Cass. civ., sez. I, sentenza 28/08/1999, n. 9058
CASS
Sentenza 28 agosto 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Deve riconoscersi la sussistenza, in capo alla autorità amministrativa che ha proceduto alla emanazione di un provvedimento di sua competenza, anche in assenza di un a espressa previsione normativa, del potere di revocarlo, costituendo tale potere manifestazione della stessa potestà esercitata con l'adozione dell'atto. Ne consegue che ove una ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione amministrativa sia stata emessa sulla base di un provvedimento poi revocato, è correttamente motivata la decisione del giudice della opposizione alla ordinanza stessa che per tale ragione ne pronunci l'annullamento. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione del pretore che aveva annullato una ordinanza ingiunzione di pagamento, emessa dall'Ispettorato Repressione Frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per indebita percezione di aiuti comunitari, alla quale era stato opposto che il provvedimento dell'autorità regionale competente di richiesta di restituzione di aiuti non dovuti, che aveva costituto il presupposto legittimante la ordinanza ingiunzione, era stato successivamente revocato da parte della stessa autorità).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/08/1999, n. 9058
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9058
    Data del deposito : 28 agosto 1999

    Testo completo