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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/11/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1131/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1131/2025 R.G.
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Parte_1 P.IVA_1
TI (C.F. ) ed IS NI (C.F. C.F._1
); C.F._2
NEI CONFRONTI DI
C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Di Controparte_1 P.IVA_2
NI (C.F. ); C.F._3
E NEI CONFRONTI DI
; Controparte_2 P.IVA_1
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 103/2025, il Tribunale di Bologna, su istanza di Controparte_1 ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della sul Parte_1 presupposto dell'esistenza delle condizioni soggettive, dei limiti dimensionali e dello stato d'insolvenza di tale società.
*
Con ricorso tempestivamente presentato il 27.6.2025, proponeva Parte_1 reclamo, chiedendo revocarsi tale dichiarazione.
*
Nonostante la regolarità della notifica eseguita nei suoi confronti, non si costituiva la liquidazione giudiziale, ma trasmetteva relazione del curatore.
*
Resisteva la Controparte_3
*
In relazione all'udienza cartolare del 7.11.2025, le parti costituite insistevano nelle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, parte reclamante contesta come erroneamente il primo giudice abbia riconosciuto i requisiti dimensionali.
Contesta, specificatamente, quanto segue:
< la società possedeva solo i ricavi superiori alla soglia ma non Parte_1 anche l'attivo e i debiti e, pertanto, non possedeva tutti i requisiti congiuntamente, come risulta dal bilancio 2023 (doc. 3) e dal nuovo bilancio aggiornato del 2024>.
2) Il motivo va rigettato, in quanto, a differenza di quanto ritenuto da parte reclamante, ex artt. 2, primo comma, e 121 CCII, per evitare la liquidazione giudiziale occorre che sia provato il non superamento di tutte e tre le soglie.
Nella fattispecie in esame è pacifico che i ricavi, come evidenziato dal primo giudice, erano, nel 2023, superiori ad € 200.000.
2 3)Con il secondo motivo, parte reclamante contesta come erroneamente il primo giudice abbia riconosciuto il suo stato di insolvenza.
Deduce, al riguardo, quanto segue: alla data della pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale, la società svolgeva regolarmente l'attività di impresa e aveva un solo debito rilevante, quello maturato dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1
In realtà, deve evidenziarsi che il rapporto contrattuale tra le società si è svolto regolarmente per tutto l'anno 2023, come risulta dai pagamenti eseguiti dalla
[...]
(doc. 10), ma a fronte dell'emissione di ulteriori fatture nel 2024 e di una Parte_1 rendicontazione errata da parte della creditrice, la debitrice, con pec di data
04.04.2024 (doc. 8), contestava i prezzi applicati, chiedendo, altresì, la verifica di tutte le forniture eseguite, evidenziando tali problematiche anche all'avverso patrocinio
(doc. 9).
Sono seguite serrate trattative tra i rispettivi legali che non ha portato alla soluzione transattiva della vertenza;
poi, in ragione di un problema di segreteria amministrativa della debitrice, il decreto ingiuntivo ottenuto dalla non è stato Controparte_1 opposto.
Quanto all'esito negativo del pignoramento presso terzi, si evidenzia che la Parte_1 non gestiva grandi cantieri e, alla data dell'atto esecutivo, aveva appena
[...] eseguito il pagamento di quando dovuto per legge a dipendenti, fornitori ed enti pubblici, risultando per l'effetto senza provvista i due conti correnti oggetto di esecuzione.
La società non si trovava, dunque, in stato di insolvenza, come risulta peraltro dal bilancio 2024 (doc. 7) che comprende:
- debiti verso i fornitori di € 108.658,60 - di cui € 71.604,62 nei confronti della
[...] ed € 6.058,52 nei confronti della (oggetto del CP_1 Controparte_4 giudizio di opposizione avanti il GdP di Bergamo R.G. 250/2025, con prima udienza non ancora fissata);
- debiti tributari di € 7.933,60;
- debiti verso istituti di previdenza di € 6.750,12
- debiti per dipendenti di € 12.093,56, i quali erano correntemente gestiti dall'azienda, tanto che il debito verso risultava una mera accidentalità rispetto al CP_1 fisiologico andamento dell'impresa (peraltro oggetto di contestazione rispetto
3 all'importo realmente dovuto).
Non risultando provato lo stato di dissesto economico – finanziario, la sentenza del
Tribunale di Bologna è errata e deve essere riformata>.
4)Il motivo in esame è palesemente infondato, atteso che le circostanze ivi evidenziate non consentono di escludere lo stato di insolvenza,
Risulta, anzitutto, in atti che la creditrice ha agito in forza di un Controparte_3 decreto ingiuntivo, non opposto, per € 71.174,64, con conseguente irrilevanza delle richiamate contestazioni, ormai non più opponibili.
La reclamante ha ulteriori debiti, che essa stessa ammette.
Essa non ha modo di provvedere al pagamento di tali debiti, non risultando liquidità di cassa.
Si legge, al riguardo, nella relazione del curatore, quanto segue:
< L'Amministratore Unico dichiarava, in data 27.06.2025, che la società disponesse di
tre rapporti di conto corrente, tutti con saldo negativo.
Dalla situazione contabile al 31.12.2024 emergeva un valore della di Euro Pt_2
21.007,69, la quale, a detta dell'Amministratore Unico, dovrebbe essere il frutto di anticipazioni corrisposte a dipendenti per spese che sostenevano durante i lavori.
L'amministratore aggiungeva, nella medesima dichiarazione, che per dette anticipazioni sarebbe stato in grado di fornire la relativa documentazione, a diminuzione del valore contabile della cassa>.
5) Le spese seguono la soccombenza.
6) Va, in ultimo, dichiarata, ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera di parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1131/2025 R.G., rigetta il reclamo e condanna parte reclamante alla refusione, in favore di CP_5
[...
[...] delle spese giudiziali, liquidate in € 3.800, oltre rimborso spese generali, iva e
[...] cpa.
Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera di parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 13.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1131/2025 R.G.
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Parte_1 P.IVA_1
TI (C.F. ) ed IS NI (C.F. C.F._1
); C.F._2
NEI CONFRONTI DI
C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Di Controparte_1 P.IVA_2
NI (C.F. ); C.F._3
E NEI CONFRONTI DI
; Controparte_2 P.IVA_1
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 103/2025, il Tribunale di Bologna, su istanza di Controparte_1 ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della sul Parte_1 presupposto dell'esistenza delle condizioni soggettive, dei limiti dimensionali e dello stato d'insolvenza di tale società.
*
Con ricorso tempestivamente presentato il 27.6.2025, proponeva Parte_1 reclamo, chiedendo revocarsi tale dichiarazione.
*
Nonostante la regolarità della notifica eseguita nei suoi confronti, non si costituiva la liquidazione giudiziale, ma trasmetteva relazione del curatore.
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Resisteva la Controparte_3
*
In relazione all'udienza cartolare del 7.11.2025, le parti costituite insistevano nelle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, parte reclamante contesta come erroneamente il primo giudice abbia riconosciuto i requisiti dimensionali.
Contesta, specificatamente, quanto segue:
< la società possedeva solo i ricavi superiori alla soglia ma non Parte_1 anche l'attivo e i debiti e, pertanto, non possedeva tutti i requisiti congiuntamente, come risulta dal bilancio 2023 (doc. 3) e dal nuovo bilancio aggiornato del 2024>.
2) Il motivo va rigettato, in quanto, a differenza di quanto ritenuto da parte reclamante, ex artt. 2, primo comma, e 121 CCII, per evitare la liquidazione giudiziale occorre che sia provato il non superamento di tutte e tre le soglie.
Nella fattispecie in esame è pacifico che i ricavi, come evidenziato dal primo giudice, erano, nel 2023, superiori ad € 200.000.
2 3)Con il secondo motivo, parte reclamante contesta come erroneamente il primo giudice abbia riconosciuto il suo stato di insolvenza.
Deduce, al riguardo, quanto segue: alla data della pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale, la società svolgeva regolarmente l'attività di impresa e aveva un solo debito rilevante, quello maturato dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1
In realtà, deve evidenziarsi che il rapporto contrattuale tra le società si è svolto regolarmente per tutto l'anno 2023, come risulta dai pagamenti eseguiti dalla
[...]
(doc. 10), ma a fronte dell'emissione di ulteriori fatture nel 2024 e di una Parte_1 rendicontazione errata da parte della creditrice, la debitrice, con pec di data
04.04.2024 (doc. 8), contestava i prezzi applicati, chiedendo, altresì, la verifica di tutte le forniture eseguite, evidenziando tali problematiche anche all'avverso patrocinio
(doc. 9).
Sono seguite serrate trattative tra i rispettivi legali che non ha portato alla soluzione transattiva della vertenza;
poi, in ragione di un problema di segreteria amministrativa della debitrice, il decreto ingiuntivo ottenuto dalla non è stato Controparte_1 opposto.
Quanto all'esito negativo del pignoramento presso terzi, si evidenzia che la Parte_1 non gestiva grandi cantieri e, alla data dell'atto esecutivo, aveva appena
[...] eseguito il pagamento di quando dovuto per legge a dipendenti, fornitori ed enti pubblici, risultando per l'effetto senza provvista i due conti correnti oggetto di esecuzione.
La società non si trovava, dunque, in stato di insolvenza, come risulta peraltro dal bilancio 2024 (doc. 7) che comprende:
- debiti verso i fornitori di € 108.658,60 - di cui € 71.604,62 nei confronti della
[...] ed € 6.058,52 nei confronti della (oggetto del CP_1 Controparte_4 giudizio di opposizione avanti il GdP di Bergamo R.G. 250/2025, con prima udienza non ancora fissata);
- debiti tributari di € 7.933,60;
- debiti verso istituti di previdenza di € 6.750,12
- debiti per dipendenti di € 12.093,56, i quali erano correntemente gestiti dall'azienda, tanto che il debito verso risultava una mera accidentalità rispetto al CP_1 fisiologico andamento dell'impresa (peraltro oggetto di contestazione rispetto
3 all'importo realmente dovuto).
Non risultando provato lo stato di dissesto economico – finanziario, la sentenza del
Tribunale di Bologna è errata e deve essere riformata>.
4)Il motivo in esame è palesemente infondato, atteso che le circostanze ivi evidenziate non consentono di escludere lo stato di insolvenza,
Risulta, anzitutto, in atti che la creditrice ha agito in forza di un Controparte_3 decreto ingiuntivo, non opposto, per € 71.174,64, con conseguente irrilevanza delle richiamate contestazioni, ormai non più opponibili.
La reclamante ha ulteriori debiti, che essa stessa ammette.
Essa non ha modo di provvedere al pagamento di tali debiti, non risultando liquidità di cassa.
Si legge, al riguardo, nella relazione del curatore, quanto segue:
< L'Amministratore Unico dichiarava, in data 27.06.2025, che la società disponesse di
tre rapporti di conto corrente, tutti con saldo negativo.
Dalla situazione contabile al 31.12.2024 emergeva un valore della di Euro Pt_2
21.007,69, la quale, a detta dell'Amministratore Unico, dovrebbe essere il frutto di anticipazioni corrisposte a dipendenti per spese che sostenevano durante i lavori.
L'amministratore aggiungeva, nella medesima dichiarazione, che per dette anticipazioni sarebbe stato in grado di fornire la relativa documentazione, a diminuzione del valore contabile della cassa>.
5) Le spese seguono la soccombenza.
6) Va, in ultimo, dichiarata, ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera di parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1131/2025 R.G., rigetta il reclamo e condanna parte reclamante alla refusione, in favore di CP_5
[...
[...] delle spese giudiziali, liquidate in € 3.800, oltre rimborso spese generali, iva e
[...] cpa.
Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera di parte reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 13.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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