Sentenza 28 agosto 1999
Massime • 1
Deve riconoscersi la sussistenza, in capo alla autorità amministrativa che ha proceduto alla emanazione di un provvedimento di sua competenza, anche in assenza di un a espressa previsione normativa, del potere di revocarlo, costituendo tale potere manifestazione della stessa potestà esercitata con l'adozione dell'atto. Ne consegue che ove una ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione amministrativa sia stata emessa sulla base di un provvedimento poi revocato, è correttamente motivata la decisione del giudice della opposizione alla ordinanza stessa che per tale ragione ne pronunci l'annullamento. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione del pretore che aveva annullato una ordinanza ingiunzione di pagamento, emessa dall'Ispettorato Repressione Frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per indebita percezione di aiuti comunitari, alla quale era stato opposto che il provvedimento dell'autorità regionale competente di richiesta di restituzione di aiuti non dovuti, che aveva costituto il presupposto legittimante la ordinanza ingiunzione, era stato successivamente revocato da parte della stessa autorità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/08/1999, n. 9058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9058 |
| Data del deposito : | 28 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UFFICIO DI ANCONA, DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI, DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AL IZ;
- intimata -
avverso la sentenza n. 28/96 della Pretura di ASCOLI PICENO, depositata l'11/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/99 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26.6.1995, PA LA proponeva opposizione ex art. 22, legge n. 689/81, avverso l'ordinanza n. 5442/95 del 15.5.1995, con cui l'Ufficio di Ancona dell'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, le aveva ingiunto di pagare la somma di lire 2.157.780 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, legge n. 898/86, avendo indebitamente percepito aiuti comunitari mediante l'esposizione di dati falsi quanto al ritiro di seminativi dalla produzione.
Sosteneva, la ricorrente, che l'opposta ordinanza era rimasta priva di ragione per la sopravvenuta revoca dell'iniziale richiesta di restituzione di aiuti comunitari, revoca appunto disposta dall'autorità regionale competente su sua istanza, allorquando ebbe a riscontrarsi che per mero errore era stata indicata nell'originaria domanda di aiuti comunitari del 30.3.1990 una particella di terreno, la n. 50 del foglio 22, non meritevole di sovvenzione, trascurando invece l'indicazione di altra particella di terreno, la n. 146 del foglio 22, meritevole di sovvenzione e di più grande dimensione. Esponeva, altresì, che in ragione della sua buona fede doveva andare esente da responsabilità. Nel contraddittorio del sopraindicato Ufficio di Ancona, che resisteva all'opposizione, l'adito Pretore di Ascoli Piceno, con sentenza depositata l'11.6.1996, annullava l'ordinanza-ingiunzione opposta. Per la cassazione di tale sentenza l'Ufficio di Ancona dell'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi ha proposto ricorso, notificato il 23.6.1997, svolgendo un unico motivo.
L'intimata PA LA non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico mezzo, rubricato "Violazione e falsa applicazione art. 2 e 3 L. 898/86, L. 241/90 reg. CEE 1272/88 (in particolare art. 7), D.M. Agricoltura 34/89, art. 4 Legge abolitrice contenzioso amministrativo e del combinato disposto delle riferite norme. Motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su punto decisivo della controversia", il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver negato la sussistenza dell'illecito "de quo" attribuendo rilievo al provvedimento con cui l'autorità regionale aveva revocato la sua precedente richiesta di restituzione di aiuti comunitari, indebitamente corrisposti alla controparte per ritiro dalla produzione di terreni seminativi con riguardo al periodo 11.11.89/10.11.94.
In particolare, dopo aver ricostruito la vicenda processuale alla stregua della normativa applicabile in materia di aiuti comunitari per il ritiro di seminativi dalla produzione (Reg. CEE n. 1272/88, D.M. Ministero Agricoltura e Foreste n. 34/89, Legge n. 898/86), così da far conseguire la responsabilità della controparte quanto al contestato illecito amministrativo, il ricorrente sostiene che il giudice del merito avrebbe dovuto denegare rilievo al citato provvedimento di revoca dell'originaria richiesta di restituzione di aiuti comunitari non dovuti, trattandosi -appunto- di provvedimento emesso "senza che sussista alcuna norma di legge che lo consenta (e difatti il provvedimento non indica alcuna norma):
quindi inesistente o comunque illegittimo e da disapplicare come chiesto in primo grado dall'Ufficio Repressioni Frodi". La censura non ha pregio.
In vero, così come espressa, la censura si presenta non sufficientemente specifica in ordine alla "ratio decidendi" adottata nella sentenza impugnata, e postula poi "astrattamente" la mancanza di qualsivoglia norma di legge che consentisse nella specie all'autorità amministrativa di revocare un proprio atto, quando invece una potestà di revoca è tutt'affatto riconoscibile all'autorità amministrativa che ha emanato l'atto siccome di norma essa potestà è manifestazione della stessa potestà esercitata dall'autorità con l'adozione dell'atto, inerendo -appunto- alla medesima funzione esercitata a suo tempo con l'emanazione dell'atto che si tratta di revocare.
E, in effetti, il giudice del merito ha motivato l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta sul rilievo che l'autorità amministrativa, il Servizio Decentrato della Regione Marche, dotata della potestà amministrativa nell'intero procedimento di concessione degli aiuti comunitari, aveva motivatamente revocato l'iniziale suo provvedimento di restituzione di aiuti comunitari, in origine ritenuti come indebitamente corrisposti all'ingiunta LA e successivamente non più ritenuti tali, così che era venuto a mancare il presupposto legittimante l'opposta ordinanza- ingiunzione per indebito conseguimento di aiuti comunitari, in violazione dell'art.2, legge n. 898/86.
Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato e, in difetto di costituzione dell'intimata, non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e nulla per le spese processuali. Così deciso il 16.4.1999, in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile.