Versione
14 marzo 1948
14 marzo 1948
Art. 88.
Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio regionale.
Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio regionale.
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- 1. I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN ITALIA E NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE.Di Giulio La Barbiera · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
I sistemi costituzionali, nelle loro istituzioni apicali e periferiche, necessitano di essere messi a confronto, affinché sia possibile avere cognizione, in un mondo sempre più connesso e globalizzato (con i vantaggi e gli svantaggi che ne derivano), delle diversità ed affinità della vita istituzionale (e di conseguenza sociale) avente luogo in seno ai vari popoli che ormai sono solo “geograficamente” lontani e quindi sempre più “vicini di casa”. Tale confronto riesce in maniera abbastanza agevole laddove abbia luogo tra le realtà istituzionali e sociali di Paesi aderenti all'UE, ma certamente più complesso (anche se non impossibile) risulta effettuarlo quando esso avviene tra un Paese …
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