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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/10/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 23 del mese di ottobre, ore 9.00, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N. 1714 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Lio, per procura in calce all'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione;
- INTIMANTE -
E
nella qualità di titolare Controparte_1 CodiceFiscale_1 dell'omonima ditta individuale;
- INTIMATO CONTUMACE-
avente per OGGETTO: sfratto per morosità -uso diverso.
E' comparso: l'avv. Giovanni Citro, per delega dell'avv. Sergio Lio, per parte ricorrente.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale, anche ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - I sezione civile
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze processuali, l'azione esperita dalla ricorrente (già locatrice intimante), appare fondata.
1. Con contratto del 27.06.2013 (registrato in data 28.03.2014), la società
[...] concedeva in locazione al sig. , Parte_1 Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, gli immobili siti nel Comune di Reggio
Calabria, al piano interrato del “Fabbricato viaggiatori” della Stazione ferroviaria di
Reggio Calabria Lido: 1) locale sala attesa di mq. 30 circa;
2) locale negozio di mq. 39;
3) locale magazzino di mq. 35; 4) locale magazzino di mq. 100 (rispettivamente identificati, al Catasto del menzionato Comune, al foglio di mappa 124, part. 381 subb.
1/C, 4, 5 e 6), ad uso commerciale, per lo svolgimento di attività di “Formazione professionale nel settore Estetica e Solarium”, nonché di attività, anche automatizzate, inerenti ai servizi di istituti di bellezza, per vendita al dettaglio di prodotti non alimentari e commercio online.
Il canone di locazione veniva determinato in €. 7.500,00 annui, oltre I.V.A., da corrispondersi in rate trimestrali anticipate, entro e non oltre il giorno venticinque del periodo di riferimento.
La parte locatrice, che ha agito in giudizio per la risoluzione del contratto stante la morosità del resistente (già conduttore intimato), ha provato la fonte negoziale del proprio diritto ed i relativi termini di scadenza dell'obbligazione (cfr. contratto di locazione del 27.06.2013, prodotto in atti) ed ha allegato l'altrui inadempimento.
Era, quindi, onere del conduttore dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., Cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
Tale prova non è stata fornita.
Difetta chiaramente l'adempimento della fondamentale obbligazione gravante sul conduttore, ovvero il pagamento del pattuito corrispettivo del godimento del bene locato.
Agli effetti risolutori trova applicazione il combinato disposto degli artt. 1453 e 1455
c.c.
In proposito, si insegna pacificamente che: "la predeterminazione della gravità dell'inadempimento con riferimento alla risoluzione del rapporto, non trova applicazione per le locazioni ad uso non abitativo, per le quali resta operante il criterio della non scarsa importanza dell'inadempimento, stabilito dall'art. 1455 c.c." (Cass.
12.11.1998, n. 11.148). A fronte della reiterata morosità (decorrente dal mese di ottobre 2016), applicandosi l'art. 1453, 3° co., c.c., non c'è dubbio che l'inadempimento del conduttore, riferibile ormai ad oltre sette annualità al momento della notifica dell'intimazione di sfratto, sia grave ed idoneo a condurre alla risoluzione contrattuale.
Alla luce delle superiori considerazioni, va, pertanto, dichiarata la cessazione del contratto di locazione intercorso tra le parti ed avente ad oggetto gli immobili meglio indicati in atti, con conseguente condanna del conduttore al rilascio degli immobili.
Avuto riguardo all'uso cui gli immobili erano destinati e tenuto, altresì, conto del tempo da cui si protrae la morosità, appare adeguato fissare il termine ultimo per il rilascio entro il 20 dicembre 2025.
2. La ricorrente ha chiesto, inoltre, la condanna del conduttore al pagamento di tutte le somme già maturate (e di quelle che andranno a maturare), per come quantificate in atti.
Il conduttore va, pertanto, condannato al pagamento della somma di €. 65.238,61 per canoni di locazione, spese ed oneri accessori, scaduti al mese di settembre 2024, oltre i successivi canoni fino al rilascio dell'immobile (in misura di €. 7.500,00 annui oltre i.v.a.), con interessi di mora, ai sensi dell'art. 5 del contratto di locazione.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 13 agosto
2022 n. 147.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di , Controparte_1 nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con atto di citazione per intimazione di sfratto per morosità nei confronti di , nella qualità di titolare dell'omonima Controparte_1 ditta individuale, proseguita a seguito di ordinanza di mutamento del rito datata
30.06.2025 con le forme del rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara la risoluzione, per morosità della parte conduttrice, del contratto di locazione intercorso tra le parti, avente ad oggetto gli immobili siti nel Comune di Reggio Calabria, al piano interrato del “Fabbricato viaggiatori” della Stazione ferroviaria di Reggio Calabria Lido: 1) locale sala attesa di mq. 30 circa;
2) locale negozio di mq. 39; 3) locale magazzino di mq. 35; 4) locale magazzino di mq. 100
(rispettivamente identificati, al Catasto del menzionato Comune, al foglio di mappa
124, part. 381 subb. 1/C, 4, 5 e 6);
2) ordina a , nella qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, di rilasciare le unità immobiliari, sopra indicate, nella piena e libera disponibilità di parte ricorrente entro il termine ultimo del 20 dicembre 2025;
3) condanna , nella qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, al pagamento della somma di €. 65.238,61 per canoni di locazione, spese ed oneri accessori, scaduti al mese di settembre 2024, oltre i successivi canoni fino al rilascio dell'immobile (in misura di €. 7.500,00 annui oltre i.v.a.), con interessi di mora;
4) condanna , nella qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida per l'intero giudizio -in difetto di fase istruttoria- come segue: €. 2.000,00 per la fase di studio, €. 1.000,00 per la fase introduttiva ed €. 4.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 7.000,00, oltre I.V.A., c.p.a., rimborso forfetario come per legge ed €. 1.450,38 per spese documentate.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 23 ottobre 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 23 del mese di ottobre, ore 9.00, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N. 1714 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Lio, per procura in calce all'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione;
- INTIMANTE -
E
nella qualità di titolare Controparte_1 CodiceFiscale_1 dell'omonima ditta individuale;
- INTIMATO CONTUMACE-
avente per OGGETTO: sfratto per morosità -uso diverso.
E' comparso: l'avv. Giovanni Citro, per delega dell'avv. Sergio Lio, per parte ricorrente.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale, anche ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - I sezione civile
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze processuali, l'azione esperita dalla ricorrente (già locatrice intimante), appare fondata.
1. Con contratto del 27.06.2013 (registrato in data 28.03.2014), la società
[...] concedeva in locazione al sig. , Parte_1 Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, gli immobili siti nel Comune di Reggio
Calabria, al piano interrato del “Fabbricato viaggiatori” della Stazione ferroviaria di
Reggio Calabria Lido: 1) locale sala attesa di mq. 30 circa;
2) locale negozio di mq. 39;
3) locale magazzino di mq. 35; 4) locale magazzino di mq. 100 (rispettivamente identificati, al Catasto del menzionato Comune, al foglio di mappa 124, part. 381 subb.
1/C, 4, 5 e 6), ad uso commerciale, per lo svolgimento di attività di “Formazione professionale nel settore Estetica e Solarium”, nonché di attività, anche automatizzate, inerenti ai servizi di istituti di bellezza, per vendita al dettaglio di prodotti non alimentari e commercio online.
Il canone di locazione veniva determinato in €. 7.500,00 annui, oltre I.V.A., da corrispondersi in rate trimestrali anticipate, entro e non oltre il giorno venticinque del periodo di riferimento.
La parte locatrice, che ha agito in giudizio per la risoluzione del contratto stante la morosità del resistente (già conduttore intimato), ha provato la fonte negoziale del proprio diritto ed i relativi termini di scadenza dell'obbligazione (cfr. contratto di locazione del 27.06.2013, prodotto in atti) ed ha allegato l'altrui inadempimento.
Era, quindi, onere del conduttore dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., Cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
Tale prova non è stata fornita.
Difetta chiaramente l'adempimento della fondamentale obbligazione gravante sul conduttore, ovvero il pagamento del pattuito corrispettivo del godimento del bene locato.
Agli effetti risolutori trova applicazione il combinato disposto degli artt. 1453 e 1455
c.c.
In proposito, si insegna pacificamente che: "la predeterminazione della gravità dell'inadempimento con riferimento alla risoluzione del rapporto, non trova applicazione per le locazioni ad uso non abitativo, per le quali resta operante il criterio della non scarsa importanza dell'inadempimento, stabilito dall'art. 1455 c.c." (Cass.
12.11.1998, n. 11.148). A fronte della reiterata morosità (decorrente dal mese di ottobre 2016), applicandosi l'art. 1453, 3° co., c.c., non c'è dubbio che l'inadempimento del conduttore, riferibile ormai ad oltre sette annualità al momento della notifica dell'intimazione di sfratto, sia grave ed idoneo a condurre alla risoluzione contrattuale.
Alla luce delle superiori considerazioni, va, pertanto, dichiarata la cessazione del contratto di locazione intercorso tra le parti ed avente ad oggetto gli immobili meglio indicati in atti, con conseguente condanna del conduttore al rilascio degli immobili.
Avuto riguardo all'uso cui gli immobili erano destinati e tenuto, altresì, conto del tempo da cui si protrae la morosità, appare adeguato fissare il termine ultimo per il rilascio entro il 20 dicembre 2025.
2. La ricorrente ha chiesto, inoltre, la condanna del conduttore al pagamento di tutte le somme già maturate (e di quelle che andranno a maturare), per come quantificate in atti.
Il conduttore va, pertanto, condannato al pagamento della somma di €. 65.238,61 per canoni di locazione, spese ed oneri accessori, scaduti al mese di settembre 2024, oltre i successivi canoni fino al rilascio dell'immobile (in misura di €. 7.500,00 annui oltre i.v.a.), con interessi di mora, ai sensi dell'art. 5 del contratto di locazione.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 13 agosto
2022 n. 147.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di , Controparte_1 nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con atto di citazione per intimazione di sfratto per morosità nei confronti di , nella qualità di titolare dell'omonima Controparte_1 ditta individuale, proseguita a seguito di ordinanza di mutamento del rito datata
30.06.2025 con le forme del rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara la risoluzione, per morosità della parte conduttrice, del contratto di locazione intercorso tra le parti, avente ad oggetto gli immobili siti nel Comune di Reggio Calabria, al piano interrato del “Fabbricato viaggiatori” della Stazione ferroviaria di Reggio Calabria Lido: 1) locale sala attesa di mq. 30 circa;
2) locale negozio di mq. 39; 3) locale magazzino di mq. 35; 4) locale magazzino di mq. 100
(rispettivamente identificati, al Catasto del menzionato Comune, al foglio di mappa
124, part. 381 subb. 1/C, 4, 5 e 6);
2) ordina a , nella qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, di rilasciare le unità immobiliari, sopra indicate, nella piena e libera disponibilità di parte ricorrente entro il termine ultimo del 20 dicembre 2025;
3) condanna , nella qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, al pagamento della somma di €. 65.238,61 per canoni di locazione, spese ed oneri accessori, scaduti al mese di settembre 2024, oltre i successivi canoni fino al rilascio dell'immobile (in misura di €. 7.500,00 annui oltre i.v.a.), con interessi di mora;
4) condanna , nella qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida per l'intero giudizio -in difetto di fase istruttoria- come segue: €. 2.000,00 per la fase di studio, €. 1.000,00 per la fase introduttiva ed €. 4.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 7.000,00, oltre I.V.A., c.p.a., rimborso forfetario come per legge ed €. 1.450,38 per spese documentate.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 23 ottobre 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)