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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6804/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6804 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari Parte_1
presso lo studio dell'Avv. MARONGIU BARBARA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in CP_1
VIALE BONARIA N. 96 09125 CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. CASTI STEFANINO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
All'udienza del 12.02.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) Pronuncia della separazione;
2) Determinazione in euro 400,00 del contributo di mantenimento a carico di e in Parte_2
favore di da versarsi a mani della secondo entro il giorno 15 di ogni mese oltra Parte_1
rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere del Marzo 2026;
3) Spese del giudizio compensate”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
con ricorso depositato dalla in data 25/10/2024, all'udienza del 12.02.2025 i Parte_1
procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
Il Giudice ha quindi pronunciato ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. disponendo in conformità alle condizioni concordate dalle parti, inoltre, non essendovi la necessità di ulteriore istruzione ha trattenuto la causa in decisione
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] Parte_1
Sperate (Ca) e , nato il [...] in [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza ( atto n. 17,
parte II, serie A anno Comune di San Sperate (Ca);
2. Determina in euro 400,00 il contributo di mantenimento a carico di in favore CP_1
di da versarsi a mani della secondo entro il giorno 15 di ogni mese oltre Parte_1
rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere del Marzo 2026;
3. Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
20.5.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6804 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari Parte_1
presso lo studio dell'Avv. MARONGIU BARBARA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in CP_1
VIALE BONARIA N. 96 09125 CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. CASTI STEFANINO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
All'udienza del 12.02.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) Pronuncia della separazione;
2) Determinazione in euro 400,00 del contributo di mantenimento a carico di e in Parte_2
favore di da versarsi a mani della secondo entro il giorno 15 di ogni mese oltra Parte_1
rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere del Marzo 2026;
3) Spese del giudizio compensate”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
con ricorso depositato dalla in data 25/10/2024, all'udienza del 12.02.2025 i Parte_1
procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
Il Giudice ha quindi pronunciato ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. disponendo in conformità alle condizioni concordate dalle parti, inoltre, non essendovi la necessità di ulteriore istruzione ha trattenuto la causa in decisione
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] Parte_1
Sperate (Ca) e , nato il [...] in [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza ( atto n. 17,
parte II, serie A anno Comune di San Sperate (Ca);
2. Determina in euro 400,00 il contributo di mantenimento a carico di in favore CP_1
di da versarsi a mani della secondo entro il giorno 15 di ogni mese oltre Parte_1
rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere del Marzo 2026;
3. Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
20.5.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti