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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 3075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3075 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale rituale sottoscritto in Roma in data 7.9.2022 dall'arbitro unico, avv. Ferruccio Auletta, iscritto nel ruolo generale degli affari civili contenziosi al n. 4376/2022, passato in decisione all'udienza collegiale del 30.4.2025 e vertente
T R A
(c.f. ), con sede legale in Napoli, Via dei Mille n. 16, in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico dr. rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Laudonio (c.f. CP_1
), del Foro di Vibo Valentia), CodiceFiscale_1
- impugnante -
E
(c.f. ), nato a [...], il [...], rappresentato e difeso CP_2 CodiceFiscale_2 dagli avv.ti Benilde Balzi del Foro di Torino (c.f. ) e Claudio Ciervo del Foro CodiceFiscale_3 di Napoli Nord (c.f. , CodiceFiscale_4
- impugnato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 19.10.2022 la impugnava il lodo Parte_1 arbitrale, deliberato e sottoscritto il 7.9.2022, con cui l'arbitro unico, dichiarata la propria competenza in relazione alla domanda dell'avv. già socio della di determinazione CP_2 Parte_1 del valore della quota del socio receduto, aveva determinato la stessa nella misura di 71.545,58 € oltre interessi e ne aveva condannato la società al pagamento.
Deduceva l'impugnante, sotto il profilo rescindente, la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere l'arbitro deciso nel merito laddove ciò gli era precluso per essere stata già determinata la quota di liquidazione spettante al socio receduto con lo speciale procedimento delineato dall'art. 2473 c.c., terzo comma, avendo il dr. stimatore nominato dal Tribunale CP_3 delle Imprese di Napoli, depositato la propria perizia il 30.3.2022, ben prima dell'emissione del lodo,
e avverso detta stima era solo consentita l'impugnazione per i motivi di cui all'art. 1349 c.c.. La richiesta di nomina di un arbitro o il ricorso all'autorità giudiziaria erano escluse in quanto l'intervenuto pacifico recesso del socio collocava la vicenda di liquidazione della quota al di fuori dell'area di cui alla clausola compromissoria statutaria. Né la competenza arbitrale poteva radicarsi per avere l'attore avanzato domanda risarcitoria in via subordinata, questa non determinando alcuna vis actractiva.
Deduceva poi come ulteriore motivo di nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., comma 3, ultimo periodo, la violazione di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, per avere l'arbitro deciso nel merito laddove ciò gli era precluso per essere intervenuta la quantificazione della quota di liquidazione ad opera dello stimatore previsto dall'art. 2473 c.c., sulla base di un procedimento dettato in vista di interessi generali e di ordine pubblico, così creando una inammissibile doppia e coesistente valutazione.
Un terzo motivo di nullità veniva sollevato, sempre per contrasto con norme di ordine pubblico, in relazione ai criteri di calcolo della quota, effettuata con riferimento a principi equitativi in contrasto con i principi tecnici e di mercato da utilizzarsi per legge e utilizzati dallo stimatore.
Con un quarto motivo di nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., n. 5, veniva denunciata la motivazione apparente svolta dall'arbitro, con un quinto motivo la nullità per avere l'arbitro pronunciato al di fuori dei limiti del domandato, non avendo mai il socio receduto chiesto il pagamento di importo nella “somma minore o maggiore ritenuta all'esito del procedimento”.
Instava pertanto per la declaratoria di nullità del lodo e per l'effetto per la condanna dell'avv. alla restituzione di quanto percepito in esecuzione del lodo, oltre interessi, nella misura CP_2 eccedente l'importo di 16.463,00 € ritenuti dovuti dallo stimatore dr. CP_3
Si costituiva in giudizio il resistente, evidenziando che nessuna norma inibiva al socio di agire prima del ricorso per la nomina dello stimatore o nel corso del relativo procedimento;
che il procedimento ex art. 2473 c.c. si era protratto per un tempo eccessivamente lungo (circa 8 mesi), vulnerando il proprio diritto ad ottenere la liquidazione della quota e rendendo legittimo il ricorso all'arbitrato; che il procedimento di stima ex art. 2473 c.c. aveva valore puramente indicativo ed era privo di idoneità a costituire res iudicata, mentre solo il lodo arbitrale poteva acquisire tale valore e costituire titolo esecutivo;
contestando nel merito la fondatezza degli ulteriori motivi di nullità.
Concludeva quindi per il rigetto dell'impugnazione e in subordine, in caso di annullamento del lodo, per essere rimesso in termini per svolgere attività istruttoria ai fini della determinazione del valore effettivo della quota.
All'udienza collegiale del 30.4.2025, trattata in modalità scritta, la causa passava in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è fondata e deve pertanto essere accolta, con declaratoria di nullità del lodo arbitrale impugnato, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., non potendo l'arbitro decidere il merito della causa.
Risultano infatti fondati i rilievi mossi dalla impugnante, in relazione alla esaustività della disciplina di cui agli artt. 2473 comma 3 e 1349 c.c., ai fini della determinazione del valore della quota del socio receduto.
Con riferimento alla determinazione del valore della partecipazione societaria oggetto di rimborso, infatti, la voluntas legis muove nel senso di una rimessione della liquidazione della quota a un accordo di natura negoziale tra socio recedente e società, ferma l'esperibilità, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le parti sul quantum, dell'iter non contenzioso del ricorso all'arbitratore nominato all'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, ossia non già di una diretta determinazione giudiziale della quota, bensì di un'integrazione ab externo del contenuto del negozio ad opera di un terzo esperto e imparziale. Solo eventuale è il ricorso alla giurisdizione contenziosa, ammissibile nei limiti della successiva ed eventuale impugnazione della perizia giurata dell'esperto, per fare valere i soli vizi di manifesta erroneità o iniquità ai sensi dell'art. 1349, comma
1, c.c., ed in soli tali casi vi potrà essere l'intervento sostitutivo del giudice.
La procedura di cui all'art. 2473, co. 3, c.c. ha natura esclusiva e non è quindi consentito al socio escluso o receduto adire direttamente l'autorità giudiziaria mediante l'instaurazione di un ordinario processo di cognizione piena (o di arbitrato) per la determinazione del “giusto valore di liquidazione” senza il rispetto delle procedure di cui al citato art. 2473 c.c., a meno che (ma non è questa la fattispecie in esame, in cui si è solo genericamente dedotto che il procedimento avanti lo stimatore si stava protraendo per un tempo ritenuto eccessivo, senza nemmeno allegare la presentazione di istanze di sollecita definizione) per ragioni oggettive sia impossibile conseguire il risultato seguendo il procedimento speciale indicato, come affermato anche dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 3835/2019, secondo cui “nel caso di determinazione rimessa all'equo apprezzamento del terzo (ipotesi ricorrente nel caso di specie), il giudice può intervenire con sentenza determinativa non solo qualora la determinazione positiva sia manifestamente iniqua, ma anche quando il terzo non proceda alla determinazione, in conformità al principio di cui sopra (Cass. n. 5272/1983 cit.)”.
Risultando pertanto essere già stata richiesta la nomina dello stimatore, prima della introduzione del giudizio arbitrale, e depositata la relazione di stima prima della definizione del giudizio arbitrale stesso, l'arbitro unico avrebbe dovuto dichiarare la sua incompetenza, non essendo neanche giustificata la pronuncia nel merito dalla presentazione di una domanda risarcitoria subordinata (cfr. Cass n. 26553/2018). Appare poi inconsistente l'affermazione del diverso oggetto dell'accertamento demandato all'arbitro, sul presupposto di una richiesta di condanna al pagamento del valore della quota, non consentita allo stimatore nominato ai sensi dell'art. 2473 c.c., atteso che nella fattispecie non è stato negato il diritto del socio alla liquidazione della quota, vertendo il dissidio esclusivamente in ordine alla sua quantificazione.
L'impugnazione deve pertanto essere accolta, con assorbimento degli ulteriori motivi, e va dichiarata la nullità del lodo, senza procedersi al giudizio rescissorio, questo trovando applicazione nei soli casi in cui la declaratoria di nullità investa un lodo emesso da arbitri investiti effettivamente di "potestas iudicandi" (cfr. Cass. n. 2598/2006).
La domanda dell'impugnante di restituzione delle somme pagate in esecuzione del lodo non può essere accolta, in assenza di prova del pagamento.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. n. 147/2022; parimenti sono a carico del soccombente le spese del giudizio arbitrale (cfr. Cass. n. 20399/2017).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione civile, definitivamente pronunziando sulla impugnazione proposta dalla avverso il lodo arbitrale sottoscritto in Roma in data Parte_1
7.9.2022 dall'arbitro unico, avv. Ferruccio Auletta, in contraddittorio con l'avv. così CP_2 provvede:
-----Accoglie l'impugnazione e per l'effetto dichiara la nullità del lodo arbitrale impugnato.
-----Condanna alla rifusione in favore della delle spese di lite del CP_2 Parte_1 presente grado di giudizio, liquidate in 6.000,00 € per compensi, e delle spese del giudizio arbitrale, liquidate in 7.200,00 € per compensi;
il tutto oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in Napoli il 12.6.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo