Articolo 88 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 77 bisArticolo 89
Versione
14 marzo 1948
Art. 88.
Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio regionale.
Entrata in vigore il 14 marzo 1948
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