Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/1999, n. 2434
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Sentenza 17 marzo 1999

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In materia di calcolo degli interessi sui crediti di lavoro, anche a seguito della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n.156 del 1991 e nn. 85 e 207 del 1994), vige il principio secondo cui - con riferimento ai crediti maturati nel periodo precedente a quello nel quale opera la nuova regola dettata dall'art.22, comma trentaseiesimo, della legge n.724 del 1994 - gli interessi legali devono computarsi a partire dalla data di scadenza dei singoli crediti con riguardo non già all'importo della somma originaria (insensibile all'incremento progressivo determinato dalla rivalutazione monetaria) ne' su quella risultante dalla definitiva rivalutazione, ma alle frazioni di capitale, via via rivalutate in base agli indici di svalutazione, fino alla pubblicazione della sentenza e al saldo effettivo. Solo in tal modo, infatti, si realizza un effettivo rapporto di accessorietà tra capitale e interessi, con il rispetto del principio di produttività del reddito non goduto e, quindi, un concreto adeguamento del capitale iniziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/1999, n. 2434
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2434
    Data del deposito : 17 marzo 1999

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