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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/08/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c. p. c. a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, iscritto al n. 364/2023 R. G., vertente tra quale erede testamentario di (deceduta l'11 novembre Parte_1 Persona_1
2004), nato a [...] il [...], c. f.: , elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in Messina, via Ghibellina n. 48, presso lo studio dell'avv. Giovanni Monforte (con
PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione,
ATTORE in riassunzione contro
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore dr. Controparte_1
c. f.: , elettivamente domiciliato in Messina, via XXIV Controparte_2 P.IVA_1
Maggio n. 18, presso lo studio dell'avv. Carmelo Moschella (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura speciale rilasciata in separato foglio inserita nella busta telematica, da intendersi allegato in calce alla comparsa di costituzione,
CONVENUTO in riassunzione
__________________
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di questa Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione) n. 755/2016 emessa (in unico grado) il 7 dicembre 2016, pronunciato dalla Corte di cassazione con
1 ordinanza n. 5309/2023 del 21 febbraio 2023 in materia di determinazione giudiziale dell'indennità di occupazione legittima.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'attore in riassunzione: “si contesta integralmente il contenuto delle note avversarie ed in particolare quelle depositate il 3 ottobre 2024, rimandando a quanto analiticamente affermato dall'ing. nella memoria integrativa ex art. 171 ter n.1 c.p.c., depositata il Parte_1
20 settembre 2023. In particolare, è infondata l'eccezione di tardività del deposito documentale effettuato dal sig. in data 20 settembre 2023 unitamente alla suddetta memoria Parte_1 integrativa ex art. 171 ter n.1 c.p.c., potendo il deposito documentale essere effettuato sino a venti giorni prima dell'udienza ai sensi del n.2 del comma primo dell'art. 171 ter c.p.c. Si insite nelle domande e difese contenute nell'atto di citazione in riassunzione e nelle successive memorie e si insiste in particolare nella richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio”.
Per il convenuto in riassunzione: “si riporta alla propria posizione processuale ed a tutti i precedenti atti di causa che qui devono intendersi integralmente ritrascritti. Ribadisce la eccepita nullità della citazione per vizi della vocatio in ius, che ha limitato il diritto di difesa di parte convenuta riducendone illegittimamente i termini e da ciò ne deriva la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine perentorio, con la conseguenza che la dedotta nullità è insanabile e rende lo stesso inidoneo a costituire un valido rapporto processuale. In ogni caso chiede che l'Ecc.ma Corte di appello adita fissi una nuova udienza anche ai sensi dell'art. 164, comma 3 c. p. c., ovvero la prima udienza di discussione, nel rispetto dei termini previsti ex lege, assegnando al convenuto un termine per la integrazione delle difese. Ribadisce che la tardiva (ed in quanto tale inammissibile) allegazione del prospetto depositato con le memorie del 20.09.2023 si risolve in una mera produzione di parte, priva di qualsivoglia valenza probatoria, considerato che alcun criterio di calcolo è stato determinato da controparte e che quest'ultima non ha, ancora una volta, dato alcuna prova del preteso risarcimento richiesto, non avendo provato compiutamente l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio. Insiste, infine, nel rigetto della c. t. u., richiesta dall'attore per sopperire alle lacune probatorie poste a suo carico, non potendo questa costituire un mezzo di prova al fine di ottenere il preteso riconoscimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c. c..
Precisa, quindi, le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito in tutti gli atti di causa, con l'accoglimento di tutte le proprie domande, eccezioni e difese, il rigetto di tutte le avverse domande eccezioni e difese e col favore delle spese”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
2 Con atto di citazione notificato il 15 maggio 2023 , nella qualità di erede Parte_1 testamentario di (deceduta l'11 novembre 2004), ha riassunto, nei confronti Persona_1 del , in persona del Sindaco p. t., il giudizio di rinvio a seguito Controparte_1 dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione (con l'ordinanza indicata in oggetto) della sentenza di questa Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione) n.
755/2016 del 7 dicembre 2016.
Con essa, pronunciata dalla Corte in unico grado, in parziale accoglimento della domanda proposta dal n. q., è stata determinata in complessivi € 5.556,25 l'indennità di Parte_1 occupazione legittima di mq. 381 del terreno oggetto di giudizio (ubicato in in CP_1 catasto al foglio 9, particella 347) e, per l'effetto, è stato ordinato al , Controparte_1 in persona del Sindaco p. t., di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti della Provincia di
Messina la differenza tra la somma già depositata a titolo di indennità provvisoria di occupazione in favore dell'attore (o della sua dante causa ) e quella determinata Persona_1 dalla Corte, oltre interessi legali decorrenti dalla data di ciascuna annualità di occupazione legittima sino al soddisfo, e sono state dichiarate compensate tra le parti, in ragione della metà, le spese del relativo grado, essendosi posta la restante metà a carico del convenuto, CP_1 liquidata come in dispositivo, inclusa la metà delle spese di c. t. u. (già liquidate in atti).
Proposto ricorso per cassazione da parte del n. q., la Suprema Corte, Parte_1 accogliendone il secondo e rigettando il primo ed il terzo motivo, ha cassato (in parte qua) la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto ed ha rinviato a questa Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
L'attore in riassunzione (già attore nel giudizio innanzi alla Corte di appello, definito con la pronuncia cassata), premessa nell'atto introduttivo una sintetica ricostruzione della vicenda processuale, ha chiesto che si procedesse alla disamina del merito della contesa alla luce del dictum della Suprema Corte, richiamando le difese e le argomentazioni svolte nel precedente grado e concludendo testualmente per l'accoglimento delle seguenti domande: “1) condannare il in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in Controparte_1 favore dell'attore, quale erede testamentario della IG.ra (e in via subordinata Persona_1 al conseguente versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti), dell'indennità di occupazione della predetta area di mq. 90 (occupata in virtù della citata ordinanza sindacale n. 13/1998 del
2 Marzo 1998 e della conseguente immissione in possesso intervenuta in data 20 Aprile 1998) per tutto il periodo di occupazione legittima (e cioè dal 20 Aprile 1998 al 20 Aprile 2003) e dell'indennità di occupazione della predetta area di mq. 291 (occupata in virtù della citata ordinanza sindacale n. 54/1999 del 20 Luglio 1999 e della conseguente immissione in possesso intervenuta in data 15 Settembre 1999) per tutto il periodo di occupazione legittima (e cioè dal
3 15 Settembre 1999 al 15 Settembre 2004) nella misura complessiva di Euro 5.556,25
(determinata da codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Messina – Prima Sezione Civile con la predetta statuizione di cui alla lettera a) della predetta sentenza 7 Novembre 2016 – 7
Dicembre 2016 n. 755/2016 divenuta cosa giudicata - cosiddetto giudicato interno - per le ragioni sopra esposte) e degli interessi compensativi legali sull'ammontare delle singole annualità dell'indennità di occupazione di ciascuna delle due predette aree a decorrere dalla scadenza delle singole annualità sino al soddisfo in conformità a quanto disposto da codesta
Ecc.ma Corte d'Appello di Messina – Prima Sezione Civile con la predetta statuizione di cui alla lettera a) della predetta sentenza 7 Novembre 2016 – 7 Dicembre 2016 n. 755/2016 divenuta cosa giudicata (cosiddetto giudicato interno) per le ragioni sopra esposte;
2) condannare il in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 risarcimento a favore dell'attore (quale erede testamentario della IG.ra del Persona_1 maggior danno subito per il ritardato pagamento delle predette singole annualità dell'indennità di occupazione di ciascuna delle due predette aree occupate ai sensi dell'art.
1224 comma secondo del Codice Civile in misura pari alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 del Codice Civile;
3) disporre, ove necessario, consulenza tecnica d'ufficio per determinare il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma secondo del Codice Civile;
4) condannare il
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso in favore Controparte_1 dell'attore, quale erede testamentario della IG.ra delle spese giudiziali e dei Persona_1 compensi difensivi del giudizio n. 456/2011 e del presente giudizio di rinvio;
5) in esecuzione di quanto disposto dalla Corte Suprema di Cassazione Prima Sezione Civile con la predetta sentenza 16 Dicembre 2022 – 21 Febbraio 2023 n. 5309/2023, provvedere sulle spese del suddetto giudizio n. 14889/2017 dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, condannando il
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso in favore Controparte_1 dell'attore, quale erede testamentario della IG.ra delle spese giudiziali e dei Persona_1 compensi difensivi del suddetto giudizio n. 14889/2017 dinanzi alla Corte Suprema di
Cassazione”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 21 luglio 2023 si è costituito il
, in persona del Sindaco p. t., il quale ha eccepito, preliminarmente, Controparte_1 la nullità della citazione in riassunzione per vizio di vocatio in ius, e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande e delle istanze istruttorie avversarie, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
4 Alla prima udienza, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 ottobre 2024.
In tale udienza, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per vizio della vocatio in ius formulata da parte convenuta.
Nello specifico quest'ultima ha dedotto che, essendo il presente giudizio stato instaurato davanti alla Corte di appello, sia pure in unico grado, l'attore avrebbe dovuto applicare i termini di costituzione previsti per il giudizio di appello, tenendo conto anche che, a seguito della riforma cd. Cartabia, il richiamo dell'art. 347 c. p. c. alle «forme ed ai termini per i procedimenti davanti al tribunale» dovrebbe essere limitato solamente alle «forme», mentre, quanto ai «termini», occorrerebbe avere riguardo al disposto dall'art. 166 c. p. c. nella sua vecchia formulazione, che prevede(va) per la costituzione tempestiva del convenuto il termine a ritroso di venti giorni prima dell'udienza di comparizione. Tale che l'indicazione di un termine a comparire più breve di quello previsto dalla legge, avendo il invitato il convenuto a Parte_1 CP_1 costituirsi nel termine di settanta giorni prima dalla data dell'udienza di prima comparizione, avrebbe determinato, a suo dire, una limitazione del proprio diritto di difesa, determinando perciò la nullità dell'atto di citazione trattandosi di un termine perentorio, inderogabile ed assoluto.
L'eccezione non è fondata.
Osserva la Corte, anzitutto, che il presente procedimento, iniziato davanti alla Corte di appello in unico grado nel maggio 2011, è assoggettato al rito anteriore alla cd. riforma Cartabia, cosicché, a prescindere dalla plausibile interpretazione del disposto dell'art. 347 c. p. c. nel testo novellato dalla predetta riforma offerta dall'eccipiente – che è irrilevante nel caso concreto per ragioni di ordine temporale -, l'invito del convenuto a costituirsi avrebbe dovuto essere effettuato, nella specie, in base al vecchio testo dell'art. 163, comma 3, n. 7, c. p. c., che prevedeva univocamente l'indicazione del termine di “venti giorni prima” dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c. p. c..
Ciò detto, non è predicabile, però, la nullità della citazione notificata dal n. q., al Parte_1 convenuto (in riassunzione) per vizio della vocatio in ius siccome contenente un CP_1 invito alla costituzione, rivolto al convenuto, errato sotto il profilo temporale - perché indicante,
5 a tal fine, il termine di settanta giorni prima dell'udienza di comparizione in luogo di quello
(esatto) di venti giorni prima -.
Secondo parte appellata la nullità sarebbe dovuta, in particolare, al mancato rispetto del termine minimo a comparire, ma, in realtà, questo termine – che nel procedimento in oggetto non avrebbe dovuto essere minore di novanta giorni liberi prima dell'udienza (essendo la relativa notificazione da effettuare in Italia) in base al vecchio disposto dell'art. 342, comma 2, con riferimento all'art. 163 bis c. p. c. (vecchio testo), qui applicabile ratione temporis – è stato pienamente rispettato da parte attrice, in quanto la citazione risulta notificata al CP_3
il 15 maggio 2023 per l'udienza di comparizione del 30 ottobre 2023 (indicata
[...] in citazione), evidentemente ben oltre novanta giorni prima di quest'ultima data, computata anche la sospensione feriale dei termini.
Non si tratta, dunque, nella specie, di mancato rispetto del termine minimo a comparire di cui all'art. 163 bis c. p. c., che senz'altro, ove sussistente, avrebbe dato luogo alla nullità della citazione in riassunzione, ma di un'errata indicazione temporale contenuta nell'invito del convenuto a costituirsi in giudizio, la quale, invece, non è prevista dal legislatore quale causa di nullità della citazione medesima.
Ed invero, a norma del primo comma, ultima parte, dell'art. 164 c. p. c. (nel testo vigente ratione temporis) solo la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c. p. c. (e cioè:
“l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt.
38 e 167”) determina la nullità della citazione, e non anche l'errore di formulazione dell'invito a costituirsi previsto dalla prima parte del n. 7; né potrebbe estendersi ad esso la sanzione di nullità comminata dalla legge per l'ipotesi specifica della mancanza dell'avvertimento suddetto,
a ciò ostando il disposto del primo comma dell'art. 156 c. p. c. secondo il quale “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge”.
Non si vede poi, d'altra parte, in che modo l'indicazione di un termine a comparire più breve di quello previsto dalla legge possa comportare una limitazione del diritto di difesa del convenuto, come dallo stesso asserito genericamente, dal momento che, a prescindere dalle indicazioni di parte attrice, è compito preciso della parte interessata (in tal caso la parte convenuta) quello di conoscere i reali termini processuali e le scansioni temporali richiesti dal rito applicabile al procedimento.
La costituzione in giudizio del convenuto, peraltro - il quale, dopo avere eccepito CP_1
(erroneamente) detta nullità, si è difeso diffusamente nel merito -, ha sanato qualsivoglia asserita nullità ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 156 c. p. c.; e ciò pure se in comparsa è stata chiesta la fissazione di nuova udienza ai sensi dell'art. 164, comma 3, c. p. c..
6 Non trova applicazione, infatti, nel caso di specie, il principio giurisprudenziale secondo il quale il vizio della citazione (per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c. p. c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c. p. c.) è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa (così da ultimo Cass. civ. n. 10289/2025).
Ciò in quanto, come si è spiegato più sopra, nel caso in esame difetta proprio il presupposto essenziale per potere applicare tale disposizione codicistica, e cioè la nullità della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a comparire rispetto a quello prescritto dall'art. 163- bis c. p. c. ovvero per essere mancato l'avvertimento di cui al n. 7 (ultima parte) dell'art. 163 c.
p. c.: il termine minimo a comparire è stato, infatti, pienamente rispettato (secondo quanto si è evidenziato sopra) e l'avvertimento anzidetto è senz'altro presente nell'atto di citazione in riassunzione.
Ne discende, per tutte e ciascuna delle suesposte ragioni, il rigetto dell'eccezione preliminare di nullità della citazione sollevata da parte convenuta.
Venendo al merito, con la pronuncia rescindente a qua la Suprema Corte, come si è accennato sopra, rigettati il primo ed il terzo motivo del ricorso proposto dal n. q., ha ritenuto Parte_1 fondato il secondo motivo, col quale il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c. c. (in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c. p. c.) per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che a lui spettassero solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria sull'indennità di occupazione legittima.
Il Giudice di legittimità ha argomentato, in proposito, che la Corte territoriale, pur avendo correttamente qualificato come debito di valuta quello del per il pagamento CP_1 dell'indennità di occupazione, ha, tuttavia, escluso il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c. c., che era stato richiesto dal ricorrente con riferimento alla differenza fra il rendimento medio dei titoli di Stato e gli interessi legali.
Ha affermato, invero, che tale richiesta era pienamente ammissibile e, come tale, avrebbe dovuto essere apprezzata nel merito alla luce del principio della stessa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, secondo il quale “nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore
7 al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore
a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare
l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva;
in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi;
ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite;
il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale (Sez. U., Sentenza n. 19499 del 16/07/2008 …; cfr. anche Sez. 2, Sentenza n.
3029 del 16/02/2015; …; Sez. 2, Ordinanza n. 20547 del 30/07/2019 …)”.
Ha, perciò, cassato la decisione della Corte di appello, rinviando per un nuovo esame a questo
Giudice.
Compito della Corte è, dunque, nella presente fase rescissoria, quello di esaminare nel merito la domanda di risarcimento del maggior danno ex all'art. 1224, secondo comma, c. c., proposta dal nella suddetta qualità, avuto riguardo al dictum rescindente e tenuto conto del Parte_1 fatto che l'annullamento è avvenuto per ragioni di merito, avendo perciò il rinvio carattere propriamente restitutorio.
Logico corollario ne è che il presente giudizio, secondo l'insegnamento costante della Suprema
Corte, integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria, pur nei limiti posti dalla pronuncia rescindente, ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
Ciò comporta che spetta a questo Giudice, nel caso concreto, valutare ex novo la fondatezza (o meno) dell'anzidetta domanda attorea di maggior danno entro il perimetro dettato dalla pronuncia rescindente, tenendo presente, perciò, che in quest'ultima la Suprema Corte ha affermato che detta domanda è “pienamente ammissibile” e che il Giudice adito avrebbe dovuto valutarla nel merito sulla base del principio di diritto sopra riportato testualmente.
Esso attiene, in particolare, alla regola probatoria fissata dalle Sezioni Unite con il noto arresto di cui alla sentenza n. 19499/2008 (richiamata espressamente nella pronuncia rescindente), secondo la quale il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c. c., in caso di ritardato adempimento
8 di un'obbligazione di valuta, può ritenersi esistente in via presuntiva tutte le volte in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.
La Suprema Corte ha affermato, in sostanza, che, “ricorrendo tale l'ipotesi” – cioè il superamento, durante la mora, del saggio degli interessi legali da parte di quello medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a 12 mesi -, il maggior danno può ritenersi provato ex se in via presuntiva, spettando a qualunque creditore, quale ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta.
Stante la regola fissata nella pronuncia rescindente, reputa questo Giudice che, nello svolgimento del nuovo esame della domanda alla luce del principio enunciato dalla S. C., non si possa prescindere dal fatto che esso riguarda precipuamente solo il profilo probatorio del danno - dovendosi senz'altro ammettersene, in base al dictum della Corte di cassazione, la dimostrazione in base alla prova presuntiva -, rimanendo, però, pur sempre invariata la regola processuale secondo cui grava su colui che agisce in giudizio per fare valere un proprio diritto non solo l'onere di provare i fatti costitutivi dello stesso, ma, prima ancora, quello di allegare gli elementi e le circostanze di fatto su cui esso si fonda. Onere allegativo, questo, tanto più necessario quando trattasi, come nella specie, di diritti di credito, per loro natura diritti cd. eterodeterminati, ossia tali che la loro identificazione si risolve nel riferimento concreto ad un fatto specifico che deve essere affermato e allegato come costitutivo e perciò individuatore del diritto medesimo (da ultimo v. Cass. civ. n. 11938/2024), a differenza di quelli cd. autodeterminati (quale, ad esempio, il diritto di proprietà) la cui individuazione prescinde dal titolo e si motiva in relazione alla natura unica e irripetibile della situazione sostanziale dedotta ovvero alla posizione dei soggetti con riferimento allo stesso bene (v. sulla differenza tra le due tipologie di diritti Cass. civ. n.9712/2020).
La Suprema Corte, con l'espressione testuale “ricorrendo tale ipotesi”, ha chiaramente inteso che il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c. c. invocato dall'attore non necessita di prova diversa da quella presuntiva, ma ciò implica pur sempre la ricorrenza della circostanza oggettiva dell'avvenuto superamento differenziale suddetto, durante la mora.
Circostanza che – rileva questo Giudice -, quale fatto costitutivo dell'invocata tutela risarcitoria ex art. 1224, comma 2, c. c., non può non formare oggetto di apposita allegazione da parte dell'interessato, quanto meno con riguardo all'esistenza del suddetto saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato.
Nella specifica materia del riconoscimento (o meno) del maggior danno da svalutazione monetaria in caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, mette conto richiamare, sulla stessa scia interpretativa appena richiamata, un'interessante pronuncia della
9 sezione terza della Suprema Corte (n. 6684/2018) che ha affermato che, in caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il creditore che richieda il risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. alla stregua del saggio medio di rendimento dei titoli di Stato di durata infrannuale superiore al tasso di interessi nel periodo di mora è tenuto all'allegazione dell'esistenza di detto saggio, seppure non anche alla relativa prova, costituendo esso un fatto notorio, siccome riscontrabile presso l'istituto di emissione, Banca d'Italia.
Rileva particolarmente ai fini della presente disamina l'argomento esposto dal Giudice nomofilattico nella parte motiva della stessa sentenza, con precipuo riferimento alla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata (n. 19499/2008), laddove è detto
(testualmente): “nella decisione delle Sezioni Unite non è stato chiarito se, ai fini dell'applicazione del criterio del riferimento al saggio medio di rendimento netto dei titoli di
Stato con scadenza non superiore a dodici mesi ed al superamento da parte di esso del saggio degli interessi legali, competa a chi chiede il maggior danno di allegare come fatto costitutivo della domanda l'esistenza di una simile situazione e, gradatamente, di darne prova. Ritiene il
Collegio che i due piani vadano tenuti distinti (…) Il Collegio reputa che la dimostrazione del saggio medio di rendimento dei titoli di Stato di durata non superiore a quella annuale, considerata la natura del dato e la sua facile accessibilità, se non altro tramite riscontro presso
l'istituto di emissione (Banca d'Italia), possa considerarsi sostanzialmente, ai fini della prova, come fatto notorio e, dunque, non necessariamente da provarsi da parte del creditore. Invece,
l'allegazione della debenza della rivalutazione alla sua stregua, inerendo ai fatti costitutivi della domanda di riconoscimento della stessa, deve considerarsi necessariamente parte dell'onere di allegazione del creditore istante, in quanto espressione del principio della domanda. Occorre, dunque, che il creditore, nel proporre la domanda, indichi come fatto costitutivo della stessa, l'esistenza di una situazione di superamento, per il periodo della mora, del tasso annuale degli interessi legali da parte del detto tasso medio di rendimento dei titoli di stato a durata non superiore all'anno”.
Nella stessa pronuncia la Corte di cassazione ha anche aggiunto che l'eventuale deduzione, come fatto costitutivo della domanda di maggior danno, di un criterio di impiego del danaro che avrebbe garantito una certa redditività maggiore rispetto al tasso degli interessi, ove non accompagnata dalla dimostrazione dei fatti giustificativi del reimpiego tramite il meccanismo presuntivo adombrato dalle Sezioni Unite, potrebbe essere ritenuta come implicante di per sé
l'allegazione in via subordinata della debenza almeno del maggior danno secondo il criterio del rendimento medio dei titoli di stato di durata non superiore all'anno.
Questo Giudice del rinvio non può che condividere siffatta impostazione esegetica, siccome conforme alla regola dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata in
10 giudizio, che, prima di quello probatorio ex art. 2697 c. c., grava di regola sulla parte istante, costituendo principio cardine dell'ordinamento processuale civile secondo quanto si è detto sopra, vieppiù con riferimento ad una domanda, quale quella in esame, avente ad oggetto diritti di credito, riconducibili nel novero dei diritti cd. “eterodeterminati”.
In questa prospettiva, nel valutare ex novo, in questa sede rescissoria, la domanda di maggior danno avanzata dal n. q., se è imprescindibile, come stabilito nella pronuncia Parte_1 rescindente a qua, che essa sia ammissibile - non ostandovi in radice, come invece opinato dal primo Giudice, il fatto che trattasi di un debito di valuta - e che debba, perciò, essere senz'altro esaminata nel merito, nonché che, sul piano prettamente probatorio, l'esistenza del maggior danno possa ritenersi senz'altro dimostrata mediante il ricorso al criterio presuntivo, sempre che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titolo di Stato con scadenza non superiore a 12 mesi abbia superato il saggio degli interessi legali, non può nondimeno trascurarsi il dato essenziale - che emerge dagli atti - dell'assoluta carenza di allegazione riguardo proprio al fatto costitutivo dell'asserito pregiudizio, che avrebbe potuto e dovuto essere articolato dall'attore sotto il profilo dell'avvenuto superamento suddetto oppure, anche, solo adducendo un criterio di impiego del danaro tale da garantire una certa redditività maggiore rispetto al tasso degli interessi.
Invece, nella scarna prospettazione di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio in unico grado davanti alla Corte di appello, il n. q., non ha allegato né l'esistenza del Parte_1 saggio medio di rendimento netto dei titolo di Stato con scadenza non superiore ai dodici mesi, né, a fortiori, di un'effettiva situazione di superamento del saggio degli interessi legali da parte del saggio medio suddetto, durante la mora, quali fatti costituivi della domanda di riconoscimento del maggior danno, né, tanto meno, ha allegato addotto l'altro criterio sopra indicato (ossia l'eventuale impiego più redditizio del danaro).
Si legge, infatti, sul punto, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio: il “risarcimento del maggior danno subito per il ritardato pagamento delle predette singole annualità dell'indennità di occupazione di ciascuna delle due predette aree edificabili occupate ai sensi dell'art. 1224 comma secondo del codice civile in misura pari alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 del
Codice Civile” (v. pag. 7 dell'atto di citazione); nella memoria difensiva depositata il 13 dicembre 2011 nulla è specificato sul punto.
Nel riassumere il presente giudizio, quindi, il n. q., ha riproposto la domanda de Parte_1 qua sostanzialmente negli stessi termini testé riportati.
11 Egli ha, evidentemente, utilizzato una mera formula di stile onde commisurare il maggior danno alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno, ma non ha affatto allegato il dato oggettivo e concreto dell'effettivo avvenuto superamento del tasso legale degli interessi da parte di quello medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi, né ha allegato detto saggio medio;
allegazioni che, solo esse, avrebbero potuto sostanziare la domanda risarcitoria in esame.
In altri termini, la situazione di superamento differenziale anzidetta non è stata dall'attore allegata, in uno con il saggio stesso, come un dato di fatto oggettivo e concretamente verificatosi, tanto da avergli cagionato un reale danno (che sarebbe, in tal caso, da ritenersi dimostrato in via presuntiva secondo il dictum della Suprema Corte), avendo egli indicato tale
(ipotetica) differenza come criterio cui commisurare l'entità del danno invocato, la cui esistenza, però, ha dato per scontata, senza avere assolto a monte il suo preciso onere di allegazione di cui si è detto sin qui.
Donde la domanda risarcitoria de qua, senz'altro ammissibile secondo quanto affermato nella pronuncia rescindente di riferimento ed il cui profilo del danno-conseguenza avrebbe potuto reputarsi provato in via presuntiva “ricorrendo l'ipotesi” dell'avvenuto superamento di cui si è detto ripetutamente – come stabilito dalla Suprema Corte -, non può, però, trovare accoglimento perché è mancata in radice, prima di tutto ed in via dirimente, ogni allegazione in fatto dei suoi elementi costitutivi secondo quanto esposto più diffusamente sopra.
Né il n. q. – va ribadito - ha allegato un criterio di impiego del danaro che avrebbe Parte_1 garantito una redditività maggiore rispetto al tasso degli interessi;
allegazione che, come si è visto, ove non accompagnata dalla dimostrazione dei fatti giustificativi del reimpiego (tramite il meccanismo presuntivo indicato dalle Sezioni Unite), avrebbe potuto essere ritenuta – in ipotesi - sufficiente ad implicare la deduzione, in via subordinata, sia della debenza almeno del maggior danno secondo il criterio del rendimento medio dei titoli di stato di durata non superiore all'anno, sia della sussistenza del presupposto operativo di tale criterio, ossia l'avvenuto superamento, per il periodo di mora, del tasso annuale degli interessi legali da parte del tasso medio di rendimento dei titoli di Stato di durata non superiore all'anno.
Anche per questa via la domanda non può essere accolta.
Ne discende il rigetto della domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2,
c. c. proposta come sopra dal quale erede testamentario di . Parte_1 Persona_1
12 È appena il caso di evidenziare che su tutte le restanti domande attoree (diverse da quella del risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c. c.) è intervenuto il giudicato interno, stante il rigetto dei motivi primo e terzo del ricorso per cassazione, cosicché è precluso a questo
Giudice del rinvio prenderle in considerazione, nonostante l'attore in riassunzione le abbia riproposte in sede di richieste conclusive dell'atto di citazione in riassunzione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, avendo la pronuncia di annullamento con rinvio disposto che questa Corte provveda anche su quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente, in punto di diritto, il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale “il giudice del rinvio, cui la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a statuire sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado” (ex multis Cass. Civ. nn. 37220/2021; 15506/2018;
11490/2004; 9783/2003; 14075/2002), nonché – soprattutto, per quanto qui di specifico interesse - l'insegnamento pacifico per cui il principio fissato dall'art. 336, primo comma, c. p.
c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che l'annullamento, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali;
con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (Cass. Civ. nn. 29056/2024; S. U.
n. 32906/2022; Cass. Civ. nn. 15868/2015; 26084/2005; 9783/2003; 9690/2003; 14075/2002;
293/1978).
In applicazione di tali regole al caso concreto, con particolare riferimento a quest'ultima (art. 336, comma 1, c. p. c.), va detto che la Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta a provvedere sulle spese di tutti i gradi e fasi del giudizio (ossia quello davanti alla Corte di appello in unico grado, quello davanti alla Cassazione ed il presente giudizio di rinvio), dal momento che è stata cassata la pronuncia di unico grado, seppure in parte qua, segnatamente laddove ha rigettato la domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c. c., e nel fare ciò deve tenere conto dell'esito complessivo e finale della lite, compreso il presente giudizio di rinvio
(fase rescissoria) senza distinguere tra le singole fasi giudiziali, come esposto da ultimo.
In questa prospettiva, reputa la Corte che l'incidenza della riforma parziale della sentenza di unico grado sia tale da non indurre ad una nuova valutazione dell'effettiva soccombenza dell'una e/o dell'altra parte rispetto a quella già operata dalla Corte di appello (in unico grado),
13 dato che, pure all'esito del presente giudizio, permane comunque la parziale, quanto prevalente, soccombenza dell'odierno convenuto in riassunzione , che, in Controparte_3 definitiva, all'esito dell'intero giudizio, è rimasto perdente sulla domanda principale di parte attrice, volta ad ottenere la determinazione giudiziale dell'indennità di occupazione legittima sulla base di un valore venale dell'area occupata superiore rispetto a quello stimato dall'Ente medesimo in via provvisoria (mentre sono state respinte le altre domande attoree, segnatamente quelle di cui ai nn. 4 e 5 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il 27 maggio
2011).
Il rimborso delle spese di primo (e unico) grado, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio va posto, perciò, a carico del convenuto nella misura della metà, CP_1 per la regola della (prevalente) soccombenza suddetta, apparendo equo, stante quanto testé detto, dichiararle, nella restante quota, compensate tra le parti, comprese quelle della c. t. u. svolta in primo grado (già liquidate in atti), ferma restando la solidarietà dell'obbligazione gravante su entrambe le parti nei rapporti esterni col C. t. u..
Tanto stabilito, la liquidazione deve effettuarsi (per tutti i gradi e giudizi anzidetti) in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 qui applicabile ratione temporis, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano
i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (così Cass. Civ.
n. 31884/2018).
Ne discende che per il primo (e unico) grado, tenuto conto dello scaglione commisurato al valore del diritto accertato (comprensivo anche degli accessori riconosciuti) – da € 5.201 a €
26.000 - e adottando i parametri tariffari prossimi ai minimi in considerazione, appunto, dell'entità delle questioni trattate, non particolarmente complesse, e del corrispondente rilievo
14 delle prestazioni defensionali rese, può liquidarsi la somma di € 3.200,00 a titolo di onorario, di cui € 600,00 per la fase di studio della controversia, € 500,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.000 per la fase istruttoria e di trattazione e € 1.100 per la fase decisionale;
la quota di ½ è pari a € 1.600.
Per il giudizio di legittimità, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri tariffari di cui sopra, si liquida, a titolo di onorario, la complessiva somma di € 1.800 - di cui € 700 per la fase di studio della controversia, € 600 per la fase introduttiva del giudizio e € 500 per la fase decisionale -; la quota di ½ è pari a € 900.
Per il giudizio di rinvio, sempre secondo gli stessi criteri e parametri suddetti, va liquidata la complessiva somma di € 3.200,00 a titolo di onorario, di cui € 600 per la fase di studio della controversia, € 500,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.000 per la fase di trattazione
(cfr. sul punto specifico Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 1.100 per la fase decisionale;
la quota di
½ è pari a € 1,600.
La differenza in minus rispetto agli importi di cui alle notule delle spese depositate in atti dalla difesa del n. q., è dovuta all'applicazione da parte di questa Corte dei valori Parte_1 tariffari prossimi ai minimi per le ragioni sopra esposte, mentre nelle notule è utilizzato il valore medio.
Si aggiungono, per ciascun grado e giudizio, il rimborso, nella misura di ½, del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti (sostenute dal n. q.), oltre rimborso forfettario Parte_1 spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio adito da in qualità di erede Parte_1 testamentario di (deceduta l'11 novembre 2004), con atto notificato il 15 Persona_1 maggio 2023, nei confronti del , in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione
(con l'ordinanza indicata in oggetto) della sentenza di questa Corte di Appello – prima sezione civile (in diversa composizione) n. 755/2016 del 7 dicembre 2016, così provvede:
• rigetta la domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c. c. per il ritardato pagamento delle singole annualità dell'indennità di occupazione, proposta come in parte motiva da nella suddetta qualità (ferme restando le altre Parte_1 statuizioni di merito della sentenza di primo e unico grado);
• condanna il , in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., Controparte_1 al rimborso, in favore del n. q., delle spese del giudizio di primo (e unico) Parte_1
15 grado, di quelle del giudizio di legittimità e di quelle del presente giudizio di rinvio, nella misura della metà, che liquida a titolo di onorario – per tale quota – rispettivamente in complessivi € 1.600,00, € 900,00 e € 1.600 (ripartiti come in parte motiva), oltre, per ciascun grado e giudizio, al rimborso della metà del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a CPA e IVA (ove dovuta);
• dichiara compensate tra le parti le spese di ciascun grado e giudizio nella restante quota di
½, comprese quelle della c. t. u. svolta in primo ed unico grado (già liquidate in atti), ferma restando la solidarietà dell'obbligazione gravante su entrambe le parti nei rapporti esterni col C. t. u..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
16
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c. p. c. a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, iscritto al n. 364/2023 R. G., vertente tra quale erede testamentario di (deceduta l'11 novembre Parte_1 Persona_1
2004), nato a [...] il [...], c. f.: , elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in Messina, via Ghibellina n. 48, presso lo studio dell'avv. Giovanni Monforte (con
PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione,
ATTORE in riassunzione contro
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore dr. Controparte_1
c. f.: , elettivamente domiciliato in Messina, via XXIV Controparte_2 P.IVA_1
Maggio n. 18, presso lo studio dell'avv. Carmelo Moschella (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura speciale rilasciata in separato foglio inserita nella busta telematica, da intendersi allegato in calce alla comparsa di costituzione,
CONVENUTO in riassunzione
__________________
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di questa Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione) n. 755/2016 emessa (in unico grado) il 7 dicembre 2016, pronunciato dalla Corte di cassazione con
1 ordinanza n. 5309/2023 del 21 febbraio 2023 in materia di determinazione giudiziale dell'indennità di occupazione legittima.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'attore in riassunzione: “si contesta integralmente il contenuto delle note avversarie ed in particolare quelle depositate il 3 ottobre 2024, rimandando a quanto analiticamente affermato dall'ing. nella memoria integrativa ex art. 171 ter n.1 c.p.c., depositata il Parte_1
20 settembre 2023. In particolare, è infondata l'eccezione di tardività del deposito documentale effettuato dal sig. in data 20 settembre 2023 unitamente alla suddetta memoria Parte_1 integrativa ex art. 171 ter n.1 c.p.c., potendo il deposito documentale essere effettuato sino a venti giorni prima dell'udienza ai sensi del n.2 del comma primo dell'art. 171 ter c.p.c. Si insite nelle domande e difese contenute nell'atto di citazione in riassunzione e nelle successive memorie e si insiste in particolare nella richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio”.
Per il convenuto in riassunzione: “si riporta alla propria posizione processuale ed a tutti i precedenti atti di causa che qui devono intendersi integralmente ritrascritti. Ribadisce la eccepita nullità della citazione per vizi della vocatio in ius, che ha limitato il diritto di difesa di parte convenuta riducendone illegittimamente i termini e da ciò ne deriva la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine perentorio, con la conseguenza che la dedotta nullità è insanabile e rende lo stesso inidoneo a costituire un valido rapporto processuale. In ogni caso chiede che l'Ecc.ma Corte di appello adita fissi una nuova udienza anche ai sensi dell'art. 164, comma 3 c. p. c., ovvero la prima udienza di discussione, nel rispetto dei termini previsti ex lege, assegnando al convenuto un termine per la integrazione delle difese. Ribadisce che la tardiva (ed in quanto tale inammissibile) allegazione del prospetto depositato con le memorie del 20.09.2023 si risolve in una mera produzione di parte, priva di qualsivoglia valenza probatoria, considerato che alcun criterio di calcolo è stato determinato da controparte e che quest'ultima non ha, ancora una volta, dato alcuna prova del preteso risarcimento richiesto, non avendo provato compiutamente l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio. Insiste, infine, nel rigetto della c. t. u., richiesta dall'attore per sopperire alle lacune probatorie poste a suo carico, non potendo questa costituire un mezzo di prova al fine di ottenere il preteso riconoscimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c. c..
Precisa, quindi, le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito in tutti gli atti di causa, con l'accoglimento di tutte le proprie domande, eccezioni e difese, il rigetto di tutte le avverse domande eccezioni e difese e col favore delle spese”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
2 Con atto di citazione notificato il 15 maggio 2023 , nella qualità di erede Parte_1 testamentario di (deceduta l'11 novembre 2004), ha riassunto, nei confronti Persona_1 del , in persona del Sindaco p. t., il giudizio di rinvio a seguito Controparte_1 dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione (con l'ordinanza indicata in oggetto) della sentenza di questa Corte di appello – prima sezione civile (in diversa composizione) n.
755/2016 del 7 dicembre 2016.
Con essa, pronunciata dalla Corte in unico grado, in parziale accoglimento della domanda proposta dal n. q., è stata determinata in complessivi € 5.556,25 l'indennità di Parte_1 occupazione legittima di mq. 381 del terreno oggetto di giudizio (ubicato in in CP_1 catasto al foglio 9, particella 347) e, per l'effetto, è stato ordinato al , Controparte_1 in persona del Sindaco p. t., di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti della Provincia di
Messina la differenza tra la somma già depositata a titolo di indennità provvisoria di occupazione in favore dell'attore (o della sua dante causa ) e quella determinata Persona_1 dalla Corte, oltre interessi legali decorrenti dalla data di ciascuna annualità di occupazione legittima sino al soddisfo, e sono state dichiarate compensate tra le parti, in ragione della metà, le spese del relativo grado, essendosi posta la restante metà a carico del convenuto, CP_1 liquidata come in dispositivo, inclusa la metà delle spese di c. t. u. (già liquidate in atti).
Proposto ricorso per cassazione da parte del n. q., la Suprema Corte, Parte_1 accogliendone il secondo e rigettando il primo ed il terzo motivo, ha cassato (in parte qua) la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto ed ha rinviato a questa Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
L'attore in riassunzione (già attore nel giudizio innanzi alla Corte di appello, definito con la pronuncia cassata), premessa nell'atto introduttivo una sintetica ricostruzione della vicenda processuale, ha chiesto che si procedesse alla disamina del merito della contesa alla luce del dictum della Suprema Corte, richiamando le difese e le argomentazioni svolte nel precedente grado e concludendo testualmente per l'accoglimento delle seguenti domande: “1) condannare il in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in Controparte_1 favore dell'attore, quale erede testamentario della IG.ra (e in via subordinata Persona_1 al conseguente versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti), dell'indennità di occupazione della predetta area di mq. 90 (occupata in virtù della citata ordinanza sindacale n. 13/1998 del
2 Marzo 1998 e della conseguente immissione in possesso intervenuta in data 20 Aprile 1998) per tutto il periodo di occupazione legittima (e cioè dal 20 Aprile 1998 al 20 Aprile 2003) e dell'indennità di occupazione della predetta area di mq. 291 (occupata in virtù della citata ordinanza sindacale n. 54/1999 del 20 Luglio 1999 e della conseguente immissione in possesso intervenuta in data 15 Settembre 1999) per tutto il periodo di occupazione legittima (e cioè dal
3 15 Settembre 1999 al 15 Settembre 2004) nella misura complessiva di Euro 5.556,25
(determinata da codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Messina – Prima Sezione Civile con la predetta statuizione di cui alla lettera a) della predetta sentenza 7 Novembre 2016 – 7
Dicembre 2016 n. 755/2016 divenuta cosa giudicata - cosiddetto giudicato interno - per le ragioni sopra esposte) e degli interessi compensativi legali sull'ammontare delle singole annualità dell'indennità di occupazione di ciascuna delle due predette aree a decorrere dalla scadenza delle singole annualità sino al soddisfo in conformità a quanto disposto da codesta
Ecc.ma Corte d'Appello di Messina – Prima Sezione Civile con la predetta statuizione di cui alla lettera a) della predetta sentenza 7 Novembre 2016 – 7 Dicembre 2016 n. 755/2016 divenuta cosa giudicata (cosiddetto giudicato interno) per le ragioni sopra esposte;
2) condannare il in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 risarcimento a favore dell'attore (quale erede testamentario della IG.ra del Persona_1 maggior danno subito per il ritardato pagamento delle predette singole annualità dell'indennità di occupazione di ciascuna delle due predette aree occupate ai sensi dell'art.
1224 comma secondo del Codice Civile in misura pari alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 del Codice Civile;
3) disporre, ove necessario, consulenza tecnica d'ufficio per determinare il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma secondo del Codice Civile;
4) condannare il
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso in favore Controparte_1 dell'attore, quale erede testamentario della IG.ra delle spese giudiziali e dei Persona_1 compensi difensivi del giudizio n. 456/2011 e del presente giudizio di rinvio;
5) in esecuzione di quanto disposto dalla Corte Suprema di Cassazione Prima Sezione Civile con la predetta sentenza 16 Dicembre 2022 – 21 Febbraio 2023 n. 5309/2023, provvedere sulle spese del suddetto giudizio n. 14889/2017 dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, condannando il
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso in favore Controparte_1 dell'attore, quale erede testamentario della IG.ra delle spese giudiziali e dei Persona_1 compensi difensivi del suddetto giudizio n. 14889/2017 dinanzi alla Corte Suprema di
Cassazione”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 21 luglio 2023 si è costituito il
, in persona del Sindaco p. t., il quale ha eccepito, preliminarmente, Controparte_1 la nullità della citazione in riassunzione per vizio di vocatio in ius, e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande e delle istanze istruttorie avversarie, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
4 Alla prima udienza, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 ottobre 2024.
In tale udienza, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per vizio della vocatio in ius formulata da parte convenuta.
Nello specifico quest'ultima ha dedotto che, essendo il presente giudizio stato instaurato davanti alla Corte di appello, sia pure in unico grado, l'attore avrebbe dovuto applicare i termini di costituzione previsti per il giudizio di appello, tenendo conto anche che, a seguito della riforma cd. Cartabia, il richiamo dell'art. 347 c. p. c. alle «forme ed ai termini per i procedimenti davanti al tribunale» dovrebbe essere limitato solamente alle «forme», mentre, quanto ai «termini», occorrerebbe avere riguardo al disposto dall'art. 166 c. p. c. nella sua vecchia formulazione, che prevede(va) per la costituzione tempestiva del convenuto il termine a ritroso di venti giorni prima dell'udienza di comparizione. Tale che l'indicazione di un termine a comparire più breve di quello previsto dalla legge, avendo il invitato il convenuto a Parte_1 CP_1 costituirsi nel termine di settanta giorni prima dalla data dell'udienza di prima comparizione, avrebbe determinato, a suo dire, una limitazione del proprio diritto di difesa, determinando perciò la nullità dell'atto di citazione trattandosi di un termine perentorio, inderogabile ed assoluto.
L'eccezione non è fondata.
Osserva la Corte, anzitutto, che il presente procedimento, iniziato davanti alla Corte di appello in unico grado nel maggio 2011, è assoggettato al rito anteriore alla cd. riforma Cartabia, cosicché, a prescindere dalla plausibile interpretazione del disposto dell'art. 347 c. p. c. nel testo novellato dalla predetta riforma offerta dall'eccipiente – che è irrilevante nel caso concreto per ragioni di ordine temporale -, l'invito del convenuto a costituirsi avrebbe dovuto essere effettuato, nella specie, in base al vecchio testo dell'art. 163, comma 3, n. 7, c. p. c., che prevedeva univocamente l'indicazione del termine di “venti giorni prima” dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c. p. c..
Ciò detto, non è predicabile, però, la nullità della citazione notificata dal n. q., al Parte_1 convenuto (in riassunzione) per vizio della vocatio in ius siccome contenente un CP_1 invito alla costituzione, rivolto al convenuto, errato sotto il profilo temporale - perché indicante,
5 a tal fine, il termine di settanta giorni prima dell'udienza di comparizione in luogo di quello
(esatto) di venti giorni prima -.
Secondo parte appellata la nullità sarebbe dovuta, in particolare, al mancato rispetto del termine minimo a comparire, ma, in realtà, questo termine – che nel procedimento in oggetto non avrebbe dovuto essere minore di novanta giorni liberi prima dell'udienza (essendo la relativa notificazione da effettuare in Italia) in base al vecchio disposto dell'art. 342, comma 2, con riferimento all'art. 163 bis c. p. c. (vecchio testo), qui applicabile ratione temporis – è stato pienamente rispettato da parte attrice, in quanto la citazione risulta notificata al CP_3
il 15 maggio 2023 per l'udienza di comparizione del 30 ottobre 2023 (indicata
[...] in citazione), evidentemente ben oltre novanta giorni prima di quest'ultima data, computata anche la sospensione feriale dei termini.
Non si tratta, dunque, nella specie, di mancato rispetto del termine minimo a comparire di cui all'art. 163 bis c. p. c., che senz'altro, ove sussistente, avrebbe dato luogo alla nullità della citazione in riassunzione, ma di un'errata indicazione temporale contenuta nell'invito del convenuto a costituirsi in giudizio, la quale, invece, non è prevista dal legislatore quale causa di nullità della citazione medesima.
Ed invero, a norma del primo comma, ultima parte, dell'art. 164 c. p. c. (nel testo vigente ratione temporis) solo la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c. p. c. (e cioè:
“l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt.
38 e 167”) determina la nullità della citazione, e non anche l'errore di formulazione dell'invito a costituirsi previsto dalla prima parte del n. 7; né potrebbe estendersi ad esso la sanzione di nullità comminata dalla legge per l'ipotesi specifica della mancanza dell'avvertimento suddetto,
a ciò ostando il disposto del primo comma dell'art. 156 c. p. c. secondo il quale “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge”.
Non si vede poi, d'altra parte, in che modo l'indicazione di un termine a comparire più breve di quello previsto dalla legge possa comportare una limitazione del diritto di difesa del convenuto, come dallo stesso asserito genericamente, dal momento che, a prescindere dalle indicazioni di parte attrice, è compito preciso della parte interessata (in tal caso la parte convenuta) quello di conoscere i reali termini processuali e le scansioni temporali richiesti dal rito applicabile al procedimento.
La costituzione in giudizio del convenuto, peraltro - il quale, dopo avere eccepito CP_1
(erroneamente) detta nullità, si è difeso diffusamente nel merito -, ha sanato qualsivoglia asserita nullità ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 156 c. p. c.; e ciò pure se in comparsa è stata chiesta la fissazione di nuova udienza ai sensi dell'art. 164, comma 3, c. p. c..
6 Non trova applicazione, infatti, nel caso di specie, il principio giurisprudenziale secondo il quale il vizio della citazione (per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c. p. c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c. p. c.) è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa (così da ultimo Cass. civ. n. 10289/2025).
Ciò in quanto, come si è spiegato più sopra, nel caso in esame difetta proprio il presupposto essenziale per potere applicare tale disposizione codicistica, e cioè la nullità della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a comparire rispetto a quello prescritto dall'art. 163- bis c. p. c. ovvero per essere mancato l'avvertimento di cui al n. 7 (ultima parte) dell'art. 163 c.
p. c.: il termine minimo a comparire è stato, infatti, pienamente rispettato (secondo quanto si è evidenziato sopra) e l'avvertimento anzidetto è senz'altro presente nell'atto di citazione in riassunzione.
Ne discende, per tutte e ciascuna delle suesposte ragioni, il rigetto dell'eccezione preliminare di nullità della citazione sollevata da parte convenuta.
Venendo al merito, con la pronuncia rescindente a qua la Suprema Corte, come si è accennato sopra, rigettati il primo ed il terzo motivo del ricorso proposto dal n. q., ha ritenuto Parte_1 fondato il secondo motivo, col quale il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c. c. (in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c. p. c.) per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che a lui spettassero solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria sull'indennità di occupazione legittima.
Il Giudice di legittimità ha argomentato, in proposito, che la Corte territoriale, pur avendo correttamente qualificato come debito di valuta quello del per il pagamento CP_1 dell'indennità di occupazione, ha, tuttavia, escluso il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c. c., che era stato richiesto dal ricorrente con riferimento alla differenza fra il rendimento medio dei titoli di Stato e gli interessi legali.
Ha affermato, invero, che tale richiesta era pienamente ammissibile e, come tale, avrebbe dovuto essere apprezzata nel merito alla luce del principio della stessa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, secondo il quale “nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore
7 al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore
a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare
l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva;
in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi;
ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite;
il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale (Sez. U., Sentenza n. 19499 del 16/07/2008 …; cfr. anche Sez. 2, Sentenza n.
3029 del 16/02/2015; …; Sez. 2, Ordinanza n. 20547 del 30/07/2019 …)”.
Ha, perciò, cassato la decisione della Corte di appello, rinviando per un nuovo esame a questo
Giudice.
Compito della Corte è, dunque, nella presente fase rescissoria, quello di esaminare nel merito la domanda di risarcimento del maggior danno ex all'art. 1224, secondo comma, c. c., proposta dal nella suddetta qualità, avuto riguardo al dictum rescindente e tenuto conto del Parte_1 fatto che l'annullamento è avvenuto per ragioni di merito, avendo perciò il rinvio carattere propriamente restitutorio.
Logico corollario ne è che il presente giudizio, secondo l'insegnamento costante della Suprema
Corte, integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria, pur nei limiti posti dalla pronuncia rescindente, ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
Ciò comporta che spetta a questo Giudice, nel caso concreto, valutare ex novo la fondatezza (o meno) dell'anzidetta domanda attorea di maggior danno entro il perimetro dettato dalla pronuncia rescindente, tenendo presente, perciò, che in quest'ultima la Suprema Corte ha affermato che detta domanda è “pienamente ammissibile” e che il Giudice adito avrebbe dovuto valutarla nel merito sulla base del principio di diritto sopra riportato testualmente.
Esso attiene, in particolare, alla regola probatoria fissata dalle Sezioni Unite con il noto arresto di cui alla sentenza n. 19499/2008 (richiamata espressamente nella pronuncia rescindente), secondo la quale il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c. c., in caso di ritardato adempimento
8 di un'obbligazione di valuta, può ritenersi esistente in via presuntiva tutte le volte in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.
La Suprema Corte ha affermato, in sostanza, che, “ricorrendo tale l'ipotesi” – cioè il superamento, durante la mora, del saggio degli interessi legali da parte di quello medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a 12 mesi -, il maggior danno può ritenersi provato ex se in via presuntiva, spettando a qualunque creditore, quale ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta.
Stante la regola fissata nella pronuncia rescindente, reputa questo Giudice che, nello svolgimento del nuovo esame della domanda alla luce del principio enunciato dalla S. C., non si possa prescindere dal fatto che esso riguarda precipuamente solo il profilo probatorio del danno - dovendosi senz'altro ammettersene, in base al dictum della Corte di cassazione, la dimostrazione in base alla prova presuntiva -, rimanendo, però, pur sempre invariata la regola processuale secondo cui grava su colui che agisce in giudizio per fare valere un proprio diritto non solo l'onere di provare i fatti costitutivi dello stesso, ma, prima ancora, quello di allegare gli elementi e le circostanze di fatto su cui esso si fonda. Onere allegativo, questo, tanto più necessario quando trattasi, come nella specie, di diritti di credito, per loro natura diritti cd. eterodeterminati, ossia tali che la loro identificazione si risolve nel riferimento concreto ad un fatto specifico che deve essere affermato e allegato come costitutivo e perciò individuatore del diritto medesimo (da ultimo v. Cass. civ. n. 11938/2024), a differenza di quelli cd. autodeterminati (quale, ad esempio, il diritto di proprietà) la cui individuazione prescinde dal titolo e si motiva in relazione alla natura unica e irripetibile della situazione sostanziale dedotta ovvero alla posizione dei soggetti con riferimento allo stesso bene (v. sulla differenza tra le due tipologie di diritti Cass. civ. n.9712/2020).
La Suprema Corte, con l'espressione testuale “ricorrendo tale ipotesi”, ha chiaramente inteso che il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c. c. invocato dall'attore non necessita di prova diversa da quella presuntiva, ma ciò implica pur sempre la ricorrenza della circostanza oggettiva dell'avvenuto superamento differenziale suddetto, durante la mora.
Circostanza che – rileva questo Giudice -, quale fatto costitutivo dell'invocata tutela risarcitoria ex art. 1224, comma 2, c. c., non può non formare oggetto di apposita allegazione da parte dell'interessato, quanto meno con riguardo all'esistenza del suddetto saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato.
Nella specifica materia del riconoscimento (o meno) del maggior danno da svalutazione monetaria in caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, mette conto richiamare, sulla stessa scia interpretativa appena richiamata, un'interessante pronuncia della
9 sezione terza della Suprema Corte (n. 6684/2018) che ha affermato che, in caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il creditore che richieda il risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. alla stregua del saggio medio di rendimento dei titoli di Stato di durata infrannuale superiore al tasso di interessi nel periodo di mora è tenuto all'allegazione dell'esistenza di detto saggio, seppure non anche alla relativa prova, costituendo esso un fatto notorio, siccome riscontrabile presso l'istituto di emissione, Banca d'Italia.
Rileva particolarmente ai fini della presente disamina l'argomento esposto dal Giudice nomofilattico nella parte motiva della stessa sentenza, con precipuo riferimento alla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata (n. 19499/2008), laddove è detto
(testualmente): “nella decisione delle Sezioni Unite non è stato chiarito se, ai fini dell'applicazione del criterio del riferimento al saggio medio di rendimento netto dei titoli di
Stato con scadenza non superiore a dodici mesi ed al superamento da parte di esso del saggio degli interessi legali, competa a chi chiede il maggior danno di allegare come fatto costitutivo della domanda l'esistenza di una simile situazione e, gradatamente, di darne prova. Ritiene il
Collegio che i due piani vadano tenuti distinti (…) Il Collegio reputa che la dimostrazione del saggio medio di rendimento dei titoli di Stato di durata non superiore a quella annuale, considerata la natura del dato e la sua facile accessibilità, se non altro tramite riscontro presso
l'istituto di emissione (Banca d'Italia), possa considerarsi sostanzialmente, ai fini della prova, come fatto notorio e, dunque, non necessariamente da provarsi da parte del creditore. Invece,
l'allegazione della debenza della rivalutazione alla sua stregua, inerendo ai fatti costitutivi della domanda di riconoscimento della stessa, deve considerarsi necessariamente parte dell'onere di allegazione del creditore istante, in quanto espressione del principio della domanda. Occorre, dunque, che il creditore, nel proporre la domanda, indichi come fatto costitutivo della stessa, l'esistenza di una situazione di superamento, per il periodo della mora, del tasso annuale degli interessi legali da parte del detto tasso medio di rendimento dei titoli di stato a durata non superiore all'anno”.
Nella stessa pronuncia la Corte di cassazione ha anche aggiunto che l'eventuale deduzione, come fatto costitutivo della domanda di maggior danno, di un criterio di impiego del danaro che avrebbe garantito una certa redditività maggiore rispetto al tasso degli interessi, ove non accompagnata dalla dimostrazione dei fatti giustificativi del reimpiego tramite il meccanismo presuntivo adombrato dalle Sezioni Unite, potrebbe essere ritenuta come implicante di per sé
l'allegazione in via subordinata della debenza almeno del maggior danno secondo il criterio del rendimento medio dei titoli di stato di durata non superiore all'anno.
Questo Giudice del rinvio non può che condividere siffatta impostazione esegetica, siccome conforme alla regola dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata in
10 giudizio, che, prima di quello probatorio ex art. 2697 c. c., grava di regola sulla parte istante, costituendo principio cardine dell'ordinamento processuale civile secondo quanto si è detto sopra, vieppiù con riferimento ad una domanda, quale quella in esame, avente ad oggetto diritti di credito, riconducibili nel novero dei diritti cd. “eterodeterminati”.
In questa prospettiva, nel valutare ex novo, in questa sede rescissoria, la domanda di maggior danno avanzata dal n. q., se è imprescindibile, come stabilito nella pronuncia Parte_1 rescindente a qua, che essa sia ammissibile - non ostandovi in radice, come invece opinato dal primo Giudice, il fatto che trattasi di un debito di valuta - e che debba, perciò, essere senz'altro esaminata nel merito, nonché che, sul piano prettamente probatorio, l'esistenza del maggior danno possa ritenersi senz'altro dimostrata mediante il ricorso al criterio presuntivo, sempre che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titolo di Stato con scadenza non superiore a 12 mesi abbia superato il saggio degli interessi legali, non può nondimeno trascurarsi il dato essenziale - che emerge dagli atti - dell'assoluta carenza di allegazione riguardo proprio al fatto costitutivo dell'asserito pregiudizio, che avrebbe potuto e dovuto essere articolato dall'attore sotto il profilo dell'avvenuto superamento suddetto oppure, anche, solo adducendo un criterio di impiego del danaro tale da garantire una certa redditività maggiore rispetto al tasso degli interessi.
Invece, nella scarna prospettazione di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio in unico grado davanti alla Corte di appello, il n. q., non ha allegato né l'esistenza del Parte_1 saggio medio di rendimento netto dei titolo di Stato con scadenza non superiore ai dodici mesi, né, a fortiori, di un'effettiva situazione di superamento del saggio degli interessi legali da parte del saggio medio suddetto, durante la mora, quali fatti costituivi della domanda di riconoscimento del maggior danno, né, tanto meno, ha allegato addotto l'altro criterio sopra indicato (ossia l'eventuale impiego più redditizio del danaro).
Si legge, infatti, sul punto, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio: il “risarcimento del maggior danno subito per il ritardato pagamento delle predette singole annualità dell'indennità di occupazione di ciascuna delle due predette aree edificabili occupate ai sensi dell'art. 1224 comma secondo del codice civile in misura pari alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 del
Codice Civile” (v. pag. 7 dell'atto di citazione); nella memoria difensiva depositata il 13 dicembre 2011 nulla è specificato sul punto.
Nel riassumere il presente giudizio, quindi, il n. q., ha riproposto la domanda de Parte_1 qua sostanzialmente negli stessi termini testé riportati.
11 Egli ha, evidentemente, utilizzato una mera formula di stile onde commisurare il maggior danno alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno, ma non ha affatto allegato il dato oggettivo e concreto dell'effettivo avvenuto superamento del tasso legale degli interessi da parte di quello medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi, né ha allegato detto saggio medio;
allegazioni che, solo esse, avrebbero potuto sostanziare la domanda risarcitoria in esame.
In altri termini, la situazione di superamento differenziale anzidetta non è stata dall'attore allegata, in uno con il saggio stesso, come un dato di fatto oggettivo e concretamente verificatosi, tanto da avergli cagionato un reale danno (che sarebbe, in tal caso, da ritenersi dimostrato in via presuntiva secondo il dictum della Suprema Corte), avendo egli indicato tale
(ipotetica) differenza come criterio cui commisurare l'entità del danno invocato, la cui esistenza, però, ha dato per scontata, senza avere assolto a monte il suo preciso onere di allegazione di cui si è detto sin qui.
Donde la domanda risarcitoria de qua, senz'altro ammissibile secondo quanto affermato nella pronuncia rescindente di riferimento ed il cui profilo del danno-conseguenza avrebbe potuto reputarsi provato in via presuntiva “ricorrendo l'ipotesi” dell'avvenuto superamento di cui si è detto ripetutamente – come stabilito dalla Suprema Corte -, non può, però, trovare accoglimento perché è mancata in radice, prima di tutto ed in via dirimente, ogni allegazione in fatto dei suoi elementi costitutivi secondo quanto esposto più diffusamente sopra.
Né il n. q. – va ribadito - ha allegato un criterio di impiego del danaro che avrebbe Parte_1 garantito una redditività maggiore rispetto al tasso degli interessi;
allegazione che, come si è visto, ove non accompagnata dalla dimostrazione dei fatti giustificativi del reimpiego (tramite il meccanismo presuntivo indicato dalle Sezioni Unite), avrebbe potuto essere ritenuta – in ipotesi - sufficiente ad implicare la deduzione, in via subordinata, sia della debenza almeno del maggior danno secondo il criterio del rendimento medio dei titoli di stato di durata non superiore all'anno, sia della sussistenza del presupposto operativo di tale criterio, ossia l'avvenuto superamento, per il periodo di mora, del tasso annuale degli interessi legali da parte del tasso medio di rendimento dei titoli di Stato di durata non superiore all'anno.
Anche per questa via la domanda non può essere accolta.
Ne discende il rigetto della domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2,
c. c. proposta come sopra dal quale erede testamentario di . Parte_1 Persona_1
12 È appena il caso di evidenziare che su tutte le restanti domande attoree (diverse da quella del risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c. c.) è intervenuto il giudicato interno, stante il rigetto dei motivi primo e terzo del ricorso per cassazione, cosicché è precluso a questo
Giudice del rinvio prenderle in considerazione, nonostante l'attore in riassunzione le abbia riproposte in sede di richieste conclusive dell'atto di citazione in riassunzione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, avendo la pronuncia di annullamento con rinvio disposto che questa Corte provveda anche su quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente, in punto di diritto, il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale “il giudice del rinvio, cui la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a statuire sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado” (ex multis Cass. Civ. nn. 37220/2021; 15506/2018;
11490/2004; 9783/2003; 14075/2002), nonché – soprattutto, per quanto qui di specifico interesse - l'insegnamento pacifico per cui il principio fissato dall'art. 336, primo comma, c. p.
c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che l'annullamento, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali;
con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (Cass. Civ. nn. 29056/2024; S. U.
n. 32906/2022; Cass. Civ. nn. 15868/2015; 26084/2005; 9783/2003; 9690/2003; 14075/2002;
293/1978).
In applicazione di tali regole al caso concreto, con particolare riferimento a quest'ultima (art. 336, comma 1, c. p. c.), va detto che la Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta a provvedere sulle spese di tutti i gradi e fasi del giudizio (ossia quello davanti alla Corte di appello in unico grado, quello davanti alla Cassazione ed il presente giudizio di rinvio), dal momento che è stata cassata la pronuncia di unico grado, seppure in parte qua, segnatamente laddove ha rigettato la domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c. c., e nel fare ciò deve tenere conto dell'esito complessivo e finale della lite, compreso il presente giudizio di rinvio
(fase rescissoria) senza distinguere tra le singole fasi giudiziali, come esposto da ultimo.
In questa prospettiva, reputa la Corte che l'incidenza della riforma parziale della sentenza di unico grado sia tale da non indurre ad una nuova valutazione dell'effettiva soccombenza dell'una e/o dell'altra parte rispetto a quella già operata dalla Corte di appello (in unico grado),
13 dato che, pure all'esito del presente giudizio, permane comunque la parziale, quanto prevalente, soccombenza dell'odierno convenuto in riassunzione , che, in Controparte_3 definitiva, all'esito dell'intero giudizio, è rimasto perdente sulla domanda principale di parte attrice, volta ad ottenere la determinazione giudiziale dell'indennità di occupazione legittima sulla base di un valore venale dell'area occupata superiore rispetto a quello stimato dall'Ente medesimo in via provvisoria (mentre sono state respinte le altre domande attoree, segnatamente quelle di cui ai nn. 4 e 5 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il 27 maggio
2011).
Il rimborso delle spese di primo (e unico) grado, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio va posto, perciò, a carico del convenuto nella misura della metà, CP_1 per la regola della (prevalente) soccombenza suddetta, apparendo equo, stante quanto testé detto, dichiararle, nella restante quota, compensate tra le parti, comprese quelle della c. t. u. svolta in primo grado (già liquidate in atti), ferma restando la solidarietà dell'obbligazione gravante su entrambe le parti nei rapporti esterni col C. t. u..
Tanto stabilito, la liquidazione deve effettuarsi (per tutti i gradi e giudizi anzidetti) in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 qui applicabile ratione temporis, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano
i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <
n. 31884/2018).
Ne discende che per il primo (e unico) grado, tenuto conto dello scaglione commisurato al valore del diritto accertato (comprensivo anche degli accessori riconosciuti) – da € 5.201 a €
26.000 - e adottando i parametri tariffari prossimi ai minimi in considerazione, appunto, dell'entità delle questioni trattate, non particolarmente complesse, e del corrispondente rilievo
14 delle prestazioni defensionali rese, può liquidarsi la somma di € 3.200,00 a titolo di onorario, di cui € 600,00 per la fase di studio della controversia, € 500,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.000 per la fase istruttoria e di trattazione e € 1.100 per la fase decisionale;
la quota di ½ è pari a € 1.600.
Per il giudizio di legittimità, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri tariffari di cui sopra, si liquida, a titolo di onorario, la complessiva somma di € 1.800 - di cui € 700 per la fase di studio della controversia, € 600 per la fase introduttiva del giudizio e € 500 per la fase decisionale -; la quota di ½ è pari a € 900.
Per il giudizio di rinvio, sempre secondo gli stessi criteri e parametri suddetti, va liquidata la complessiva somma di € 3.200,00 a titolo di onorario, di cui € 600 per la fase di studio della controversia, € 500,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.000 per la fase di trattazione
(cfr. sul punto specifico Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 1.100 per la fase decisionale;
la quota di
½ è pari a € 1,600.
La differenza in minus rispetto agli importi di cui alle notule delle spese depositate in atti dalla difesa del n. q., è dovuta all'applicazione da parte di questa Corte dei valori Parte_1 tariffari prossimi ai minimi per le ragioni sopra esposte, mentre nelle notule è utilizzato il valore medio.
Si aggiungono, per ciascun grado e giudizio, il rimborso, nella misura di ½, del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti (sostenute dal n. q.), oltre rimborso forfettario Parte_1 spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio adito da in qualità di erede Parte_1 testamentario di (deceduta l'11 novembre 2004), con atto notificato il 15 Persona_1 maggio 2023, nei confronti del , in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione
(con l'ordinanza indicata in oggetto) della sentenza di questa Corte di Appello – prima sezione civile (in diversa composizione) n. 755/2016 del 7 dicembre 2016, così provvede:
• rigetta la domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c. c. per il ritardato pagamento delle singole annualità dell'indennità di occupazione, proposta come in parte motiva da nella suddetta qualità (ferme restando le altre Parte_1 statuizioni di merito della sentenza di primo e unico grado);
• condanna il , in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., Controparte_1 al rimborso, in favore del n. q., delle spese del giudizio di primo (e unico) Parte_1
15 grado, di quelle del giudizio di legittimità e di quelle del presente giudizio di rinvio, nella misura della metà, che liquida a titolo di onorario – per tale quota – rispettivamente in complessivi € 1.600,00, € 900,00 e € 1.600 (ripartiti come in parte motiva), oltre, per ciascun grado e giudizio, al rimborso della metà del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a CPA e IVA (ove dovuta);
• dichiara compensate tra le parti le spese di ciascun grado e giudizio nella restante quota di
½, comprese quelle della c. t. u. svolta in primo ed unico grado (già liquidate in atti), ferma restando la solidarietà dell'obbligazione gravante su entrambe le parti nei rapporti esterni col C. t. u..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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