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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/06/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia
Limongelli, ha pronunziato ai sensi dell'art 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile avente numero R.G. 6175/2020, vertente:
TRA
n persona del legale rapp.te pro tempore (p.iva: ), rapp.ta Parte_1 P.IVA_1
e difesa, giusta procura in allegato all'opposizione dall'avv. Luca MAROCCO (C.F.
) ed insieme allo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio legale C.F._1 in Napoli, alla Piazza Bovio, 8.
OPPONENTE
E on sede in ARZANO (NA) al Viale delle Industrie zona ASI – Controparte_1
Partita Iva in persona del Suo legale rappresentante p.t. Sig. , P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo R.G. 1742/20 dall'Avv. Alessandro DI PIETRO e con il quale è elettivamente domiciliata in NAPOLI al Corso
Amedeo di Savoia n. 218
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. N. 1338/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord con il quale, ad istanza dello veniva ingiunto il pagamento della somma di € 5910,66, oltre interessi legali Controparte_1
e spese di giudizio.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito preliminarmente l'incompetenza Parte_1 territoriale del Tribunale adito in favore alternativamente del Tribunale di Isernia o di Napoli;
altresì
l'applicazione, in fatturazione, di una tariffa di 0,16 €/kg + Iva, in luogo di quella concordata di €
0,14 €/kg + Iva.; infine l'avvenuto parziale pagamento della somma di euro 2.900,00 a titolo di acconto sulle fatture. Pertanto, l'opponente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “a) accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare la inesistenza e/o improponibilità del ricorso monitorio e/o della domanda proposta da controparte e, comunque,
l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in narrativa. b) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'infondatezza del diritto di credito dedotto in giudizio per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, annullare e revocare il provvedimento monitorio opposto per le ragioni su esposte. c) In via gradata e subordinata, stante il pagamento di € 2.900,00, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare dovuta alla la minor somma calcolata Controparte_1 nella differenza tra quanto già pagato da (€ 2.900,00) e quanto ancora dovuto Parte_1 calcolato sulla tariffa di € 0,14 €/kg + Iva, ovvero quella diversa, minor somma che dovesse risultare in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della dedotta incompetenza Controparte_1 territoriale e la sussistenza di qualsivoglia accordo sulla tariffa diverso dall'offerta trasmessa alla società a mezzo mail e infine, escludendo qualsivoglia parziale pagamento delle fatture e insistendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo con condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art 183 cpc, la causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali e riservata in decisione sulle conclusioni delle parti.
In via del tutto preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Napoli Nord in favore del Tribunale di Isernia e Napoli in applicazione dei criteri degli artt 19 e 20
c.p.c.
In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (Cass. civ. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20597 del 07/08/2018).
Nel caso di specie, l'eccezione di incompetenza come sollevata dalla opponente (convenuto in senso sostanziale) deve considerarsi indubbiamente incompleta non essendo specificamente contestata la competenza del Tribunale di Napoli Nord con riferimento all'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda ai sensi dell'ultima parte dell'art 19 c. p. c. Peraltro, trattandosi di obbligazione pecuniaria liquida, dal momento che il contratto prodotto in atti indica i criteri per determinare il dovuto senza lasciare margine alcuno di scelta discrezionale, il forum destinatae solutionis coincide con il domicilio del creditore (Arzano).
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti delle considerazioni che seguono.
Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che, nella materia che qui ci occupa vale a dire quella contrattuale, impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito e della fonte contrattuale ad esso riferita, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un.,
30/10/2001, n. 13533; ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale,
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c..
Ebbene, se è incontestata l'esistenza di un contratto avente ad oggetto attività di smaltimento di rifiuti conferiti dalla presso lo stabilimento di Arzano e lo Parte_1 Parte_2 svolgimento della detta prestazione, ciò su cui si controverte è invece la pattuizione di una tariffa differente rispetto a quella indicata in fatturazione pari a € 0,14 per Kg.
Sul punto, i testimoni escussi su iniziativa di parte opponente, sig.ri , e , Tes_1 Pt_3 Pt_4 quest'ultimo rappresentante legale della all'epoca dei fatti hanno reso deposizioni Parte_1 generiche e scarsamente credibili, in quanto contrastanti con le restanti risultanze probatorie.
Ed invero, il teste , nipote del rappresentante legale della società opponente si è Testimone_2 limitato a riferire genericamente che nel 2018 aveva accompagnato il rappresentante legale Pt_4 della società opponente ad Arzano e di averlo sentito “che concordava telefonicamente con CP_1 il prezzo per lo scarico di 14 Cent. € al chilo. Ricordo che si trattava del conferimento di rifiuti avvenuto nel gennaio del 2018”. Riferiva poi di aver appreso in un secondo momento dallo zio la circostanza che veniva applicata una tariffa diversa da quella concordata.
Al contrario il teste , riferiva di aver assistito non alla telefonata in cui veniva concordata Tes_3 la tariffa di € 0,14 ma quella di contestazione dell'applicazione di una tariffa più alta (cfr. verbale del
17.9.2024 (“sono a conoscenza del fatto che era stata concordata una differenza di prezzo di circa
0,14 centesimi per il conferimento dei rifiuti. Era il 2018 ma non ricordo precisamente il periodo e ho saputo di questo perché mi trovavo in macchina con e , Controparte_3 Tes_2 Tes_1 rispettivamente amministratore della società e l'altro collega autista;
in questa Parte_1 circostanza ho ascoltato una telefonata intercorsa tra credo l'amministratore di cartofer e P_
, nella quale si diceva che al momento dello scarico era stata applicata una tariffa ulteriore
[...] rispetto a quella più bassa originariamente concordata;
sul capo 2: e vero, posso dire che ho assistito proprio alla telefonata nella quale veniva contestata l'applicazione di una tariffa superiore a quella originariamente concordata e, quindi, io ho appreso in questa sede la circostanza che inizialmente le parti avevano concordato una tariffa più bassa;
sul capo 3: so che dopo questa telefonata le parti erano rimaste che la avrebbe fatto la comunicazione di rettifica della fattura Controparte_1 ma non so poi se sia sta effettivamente effettuata la rettifica).
Ebbene, le dichiarazioni rese dai testi risultano discordi in ordine al contenuto della telefonata cui avrebbero assistito (in un caso relativa alla pattuizione della tariffa e nell'altro caso alla contestazione dell'applicazione di una tariffa diversa e maggiore rispetto a quella concordata in precedenza) e in ogni caso lacunose e generiche con riferimento non solo al periodo in cui sarebbe avvenuta la pattuizione della tariffa di € 0,14 e soprattutto con chi sarebbe intervenuta la detta pattuizione, non avendo potuto riferire chi fosse l'interlocutore telefonico di . Controparte_3
Né può considerarsi attendibile la dichiarazione resa dal teste , all'epoca rappresentante Pt_4 legale dell'opponente in quanto ugualmente generica in merito al periodo in cui sarebbe intervenuta la pattuizione della tariffa e in ogni caso non corroborata dalle restanti risultanze probatorie (verbale del 7.2.2025 “l'accordo sul prezzo e avvenuto tra me e il signor , all'epoca dei Controparte_2 amministratore o almeno cosi presentatomi, e verbalmente abbiamo raggiunto quest'intesa; a.d.r.: preciso che il prezzo è stato concordato fin dall'inizio in € 0,14 al kg e solo dopo, al momento della fatturazione, ci siamo resi conto che era stato cambiato in € 0,16; preciso che quando ci siamo resi conto della modifica del prezzo i tre conferimenti erano stati già effettuati, perchè avvenivano a distanzi di 7/8 giorni;
capo 2: è vero, ma non ricordo le modalità della contestazione;
capo 3: non
è vero, non si era impegnato a modificare”). Controparte_1
Invero, la prospettazione contenuta nell'atto di opposizione e le dichiarazioni rese dai testimoni dell'opponente risultano smentite dalla documentazione prodotta dall'opposta dalla quale emerge che in data 03.01.2018 l'opponente, richiedeva a mezzo mail offerta per il conferimento presso l'impianto della società opposta e quest'ultima trasmetteva offerta economica con il prezzo di 0,17 €; che con
Formulario di Identificazione Rifiuto n. in data 16.01.2018 la società opponente NumeroDiCa_1 effettuava un conferimento di kg 6.940 di rifiuti CER 150106 – in materiali misti prodotti CP_4 dalla soc. MOSTRA D'OLTREMARE S.p.A. per il quale come da mail del 16.1.2018 comunicava l'applicazione della tariffa inferiore di €/kg 0,16 + Iva e in data 31.01.2018 emetteva la fattura n. 1/37 del per € 1.354,69 iva compresa;
che il 09.02.2018, 10.02.2018, 12.02.2018 e 22.02.2018 rispettivamente con Formulari di identificazione Rifiuto n. XRIF1750/2017 , XRIF1774/2017,
XRIF1789/2017 la soc. opponente effettuava altri 4 (quattro) conferimenti di rifiuti CER 150106 –
Imballaggi in materiali misti prodotti dalla soc. MOSTRA D'OLTREMARE S.p.A. per un totale di kg 23.340 , ed a fronte di detti conferimenti in data 28.02.2018 la soc. opposta emetteva fattura n.
1/192 per un totale di € 4.555,97 iva compresa.
Ebbene, è inverosimile che a seguito della mail contenente comunicazione della tariffa di € 0,16 da applicare al conferimento del 16.1.2018 e dopo aver ricevuto la fattura del 31.1.2018 con la predetta tariffa ritenuta errata di € 0,16, l'opponente abbia continuato ad effettuare conferimenti di rifiuti e a richiedere solo verbalmente l'applicazione della diversa tariffa concordata in precedenza senza premurarsi di ottenere una rettifica immediata delle fatture, e contestando per la prima volta la tariffa applicata, con la mail del 12.3.2018 di risposta al sollecito di pagamento.
Ciò posto, può passarsi ad esaminare l'eccezione di parziale pagamento dei crediti portati dalla fattura
1/192 per € 2900,00 in contanti.
Ebbene, a sostegno della detta eccezione l'opponente ha prodotto una ricevuta di pagamento datata
31.1.2020 con la quale qualificatosi rappresentante legale della società opposta Controparte_2 dichiarava di aver ricevuto il 27.12.2019 l'importo di € 2900,00 per i conferimenti di cui ai FIR
1750,1774, 1789.
Ebbene, l'opponente ha prodotto in atti una scrittura proveniente dall'opposta recante il timbro e una firma, con la quale veniva effettuata una precisa imputazione dell'importo ricevuto in contanti ai conferimenti oggetto della presente domanda monitoria.
Mette conto evidenziare che l'opposta ha dapprima genericamente contestato l'esistenza e il contenuto della detta scrittura in quanto non riferita espressamente al credito oggetto di giudizio e nel corso del giudizio ne ha contestato anche la riconducibilità della firma al rappresentante legale della società.
Ebbene, siffatto disconoscimento della firma deve ritenersi inammissibile, in quanto non effettuato nella prima difesa successiva alla produzione in giudizio del documento, tanto più che al momento della costituzione in giudizio il documento veniva erroneamente ritenuto come non prodotto in giudizio.
Orbene, nel caso di specie, l'opponente ha indubbiamente assolto all'onere probatorio su di sé incombente, dimostrando il fatto parzialmente estintivo dell'obbligazione di pagamento mediante la produzione della quietanza.
Invero, sul piano probatorio, la quietanza di pagamento fa piena prova dell'avvenuta ricezione, da parte del creditore, di un determinato pagamento e, per consolidato orientamento giurisprudenziale, essa costituisce solo fra le parti (cioè, tra autore e destinatario di tale dichiarazione di scienza) confessione stragiudiziale, che esonera il debitore dall'onere della prova. In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo n. 1338/2020 va revocato e va condannata al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 3.010,66 oltre interessi ex lege 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta del decisum.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– II SEZIONE CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il DI n 1338/20;
• Condanna a pagare in favore di persona del Parte_1 Parte_5 rappresentante legale l'importo di € 3010,66 oltre successivi interessi ex lege 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture fino al soddisfo
• condanna a pagare, in favore di il restante 50% delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida in euro 2552,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Aversa, 20 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Dora Alessia Limongelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia
Limongelli, ha pronunziato ai sensi dell'art 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile avente numero R.G. 6175/2020, vertente:
TRA
n persona del legale rapp.te pro tempore (p.iva: ), rapp.ta Parte_1 P.IVA_1
e difesa, giusta procura in allegato all'opposizione dall'avv. Luca MAROCCO (C.F.
) ed insieme allo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio legale C.F._1 in Napoli, alla Piazza Bovio, 8.
OPPONENTE
E on sede in ARZANO (NA) al Viale delle Industrie zona ASI – Controparte_1
Partita Iva in persona del Suo legale rappresentante p.t. Sig. , P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo R.G. 1742/20 dall'Avv. Alessandro DI PIETRO e con il quale è elettivamente domiciliata in NAPOLI al Corso
Amedeo di Savoia n. 218
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. N. 1338/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord con il quale, ad istanza dello veniva ingiunto il pagamento della somma di € 5910,66, oltre interessi legali Controparte_1
e spese di giudizio.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito preliminarmente l'incompetenza Parte_1 territoriale del Tribunale adito in favore alternativamente del Tribunale di Isernia o di Napoli;
altresì
l'applicazione, in fatturazione, di una tariffa di 0,16 €/kg + Iva, in luogo di quella concordata di €
0,14 €/kg + Iva.; infine l'avvenuto parziale pagamento della somma di euro 2.900,00 a titolo di acconto sulle fatture. Pertanto, l'opponente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “a) accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare la inesistenza e/o improponibilità del ricorso monitorio e/o della domanda proposta da controparte e, comunque,
l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in narrativa. b) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'infondatezza del diritto di credito dedotto in giudizio per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, annullare e revocare il provvedimento monitorio opposto per le ragioni su esposte. c) In via gradata e subordinata, stante il pagamento di € 2.900,00, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare dovuta alla la minor somma calcolata Controparte_1 nella differenza tra quanto già pagato da (€ 2.900,00) e quanto ancora dovuto Parte_1 calcolato sulla tariffa di € 0,14 €/kg + Iva, ovvero quella diversa, minor somma che dovesse risultare in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della dedotta incompetenza Controparte_1 territoriale e la sussistenza di qualsivoglia accordo sulla tariffa diverso dall'offerta trasmessa alla società a mezzo mail e infine, escludendo qualsivoglia parziale pagamento delle fatture e insistendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo con condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art 183 cpc, la causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali e riservata in decisione sulle conclusioni delle parti.
In via del tutto preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Napoli Nord in favore del Tribunale di Isernia e Napoli in applicazione dei criteri degli artt 19 e 20
c.p.c.
In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (Cass. civ. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20597 del 07/08/2018).
Nel caso di specie, l'eccezione di incompetenza come sollevata dalla opponente (convenuto in senso sostanziale) deve considerarsi indubbiamente incompleta non essendo specificamente contestata la competenza del Tribunale di Napoli Nord con riferimento all'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda ai sensi dell'ultima parte dell'art 19 c. p. c. Peraltro, trattandosi di obbligazione pecuniaria liquida, dal momento che il contratto prodotto in atti indica i criteri per determinare il dovuto senza lasciare margine alcuno di scelta discrezionale, il forum destinatae solutionis coincide con il domicilio del creditore (Arzano).
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti delle considerazioni che seguono.
Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che, nella materia che qui ci occupa vale a dire quella contrattuale, impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito e della fonte contrattuale ad esso riferita, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un.,
30/10/2001, n. 13533; ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale,
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c..
Ebbene, se è incontestata l'esistenza di un contratto avente ad oggetto attività di smaltimento di rifiuti conferiti dalla presso lo stabilimento di Arzano e lo Parte_1 Parte_2 svolgimento della detta prestazione, ciò su cui si controverte è invece la pattuizione di una tariffa differente rispetto a quella indicata in fatturazione pari a € 0,14 per Kg.
Sul punto, i testimoni escussi su iniziativa di parte opponente, sig.ri , e , Tes_1 Pt_3 Pt_4 quest'ultimo rappresentante legale della all'epoca dei fatti hanno reso deposizioni Parte_1 generiche e scarsamente credibili, in quanto contrastanti con le restanti risultanze probatorie.
Ed invero, il teste , nipote del rappresentante legale della società opponente si è Testimone_2 limitato a riferire genericamente che nel 2018 aveva accompagnato il rappresentante legale Pt_4 della società opponente ad Arzano e di averlo sentito “che concordava telefonicamente con CP_1 il prezzo per lo scarico di 14 Cent. € al chilo. Ricordo che si trattava del conferimento di rifiuti avvenuto nel gennaio del 2018”. Riferiva poi di aver appreso in un secondo momento dallo zio la circostanza che veniva applicata una tariffa diversa da quella concordata.
Al contrario il teste , riferiva di aver assistito non alla telefonata in cui veniva concordata Tes_3 la tariffa di € 0,14 ma quella di contestazione dell'applicazione di una tariffa più alta (cfr. verbale del
17.9.2024 (“sono a conoscenza del fatto che era stata concordata una differenza di prezzo di circa
0,14 centesimi per il conferimento dei rifiuti. Era il 2018 ma non ricordo precisamente il periodo e ho saputo di questo perché mi trovavo in macchina con e , Controparte_3 Tes_2 Tes_1 rispettivamente amministratore della società e l'altro collega autista;
in questa Parte_1 circostanza ho ascoltato una telefonata intercorsa tra credo l'amministratore di cartofer e P_
, nella quale si diceva che al momento dello scarico era stata applicata una tariffa ulteriore
[...] rispetto a quella più bassa originariamente concordata;
sul capo 2: e vero, posso dire che ho assistito proprio alla telefonata nella quale veniva contestata l'applicazione di una tariffa superiore a quella originariamente concordata e, quindi, io ho appreso in questa sede la circostanza che inizialmente le parti avevano concordato una tariffa più bassa;
sul capo 3: so che dopo questa telefonata le parti erano rimaste che la avrebbe fatto la comunicazione di rettifica della fattura Controparte_1 ma non so poi se sia sta effettivamente effettuata la rettifica).
Ebbene, le dichiarazioni rese dai testi risultano discordi in ordine al contenuto della telefonata cui avrebbero assistito (in un caso relativa alla pattuizione della tariffa e nell'altro caso alla contestazione dell'applicazione di una tariffa diversa e maggiore rispetto a quella concordata in precedenza) e in ogni caso lacunose e generiche con riferimento non solo al periodo in cui sarebbe avvenuta la pattuizione della tariffa di € 0,14 e soprattutto con chi sarebbe intervenuta la detta pattuizione, non avendo potuto riferire chi fosse l'interlocutore telefonico di . Controparte_3
Né può considerarsi attendibile la dichiarazione resa dal teste , all'epoca rappresentante Pt_4 legale dell'opponente in quanto ugualmente generica in merito al periodo in cui sarebbe intervenuta la pattuizione della tariffa e in ogni caso non corroborata dalle restanti risultanze probatorie (verbale del 7.2.2025 “l'accordo sul prezzo e avvenuto tra me e il signor , all'epoca dei Controparte_2 amministratore o almeno cosi presentatomi, e verbalmente abbiamo raggiunto quest'intesa; a.d.r.: preciso che il prezzo è stato concordato fin dall'inizio in € 0,14 al kg e solo dopo, al momento della fatturazione, ci siamo resi conto che era stato cambiato in € 0,16; preciso che quando ci siamo resi conto della modifica del prezzo i tre conferimenti erano stati già effettuati, perchè avvenivano a distanzi di 7/8 giorni;
capo 2: è vero, ma non ricordo le modalità della contestazione;
capo 3: non
è vero, non si era impegnato a modificare”). Controparte_1
Invero, la prospettazione contenuta nell'atto di opposizione e le dichiarazioni rese dai testimoni dell'opponente risultano smentite dalla documentazione prodotta dall'opposta dalla quale emerge che in data 03.01.2018 l'opponente, richiedeva a mezzo mail offerta per il conferimento presso l'impianto della società opposta e quest'ultima trasmetteva offerta economica con il prezzo di 0,17 €; che con
Formulario di Identificazione Rifiuto n. in data 16.01.2018 la società opponente NumeroDiCa_1 effettuava un conferimento di kg 6.940 di rifiuti CER 150106 – in materiali misti prodotti CP_4 dalla soc. MOSTRA D'OLTREMARE S.p.A. per il quale come da mail del 16.1.2018 comunicava l'applicazione della tariffa inferiore di €/kg 0,16 + Iva e in data 31.01.2018 emetteva la fattura n. 1/37 del per € 1.354,69 iva compresa;
che il 09.02.2018, 10.02.2018, 12.02.2018 e 22.02.2018 rispettivamente con Formulari di identificazione Rifiuto n. XRIF1750/2017 , XRIF1774/2017,
XRIF1789/2017 la soc. opponente effettuava altri 4 (quattro) conferimenti di rifiuti CER 150106 –
Imballaggi in materiali misti prodotti dalla soc. MOSTRA D'OLTREMARE S.p.A. per un totale di kg 23.340 , ed a fronte di detti conferimenti in data 28.02.2018 la soc. opposta emetteva fattura n.
1/192 per un totale di € 4.555,97 iva compresa.
Ebbene, è inverosimile che a seguito della mail contenente comunicazione della tariffa di € 0,16 da applicare al conferimento del 16.1.2018 e dopo aver ricevuto la fattura del 31.1.2018 con la predetta tariffa ritenuta errata di € 0,16, l'opponente abbia continuato ad effettuare conferimenti di rifiuti e a richiedere solo verbalmente l'applicazione della diversa tariffa concordata in precedenza senza premurarsi di ottenere una rettifica immediata delle fatture, e contestando per la prima volta la tariffa applicata, con la mail del 12.3.2018 di risposta al sollecito di pagamento.
Ciò posto, può passarsi ad esaminare l'eccezione di parziale pagamento dei crediti portati dalla fattura
1/192 per € 2900,00 in contanti.
Ebbene, a sostegno della detta eccezione l'opponente ha prodotto una ricevuta di pagamento datata
31.1.2020 con la quale qualificatosi rappresentante legale della società opposta Controparte_2 dichiarava di aver ricevuto il 27.12.2019 l'importo di € 2900,00 per i conferimenti di cui ai FIR
1750,1774, 1789.
Ebbene, l'opponente ha prodotto in atti una scrittura proveniente dall'opposta recante il timbro e una firma, con la quale veniva effettuata una precisa imputazione dell'importo ricevuto in contanti ai conferimenti oggetto della presente domanda monitoria.
Mette conto evidenziare che l'opposta ha dapprima genericamente contestato l'esistenza e il contenuto della detta scrittura in quanto non riferita espressamente al credito oggetto di giudizio e nel corso del giudizio ne ha contestato anche la riconducibilità della firma al rappresentante legale della società.
Ebbene, siffatto disconoscimento della firma deve ritenersi inammissibile, in quanto non effettuato nella prima difesa successiva alla produzione in giudizio del documento, tanto più che al momento della costituzione in giudizio il documento veniva erroneamente ritenuto come non prodotto in giudizio.
Orbene, nel caso di specie, l'opponente ha indubbiamente assolto all'onere probatorio su di sé incombente, dimostrando il fatto parzialmente estintivo dell'obbligazione di pagamento mediante la produzione della quietanza.
Invero, sul piano probatorio, la quietanza di pagamento fa piena prova dell'avvenuta ricezione, da parte del creditore, di un determinato pagamento e, per consolidato orientamento giurisprudenziale, essa costituisce solo fra le parti (cioè, tra autore e destinatario di tale dichiarazione di scienza) confessione stragiudiziale, che esonera il debitore dall'onere della prova. In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo n. 1338/2020 va revocato e va condannata al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 3.010,66 oltre interessi ex lege 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta del decisum.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– II SEZIONE CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il DI n 1338/20;
• Condanna a pagare in favore di persona del Parte_1 Parte_5 rappresentante legale l'importo di € 3010,66 oltre successivi interessi ex lege 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture fino al soddisfo
• condanna a pagare, in favore di il restante 50% delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida in euro 2552,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Aversa, 20 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Dora Alessia Limongelli