Sentenza 17 marzo 1999
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In materia di calcolo degli interessi sui crediti di lavoro, anche a seguito della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n.156 del 1991 e nn. 85 e 207 del 1994), vige il principio secondo cui - con riferimento ai crediti maturati nel periodo precedente a quello nel quale opera la nuova regola dettata dall'art.22, comma trentaseiesimo, della legge n.724 del 1994 - gli interessi legali devono computarsi a partire dalla data di scadenza dei singoli crediti con riguardo non già all'importo della somma originaria (insensibile all'incremento progressivo determinato dalla rivalutazione monetaria) ne' su quella risultante dalla definitiva rivalutazione, ma alle frazioni di capitale, via via rivalutate in base agli indici di svalutazione, fino alla pubblicazione della sentenza e al saldo effettivo. Solo in tal modo, infatti, si realizza un effettivo rapporto di accessorietà tra capitale e interessi, con il rispetto del principio di produttività del reddito non goduto e, quindi, un concreto adeguamento del capitale iniziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/1999, n. 2434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2434 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Pasquale Pontrandolfi - Presidente
" Guglielmo Sciarelli - Consigliere
" Pietro Cuoco "
" Guido Vidiri "
" Pasquale Picone " Rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
FINESCO SpA, in persona del liquidatore in carica, elettivamente domiciliata in Roma, P.zza Cola di Rienzo, n. 9, presso lo studio dell'avvocato Aldo Ferretti, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
HI IO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Siacci, n. 2b, presso ]'avvocato Corrado De Martini che, unitamente all'avvocato Antonio Pugliese, lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente -
nonché da
HI IO, domiciliato, rappresentato e difeso come sopra;
- ricorrente incidentale -
contro
FINESCO SpA, domiciliata, rappresentata e difesa come sopra;
- intimata -
nonché contro
FALLMENTO FINESCO SpA, in persona del curatore;
- intimato -
per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Genova n. 641 in data 20 luglio 1996 (R.G.81/93). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1.12.1998 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
uditi gli Avvocati Aldo Ferretti e Corrado De Martini;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Morozzo Della Rocca, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale e per l'accoglimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo
La Corte di appello di Genova, decidendo con sentenza non definitiva n. 772 del 27.6.1994 la causa tra la CO SpA - appellante la sentenza in data 30.1.1992 del Tribunale della stessa sede -, IO NO (appellante incidentale della stessa sentenza) e il Fallimento della CO Spa, ha accertato il diritto del NO all'inquadramento nel 2^ livello - impiegati di 2^ categoria - del CCNL 22 luglio 1979 per le imprese edili, ed al conseguente trattamento retributivo, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, disponendo con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria, per il calcolo delle differenze retributive mediante consulenza tecnico-contabile.
Con l'indicata sentenza non definitiva, in particolare, la Corte di appello ha ritenuto non fondata l'eccezione di improponibilità della domanda del NO per effetto di rinunzia non impugnata nel termine di decadenza, ritenendo che il lavoratore si fosse limitato a sottoscrivere una mera quietanza a saldo.
In punto di rivalutazione e interessi legali spettanti allo stesso lavoratore, la medesima sentenza ha richiamato la decisione della Corte Costituzionale 20 aprile 1989, n. 204, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 59 L.F. nella parte in cui "non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo".
Con la sentenza definitiva n. 641 del 20 luglio 1996, la Corte di appello di Genova ha "ammesso il NO allo stato passivo del fallimento, con il privilegio di cui all'art. 2752-bis c.c., per l'importo di L 12.944.084, con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, ex art. 150 disp. att. c.p.c., e gli interessi legali (calcolati sulla somma capitale) fino alla data in cui lo stato passivo è divenuto definitivo", con la condanna della CO SpA, ritornata in bonis, al pagamento degli importi così determinati con le modalità e nei termini indicati nel concordato omologato. Di questa sentenza chiede la cassazione la CO SpA con ricorso articolato in unico motivo;
resiste con controricorso IO NO, proponendo altresì ricorso incidentale basato su di un solo motivo di cassazione. Il predetto atto è stato notificato anche al Fallimento della CO SpA. Il NO ha altresì depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
1. La Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. ci v.).
2. Con l'unico motivo del ricorso principale - con il quale denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2113 c.c., nonché vizio della motivazione - la società CO deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello di Genova, nella quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore ben poteva ravvisarsi, non essendo d'ostacolo l'uso di un modulo a stampa e considerati i rapporti intercorsi tra le parti, la volontà negoziale abdicativa. Il ricorso è inammissibile perché, come puntualmente eccepito dal controricorrente, è rivolto ad ottenere la cassazione di una statuizione contenuta nella sentenza non definitiva n. 772 del 27.6.1994, passata in giudicato perché non impugnata nel termine di cui all'art. 325, comma secondo, c.p.c., stante la mancata formulazione della riserva di cui all'art. 361, comma primo, c.p.c. Peraltro, si deve altresì rilevare che con il ricorso principale non è stata formalmente, impugnata la sentenza non definitiva.
3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale - con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 429, ultimo comma, c.p.c., 55, 135 e 136 L.F. - il NO deduce che erroneamente gli interessi e la rivalutazione monetaria sono stati riconosciuti fino alla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, considerato che il concordato intervenuto (omologato con sentenza passata in giudicato n. 598 del 30.9.1991 della Corte di appello di Genova) aveva previsto l'integrale pagamento dei creditori opponenti allo stato passivo e/o contestati in via tardiva, subordinatamente all'accoglimento delle rispettive domande con sentenza passata in giudicato, cosicché, trattandosi di crediti di lavoro rivalutazione e interessi spettavano fino al soddisfo;
l'altra statuizione erronea, secondo il ricorrente incidentale, è quella concernente il calcole, degli interessi non sulla somma rivalutata ma sul capitale originario.
La Corte, premesso che il ricorso incidentale è ammissibile perché notificato entro l'anno dal deposito della sentenza (non notificata), rileva che, delle due diverse censure fatte valere con l'unico motivo, la prima è inammissibile perché investe in realtà una statuizione che la sentenza impugnata ha ritenuto essere contenuta nella sentenza non definitiva n. 772 del 27.6.1994 e, quindi, coperta dal giudicato per le stesse ragioni già precisate in sede di esame del ricorso principale.
Invero, la sentenza della quale si domanda la cassazione, dopo aver richiamato le enunciazioni contenute nella sentenza non definitiva in punto di interessi e rivalutazione, procede alla correzione degli importi calcolati dal consulente tecnico sul rilievo che tali accessori del credito "spettano soltanto fino alla data in cui lo stato passivo è divenuto definitivo (e cioè fino alla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo ex art. 97 L. F), come, d'altra parte, già deciso da questa stessa Corte nella sentenza non definitiva".
Quindi, il ricorrente incidentale non ha contestato, con il motivo di ricorso, l'affermazione - che sorregge il decisum del giudice di merito - secondo cui la questione non era suscettibile di riesame per la preclusione derivante dal giudicato interno.
4. Merita, invece, accoglimento il secondo profilo di censura contenuto nel motivo di ricorso incidentale e concernente il calcolo degli interessi non sul capitale rivalutato ma su quello originario. La questione, infatti, è stata esaminata e decisa esclusivamente dalla sentenza definitiva (con correzione dei calcoli della consulenza tecnica anche su questo punto), mediante il richiamo di un orientamento giurisprudenziale del giudice di legittimità che non è conforme a quello assolutamente maggioritario.
Da oltre un ventennio la giurisprudenza della Corte di cassazione - con riferimento ai crediti maturati nel periodo precedente a quello per il quale opera la nuova regola dettata dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994 - enuncia il principio in base al quale, per i crediti di lavoro previsti dall'art. 429, terzo comma, c.p.c., gli interessi legali debbono computarsi a partire dalla data di scadenza dei singoli crediti con riferimento non già all'importo della somma originaria insensibile all'incremento progressivo determinato dalla rivalutazione, ne' a quella risultante dalla definitiva rivalutazione, ma alle frazioni di capitale, via via rivalutate in base agli indici di svalutazione, fino alla pubblicazione della sentenza e al saldo effettivo, in quanto solo in tal modo si realizza un effettivo rapporto di accessorietà tra capitale e interessi, con il rispetto del principio di produttività del reddito non goduto e, quindi, un concreto adeguamento del capitale iniziale (vedi, tra le decisioni ultime della sezione Lavoro, Cass. 16 luglio 1998, n. 6993;
28 marzo 1998, n. 3281).
Da questo orientamento hanno dissentito alcune decisioni della stessa sezione Lavoro. secondo le quali gli interessi legali si computano sul capitale originario (Cass. 26 gennaio 1995, n. 907; 19 maggio 1995, n. 5525; 15 dicembre 1997, n. 12673), ma nel presupposto che la disciplina dell'art. 429 c.p.c. costituisca una mera specificazione di quella detrata in generale, per il risarcimento del danno da inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, dall'art. 1224 c. c. Si tutta, peraltro, di un presupposto che sembrava avere ispirato talune considerazioni contenute nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991 (in tema di crediti previdenziali), ma che è stato decisamente rifiutato dalle sezioni unite della Corte a composizione del contrasto di giurisprudenza concernente la rilevanza della colpa debitoria nell'adempimento di crediti previdenziali (sentenze 30 luglio 1993 n. 8478 e n. 8481), nonché nell'impianto argomentativo della sentenza 26 giugno 1996, n. 5895, in tema di regime giuridico dei crediti previdenziali, ed, infine, specificamente, nella sentenza 13 febbraio 1997, n. 1322, oltre che essere abbandonato altresì dalla stessa giurisprudenza costituzionale (sentenza 15 marzo 1994 n. 85 e, in particolare, sentenza 2 giugno 1994 n. 207, nella quale si afferma che, tra le peculiarità caratterizzanti la disciplina dettata dall'art. 429, vi è quella della "irrilevanza dell'imputabilità del ritardo a colpa del debitore" il che vale a collocare l'inadempimento fuori dall'alveo della responsabilità contrattuale).
Pertanto, il contrasto di giurisprudenza deve considerarsi superato sia in virtù dei ricordati interventi delle sezioni unite, sia in seno alla sezione Lavoro della Corte per effetto delle più recenti decisioni menzionate.
5. Il parziale accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che gli interessi dovessero calcolarsi sul capitale originario e la decisione nel merito sul punto, trattandosi di cassazione per errore di diritto senza la necessità di ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, primo comma, c.p.c.). L'esito del giudizio induce a compensare per la metà le spese del giudizio di cassazione, metà che si liquida come da dispositivo, lasciando ferma la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata.
6. Nessuna domanda è stata proposta nei confronti del Fallimento della CO SpA, ma non si deve provvedere sulle spese in difetto di costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale;
accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle ragioni dell'accoglimento del ricorso incidentale e, decidendo nel merito, dichiara che gli interessi legali spettano a IO NO nella misura risultante dal calcolo sulla somma capitale via via rivalutata secondo gli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att., cod. proc. civ., ferme restando le altre statuizioni della sentenza impugnata, compresa quella sulle spese;
compensa tra le parti la metà delle spese del giudizio di cassazione e condanna la CO SpA al pagamento della restante metà, metà liquidata in L. 25.000 per spese e L 1.200.000 per onorari;
nulla da provvedere sulle spese tra il NO e il Fallimento della CO SpA.
Così deciso in Roma, il 1^ dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 1999