Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 05/06/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
387/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di URBINO
ll Giudice Onorario Dott. Laura Trebbi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.387 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 ,
vertente
TRA
) e con l'avv.BLASI Parte_1 C.F._1 Parte_2
ADRIANO
PARTE ATTRICE
E
), , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
PARTE CONVENUTA – CONTUMACI
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “Piaccia all' Ecc.mo Tribunale di Urbino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare che l'immobile di seguito descritto appartiene in piena ed esclusiva proprietà ai sigg.ri e , alla Parte_1 Parte_2
metà ciascuno, per maturata usucapione: - fabbricato descritto al foglio 25 del Catasto Fabbricati del Comune di Piobbico (PU), mappale 1017, subalterno 7, Cat. F/4 (Unità in corso di definizione
e bene comune censibile).
Con vittoria di compenso professionale e spese di lite in caso di opposizione dei convenuti”.
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
***
Gli attori affermano che l'immobile al foglio 25 del Catasto Fabbricati del Comune di
Piobbico (PU), mappale 1017, subalterno 7, Cat. F/4 (Unità in corso di definizione e bene comune censibile) risulta intestato a più persone e precisamente:
- , nato ad [...], il [...], C.F. , e Controparte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. , coniugi Controparte_2 C.F._3
proprietari per ¼;
- nato a [...] il [...], C.F. , e Controparte_3 C.F._4
, nata in [...] il [...], C.F. coniugi proprietari per Controparte_4 C.F._5
¼;
- , nato a [...], C.F. proprietario Controparte_5 C.F._6
per ¼;
- , nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], C.F. coniugi proprietari per ¼.
[...] C.F._7
La porzione di terreno in questione, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di
Piobbico al foglio 25, mappale 1017, subalterno 7, categoria F/4, risulta “Unità in corso di definizione e bene comune censibile”. Dal documento intestato come “Accertamento della proprietà immobiliare urbana – elenco dei subalterni assegnati” si rileva come il sub 7 risulti “(BCC) unità in corso di definizione comune ai sub 2-3-4 e 5”. Il sub. 2 è il fabbricato di proprietà dei coniugi e , il sub. 3 è il fabbricato di proprietà dei coniugi Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , il sub. 4 è il fabbricato di proprietà e il sub. 5 è quello
[...] Controparte_4 Controparte_5
di proprietà degli attori.
Affermano altresì che solo i due attori, fin dall'acquisto del fabbricato avvenuto il
26/07/1990, hanno posseduto pacificamente, pubblicamente, ininterrottamente e continuativamente, uti dominus, l'immobile. In data 20 Giugno 2024 il OM si è recato in loco unitamente a tre Parte_3
testimoni, per eseguire il sopralluogo e identificare l'immobile di cui è causa (sub 7).
I testimoni presenti al sopralluogo hanno confermato le circostanze all'udienza del 10 aprile
2025, sentiti come testi. Tutti hanno affermato di aver visto sempre e solo gli attori in quel frustolo di terreno e che gli stessi facevano manutenzione e pulizia.
I convenuti, ritualmente citati, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla luce delle risultanze di causa parte attrice ha dimostrato di possedere da oltre venti anni il godimento e l'uso esclusivo di detto immobile in maniera pacifica, pubblica, continua, esclusiva ed ininterrotta, si tratta nella specie di possesso ultraventennale rispondente alle condizioni richieste in positivo e in negativo dagli artt.1158, 1163 e 1167 del cod.civ., per costituire titolo ad acquisto del diritto di proprietà per usucapione
La domanda è accolta. Nulla sulle spese, stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, così provvede:
❖ Dichiara che l'immobile fabbricato descritto al foglio 25 del Catasto Fabbricati del
Comune di Piobbico (PU), mappale 1017, subalterno 7, Cat. F/4 (Unità in corso di definizione e bene comune censibile) appartiene in piena ed esclusiva proprietà ai sigg.ri e , alla metà ciascuno, per maturata usucapione: Parte_1 Parte_2
❖ -Nulla per le spese
Così deciso in Urbino il 05/06/2025
IL GIUDICE ON
(Dr.ssa Laura Trebbi )