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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/11/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
NA ND PRESIDENTE est.
TE BA CONSIGLIERA
SS CO CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 156/2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti
[...] P.IVA_1
IA CC IC,. e , Parte_2 Parte_3
in virtù di mandato generale alle liti allegato al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Avv.ti Ester Baessato ed
TA LA, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 05/11/2025 .
FATTO E DIRITTO
L' appella la sentenza del Tribunale di Genova che ha Pt_1
accolto il ricorso del Sig. volto ad ottenere l'indennità CP_1
NASPI negata in via amministrativa dall' . Pt_1
Era accaduto che il lavoratore era stato licenziato in data
21/12/2022 per giustificato motivo oggettivo a decorrere dal
31/12/2022 dallo stesso immediatamente impugnato;
tuttavia, il giorno successivo alla comunicazione del licenziamento era intervenuta in sede stragiudiziale una conciliazione con la quale lo stesso aveva accettato il licenziamento a fronte del pagamento di €. 8.000,00 a titolo di incentivo all'esito.
Cessato il rapporto di lavoro, in data 20/01/2023 il sig. CP_1
presentò domanda di NASPI che l gli negò perché, avendo Pt_1
in sede di conciliazione stragiudiziale il lavoratore accettato il licenziamento, si sarebbe – a suo dire – realizzata una risoluzione consensuale del rapporto, alla quale, in quanto non siglata davanti alla Direzione Territoriale del Lavoro, non poteva applicarsi il disposto di cui al comma 7 dell'art. 7 della L. n.
604/1966 che consentiva al lavoratore di percepire la NASPI.
Il Tribunale ha ritenuto, invece, che con l'intervenuta conciliazione le parti avevano soltanto trovato un accordo sulle
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conseguenze economiche derivanti dal licenziamento e su altre questioni retributive, senza alcuna pattuizione di risoluzione consensuale del rapporto.
Con il presente appello, l' sostiene che il giudice ha errato a Pt_1
ritenere che la conciliazione non riguardasse anche il licenziamento, che era stato accettata dal lavoratore, così dando luogo ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro al di fuori di quelle previste dalla legge (art. 7 L. n. 604/1966 come modificata dalla L. n. 92/2012 e art. 6 D.Lgs. n. 23/2015) che consentono eccezionalmente di poter beneficiare della NASPI.
Inoltre il giudice non ha valorizzato il fatto che, nella comunicazione al Centro per l'impiego del 22.12.2022, il datore di lavoro aveva indicato che il rapporto era cessato per
“risoluzione consensuale” dal 31.12.2022; solo dopo nove mesi era stata inviata al Centro per l'Impiego - peraltro da altra società e non dal datore di lavoro - una rettifica della comunicazione nella quale la motivazione della Pt_4
cessazione del rapporto venne cambiata in “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
L'appellato resiste chiedendo la conferma della sentenza.
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 11/11/2025.
L'appello è infondato.
L'art. 1 del D.Lgs.n.22/2015 stabilisce che “a decorrere dal
1°maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni
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temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989 n.88 e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) di cui all'articolo 2 della L. n.92/2012, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI)”, avente la funzione di sostegno ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”.
Nel caso in esame è provato dalla documentazione agli atti che il sig. è stato licenziato in data 21/12/2022, per giustificato CP_1
motivo oggettivo, a decorrere dal 31/12/2022.
In data 22/12/2022 le parti hanno raggiunto un accordo volto a definire ogni questione relativa all'intercorso e cessato rapporto di lavoro;
accordo con cui il lavoratore ha accettato il licenziamento a fronte di un incentivo all'esodo pari ad €.
8.000,00.
La tesi dell' è che l'accettazione da parte del lavoratore del Pt_1
licenziamento intimato dal datore di lavoro, di fatto, altro non sarebbe che una risoluzione consensuale del rapporto che, in quanto non avvenuta avanti all' Ispettorato del Lavoro (ex DTL), non consentirebbe al lavoratore di beneficiare della NASPI, come eccezionalmente stabilito dal cit. comma 7.
Trattasi di un ragionamento non condivisibile, in quanto si tratta di due differenti manifestazioni di volontà che producono effetti altrettanto differenti.
La risoluzione consensuale del rapporto è un accordo con cui le
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parti decidono di cessare il rapporto di comune accordo;
la legge n. 92/2012 ha previsto che, nell'ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo, se le parti si accordano di risolvere consensualmente il rapporto, il lavoratore ha diritto alla NASPI.
Nel caso in esame, con la conciliazione oggetto di causa, le parti non hanno affatto concordato una risoluzione consensuale del rapporto, avendo il lavoratore, con un proprio atto unilaterale, accettato il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro.
L'accettazione del licenziamento da parte del lavoratore non comporta un mutamento del titolo che ha dato origine alla cessazione del rapporto di lavoro che è e rimane un atto di recesso datoriale;
in altri termini, il sig. ha prestato CP_1
acquiescenza al provvedimento di espulsione, rinunziando ad impugnarlo in sede giudiziale per ottenere un accertamento di illegittimità del recesso con le tutele (di reintegrazione e risarcimento del danno) previste dalla legge.
Il fatto che inizialmente il datore di lavoro abbia effettuato una comunicazione alle autorità competenti di cessazione del rapporto per risoluzione consensuale del rapporto, successivamente rettificata, non assume rilevanza, dovendosi prendere in considerazione la volontà espressa dalle parti in sede di conciliazione, in cui - lo si ribadisce – le stesse non hanno inteso modificare il titolo della cessazione del rapporto, che è rimasto l'originario licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
5
Deve dunque ritenersi che il lavoratore abbia perso il lavoro a causa di un licenziamento e quindi sia rimasto disoccupato involontariamente, a nulla rilevando, ai fini del diritto al sussidio, la sua decisione di accettarne gli effetti.
Per questi motivi
l'appello va respinto.
Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa e tenuto conto dell'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per l'ulteriore pagamento a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione delle stesse a favore del difensore antistatario.
Dichiara che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso nella camera di consiglio del 11/11/2025
IL PRESIDENTE est.
NA ND
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
NA ND PRESIDENTE est.
TE BA CONSIGLIERA
SS CO CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 156/2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti
[...] P.IVA_1
IA CC IC,. e , Parte_2 Parte_3
in virtù di mandato generale alle liti allegato al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Avv.ti Ester Baessato ed
TA LA, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 05/11/2025 .
FATTO E DIRITTO
L' appella la sentenza del Tribunale di Genova che ha Pt_1
accolto il ricorso del Sig. volto ad ottenere l'indennità CP_1
NASPI negata in via amministrativa dall' . Pt_1
Era accaduto che il lavoratore era stato licenziato in data
21/12/2022 per giustificato motivo oggettivo a decorrere dal
31/12/2022 dallo stesso immediatamente impugnato;
tuttavia, il giorno successivo alla comunicazione del licenziamento era intervenuta in sede stragiudiziale una conciliazione con la quale lo stesso aveva accettato il licenziamento a fronte del pagamento di €. 8.000,00 a titolo di incentivo all'esito.
Cessato il rapporto di lavoro, in data 20/01/2023 il sig. CP_1
presentò domanda di NASPI che l gli negò perché, avendo Pt_1
in sede di conciliazione stragiudiziale il lavoratore accettato il licenziamento, si sarebbe – a suo dire – realizzata una risoluzione consensuale del rapporto, alla quale, in quanto non siglata davanti alla Direzione Territoriale del Lavoro, non poteva applicarsi il disposto di cui al comma 7 dell'art. 7 della L. n.
604/1966 che consentiva al lavoratore di percepire la NASPI.
Il Tribunale ha ritenuto, invece, che con l'intervenuta conciliazione le parti avevano soltanto trovato un accordo sulle
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conseguenze economiche derivanti dal licenziamento e su altre questioni retributive, senza alcuna pattuizione di risoluzione consensuale del rapporto.
Con il presente appello, l' sostiene che il giudice ha errato a Pt_1
ritenere che la conciliazione non riguardasse anche il licenziamento, che era stato accettata dal lavoratore, così dando luogo ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro al di fuori di quelle previste dalla legge (art. 7 L. n. 604/1966 come modificata dalla L. n. 92/2012 e art. 6 D.Lgs. n. 23/2015) che consentono eccezionalmente di poter beneficiare della NASPI.
Inoltre il giudice non ha valorizzato il fatto che, nella comunicazione al Centro per l'impiego del 22.12.2022, il datore di lavoro aveva indicato che il rapporto era cessato per
“risoluzione consensuale” dal 31.12.2022; solo dopo nove mesi era stata inviata al Centro per l'Impiego - peraltro da altra società e non dal datore di lavoro - una rettifica della comunicazione nella quale la motivazione della Pt_4
cessazione del rapporto venne cambiata in “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
L'appellato resiste chiedendo la conferma della sentenza.
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 11/11/2025.
L'appello è infondato.
L'art. 1 del D.Lgs.n.22/2015 stabilisce che “a decorrere dal
1°maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni
3
temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989 n.88 e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) di cui all'articolo 2 della L. n.92/2012, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI)”, avente la funzione di sostegno ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”.
Nel caso in esame è provato dalla documentazione agli atti che il sig. è stato licenziato in data 21/12/2022, per giustificato CP_1
motivo oggettivo, a decorrere dal 31/12/2022.
In data 22/12/2022 le parti hanno raggiunto un accordo volto a definire ogni questione relativa all'intercorso e cessato rapporto di lavoro;
accordo con cui il lavoratore ha accettato il licenziamento a fronte di un incentivo all'esodo pari ad €.
8.000,00.
La tesi dell' è che l'accettazione da parte del lavoratore del Pt_1
licenziamento intimato dal datore di lavoro, di fatto, altro non sarebbe che una risoluzione consensuale del rapporto che, in quanto non avvenuta avanti all' Ispettorato del Lavoro (ex DTL), non consentirebbe al lavoratore di beneficiare della NASPI, come eccezionalmente stabilito dal cit. comma 7.
Trattasi di un ragionamento non condivisibile, in quanto si tratta di due differenti manifestazioni di volontà che producono effetti altrettanto differenti.
La risoluzione consensuale del rapporto è un accordo con cui le
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parti decidono di cessare il rapporto di comune accordo;
la legge n. 92/2012 ha previsto che, nell'ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo, se le parti si accordano di risolvere consensualmente il rapporto, il lavoratore ha diritto alla NASPI.
Nel caso in esame, con la conciliazione oggetto di causa, le parti non hanno affatto concordato una risoluzione consensuale del rapporto, avendo il lavoratore, con un proprio atto unilaterale, accettato il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro.
L'accettazione del licenziamento da parte del lavoratore non comporta un mutamento del titolo che ha dato origine alla cessazione del rapporto di lavoro che è e rimane un atto di recesso datoriale;
in altri termini, il sig. ha prestato CP_1
acquiescenza al provvedimento di espulsione, rinunziando ad impugnarlo in sede giudiziale per ottenere un accertamento di illegittimità del recesso con le tutele (di reintegrazione e risarcimento del danno) previste dalla legge.
Il fatto che inizialmente il datore di lavoro abbia effettuato una comunicazione alle autorità competenti di cessazione del rapporto per risoluzione consensuale del rapporto, successivamente rettificata, non assume rilevanza, dovendosi prendere in considerazione la volontà espressa dalle parti in sede di conciliazione, in cui - lo si ribadisce – le stesse non hanno inteso modificare il titolo della cessazione del rapporto, che è rimasto l'originario licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
5
Deve dunque ritenersi che il lavoratore abbia perso il lavoro a causa di un licenziamento e quindi sia rimasto disoccupato involontariamente, a nulla rilevando, ai fini del diritto al sussidio, la sua decisione di accettarne gli effetti.
Per questi motivi
l'appello va respinto.
Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa e tenuto conto dell'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per l'ulteriore pagamento a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione delle stesse a favore del difensore antistatario.
Dichiara che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso nella camera di consiglio del 11/11/2025
IL PRESIDENTE est.
NA ND
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