Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 14Articolo 16
Versione
15 novembre 1990
Art. 15. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 13)
Adempimenti del Ministero della sanita'
e delle regioni 1. Il Ministero della sanita' provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorita' sanitarie locali, dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all'articolo 14, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.
2. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al comma 1 ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.
Entrata in vigore il 15 novembre 1990
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