CASS
Ordinanza 22 settembre 2022
Ordinanza 22 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/09/2022, n. 27749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27749 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale, promosso dall'Ufficio, della sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, n. 11675/2022 dell'11/04/2022, che ha deciso il ricorso proposto da: TARTAGLIA MARIO, con gli avvocati VITTORIO GALLUCCI ed ANTONIO QUINTIERI;
- ricorrente -
contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAOLA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
Civile Ord. Sez. U Num. 27749 Anno 2022 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Data pubblicazione: 22/09/2022
- intimati -
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/07/2022 dal Consigliere ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con sentenza 11 aprile 2022 n. 11675, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando sul ricorso R.G. n. 25189/2021 proposto dall'Avv. AR AR, hanno cassato con rinvio, in relazione al motivo accolto, la sentenza 17 luglio 2021 n. 161 del Consiglio Nazionale Forense, che, in parziale riforma della decisione del Consiglio distrettuale di Disciplina che ne aveva disposto la radiazione, aveva invece comminato all'avv. AR AR, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Paola, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di tre anni in relazione a plurimi illeciti disciplinari;
2. detta sentenza delle Sezioni Unite, reca l'indicazione della parte ricorrente alla pagina 4, alla pagina 10 e alla pagina 11, come "Avv. Tartaglione" anziché "Avv. AR". CONSIDERATO CHE 1. la suddetta inesatta indicazione della parte ricorrente integra un evidente difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento, senza incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, sicché esso ben può essere rettificato con il procedimento per la correzione degli errori materiali previsto dall'art.287 c.p.c. (Cass. 25 gennaio 2000, n. 816; Cass. 11 gennaio 2019, n. 572; Cass. 11 agosto 2020, n. 16877); 2. la correzione può essere rilevata d'ufficio in ogni tempo da questa Corte, a norma dell'art. 391b1s, primo comma, secondo periodo c.p.c., Ric. 2022 n. 09130 sez. SU - ud. 19-07-2022 -2- residente pronunciando nell'osservanza delle disposizioni dell'art. 380bis, primo e secondo comma c.p.c., eventualmente anche su un'istanza di parte, volta a sollecitarne il potere officioso (essa peraltro non equivalendo al deposito di un ricorso;
sicché, per effetto del rinvio alle disposizioni dell'art. 380bis c.p.c. e della disciplina generale della correzione di errore materiale stabilita dall'art. 288 c.p.c., a fronte della fissazione dell'udienza camerale, le parti hanno la facoltà di depositare memorie e non anche di proporre controricorso: Cass. 25 novembre 2019, n. 30651; Cass. 1 aprile 2022, n. 10563); 3. ritenuta pertanto la ricorrenza dei presupposti previsti dagli artt. 391bis, 380bis, c.p.c., come novellati dall'art. lbis del decreto - legge 31 agosto 2016, n. 168, aggiunto dalla legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197.
P.Q.M.
La Corte ordina la correzione dell'errore materiale della sentenza 11 aprile 2022 sul ricorso R.G. n. 25189/2021, dovendosi leggere, alle pagine 4, 10 e 11 là dove è scritto "Avv. Tartaglione", "Avv. AR". Così deciso in Roma, il 19 luglio 2022
- ricorrente -
contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAOLA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
Civile Ord. Sez. U Num. 27749 Anno 2022 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Data pubblicazione: 22/09/2022
- intimati -
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/07/2022 dal Consigliere ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con sentenza 11 aprile 2022 n. 11675, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando sul ricorso R.G. n. 25189/2021 proposto dall'Avv. AR AR, hanno cassato con rinvio, in relazione al motivo accolto, la sentenza 17 luglio 2021 n. 161 del Consiglio Nazionale Forense, che, in parziale riforma della decisione del Consiglio distrettuale di Disciplina che ne aveva disposto la radiazione, aveva invece comminato all'avv. AR AR, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Paola, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di tre anni in relazione a plurimi illeciti disciplinari;
2. detta sentenza delle Sezioni Unite, reca l'indicazione della parte ricorrente alla pagina 4, alla pagina 10 e alla pagina 11, come "Avv. Tartaglione" anziché "Avv. AR". CONSIDERATO CHE 1. la suddetta inesatta indicazione della parte ricorrente integra un evidente difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento, senza incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, sicché esso ben può essere rettificato con il procedimento per la correzione degli errori materiali previsto dall'art.287 c.p.c. (Cass. 25 gennaio 2000, n. 816; Cass. 11 gennaio 2019, n. 572; Cass. 11 agosto 2020, n. 16877); 2. la correzione può essere rilevata d'ufficio in ogni tempo da questa Corte, a norma dell'art. 391b1s, primo comma, secondo periodo c.p.c., Ric. 2022 n. 09130 sez. SU - ud. 19-07-2022 -2- residente pronunciando nell'osservanza delle disposizioni dell'art. 380bis, primo e secondo comma c.p.c., eventualmente anche su un'istanza di parte, volta a sollecitarne il potere officioso (essa peraltro non equivalendo al deposito di un ricorso;
sicché, per effetto del rinvio alle disposizioni dell'art. 380bis c.p.c. e della disciplina generale della correzione di errore materiale stabilita dall'art. 288 c.p.c., a fronte della fissazione dell'udienza camerale, le parti hanno la facoltà di depositare memorie e non anche di proporre controricorso: Cass. 25 novembre 2019, n. 30651; Cass. 1 aprile 2022, n. 10563); 3. ritenuta pertanto la ricorrenza dei presupposti previsti dagli artt. 391bis, 380bis, c.p.c., come novellati dall'art. lbis del decreto - legge 31 agosto 2016, n. 168, aggiunto dalla legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197.
P.Q.M.
La Corte ordina la correzione dell'errore materiale della sentenza 11 aprile 2022 sul ricorso R.G. n. 25189/2021, dovendosi leggere, alle pagine 4, 10 e 11 là dove è scritto "Avv. Tartaglione", "Avv. AR". Così deciso in Roma, il 19 luglio 2022