Sentenza 6 aprile 2006
Massime • 1
In tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il decreto motivato con cui il P.M. dispone l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica - sul presupposto della inidoneità o insufficienza degli impianti della Procura e della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza - deve essere emesso e può essere eventualmente integrato dal P.M. soltanto prima dell'esecuzione delle operazioni intercettative, mentre il giudice, neanche in sede di convalida delle operazioni di intercettazione disposte in via di urgenza dal PM, può emendare o integrare la motivazione del provvedimento, giacché in tal modo in primo luogo emetterebbe un provvedimento di natura esecutiva proprio del PM e, in secondo luogo, si approprierebbe di ambiti di discrezionalità deliberativa e determinativa che spettano solo alla parte pubblica. (La Corte, citando l'ordinanza della C. Cost. n. 275 del 2004 in materia, ha censurato la motivazione con la quale la Corte di appello aveva ritenuto che la assenza di una valida motivazione del decreto ex art. 268 comma terzo cod. proc. pen. fosse emendata dalla presenza, in atti, di un carteggio fra Uffici giudiziari attestanti la indisponibilità degli impianti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2006, n. 16558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16558 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 06/04/2006
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - N. 605
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 31762/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli;
Parte civile società Axa Assicurazioni, in persona del legale rappresentante;
avverso la sentenza pronunziata in data 12 aprile 2005 dalla Corte d'appello di Napoli;
nei confronti di:
OL ON, nato a [...] il [...];
NA UI, nato a [...] il [...];
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Consolo Santi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
Udito per la parte civile, Axa assicurazioni, l'avv. Paterno AO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, in subordine per prescrizione, con rinvio al giudice civile competente a pronunziarsi sulla domanda di risarcimento dei danni e depositando nota spese. FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli confermava, in sede di giudizio di rinvio, la sentenza di primo grado che aveva assolto ex art. 530 c.p.p., comma 2, OL ON e NA UI dall'addebito di avere incendiato il 30.7.1990 la Torre A del nuovo palazzo di giustizia di Napoli (artt. 110 e 423 c.p.) facendo esplodere cariche esplosive (L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 12, art. 61 c.p., n. 25 artt. 81 e 110 c.p.).
2. Nel precedente giudizio d'appello, instaurato su gravame del Pubblico Ministero, la Corte d'appello di Napoli aveva riformato la sentenza di primo grado affermando la responsabilità dei due imputati e condannandoli alla pena di cinque anni di reclusione e di Euro 1.500 di multa.
2.1. Proposto ricorso dagli imputati, la prima sezione di questa Corte aveva annullato con rinvio detta sentenza rilevando come essa mancava totalmente di motivazione in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni ambientali e in ordine all'alibi prospettato dallo NA;
era illogica nella parte in cui ricostruiva il movente del OL e individuava il suo interesse nella possibilità di lucrare i proventi della ricostruzione (dando di contro atto che il OL contemporaneamente era uscito dal raggruppamento di imprese); non motivava in modo esauriente sui riscontri delle dichiarazioni accusatorie, che, essendo rese de relato, dovevano essere sottoposte ad un più rigoroso ed approfondito controllo del contenuto narrativo e della efficacia dimostrativa (S.U. n. 25 del 20.10.2003, Calò). Sottolineando, quando a quest'ultimo profilo che in particolare le dichiarazioni rese dall'AN al Pubblico ministero, pur correttamente ritenute utilizzabili perché oggetto di contestazione, andavano sottoposta ad un controllo rigoroso circa il contenuto delle rivelazioni fatte dallo NA, specialmente in riferimento al movente del OL.
3. La sentenza impugnata ricostruisce dapprincipio i fatti processuali. La Corte d'appello ricorda che il processo a carico di NA e OL era nato da una lettera di TE MI detenuto a Campobasso. Il TE era compagno di cella di ON AS e di AO RI. TE scriveva d'avere saputo da AS che NA gli aveva detto di avere appiccato l'incendio su incarico di OL, titolare dell'impresa costruttrice che sperava di lucrare dalla ricostruzione. Sentito dal Pubblico Ministero TE aveva precisato di avere saputo delle confidenze di NA ad AN dapprima da RI - che gli aveva detto di aver parlato con AS dopo avere assistito ad un colloquio tra AS e NA -, quindi direttamente dall'AS. RI al Pubblico Ministero aveva confermato le dichiarazioni di TE. In dibattimento, tuttavia, morti TE e RI, AS aveva negato decisamente che NA gli avesse confidato di essere lui l'autore dell'incendio. Ad AS era stato contesto che al Pubblico ministero aveva detto cose diverse, ma aveva negato che NA avesse detto "l'avimmo appicciato nuie" affermando che non ricordava se avesse detto "l'hanno appicciato o si è appicciato", ma che certamente non aveva mai "confessato" d'averlo bruciato lui.
3.1. Ad avviso della Corte d'appello le dichiarazioni dibattimentali di AS, contrastanti con quanto riferito da TE e RI e con quanto dallo stesso AS dichiarato al Pubblico Ministero, potevano ritenersi non attendibili. Ciò nonostante, le dichiarazioni di TE e RI non bastavano per condannare gli imputati. Entrambi, per quanto credibili, s'erano infatti limitati a riferire quanto AS avrebbe detto che lo NN gli aveva confidato:
non poteva tuttavia affermarsi con sufficiente certezza che AS avesse effettivamente ricevuto dallo NA dette confidenze. Nè dalle dichiarazioni del RI (che la Corte d'appello riporta) risultava che costui avesse effettivamente e direttamente ascoltato lo NA confessare l'incendio all'AS.
3.2. Nessun riscontro circa il reale contenuto dei colloqui intercorsi tra NA e AN poteva trarsi dalle intercettazioni ambientali disposte in via d'urgenza dal Pubblico ministero, che la Corte d'appello riteneva inutilizzabili non tanto perché le relative operazioni erano state effettuate presso i locali della Questura senza che il decreto contenesse alcuna motivazione in ordine alla inidoneità o insufficienza degli impianti della Procura della Repubblica, dal momento che il carteggio versato in atti tra la Procura della Repubblica di Napoli e quella di Campobasso circa l'indisponibilità degli impianti aveva consentito il controllo di legittimità del Giudice delle indagini preliminari sul punto, quanto perché l'urgenza legittimante il provvedimento del Pubblico ministero risultava in realtà oggettivamente insussistente, essendo riferita all'imminenza degli interrogatori disposti dallo stesso Pubblico ministero e dipendendo dunque "esclusivamente dalla volontà del P.M. e non da altri fattori esterni".
3.3. Inoltre, a fronte della carenza di prova circa "i contenuti specifici, le modalità e le circostanze" delle riferite dichiarazioni auto ed etero accusatorie dello NA, nessun elemento di indagine confermava la presenza di costui a Napoli il giorno dell'incendio, a fronte dell'alibi confortato da una dichiarazione dibattimentale offerto invece dall'imputato, ne' la concreta disponibilità da parte dell'impresa OL degli esplosivi impiegati nella vicenda (della quale risultava solo l'astratta potenzialità all'acquisto attesa l'autorizzazione amministrativa di cui era provvista). E in particolare, mentre i risultati peritali evidenziavano che le modalità di esecuzione dell'incendio erano state senz'altro complesse, lunghe e difficili, nessun dato processuale risultava acquisito in ordine all'acquisto e al trasporto dell'esplosivo; alla capacità di NA di maneggiarlo con la perizia necessaria;
alla collaborazione, sicuramente necessaria, di altre persone specialmente interne al cantiere. Nè siffatte lacune probatorie potevano essere colmate mediante il ricorso al "movente" del OL, contraddittoriamente ed illogicamente individuato, secondo la prospettazione accusatoria, da un canto nell'interesse alle opere di ricostruzione da compiersi dalla ditta appaltante nel caso in cui il danno non avesse superato il quinto d'obbligo; dall'altro nell'interesse ad un nuovo appalto nel caso di superamento di tale soglia. Quanto al primo aspetto, sarebbe stato difatti incredibile che il OL non fosse consapevole degli effetti distruttivi di quanto si predicava da lui commissionato (e a tal proposito la Corte d'appello richiamava ancora una volta i risultati peritali circa il potenziale dell'esplosivo e dei materiali incendiari impiegati e circa la collocazione di cariche temporizzate). E, quanto al secondo, sarebbe stato illogico che il OL avesse commissionato l'incendio per uscire subito dopo di esso, come è avvenuto, dal raggruppamento di imprese che potevano partecipare alla gara per l'aggiudicazione del nuovo appalto. Sicché anche il "movente" indicato dall'accusa, lungi dal fornire coesione agli indizi desumibili dalle dichiarazioni de relato, costituiva mera congettura disancorata dai dati processuali.
4. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli.
4.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione nonché l'erronea applicazione degli artt. 192 e 195 c.p.p.. Le dichiarazioni del RI e del TE, correttamente valutate, e la chiara inattendibilità della deposizione dibattimentale dell'AN dovevano condurre all'affermazione di responsabilità degli imputati. L'interesse economico del OL all'incendio, maturato tre giorni prima che questo divampasse a seguito dei conteggi del Provveditorato alle opere pubbliche, sarebbe stato congruamente argomentato e dimostrato dal Pubblico ministero e apoditticamente e incongruamente svalutato dalla Corte d'appello.
4.2. Con il secondo motivo deduce la violazione della legge processuale in relazione alla ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.
5. Ha proposto ricorso anche la parte civile AXA Assicurazioni s.p.a., denunziando la "nullità della sentenza impugnata per mancanza e/o manifesta illogicità ex art. 606 c.p.p., lettera e), in relazione alla dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali relative a RI AO e AN ON". In particolare, ad avviso della ricorrente, sussistevano le ragioni di urgenza, da collegare al percolo di pregiudizio per le indagini, legittimanti il provvedimento del Pubblico ministero, e l'intervenuta convalida ad opera del Giudice delle indagini preliminari precludeva comunque ogni discussione sulla sussistenza di tale requisito, rimesso alla discrezionale valutazione dell'organo giudicante. Quanto alla utilizzazione di impianti diversi rispetto a quelli della procura, la regola dell'art. 268 c.p.p., comma 3, sarebbe applicabili, ad avviso della ricorrente, esclusivamente alle intercettazioni telefoniche e non concernerebbe invece quelle ambientali.
6. Con memoria depositata il 22.3.2006 la parte civile, a sostegno della richiesta d'annullamento della sentenza impugnata avanzata con il ricorso del Procuratore Generale, ha ulteriormente illustrato, sostanzialmente riproponendo le considerazioni contenute nel proprio ricorso, l'erroneità dell'affermata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.
6.1. Ha inoltre sostenuto l'assoluta plausibilità del movente del OL, individuato dall'accusa nella finalità di "rendere necessari nuovi lavori per il Tribunale in costruzione in modo da innalzare il limite del finanziamento erogato dal provveditorato cosicché il 7% spettante alla propria impresa levitasse proporzionalmente ...". Ha infine censurato l'assoluta mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla totale inattendibilità dei testimoni ("NA e OL NC) che avevano "fornito un alibi all'imputato OL ON". DIRITTO
1. Le censure "in diritto", relative all'asserita erroneità della dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali nei locali della Questura sono manifestamente infondate. 1.1. È innanzitutto principio consolidato che la regola di garanzia di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, s'estende alle intercettazioni ambientali (basterà per tutte ricordare: Cass. Sez. U, Sentenza n. 919 del 26/11/2003, Gatto;
C. cost. ord. n. 248 del 2004) essa perciò non riguarda soltanto - come sostiene la parte civile - le intercettazioni telefoniche.
1.2. Assolutamente corretta è inoltre la motivazione della sentenza in punto di difetto del requisito dell'urgenza, perché essa è svolta con riferimento - contrariamente a quanto assume la parte civile ricorrente - alla mancanza, non solo dell'urgenza di cui all'art. 267 c.p.p., bensì, a maggior ragione, della "eccezionale urgenza di cui all'art. 368 c.p.p., n. 3, recte, evidentemente, art. 268 c.p.p." (sentenza impugnata, p. 14, 3 cpv.) e cioè "non sussistendo l'urgenza ... ai sensi dell'art. 268 c.p.p." (sentenza impugnata, p. 15, 2 cpv.), sul rilievo che questa veniva ricollegata a un incombente istruttorio la cui "imminenza" dipendeva esclusivamente da tempi e modi fissati dal Pubblico Ministero invece che imposti da "altri fattori esterni".
1.3. Peraltro, nonostante la Corte d'appello non ne abbia tratto motivo di inutilizzabilità, risulta dalla sentenza impugnata che il decreto del Pubblico Ministero con il quale si autorizzava l'uso di impianti esterni non risultava in alcun modo motivato in ordine alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti installati presso la Procura. La "dimostrazione" della sussistenza, in concreto, di una situazione che rendeva impossibile avvalersi degli impianti della Procura sarebbe stata offerta dal Procuratore Generale nel dibattimento d'appello attraverso la esibizione del "carteggio intercorso tra la Procura della Repubblica di Napoli e quella di Campobasso, circa la indisponibilità degli impianti presso quest'ultimo ufficio", carteggio conosciuto dal Giudice delle indagini preliminari di guisa che poteva ritenersi che "vi era stato il controllo di legittimità del Giudice delle indagini preliminari". Orbene, siffatta situazione rende invece evidente come il decreto del Pubblico Ministero fosse inesorabilmente viziato dacché - "posto... che solo il "decreto motivato" (e, quindi, il provvedimento determinativo al riguardo unitamente alle ragioni che lo sorreggono) ... rende legittima l'attività captativa che realizza in concreto quella "formidabile capacità intrusiva" che le è connaturata" - esso deve essere autonomamente motivato sul punto della impossibilità di avvalersi degli impianti della Procura al momento della sua emissione, e può essere eventualmente integrato dal Pubblico Ministero soltanto prima dell'esecuzione delle operazioni intercettative (Sez. U, Sentenza n. 2737 del 29/11/2005, Campenti), non spettando al giudice in sede di convalida delle operazioni d'intercettazione alcun controllo di legalità su tale decreto, che attiene alle operazioni esecutive e non alle condizioni legittimanti l'intercettazione, ne' potendo un siffatto controllo di legalità emendare i vizi del decreto, giacché in tal modo si attribuirebbero al Giudice ambiti di discrezionalità delibativa determinativa che spettano solo alla parte pubblica (S.U. Campenti citata, e già prima, sulla estraneità di un eventuale "controllo" del Giudice delle indagini preliminari al paradigma di legalità delle operazioni esecutive, C. cost. ord. n. 275 del 2004). Con la conseguenza che le intercettazioni di cui si discute non potevano comunque essere ritenute utilizzabili.
2. Il Pubblico Ministero ricorrente ha inoltre dedotto che la sentenza impugnata non contiene una motivazione idonea a giustificare l'assoluzione degli imputati, in presenza di un quadro indiziario che a suo dire sarebbe sufficiente anche senza le conversazioni intercettate e a tale motivo di ricorso ha offerto sostegno la parte civile.
2.1. Le censure sono però inammissibili.
La Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi e delle considerazioni contenute nella sentenza di rinvio (cfr. sopra, in Fatto, punto 2.1.) in tema di efficacia probatoria intrinseca delle dichiarazioni de relato quando la fonte non le abbia confermate e da esse non risulti materialmente il fatto asseritamente "confessato" dall'ipotizzato responsabile, anch'esso appreso di seconda mano dal teste di riferimento. Ha in particolare esaminato tutti i dati acquisiti e li ha valutati singolarmente e nel loro significato complessivo;
ha motivato sul perché fossero illogiche e non confortate dai documenti processuali le ipotesi dell'accusa sul presunto movente "alternativo" degli imputati;
ha sottolineato come le indagini e l'istruttoria avessero lasciato privi di dimostrazione aspetti della vicenda e ruoli sicuramente rilevanti (cfr. più esaurientemente sopra, in Fatto, punti 3, 3.1. e 3.3.). Le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata risultano dunque congruamente giustificate attraverso una completa ricostruzione dei fatti accertati e una puntuale valutazione delle prove, esente da incongruenze e da contraddizioni. E il ricorso non evidenzia elementi omessi o reali vizi logici, limitandosi a sostenere, mediante la riproposizione di argomenti già ampiamente dibattuti e valutati, che i fatti avrebbero consentito una differente conclusione, quella che è stata peraltro illustrata dall'accusa, pubblica e privata, nei precedenti gradi di giudizio. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede - anche a prescindere dalle incongruenze di certune prospettazione sottese ad argomenti quali quelli che l'interesse all'incendio sarebbe maturato soltanto tre giorni prima del fatto o che sarebbe incongrua la valutazione dei testi d'alibi, che non risultano invece di per sè utilizzati come elemento a favore -. Il controllo di legittimità la Corte di Cassazione non può ne' deve difatti ripercorrere l'iter cognitivo e valutativo del giudice, ma è limitato alla verifica che la motivazione della decisione sia, come nel caso in esame, sorretta da validi elementi, non abbia trascurato elementi in astratio decisivi, sia compatibile con il senso comune e la logica. Data come valida la premessa in fatto, non spetta alla Corte condividere la giustificazione della decisione, essendo a lei demandato, ex art. 606 c.p.p., solo il controllo che tale giustificazione sia esauriente e plausibile. E tale è, per quanto sopra evidenziato e nonostante le letture alternative proposte dai ricorrenti, quella impugnata.
3. Ne discende l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue per la parte civile, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi;
condanna la parte civile ricorrente Axa Assicurazioni s.p.a. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2006