazioni postume sono utilizzabili. L'eventuale diversa opinione non può essere accolta, poiché frutto di formalismo fine a se stesso, privo della concretezza giuridica cui il giudice deve attenersi nell'interpretazione delle statuizioni poste a presidio dei diritti di riservatezza costituzionalmente tutelati, che trovano un limite nel provvedimento motivato del giudice, che autorizza legalmente l'intrusione. Due temi vanno, inoltre, brevemente affrontati per completezza espositiva. La ricorrente assume da un lato che i decreti del G.I.P. sarebbero carenti di motivazione e dall'altro che sarebbero redatti con motivazioni soltanto apparenti. L'assunto per un profilo è contraddittorio, perché lo stesso esponente rileva che la motivazione esiste tanto che ne assume la mera apparenza, per altro verso è privo di specificità, in quanto non è chiarito sotto quale aspetto sarebbe configurabile la dedotta "apparenza". Va anche evidenziato che la ricorrente non ha allegato i documenti (decreti del G.I.P.) in contestazione ed il motivo, anche per questo, è generico, essendo onere della parte che deduce provvedere a tale adempimento, per dimostrare la specificità del motivo e del relativo assunto (in tal senso sezione 2 sent. N. 672 del 23/01/1998 dep. 19/02/1999 rv. 212767).
Nel ricorso, infine, il difensore incidentalmente osserva: "Il P.M. emetteva un provvedimento integrativo recante la suddetta data, ma privo dell'attestazione del deposito presso la cancelleria del G.I.P.".
Il motivo de quo non è fondato, poiché nessuna disposizione processuale (non precisata neppure dalla stessa ricorrente) prevede quest'adempimento per un atto, che, invece, l'art. 268 cod. proc. pen., comma 3, riserva esclusivamente - expressis verbis - al
Pubblico Ministero.
Alla luce del principio innanzi affermato in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni eseguite successivamente all'emissione del ricordato provvedimento integrativo del Pubblico Ministero, occorre, dunque, annullare l'intero provvedimento, affinché il Tribunale rivaluti in modo completo la posizione della ricorrente in base al coacervo degli elementi raccolti a suo carico e negli indicati limiti della loro utilizzabilità.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2006