Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/04/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n°305/2019 R.G.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°305 del Ruolo Generale dell'anno 2019, avente ad oggetto appello avverso sentenza monocratica in materia di responsabilità da colpa professionale e risarcimento danni, vertente T R A
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta delibera del D.G. n°18 del 11.01.2019, dall'Avv. Pasquale Parisi e con questi elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA), al Corso Campano n°139, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente;
APPELLANTE C O N T R O
, nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1 C.F._1
), , nato a [...] l'[...], (C.F.
[...] CP_2 [...]
, , nata a [...] il [...], (C.F. C.F._2 Controparte_3
, e nato a [...] il [...], CodiceFiscale_3 CP_4
(C.F. ), tutti in proprio e iure hereditatis quali CodiceFiscale_4 eredi legittimi di , (nata a [...] il [...] e deceduta PE in Napoli il 0.10.2009), rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Fava ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, alla Via Antonino D'Antona n°6, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello con appello incidentale;
APPELLATI A V V E R S O
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La sentenza n°10812/2018 emessa dal G. U. presso il Tribunale di Napoli, VIIIa Sez. Civ., il 10.12.18, depositata in pari data, notificata il 13.12.18, con cui l'adito giudice così provvedeva: “a) accoglie la domanda proposta da parte attrice iure hereditatis e per l'effetto condanna l' al pagamento Controparte_5 della complessiva somma di € 350.000,00 in favore di , Controparte_1
, e all'attualità oltre CP_2 Controparte_3 CP_4 interessi legali dalla domanda al soddisfo;
b) condanna l'
[...] al pagamento, iure proprio, in favore Controparte_6 di della somma di euro 292.454,00; a favore di Controparte_1
della somma di euro 292.454,00; a favore di CP_2 [...]
della somma di euro 292.454,00 ed infine a favore di CP_3 CP_4 della somma di euro 292.454,00. Dette somme sono liquidate
[...] all'attualità e sulle stesse decorrono gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
c) condanna l' al Parte_2 pagamento delle spese di giudizio, di cui € 450,00 per spese ed € 36.145,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa e con attribuzione all'avv. Giuseppe Fava dichiaratosi anticipatario;
d) spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del 25.03.2013 , , e Controparte_1 CP_2 CP_3
in proprio e nella qualità di eredi della defunta , loro CP_4 PE genitrice, convenivano in giudizio l' di Napoli per Controparte_7 ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non da essi subiti dopo il ricovero e il successivo decesso della madre. La pretesa nasceva dalla asserita responsabilità dei sanitari della convenuta azienda ospedaliera, tacciati di negligenza, imprudenza e imperizia nella cura e nell'intervento chirurgico a cui era stata sottoposta la opo Per_1 che, ricoverata il 23.09.2009 con diagnosi di colica addominale, a distanza di pochi giorni, a seguito degli opportuni approfondimenti medici, veniva sottoposta a colecistectomia per via laparoscopica convertita poi in colecistectomia per via laparotomica, intervento quest'ultimo nel corso del quale si verificarono lesioni ad un ramo della vena porta con conseguente emorragia da arrestare con ulteriore
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intervento, che tuttavia non sortiva esiti favorevoli scongiurando il decesso della paziente, accertato in data 3.10.2009 con la seguente diagnosi definitiva: “Shock emorragico in paziente obesa sottoposta ad intervento chirurgico di colecistectomia per colecistite acuta calcolotica e a reintervento per emoperitoneo”. Costituitasi, l' eccepiva anzitutto l'inammissibilità e Parte_1 la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per inosservanza degli artt. 163 e 164 c.p.c., nonché, in ogni caso, per mancanza di prova circa l'effettivo nesso di causalità tra l'evento causativo del danno, morte, e la presunta negligenza e imperizia del personale medico. Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita con espletamento di C.T.U. medico legale e, all'esito della indagine, rinviata per la precisazione delle conclusioni e definita, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con la sentenza di cui al dispositivo in epigrafe. Contro la pronuncia proponeva appello l' articolando Parte_1 tre motivi di impugnazione: con il primo lamentava la errata valutazione del preteso vuoto documentale esistente in cartella clinica, dalle ore 18.00 (rectius 17.42), e cioè dalla fine del primo intervento chirurgico fino alle ore 19.44, non essendo stato provato, conclusione giudiziale questa che avrebbe dovuto logicamente trarre l'autore della impugnata sentenza, che nell'indicato lasso di tempo non fossero state effettuate azioni da parte del personale sanitario, per quanto non riportate e non figuranti in cartella, atteso peraltro lo stato di forte agitazione determinata dall'improvviso frangente emergenziale;
con il secondo si doleva dell'attribuzione nonché, in subordine, della quantificazione del danno riconosciuto iure hereditario ai familiari della defunta Per_1 asserendo che, da un lato, una tale posta di danno non era mai stata richiesta in prime cure e che, inoltre, non ci sarebbe stato un intervallo temporale apprezzabile tra l'evento lesivo e la morte, intervenuta, in ogni caso, quasi contestualmente al supposto inadempimento;
con il terzo instava per la modifica del governo delle spese processuali del primo grado, che si sarebbe dovuto rivedere in ipotesi di accoglimento del gravame sulla scorta di una diversa, attenuata soccombenza. Precisava così le conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, contrariis rejectis: accogliere l'appello proposto in via principale e, per
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l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n.10812/2018, rigettare la domanda avanzata dagli appellati perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
rigettare l'appello proposto, in via incidentale, da controparte poiché inammissibile ed infondato, data l'assenza di qualsivoglia elemento di diritto, emerso nel corso del giudizio di I grado, che possa indurre l'Ecc. ma Corte di Appello di Napoli a procedere nel senso ex adverso indicato;
in subordine, rideterminare il quantum del risarcimento decurtandolo delle intere somme liquidate iure hereditario perché non dovute ovvero, in subordine, eccessivamente liquidate. Ridurre, parimenti, l'importo del risarcimento liquidato iure proprio agli appellati – appellanti incidentali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva e Cpa.
…”. Nel costituirsi gli appellati resistevano alla impugnazione, infondata in fatto e in diritto, e ne invocavano il rigetto. Nel contempo spiegavano appello incidentale mirato ad un più ampio riconoscimento delle vantate spettanze risarcitorie, in parte sottovalutate, in parte ignorate. Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli rigettare l'appello principale i cui motivi risultano infondati in fatto ed in diritto e (in base al consolidato principio dettato dalla Suprema Corte secondo il quale per il calcolo del danno non patrimoniale vanno applicate le tabelle “vigenti” al momento della decisione) rimodulare quanto spettante agli appellati a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, rispettivamente con la moglie e la giovane madre, secondo i nuovi criteri predisposti ad hoc nelle Tabelle emesse dall'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano, applicate da codesta Ecc.ma Corte, riconoscendo al sig. € Controparte_1
326.405,00 e ai signori , e € 336.500,00 CP_2 CP_3 CP_4 per ognuno;
accogliere l'appello incidentale e dichiarare parzialmente viziata la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10812/18, depositata in data 10/12/2018 e conseguentemente, previa sua parziale riforma, accertare e quantificare il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito e subendo dal sig. , per la perdita della Controparte_1 contribuzione lavorativa di casalinga della di lui defunta moglie Per_1
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Conati, in maniera congrua e aderente ai parametri di riferimento concessi dal Nostro Ordinamento e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento in favore del Sig. dell'importo di € Controparte_1
804.644,88 (adottando il criterio del triplo della pensione sociale), ovvero di € 717.600,00 (adottando come parametro di calcolo la retribuzione minima di una collaboratrice domestica con sole 40 ore settimanali a dispetto di quelle infinite di una casalinga); ovvero nella misura che l'Ecc.ma Corte adita riterrà congrua ed equa. In accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, pronunciarsi sulla domanda tesa a far accertare il danno biologico di natura psichica, quale componente del danno non patrimoniale, subito dal sig. P_
al risarcimento del danno biologico di natura psichica, quale
[...] componente del danno non patrimoniale, per un importo di € 33.335,77; ovvero nella misura che l'Ecc.ma Corte adita riterrà congruo ed equo. Quindi condannare la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio (secondo la nota spese che si allega agli atti di causa, secondo il D.M. 55/2014 e succ. modifiche), e in accoglimento del III motivo di appello incidentale della differenza tra quanto liquidato nella sentenza di primo grado e quanto richiesto nella nota spese depositata al termine del primo grado di giudizio (ovvero quanto ritenuto dovuto dalla Ecc.ma Corte a titolo di compenso professionale per il primo grado di giudizio ex D.M. Min. Giust. N. 55 del 10.03.2014), oltre I.V.A. e C.P.A., con distrazione ex. art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Qualora si ravvisi la temerarietà dei motivi dell'appello principale, si chiede accertarla e dichiararla, con condanna al pagamento, in favore degli appellati di una somma a titolo di risarcimento danni, da liquidarsi in via equitativa, ex art. 96 c.p.c.”. Riprodottosi il contraddittorio in appello e acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, precisate le conclusioni e celebratasi la trattazione scritta della causa nelle previste forme cartolari, la Corte, concessi i termini per il deposito degli scritti difensivi finali, riservava la decisione;
sennonché, ritenuta l'esigenza di disporre un accertamento medico legale circa il danno psichico subito dagli e la rimetteva sul Controparte_1 CP_4 ruolo onde procedere al supplemento istruttorio, espletato il quale, con il versamento nell'incarto del relativo elaborato peritale, sulle rinnovate
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conclusioni, sempre all'esito della prescritta trattazione scritta, riassegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., reiterava la riserva in decisione. L'appello principale è solo in parte fondato e può trovare accoglimento9 per quanto di ragione. Con il suo primo motivo l'appellante
[...]
ha contestato la ritenuta sussistenza dei presupposti della Parte_1 responsabilità contrattuale ascrittale rilevando la contraddittorietà della motivazione giudiziale che, da un lato avrebbe, sulla scorta delle risultanze peritali d'ufficio, ritenuto tecnicamente e sostanzialmente corretta la prestazione sanitaria dei medici e dell'Ospedale, sia nel momento pre-operatorio sia durante l'operazione, nel fronteggiare la creatasi emergenza, mentre dall'altro, relativamente all'exitus della paziente, avrebbe riconosciuto un'ipotesi di responsabilità del presidio ospedaliero ex artt. 1218-1228 cod. civ., stante una incompletezza nella cartella clinica, priva della descrizione di alcun tipo di intervento da parte dei sanitari in pendenza dello stato emorragico manifestato dalla stessa paziente;
ed invero, nella cartella clinica n.79893/09 relativa al ricovero della dal 23/09/2009 al 03/10/2009, alla data del PE
02.10.2009, giorno dell'intervento chirurgico di colecistectomia, sarebbe risultato un vuoto temporale di meno di due ore, precisamente ore 18.00-19.44, durante le quali non figuravano annotati in cartella provvedimenti terapeutici. Unicamente, quindi, su tale intervallo di tempo, tra le ore 18.00 e le ore 19.44 del giorno 02.10.2009, il Giudice di prime cure avrebbe fondato la propria decisione riconoscendo, ai fini del decesso della paziente, la responsabilità dell'ente ospedaliero condannandolo, per l'effetto, al risarcimento di una ingente somma di denaro a favore dei prossimi congiunti della In proposito i Per_1
CC.TT.UU. avevano evidenziato che “in questo lasso di tempo di due ore circa, i sanitari ospedalieri, che – avevano - avuto in carico la paziente,
- avevano - omesso, stando alle evidenze documentali, atti terapeutici (es. rianimazione circolatoria) potenzialmente in grado di evitare l'instaurarsi del circolo vizioso che – aveva - condotto ad una coagulopatia con shock irreversibile e poi all'exitus della paziente. Si sarebbe trattato allora di un mancato e/o omesso intervento dei sanitari tratto soltanto sulla base di quanto emerso dalla lettura della
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documentazione medica senza essere, quindi, in alcun modo fattualmente comprovati gli elementi della negligenza ed imperizia del personale della struttura sanitaria, assolutamente imprescindibili nell'ipotesi di addebito di responsabilità. D'altronde gli stessi consulenti, nel valutare questo vuoto temporale di circa due ore, non avevano escluso di fatto il reale e concreto intervento dei sanitari ospedalieri seppur in assenza di una espressa indicazione nella documentazione clinica. Nella specie sarebbe, cioè, ricorsa un'inerzia assistenziale secondo quanto emergente, però, dalla lettura degli atti e stando alle evidenze documentali, in assenza di qualsiasi altra prova atta a dimostrare, con certezza, l'assoluta negligenza ed imperizia dei sanitari, se non il dato di incompletezza della cartella che, per quanto sussistente, di certo non si sarebbe potuto tramutare in prova dell'asserita inerzia proprio per la mancanza di significativi riscontri documentali. Peraltro, nulla avrebbe potuto escludere che il predetto vuoto temporale, dovuto all'omesso aggiornamento della cartella clinica, potesse essere stato determinato dal verosimile forte stato di agitazione del momento, atteso che dalle ore 19.44 in poi tutti gli interventi terapeutici erano stati tempestivi e metodologicamente corretti, come confermato dalla stessa documentazione medica. L'argomentazione, pure logicamente corretta, non può essere condivisa. La ragionevole presunzione che nel lasso di tempo in parola qualcosa fosse pure stato fatto dai sanitari della struttura risulta vacua, atteso l'oramai assodato principio di vicinanza della prova, stante il fatto che la cartella clinica è tenuta dai sanitari e non dal paziente, che è onere del medico, cioè suo preciso dovere, riportare dettagliatamente le cure e i trattamenti. Non a caso, “in tema di responsabilità professionale del medico, le omissioni nella tenuta della cartella clinica al medesimo imputabili rilevano sia ai fini della figura sintomatica dell'inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale dell'art. 1176 comma 2 c.c., sia come possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, poiché l'imperfetta compilazione della cartella non può, in linea di principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria” [Cassazione civile, sez. III, 26/01/2010, n°1538, Giust. civ. Mass. 2010, 1, 98; Ragiusan 2010, 313-314, 151; Dir. economia assicur.
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(dal 2012 Dir. e Fiscalita' assicur.) 2010, 4, 1263; Cassazione civile 31 marzo 2016 n°6209 sez. III;
Cassazione civile 12 giugno 2015 n°12218 sez. III;
in senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. 21 luglio 2003 n°11316, in Nuova giur. civ. commentata 2004, 1, 265]. Ed invero, la difettosa tenuta della cartella “non solo non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra condotta colposa dei medici e patologia accertata, ma consente il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell'onere della prova e al rilievo che assume a tal fine il già richiamato criterio della vicinanza della prova, e cioè la effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla (Cass. civ. sez. un. 11/01/2008 n°577)”. Ciò detto, non può ignorarsi che il lasso di tempo di circa due ore su cui la cartella clinica tace coincide esattamente con la frazione temporale cruciale in cui, dopo essersi verificata la lesione iatrogena con conseguente emorragia, la vita della era in grave Per_1 pericolo ed in cui un tempestivo ed adeguato trattamento avrebbe probabilmente evitato il successivo exitus. Pertanto, la documentazione clinica de quo glissa proprio su uno dei punti fondamentali su cui poggia, rectius si ancora ed impernia, il nesso causale tra le omissioni dei sanitari che ebbero in cura la de cuius ed il suo exitus avvenuto in condizioni mortificanti a distanza di 11 ore dall'evento. Vero è che non basta una qualsiasi incompletezza della documentazione medica per generare la presunzione de qua, risultando necessario che il medico, comunque, abbia posto in essere una condotta (o una omissione) astrattamente idonea a causare il danno e che l'incompletezza della cartella impedisca l'accertamento del nesso di causa tra quella specifica condotta (od omissione) del medico ed il danno subito dal paziente;
ma lasciare un paziente in balia di una emorragia causata in seguito ad un intervento chirurgico risulta proprio essere omissione astrattamente idonea a causare il danno e il vuoto in cartella clinica, circa il lasso temporale in cui detta omissione si verificò, è per l'appunto determinante onde accertare il nesso di causa tra quella specifica omissione dei sanitari e la morte della Ancora la S. C. ha chiarito “che l'incompletezza della Per_1
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cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, essendo, però, a tal fine necessario sia che l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella, sia che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno (Cass., Sez. 3, 12 giugno 2015, n°12218)”. Perciò, “l'ipotesi di incompletezza della cartella clinica va ritenuta circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, operando la seguente necessaria duplice verifica affinché quella incompletezza rilevi ai fini del decidere ovvero, da un lato, che l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella;
dall'altro che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno, incombendo sulla struttura sanitaria e sul medico dimostrare che nessun inadempimento sia a loro imputabile ovvero che esso non è stato causa del danno, incombendo su di essi il rischio della mancata prova”. Appare opportuno inoltre ribadire il concetto secondo il quale tra paziente e struttura sanitaria si instaura quello che viene denominato contratto di spedalità, dal quale scaturisce “una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche), ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle “lato sensu” alberghiere” –(Cassazione del 31.10.2017 n°25844). La contestata liquidazione del quantum debeatur, oggetto del secondo dei motivi dell'appello principale, è invece fondata. La impugnante difesa ha con essa dedotto la erroneità della decisione del Tribunale nell'aver riconosciuto iure hereditario la cospicua somma di €.350.000,00 in favore di ciascuno degli eredi della Orbene, prescindendo pure Per_1 dal denunciato vizio di ultrapetizione che avrebbe affetto la sentenza per
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violazione e/o erronea interpretazione degli art. 112 c.p.c. e 2697 cod. civ., atteso che nel giudizio di primo grado gli attori non avevano domandato alcuna somma a titolo ereditario essendosi limitati a chiedere esclusivamente il risarcimento del danno, iure proprio, per la morte della loro congiunta, era in effetti mancato nella vicenda il presupposto stesso della posta risarcitoria in questione, alla luce di quanto ripetutamente affermato sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, Cass. Sez. Unite n°15350/2015, denegando la risarcibilità dell'evento morte nella ipotesi in cui non sussista un apprezzabile lasso di tempo tra il supposto evento lesivo e il decesso, e ciò in considerazione dell'assenza di un soggetto al quale nel momento si verifica il fine vita sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito. A parere delle Sezioni Unite non è, infatti, giuridicamente concepibile che dalla vittima venga acquisito un diritto derivante dal fatto stesso della sua morte, (chi non è più non può acquistare un diritto che gli deriverebbe dal non essere più), essendo logicamente inconfigurabile la stessa funzione del risarcimento che nel nostro ordinamento civilistico non ha natura sanzionatoria, bensì riparatoria;
[“In caso di sinistro, la perdita immediata o pressocché immediata della vita non consente il risarcimento "iure hereditario" del danno non patrimoniale in favore della vittima per il venir meno del soggetto nel momento stesso in cui sorgerebbe il credito risarcitorio: il danno c.d. tanatologico non è, pertanto, in tale ipotesi risarcibile” (Cassazione civile, sez. un., 22/07/2015, n°15350, Diritto di Famiglia e delle Persone (Il) 2015, 4, 1287]. Così, “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a
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prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (Cassazione civile, sez. III, 23/03/2024, n°7923, Giustizia Civile Massimario 2024, rv 670457 – 02; vedi anche: Cass. Civ., n. 21837 del 2019, Cass. Civ., n. 18056 del 2019, Cass. Civ., n. 26727 del 2018). Nella fattispecie la indagine peritale d'ufficio svolta in primo grado aveva denotato: “Per la patologia di cui era portatrice la Sig.a Per_1
l'intervento di colecistectomia rappresentava il provvedimento terapeutico più adeguato e non esistevano alternative che potessero dare le stesse garanzie di successo. Può essere presa in considerazione, alternativamente, la possibilità di eseguire questo intervento con metodica laparoscopica, che è quella attualmente più frequentemente utilizzata, o con metodica laparotomica. Su tali premesse corretta ed idonea al caso fu la scelta di procedere con colecistectomia chirurgica, inizialmente con tecnica laparoscopica. Nel caso in esame, peraltro, il trattamento chirurgico del 02/10/2009 ha rivestito caratteri di particolare difficoltà in relazione a 3 fattori che ne hanno reso difficile l'esecuzione, consigliato giustamente la conversione laparotomica ed in ultima analisi determinato l'insorgenza della complicanza emorragica. Questi fattori sono: obesità patologica della paziente, stato di flogosi colecistica e soprattutto steatosi epatica (cfr. dato anatomo-isto- patologico in relazione autoptica). In particolare, quest'ultimo fattore, aumentando la friabilità del parenchima epatico, incrementa significativamente il rischio emorragico, con possibili lesioni di piccoli vasi (“ramo minore branca dx vena porta” in questo caso – vedi autopsia) che possono rendere necessaria l'apposizione di punti passanti (en-block e, quindi, senza specifica ricerca della precisa fonte di emorragia) per controllare la perdita di sangue, così come effettuato dall'operatore. … La prestazione chirurgica fu sostanzialmente corretta in termini di esecuzione tecnica. La grave complicanza emorragica, per tutto quanto sopra discusso, deve essere intesa come conseguenza delle condizioni favorenti sopra discusse e non di imperita tecnica chirurgica”, (c.f.r. C.T.U. primo grado). Tra il momento che aveva segnato la fine dell'intervento chirurgico causativo dalla susseguente emorragia, h.
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18,00 del 2.10.09, ed exitus, avvenuto alle h. 4,45 del giorno successivo, (v. C.T.U. cit.), era trascorso un lasso temporale tale da non elidere la immediatezza escludente il presupposto di un danno ulteriore ed autonomo, fonte del diritto ad ottenerne l'attribuzione iure hereditario. Questo perché “il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente: di danno biologico "terminale", ossia di danno biologico da invalidità temporanea assoluta;
e di danno morale, consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assista allo spegnersi della propria vita, e quindi nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida". Il danno biologico terminale è invece configurabile, e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2022, n°34987, Diritto & Giustizia 2022). Nella ipotesi giudicata né il lasso di tempo in disamina aveva rivestito durata apprezzabile, essendo stato comunque inferiore alle ventiquattrore, né poteva ritenersi in qualche modo dimostrata una consapevolezza della morte incombente e assolutamente inevitabile. Sotto i profili considerati perciò la sentenza impugnata, in accoglimento del gravame per tale verso, va riformata, restando assorbita la censura sulla eccessività di quanto liquidato al riguardo. La liquidazione invece del danno sofferto iure proprio appare congrua e correttamente informata ai parametri applicati solitamente dalla giurisprudenza di merito. Il giudice a quo aveva, nel procedere ad essa, così motivato: “Quanto poi ai danni patiti iure proprio dai più stretti congiunti si tratta di un danno non patrimoniale (cd. danno parentale)
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compendiandosi in uno stato di generale sofferenza e perdita della madre. Il danno cd. parentale ricomprende il danno biologico di natura psichica, temporaneo e permanente, il danno morale, il danno alla salute, il danno relazionale, esistenziale, il danno per la compromissione del rapporto parentale e il danno alla capacità lavorativa generica e specifica. All'uopo – applicando sulla base del costante orientamento della giurisprudenza le cd. Tabelle di Milano – si ritiene di dover liquidare all'attualità la somma di € 292.454,00 = sia a favore del coniuge P_
sia per ciascun figlio. Ai fini della determinazione di tale
[...] somma, naturalmente e come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito, deve infatti considerarsi il danno scaturente dalla lesione del rapporto parentale. Ed invero, come affermato dalla predetta giurisprudenza, in tema di danno non patrimoniale per la perdita di un familiare, questo può essere determinato in un'unica somma comprendente sia il cosiddetto danno morale in senso stretto, derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto, sia il cosiddetto danno esistenziale, derivante dalla lesione del rapporto parentale e dall'incidenza che tale lesione assume sulla vita futura del congiunto superstite (secondo l'accezione di cui alle note pronunce Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828, ribadita, poi, da Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973, Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26074 e Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26975). Pertanto, nell'ipotesi di riconoscimento congiunto del danno morale subiettivo e del danno relativo alla compromissione dei rapporti parentali e relazionali tout court, appare equo liquidare a favore dei congiunti del defunto (coniuge e figli) una somma complessiva a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito in proprio, sia nella sua componente esistenziale che nella sua proiezione morale, attinente cioè al cosiddetto “pretium doloris” in senso stretto. Va precisato, peraltro, che il riconoscimento dei diritti della famiglia (art. 29 Costituzione) va inteso non in senso restrittivo, cioè come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, bensì nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei
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sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati (Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546). Laddove il fatto lesivo alteri profondamente tale complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione - se non annullamento - delle positività che dal rapporto parentale derivano (Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827; Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20324), viene a determinarsi quello sconvolgimento delle abitudini di vita che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione (Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828). Esso si concreta invero in una modificazione (peggiorativa) della personalità dell'individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione. E ciò in conseguenza della subita alterazione e della privazione (oltre che di quello materiale anche) del rapporto personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro (Cass. 12 giugno 2006, n. 13546). Tale compromissione della personalità dell'individuo in ipotesi tragiche come quella di specie deve dunque sicuramente presumersi, in quanto rispondente all'”id quod plaerumque accidit”, fino a prova contraria gravante sul danneggiante (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. 12 giugno 2006, n. 13546; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3289; Cass. 11 agosto 2004, n. 15568). In tale quantificazione, necessariamente equitativa, non può non tenersi conto: 1) della dimostrata sussistenza di un effettivo stato di convivenza con la vittima;
2) del gravissimo sconvolgimento delle abitudini di vita subito dagli attori, che si sono visti tutti privare di uno dei legami affettivi e parentali più intensi tra quelli che, secondo l”id quod plaerumque accidit”, caratterizza l'esistenza
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umana (e, cioè quello instaurato, rispettivamente, con il proprio coniuge e con i propri figli) nell'ambito del brevissimo volgere di un arco temporale di poche ore (come si è già sopra evidenziato); 3) dell'età della defunta che, al momento della sua morte, aveva 39 anni;
4) della necessità di doversi confrontare quotidianamente e, sostanzialmente, per tutto il resto della propria esistenza, con la realtà – profondamente difforme rispetto all'”id quod plaerumque accidit” e, dunque, alla naturale evoluzione delle - (?) - che, complessivamente considerati, suggeriscono una liquidazione delle voci di danno già sopra menzionate”. L'iter motivazionale appena ripercorso ha il pregio della logicità e coerenza, oltre a quello dell'aderenza ai principi giuridici espressi più o meno all'unisono sull'argomento, e merita incondizionata condivisione. Perciò, la rimodulazione delle cifre in aumento, pure implicitamente auspicata da parte appellata sulla scorta del sistema a punti predisposto nelle nuove Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per la quantificazione del danno parentale, e quindi adottando un criterio di calcolo basato su una griglia di valori più rigida e meno legata ad un concetto di equità puro, proponendo implicitamente una impugnazione incidentale sul punto, non può essere seguita. Ciò detto, e passando alla disamina della impugnazione incidentale, va detto che anch'essa merita accoglimento per quanto di ragione. Con la sentenza 13 dicembre 2012, n°22909 la Corte di Cassazione ha precisato che nel caso di morte di una casalinga i congiunti con essa conviventi hanno diritto al risarcimento del danno subito per la perdita delle prestazioni attinenti all'assistenza ed alla cura dalla stessa fornite. Concetto ribadito e precisato più volte dalla Suprema Corte: “I congiunti conviventi di una casalinga deceduta a causa di un altrui fatto dannoso hanno diritto al risarcimento del danno, equitativamente determinato, derivante dalla perdita delle prestazioni attinenti alla cura e all'assistenza presumibilmente fornite da costei. Lo svolgimento dell'attività della vittima può essere ricavato in via presuntiva ex art. 2727 c.c., dalla semplice circostanza che la donna non avesse un lavoro. Deve, invece, essere posto a carico di chi nega l'esistenza del danno dimostrare che la vittima non si occupasse del lavoro domestico. Questa Corte ha affermato che ai fini della liquidazione del danno patrimoniale
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da perdita del lavoro domestico svolto da un familiare deceduto per colpa altrui, la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva ex art. 2727 c.c. dalla semplice circostanza che non avesse un lavoro, mentre spetta a chi nega l'esistenza del danno dimostrare che la vittima, benché casalinga, non si occupasse del lavoro domestico” (Cass. sent. n. 22909 del 13/12/2012). “In caso di morte di una casalinga verificatasi in conseguenza dell'altrui fatto dannoso, i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno, quantificabile in via equitativa, subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed all'assistenza da essa presumibilmente fornite, essendo queste prestazioni, benché non produttive di reddito, valutabili economicamente, ciò anche nell'ipotesi in cui la stessa fosse solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente. Cass., Sentenza n. 17977 del 24/08/2007” (Sentenza n. 238 del 10 Gennaio 2017). Tali attività, seppur non produttive di reddito, sono secondo la Corte economicamente individuabili, facendo riferimento al triplo della pensione sociale oppure ancora al reddito di una collaboratrice familiare. I congiunti conviventi di una casalinga deceduta a causa di un altrui fatto dannoso hanno dunque diritto al risarcimento del danno, equitativamente determinato, derivante dalla perdita delle prestazioni attinenti alla cura e all'assistenza presumibilmente fornite da costei. Lo svolgimento dell'attività della vittima può, anche in questo caso, essere ricavato in via presuntiva ex art. 2727 c.c., dalla semplice circostanza che la donna non avesse un lavoro, secondo quanto affermato e ribadito dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 238/2017. Per i danni patrimoniali subiti dal coniuge superstite, P_
, si deve considerare allora che la aveva sempre svolto,
[...] Per_1 dal matrimonio, l'attività di casalinga, assolvendo con costante dedizione tutte le attività funzionali alla vita della di lei famiglia;
in particolare custodiva il focolare domestico, curava la casa, preparava i pasti per i suoi figli e per suo marito, curava gli abiti dei suoi familiari e svolgeva tutte le attività utili e indispensabili all'andamento del quotidiano.
Considerato che
il coniuge superstite della vittima dell'illecito, per un
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collaboratore domestico che possa anche solo in parte sopperire al contributo offerto da una valida casalinga, dovrebbe sostenere un esborso di circa €. 1.200,00 mensili, la posta di danno in discussione potrebbe così equamente determinarsi: partendo da una retribuzione mensile di €. 1.200,00 e da un reddito annuo di €. 15.600,00; (scarto tra vita fisica 39 e aspettativa di vita in Italia per donne 84 = 46); 15.600,00 X 46 = €. 717.600,00. Sulla somma, calcolata in moneta attuale, sono dovuti gli interessi legali dalla decisione al saldo. Il danno psichico lamentato dalla difesa appellante in via incidentale può essere riconosciuto, sulla base delle risultanze dell'accertamento peritale d'ufficio svolto in secondo grado, unicamente in favore dell' P_
, per avere egli “… riportato un danno biologico di natura
[...] psichica a seguito del decesso della di lui moglie, … Il sig. PE
è sofferente di una “Sindrome depressiva, di natura Controparte_1 reattiva, cronicizzata, di grado lieve” … o “Disturbo depressivo persistente, di grado lieve” …. Tale patologia soddisfa appieno il criterio di cronicità e i nessi di causalità e temporalità con la noxa patogena che è individuata nel decesso della moglie, sig.ra . La invalidità PE permanente è stata stimata dall'ausiliario nel gradiente del 10% (c.f.r. concl. C.T.U. Dr. ). Facendo quindi applicazione delle tabelle Per_2 elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 si avrà il seguente calcolo: “Età del danneggiato alla data del sinistro 43 anni;
Percentuale di invalidità permanente 10%; Punto danno biologico € 2.612,40; Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22; Punto danno non patrimoniale € 3.291,62; Danno biologico risarcibile € 20.638,00; Danno non patrimoniale risarcibile € 26.004,00; Con personalizzazione massima (max 49% del danno biologico) € 36.117,00; Totale generale: € 26.004,00; Totale con personalizzazione massima € 36.117,00”. Non sussistono i presupposti della pure indicata personalizzazione, tanto meno nella misura massima, atteso che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
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(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento …” (Tribunale Lecco, sez. I, 18/02/2024, n°182, Guida al diritto 2024, 28). Sull'importo riconoscibile per la voce di danno de qua, pari secondo il calcolo sopra esposto ad €. 26.004,00, in moneta attuale, sono ancora dovuti gli interessi legali dalla decisione al saldo. In tema di governo delle spese processuali del primo grado la difesa di parte appellata si è doluta, anche per questo verso proponendo implicita impugnazione incidentale, del mancato aumento percentuale del compenso spettante in presenza di un ministero difensivo svolto nell'interesse di più soggetti aventi stessa posizione processuale, ai sensi dell'art. 4, comma 2°, D.M. n°55/2014. Ebbene, va detto che “… la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, della tariffa professionale approvata con D.M. Giustizia n. 55/2014 prevede una mera facoltà di maggiorazione del compenso, rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio, ove motivato, non è denunciabile in sede di legittimità. (Nella specie l'ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato sul punto, sostenendo che la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale non aveva comportato alcun aggravio dell'attività difensiva, tale da giustificarne la maggiorazione. E ha aggiunto che non risultava che l'avvocato avesse tratteggiato, in sede esecutiva, alcuna specifica questione di diritto differenziata per i soggetti in nome dei quali aveva agito, essendosi limitato ad avanzare una semplice istanza di assegnazione di somme)” (Cassazione civile, sez. II, 28/12/2022, n°37930, Redazione Giuffrè 2023, 79). Per il resto, il regime definitivo delle spese di lite deve tener conto dell'esito finale della lite che ha visto accolte, per quanto di ragione, le pretese risarcitorie azionate, sebbene nell'ambito diverso come delineato alla luce degli accoglimenti, nei limiti del giusto, sia dell'appello principale che di quello incidentale;
(c.f.r. Cassazione civile, sez. trib., 15/10/2024, n°26734, Sapient-IA testo creato da e Controparte_8 validato da : “In caso di riforma della sentenza di primo grado, CP_9 il giudice di appello deve ricalcolare le spese processuali di entrambi i
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gradi considerando l'esito complessivo della lite. La valutazione della soccombenza operata per la liquidazione delle spese si basa su un criterio unitario e globale. …”). Stante quindi la definitiva, prevalente soccombenza dell' appellante, restano a suo carico Parte_1
i due terzi delle spese del doppio grado, liquidati come da dispositivo con attribuzione al difensore anticipatario, compensandosi tra le parti la residua frazione delle spese medesime. Restano ancora a carico della stessa azienda le spese di CC.TT.UU., nella liquidata misura.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, dall' Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
[...] P_
, , e con
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 citazione del 14.01.2019, nonché sull'appello incidentale proposto da questi ultimi con comparsa di costituzione e risposta del 29.3.19, così provvede: 1°) Accoglie, per quanto di ragione, sia l'appello principale che quello incidentale e per l'effetto, in riforma in parte qua della impugnata sentenza, confermata nel resto: a) rigetta la domanda di parte attrice mirata ad ottenere il riconoscimento iure hereditario del danno non patrimoniale subito dalla de cuius quale vittima dell'illecito conseguito alla condotta colpevole della convenuta , come già Parte_1 liquidato al capo a) del dispositivo della impugnata sentenza in €. 350.000,00 in favore di ciascuno dei suoi eredi;
b) condanna la già convenuta al risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 subito dal coniuge superstite della predetta de cuius, , Controparte_1 mediante il pagamento in suo favore della somma di €. 717.600,00, (determinata sulla base del parametro di calcolo costituito dalla retribuzione minima di una collaboratrice domestica), liquidata all'attualità e maggiorata degli interessi legali dalla decisione al saldo;
c) condanna ancora la predetta al risarcimento del Parte_1 danno biologico di natura psichica subito dall' in Controparte_1 conseguenza della morte del coniuge mediante il pagamento in suo
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favore dell'ulteriore somma di €. 26.004,00, anch'essa liquidata in moneta attuale e maggiorata degli interessi legali dalla decisione al saldo;
2°) Condanna l'appellante alla rifusione in favore della CP_7 controparte dei due terzi delle spese del doppio grado, liquidate per tale frazione, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale n°147/2022, quelle del primo in complessivi €. 24.000,00 per compensi, (poste per intero a carico dell'Azienda quelle di entrambe le CC.TT.UU., più I.V.A. e C.P.), e quelle del secondo in complessivi €. 22.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario;
3°) Compensa tra le parti il residuo terzo delle spese del doppio grado. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13.3.25. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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