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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 10316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10316 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 16562/2025
Il Giudice ZI LL, all'udienza del 15/10/2025, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da , ( ) rappresentata e difesoa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti CIASCO ALESSIO/
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cosimetti CP_1
resistente
), Controparte_2 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “conclude come da ricorso”.
Per la parte resistente: “conclude come da memoria difensiva ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con l'odierno ricorso impugna la cartella di pagamento n. finale 32124000, Parte_1 con cui richiede il pagamento di euro 541,16, a titolo di contributi previdenziali CP_1 asseritamente maturati dalla ricorrente, nel 2021, a seguito della sua iscrizione alla Gestione separata dell' CP_1
La ricorrente contesta l'atto deducendo di essere stata assunta a tempo indeterminato presso la Cont in data 23 gennaio 2018 e di non essere, pertanto, tenuta al pagamento di “alcun contributo direttamente alla poiché già detratto in busta paga dal datore di lavoro”. CP_1
Con memoria difensiva ritualmente depositata in giudizio si è costituito che CP_1 eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dei termini di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 rilevando, nel merito, l'avvenuto parziale discarico della cartella opposta - a seguito della sospensione, su comunicazione della parte, della sua posizione assicurativa attesa l'assenza di attività giornalistica autonoma a decorrere dall'anno 2017- residuando a carico della ricorrente esclusivamente l'importo dovuto per omessa comunicazione reddituale, ai sensi dell'art. 08 del Regolamento della Gestione separata INPGI, ammontante a euro 51,44.
Pag. 2 di 4 La resistente evidenzia, altresì, in base a quanto stabilito dal Regolamento, che, in assenza di specifica istanza di sospensione e/o cancellazione (inviata dalla parte solo il 21.11.2024), la ricorrente era obbligata a comunicare i propri dati reddituali all' , anche nel caso in cui CP_4 fossero stati negativi.
Nessuno si è costituito per . Controparte_5
Il Tribunale fissava udienza di discussione “in modalità cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, e, all'esito dell'udienza, in vista della quale depositava note conclusive, tratteneva la CP_1 causa in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame è inammissibile.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , a fronte Controparte_5 della rituale notifica del ricorso in data 10.7.2025
Nel merito, come condivisibilmente eccepito da la ricorrente ha impugnato la cartella CP_1 di pagamento in esame oltre il termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 avendo ricevuto la notifica dell'atto in data 26.3.2025 e avendo depositato l'odierno ricorso soltanto il 7.5.2025, poco oltre il termine di 40 giorni previsto dalla legge.
Il ricorso è, in ogni caso, infondato anche nel merito posto che a seguito della CP_1 richiesta di sospensione della posizione assicurativa presentata dalla parte in data 21.11.2024, ha provveduto al discarico parziale del ruolo residuando a carico dell'opponente la sola somma ( euro 51,44) dovuta a seguito della mancata comunicazione, da parte della ricorrente, della propria posizione reddituale, in violazione di quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento della Gestione separata CP_1
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti, tenuto in ogni caso conto che la resistente, rispetto alla richiesta condanna della parte al pagamento della somma di euro 51,44, non ha presentato specifica domanda riconvenzionale, ex. art. 416 II comma cpc.
Spese di lite integralmente compensate, a fronte dell'esito del giudizio, del parziale discarico del ruolo e della modesta entità della somma ancora dovuta dalla ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
dichiara il ricorso inammissibile,
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
16/10/2025 Il Giudice
ZI LL
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 16562/2025
Il Giudice ZI LL, all'udienza del 15/10/2025, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da , ( ) rappresentata e difesoa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti CIASCO ALESSIO/
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cosimetti CP_1
resistente
), Controparte_2 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “conclude come da ricorso”.
Per la parte resistente: “conclude come da memoria difensiva ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con l'odierno ricorso impugna la cartella di pagamento n. finale 32124000, Parte_1 con cui richiede il pagamento di euro 541,16, a titolo di contributi previdenziali CP_1 asseritamente maturati dalla ricorrente, nel 2021, a seguito della sua iscrizione alla Gestione separata dell' CP_1
La ricorrente contesta l'atto deducendo di essere stata assunta a tempo indeterminato presso la Cont in data 23 gennaio 2018 e di non essere, pertanto, tenuta al pagamento di “alcun contributo direttamente alla poiché già detratto in busta paga dal datore di lavoro”. CP_1
Con memoria difensiva ritualmente depositata in giudizio si è costituito che CP_1 eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dei termini di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 rilevando, nel merito, l'avvenuto parziale discarico della cartella opposta - a seguito della sospensione, su comunicazione della parte, della sua posizione assicurativa attesa l'assenza di attività giornalistica autonoma a decorrere dall'anno 2017- residuando a carico della ricorrente esclusivamente l'importo dovuto per omessa comunicazione reddituale, ai sensi dell'art. 08 del Regolamento della Gestione separata INPGI, ammontante a euro 51,44.
Pag. 2 di 4 La resistente evidenzia, altresì, in base a quanto stabilito dal Regolamento, che, in assenza di specifica istanza di sospensione e/o cancellazione (inviata dalla parte solo il 21.11.2024), la ricorrente era obbligata a comunicare i propri dati reddituali all' , anche nel caso in cui CP_4 fossero stati negativi.
Nessuno si è costituito per . Controparte_5
Il Tribunale fissava udienza di discussione “in modalità cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, e, all'esito dell'udienza, in vista della quale depositava note conclusive, tratteneva la CP_1 causa in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame è inammissibile.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , a fronte Controparte_5 della rituale notifica del ricorso in data 10.7.2025
Nel merito, come condivisibilmente eccepito da la ricorrente ha impugnato la cartella CP_1 di pagamento in esame oltre il termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 avendo ricevuto la notifica dell'atto in data 26.3.2025 e avendo depositato l'odierno ricorso soltanto il 7.5.2025, poco oltre il termine di 40 giorni previsto dalla legge.
Il ricorso è, in ogni caso, infondato anche nel merito posto che a seguito della CP_1 richiesta di sospensione della posizione assicurativa presentata dalla parte in data 21.11.2024, ha provveduto al discarico parziale del ruolo residuando a carico dell'opponente la sola somma ( euro 51,44) dovuta a seguito della mancata comunicazione, da parte della ricorrente, della propria posizione reddituale, in violazione di quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento della Gestione separata CP_1
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti, tenuto in ogni caso conto che la resistente, rispetto alla richiesta condanna della parte al pagamento della somma di euro 51,44, non ha presentato specifica domanda riconvenzionale, ex. art. 416 II comma cpc.
Spese di lite integralmente compensate, a fronte dell'esito del giudizio, del parziale discarico del ruolo e della modesta entità della somma ancora dovuta dalla ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
dichiara il ricorso inammissibile,
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
16/10/2025 Il Giudice
ZI LL
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