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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Il Presidente della Seconda Sezione Civile delegato, Dott.ssa Carmela Ruberto ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc e 15 D.Lvo 150/2011 nella causa civile n. 1330/2024 RGAC assunta in decisione all'esito delle note scritte depositate ex art. 127ter cpc in sostituzione dell'udienza del 5.2.2025, vertente tra
Avv. , rappresentato e difeso da se stesso Parte_1
ricorrente e
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
resistente
Conclusioni:
Per l'opponente: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria richiesta, così provvedere: a) riconoscere e liquidare al ricorrente i compensi professionali tabellari ex DM 55/2014 per l'importo complessivo di
€ 4.138,07 in conformità all'allegata istanza di liquidazione depositata il
19.04.2024 (Prot. n. IW4376951); b) con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Fatto e Diritto
1. Con ricorso ex art 281 decies cpc depositato in data 20.9.2024 l'Avv.
, difensore di fiducia di imputata nel Parte_1 Controparte_2
procedimento penale n. 5711/2012 RGNR di furto aggravato, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 7.1.2015, ha proposto opposizione avverso il decreto comunicato a mezzo pec in data 5.8.2024 con il quale la
Corte di Appello –Seconda Sezione Penale ha liquidato il compenso professionale nella misura di € 1.000,00 già operata la riduzione di un terzo ex art 106 bis DPR 115/2002.
1 L'opponente imputa alla Corte di aver liquidato il compenso facendo esclusivo riferimento all'oggetto e alla durata del processo senza specificare le fasi liquidiate e di non avere applicato i valori medi tariffari di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022. Da qui la richiesta di liquidare il compenso per le quattro fasi tabellari applicando i parametri medi nella misura di €
2.836,00 oltre accessori, pari a € 4.138,07 giusta nota specifica in atti.
2. Il , ritualmente evocato in giudizio a mezzo pec del Controparte_1
19.12.2024, non si è costituito in giudizio.
La prima udienza fissata per il giorno 5.2.2025 è stata sostituita dal deposito delle note scritte di trattazione;
indi, espletato l'incombente, su richiesta dell'opponente la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo e della motivazione.
3. In via del tutto preliminare, occorre precisare che il presente procedimento è soggetto ai sensi dell'art 15 D.Lgs 150/2011 al nuovo rito semplificato di cognizione introdotto dalla riforma Cartabia che si conclude non più con ordinanza, ma con sentenza inappellabile.
4. Nel merito, giova puntualizzare in diritto:
- che ai sensi dell'art 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 l'onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidate in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto della natura e dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale;
- che secondo la Suprema Corte la norma va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore a essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (cfr Cass. 31404/2019);
- che dopo le modifiche apportate al d.m. n. 55 del 2014 dal dm 37/2018 e, più di recente, dal d.m. 147/2022 il giudice non può in nessun caso diminuire il compenso oltre il 50%;
- che all'eventuale riduzione del 50% del valore medio va aggiunta l'ulteriore riduzione stabilita dall'art 106 bis dpr 115/2002 senza che ciò comporti la violazione del minimo tariffario, trattandosi di (ulteriore) decurtazione stabilita da una norma speciale che mira a soddisfare le esigenze di contemperamento
2 tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente e il diritto dell'avvocato a un compenso equo (cfr Cass. 4759/2022).
5. Tanto premesso in diritto si osserva, in primo luogo, che nel caso concreto il difensore non ha diritto alla liquidazione della fase istruttoria perché non tenuta. Risulta invero ex actis che il processo è stato definito alla prima udienza tenutasi con modalità cartolare. Va parimenti escluso il diritto alla liquidazione della fase introduttiva giacché l'appello è stata proposto dal PG. Va poi rilevato che nel caso concreto il dibattito processuale in appello si è concentrato su questioni di scarsa difficoltà ovvero sulla prescrizione del reato dichiarata dal giudice di primo grado e sulla perseguibilità a querela del reato secondo le nuove norme introdotte dalla riforma Cartabia. In sostanza, si tratta di questioni che non legittimano l'applicazione dei parametri medi, i quali ai sensi dell'art 82 cit. fungono da parametri massimi. Di talchè non si presta ad alcuna censura il provvedimento di liquidazione opposto tenuto conto che l'importo liquidato di € 1.000,00, è di poco inferiore ai valori medi previsti dal d.m 55/2014 per le fasi studio e decisionale al netto della riduzione ex art 106 bis dpr 115/2002.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Nulla per le spese.
PQM
Rigetta l'opposizione.
Nulla per le spese.
Cosi deciso in data 6.2.2025
Il Presidente delegato
Dott.ssa Carmela Ruberto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Il Presidente della Seconda Sezione Civile delegato, Dott.ssa Carmela Ruberto ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc e 15 D.Lvo 150/2011 nella causa civile n. 1330/2024 RGAC assunta in decisione all'esito delle note scritte depositate ex art. 127ter cpc in sostituzione dell'udienza del 5.2.2025, vertente tra
Avv. , rappresentato e difeso da se stesso Parte_1
ricorrente e
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
resistente
Conclusioni:
Per l'opponente: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria richiesta, così provvedere: a) riconoscere e liquidare al ricorrente i compensi professionali tabellari ex DM 55/2014 per l'importo complessivo di
€ 4.138,07 in conformità all'allegata istanza di liquidazione depositata il
19.04.2024 (Prot. n. IW4376951); b) con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Fatto e Diritto
1. Con ricorso ex art 281 decies cpc depositato in data 20.9.2024 l'Avv.
, difensore di fiducia di imputata nel Parte_1 Controparte_2
procedimento penale n. 5711/2012 RGNR di furto aggravato, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 7.1.2015, ha proposto opposizione avverso il decreto comunicato a mezzo pec in data 5.8.2024 con il quale la
Corte di Appello –Seconda Sezione Penale ha liquidato il compenso professionale nella misura di € 1.000,00 già operata la riduzione di un terzo ex art 106 bis DPR 115/2002.
1 L'opponente imputa alla Corte di aver liquidato il compenso facendo esclusivo riferimento all'oggetto e alla durata del processo senza specificare le fasi liquidiate e di non avere applicato i valori medi tariffari di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022. Da qui la richiesta di liquidare il compenso per le quattro fasi tabellari applicando i parametri medi nella misura di €
2.836,00 oltre accessori, pari a € 4.138,07 giusta nota specifica in atti.
2. Il , ritualmente evocato in giudizio a mezzo pec del Controparte_1
19.12.2024, non si è costituito in giudizio.
La prima udienza fissata per il giorno 5.2.2025 è stata sostituita dal deposito delle note scritte di trattazione;
indi, espletato l'incombente, su richiesta dell'opponente la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo e della motivazione.
3. In via del tutto preliminare, occorre precisare che il presente procedimento è soggetto ai sensi dell'art 15 D.Lgs 150/2011 al nuovo rito semplificato di cognizione introdotto dalla riforma Cartabia che si conclude non più con ordinanza, ma con sentenza inappellabile.
4. Nel merito, giova puntualizzare in diritto:
- che ai sensi dell'art 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 l'onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidate in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto della natura e dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale;
- che secondo la Suprema Corte la norma va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore a essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (cfr Cass. 31404/2019);
- che dopo le modifiche apportate al d.m. n. 55 del 2014 dal dm 37/2018 e, più di recente, dal d.m. 147/2022 il giudice non può in nessun caso diminuire il compenso oltre il 50%;
- che all'eventuale riduzione del 50% del valore medio va aggiunta l'ulteriore riduzione stabilita dall'art 106 bis dpr 115/2002 senza che ciò comporti la violazione del minimo tariffario, trattandosi di (ulteriore) decurtazione stabilita da una norma speciale che mira a soddisfare le esigenze di contemperamento
2 tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente e il diritto dell'avvocato a un compenso equo (cfr Cass. 4759/2022).
5. Tanto premesso in diritto si osserva, in primo luogo, che nel caso concreto il difensore non ha diritto alla liquidazione della fase istruttoria perché non tenuta. Risulta invero ex actis che il processo è stato definito alla prima udienza tenutasi con modalità cartolare. Va parimenti escluso il diritto alla liquidazione della fase introduttiva giacché l'appello è stata proposto dal PG. Va poi rilevato che nel caso concreto il dibattito processuale in appello si è concentrato su questioni di scarsa difficoltà ovvero sulla prescrizione del reato dichiarata dal giudice di primo grado e sulla perseguibilità a querela del reato secondo le nuove norme introdotte dalla riforma Cartabia. In sostanza, si tratta di questioni che non legittimano l'applicazione dei parametri medi, i quali ai sensi dell'art 82 cit. fungono da parametri massimi. Di talchè non si presta ad alcuna censura il provvedimento di liquidazione opposto tenuto conto che l'importo liquidato di € 1.000,00, è di poco inferiore ai valori medi previsti dal d.m 55/2014 per le fasi studio e decisionale al netto della riduzione ex art 106 bis dpr 115/2002.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Nulla per le spese.
PQM
Rigetta l'opposizione.
Nulla per le spese.
Cosi deciso in data 6.2.2025
Il Presidente delegato
Dott.ssa Carmela Ruberto
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