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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1187 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 19.6.2023
da
- Parte_1
(avv. PAMPALONI FEDERICO)
contro
- Controparte_1
(avv. PELLEGRINO GIUSEPPE)
- (avv. ORIONE MAURIZIO) Controparte_2
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
espone nell'atto introduttivo di aver lavorato dal 7.1.2014 al 16.2.2022, come operaio Parte_1
tubista di 2° livello, alle dipendenze azienda operante all'interno di , Controparte_1 Controparte_2
stabilimento di TO GH. Ha chiesto la condanna in solido di e di Controparte_1 CP_2 al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dei mesi di Dicembre 2021, Gennaio e Febbraio
[...]
2022, dei ratei di 13° mensilità, del TFR, nonché l'indennità di mancato preavviso, l'indennità
sostitutiva di ROL e ferie, l'elemento perequativo, l'elemento aggiuntivo della retribuzione, il flexible benefit, invocando il disposto dell'art. 29, 2° comma, D. Lgs. n.276/2003 e dell'art. 1676 cc, sul presupposto dell'esistenza di un appalto tra la società datrice di lavoro e la convenuta.
Nel costituirsi tardivamente in giudizio, ha evidenziato l'infondatezza delle pretese, Controparte_1
chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio , che a sua volta ha eccepito la mancanza di prova in merito Controparte_2
all'effettiva applicazione del ricorrente a lavorazioni in appalto a committenza la natura CP_2
non retributiva di alcuni emolumenti richiesti, ed in particolare dell'indennità per ferie e permessi non goduti così come del flexible benefit, la mancanza di presupposti per l'applicabilità dell'art.1676
cc.
La causa è stata istruita documentalmente e, a seguito del deposito di note in cui le parti hanno precisato le rispettive posizioni, viene ora decisa.
*
Il ricorso è fondato.
Pacifico, perché non espressamente contestato da e documentale che il ricorrente abbia CP_1
prestato la propria attività per per il periodo e con l'inquadramento indicati in ricorso CP_1
presso a TO GH (v. lettera di assunzione, doc. 2 ricorso;
v. altresì buste paga, in CP_2
cui il “centro di costo” è indicato in “Fincantieri GH”), risulta dalla stessa difesa di CP_2
e dalle dichiarazioni del legale rappresentante di rese in altra vertenza (v. sentenza CP_1
prodotta del TB di Venezia n. 472/2021), che il rapporto di lavoro del ricorrente si sia interamente
Con Con svolto nell'ambito dell'appalto intercorso tra e posto che ha lavorato solo per CP_2
Con a livello nazionale” (v. interrogatorio libero legale rappresentante di . Ne discende la CP_2
responsabilità solidale di per i crediti retributivi vantati, a fronte del disposto dell'art.29 CP_2
D. Lgs. n.276/2003, che prevede – come noto - che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti.
Non trova viceversa applicazione l'art. 1676 cc, che come correttamente eccepito da CP_2
impone l'esistenza di un debito di quest'ultima nei confronti di di cui parte ricorrente CP_1
non ha fornito prova.
*
Nel merito.
Il ricorrente ha chiesto in primis la corresponsione della retribuzione dei mesi di dicembre 2021,
gennaio e febbraio 2022, i ratei di 13^ mensilità degli anni 2019 e 2022 e il TFR, detratti alcuni acconti. costituita tardivamente, ha prodotto in giudizio le buste paga di dicembre 2021 CP_1
e gennaio 2022, nonché quelle novembre e dicembre 2019 con relativi bonifici.
Con
Dalle buste paga prodotte da risulta quanto segue:
- Busta paga dicembre 2021 euro 1.963,79 con una trattenuta di euro 537,65 per assenza ingiustificata.
- Busta paga gennaio 2022 euro 1.472,70 con 24 ore di assenza ingiustificata, corrispondenti ad
euro 234,60.
La busta paga di febbraio 2022 non è stata prodotta.
La difesa del ricorrente contesta le trattenute per asserite assenze ingiustificate, siccome fittizie. La
deduzione attorea è fondata. Come infatti risulta dalle deposizioni testimoniali rese in altra causa ed acquisite come elementi di prova in questo giudizio, nell'ambito del sistema conosciuto CP_1
come “paga globale”, operava illecite trattenute per “assenze ingiustificate” pur avendo i lavoratori prestato attività lavorativa in quei giorni (v. verbale udienza testi causa n. 377/2023). E non vi è
motivo di dubitare, in assenza di chiari elementi di segno contrario, che lo stesso “sistema” sia stato adottato anche per il ricorrente, con conseguente illegittimità delle trattenute operate. E' dunque corretta la quantificazione effettuata nelle note conclusive, in cui si chiede anche il pagamento delle trattenute per assenze ingiustificate per € 2.324,42.
E' altresì dovuto l'importo richiesto in conteggio (doc. 11 ric.) per 13^ mensilità e per TFR,
Con quantificato, a seguito della produzione documentale di nel minor importo di € 7.567,82.
Quanto agli importi detratti a titolo di “acconto” dagli stipendi mensili, come esattamente osservato da parte ricorrente, le trattenute non sono giustificate, posto che al lavoratore non furono mai corrisposti acconti, così come risulta dalle buste paga in suo possesso (v. doc. 2 ricorso). CP_1
ha dato prova di aver effettuato dei versamenti a titolo di acconto solo per il mese di novembre 2019,
in cui sarebbero stati corrisposti €200 in più rispetto al dovuto. Di tanto dà atto la difesa attorea, che nelle note conclusive ha infatti chiesto la condanna al minor importo di € 2.357,00 (2.527,00 –
200,00).
Permessi (ROL) non goduti: ex art. 21 CCNL il lavoratore matura 104 ore di permessi retribuiti l'anno, comprensivi di ex festività. E' dovuto l'importo indicato in ricorso, posto che dalle buste paga non risultano permessi già goduti.
Ferie non godute: ai sensi dell'art. 33 CCNL ha diritto a 4 settimane di ferie l'anno. Nel conteggio finale parte ricorrente ha correttamente espunto le ferie già godute e retribuite come risultanti dalle buste paga per un credito complessivo del lavoratore di €6.959,17.
Elemento perequativo: è previsto dall'art. 48 del CCNL, pari ad euro 485,00, da corrispondersi assieme alla retribuzione di giugno, ai lavoratori assunti da aziende private prive di contrattazione di secondo livello e che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da emolumenti spettanti in base al CCNL. Dalle buste paga risulta che il lavoratore non godeva di alcun superminimo. Non è stato riconosciuto al ricorrente il suddetto elemento perequativo. E' indubbia la natura retributiva.
Flexible benefit: pari ad euro 150,00 all'anno 2018 fino a dicembre 2021 e €200,00 per l'anno 2022,
da versarsi ai lavoratori con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno e con contratto a tempo indeterminato. Non risulta corrisposto. L'elemento, pari ad euro 800,00, ha natura risarcitoria.
Elemento aggiuntivo della retribuzione: ex art. 48 bis CCNL del 29.7.2013 e art. 53 del CCNL in vigore, pari ad euro 25,00 mensili per 13 mensilità, dovuto ai lavoratori delle imprese non aderenti al sistema della bilateralità, per il periodo dal 2.9.2015 al 31.5.2019. L'omessa adesione di CP_1
Con al sistema di bilateralità non è smentita dalla società, né consta che abbia mai provveduto ad iscriversi all'Ente e tantomeno a versare al medesimo le quote mensili previste. In virtù
dell'orientamento maggioritario dell'ufficio (v. TB Venezia 24.2.2022), si esclude la natura retributiva dell'emolumento, trattandosi di prestazione prevista in alternativa rispetto a prestazioni previdenziali. L'importo è pari ad euro 1.674,04 (v. conteggio ricorso).
Indennità di mancato preavviso: il lavoratore si è dimesso per giusta causa, tale essendo il mancato regolare pagamento delle retribuzioni, ed ha pertanto diritto all'indennità di mancato preavviso, che ex art. 75 CCNL è pari a 20 giorni di calendario.
Il credito complessivo è di euro 40.932,41 di cui euro 30.090,32 per voci aventi carattere strettamente retributivo (è ricompreso il credito per ROL v. Cass. n. 6943/2019 e Cass. n. 2297/2019 e viceversa escluso quello per indennità mancato preavviso, ferie non godute, flexible benefit, EAR). Per gli importi indicati aventi natura retributiva sorge la responsabilità solidale della datrice di lavoro e della committente CP_2
Sugli importi dovuti al ricorrente devono aggiungersi gli interessi moratori previsti dall'art. 39 del
CCNL, per i ritardi di pagamento superiori a 15 giorni, pari al 5 per cento in più del tasso ufficiale di riferimento, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza (doc. 34: art. 39 CCNL). In materia di interessi moratori, rileva l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1284 comma 4 CP_2
c.c., richiamando i principi espressi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite ed in particolare la specialità della normativa dettata dall'art. 429 comma 3 cpc per la materia lavoristica. Si osserva che,
alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali e dottrinari, si può concordare con le considerazioni della difesa della resistente, per cui la norma speciale di cui all'art. 429 cpc non consentirebbe l'applicabilità della disciplina generale contenuta nel codice civile. Tuttavia la domanda attorea è
volta ad ottenere l'applicazione di una norma contrattuale, che le parti sociali hanno concordato proprio come fortissimo deterrente al fine di scongiurare inadempimenti retributivi della parte datoriale. Si ritiene, da sempre, che la contrattazione collettiva possa derogare in melius alla norma di legge a fronte della tutela del soggetto debole del rapporto. Benché la norma contrattuale sia indubbiamente molto afflittiva, l'integrazione della tutela di cui all'art.429 cpc è legittima in quanto preordinata ad assicurare al lavoratore la retribuzione, adottando una pesante “contromisura” per l'ipotesi di inadempimento.
Sono dovute le spese di lite da entrambe le convenute.
PQM
Il Giudice, contrariis reiectis, condanna a corrispondere al ricorrente l'importo di Controparte_1
euro 40.932,41 di cui euro 30.090,32 in solido con oltre rivalutazione ed interessi Controparte_2
sulle somme via via rivalutate, anche moratori ex art. 39 CCNL.
Condanna le convenute a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €6.500,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 19.3.2025.
Il GL
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1187 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 19.6.2023
da
- Parte_1
(avv. PAMPALONI FEDERICO)
contro
- Controparte_1
(avv. PELLEGRINO GIUSEPPE)
- (avv. ORIONE MAURIZIO) Controparte_2
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
espone nell'atto introduttivo di aver lavorato dal 7.1.2014 al 16.2.2022, come operaio Parte_1
tubista di 2° livello, alle dipendenze azienda operante all'interno di , Controparte_1 Controparte_2
stabilimento di TO GH. Ha chiesto la condanna in solido di e di Controparte_1 CP_2 al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dei mesi di Dicembre 2021, Gennaio e Febbraio
[...]
2022, dei ratei di 13° mensilità, del TFR, nonché l'indennità di mancato preavviso, l'indennità
sostitutiva di ROL e ferie, l'elemento perequativo, l'elemento aggiuntivo della retribuzione, il flexible benefit, invocando il disposto dell'art. 29, 2° comma, D. Lgs. n.276/2003 e dell'art. 1676 cc, sul presupposto dell'esistenza di un appalto tra la società datrice di lavoro e la convenuta.
Nel costituirsi tardivamente in giudizio, ha evidenziato l'infondatezza delle pretese, Controparte_1
chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio , che a sua volta ha eccepito la mancanza di prova in merito Controparte_2
all'effettiva applicazione del ricorrente a lavorazioni in appalto a committenza la natura CP_2
non retributiva di alcuni emolumenti richiesti, ed in particolare dell'indennità per ferie e permessi non goduti così come del flexible benefit, la mancanza di presupposti per l'applicabilità dell'art.1676
cc.
La causa è stata istruita documentalmente e, a seguito del deposito di note in cui le parti hanno precisato le rispettive posizioni, viene ora decisa.
*
Il ricorso è fondato.
Pacifico, perché non espressamente contestato da e documentale che il ricorrente abbia CP_1
prestato la propria attività per per il periodo e con l'inquadramento indicati in ricorso CP_1
presso a TO GH (v. lettera di assunzione, doc. 2 ricorso;
v. altresì buste paga, in CP_2
cui il “centro di costo” è indicato in “Fincantieri GH”), risulta dalla stessa difesa di CP_2
e dalle dichiarazioni del legale rappresentante di rese in altra vertenza (v. sentenza CP_1
prodotta del TB di Venezia n. 472/2021), che il rapporto di lavoro del ricorrente si sia interamente
Con Con svolto nell'ambito dell'appalto intercorso tra e posto che ha lavorato solo per CP_2
Con a livello nazionale” (v. interrogatorio libero legale rappresentante di . Ne discende la CP_2
responsabilità solidale di per i crediti retributivi vantati, a fronte del disposto dell'art.29 CP_2
D. Lgs. n.276/2003, che prevede – come noto - che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti.
Non trova viceversa applicazione l'art. 1676 cc, che come correttamente eccepito da CP_2
impone l'esistenza di un debito di quest'ultima nei confronti di di cui parte ricorrente CP_1
non ha fornito prova.
*
Nel merito.
Il ricorrente ha chiesto in primis la corresponsione della retribuzione dei mesi di dicembre 2021,
gennaio e febbraio 2022, i ratei di 13^ mensilità degli anni 2019 e 2022 e il TFR, detratti alcuni acconti. costituita tardivamente, ha prodotto in giudizio le buste paga di dicembre 2021 CP_1
e gennaio 2022, nonché quelle novembre e dicembre 2019 con relativi bonifici.
Con
Dalle buste paga prodotte da risulta quanto segue:
- Busta paga dicembre 2021 euro 1.963,79 con una trattenuta di euro 537,65 per assenza ingiustificata.
- Busta paga gennaio 2022 euro 1.472,70 con 24 ore di assenza ingiustificata, corrispondenti ad
euro 234,60.
La busta paga di febbraio 2022 non è stata prodotta.
La difesa del ricorrente contesta le trattenute per asserite assenze ingiustificate, siccome fittizie. La
deduzione attorea è fondata. Come infatti risulta dalle deposizioni testimoniali rese in altra causa ed acquisite come elementi di prova in questo giudizio, nell'ambito del sistema conosciuto CP_1
come “paga globale”, operava illecite trattenute per “assenze ingiustificate” pur avendo i lavoratori prestato attività lavorativa in quei giorni (v. verbale udienza testi causa n. 377/2023). E non vi è
motivo di dubitare, in assenza di chiari elementi di segno contrario, che lo stesso “sistema” sia stato adottato anche per il ricorrente, con conseguente illegittimità delle trattenute operate. E' dunque corretta la quantificazione effettuata nelle note conclusive, in cui si chiede anche il pagamento delle trattenute per assenze ingiustificate per € 2.324,42.
E' altresì dovuto l'importo richiesto in conteggio (doc. 11 ric.) per 13^ mensilità e per TFR,
Con quantificato, a seguito della produzione documentale di nel minor importo di € 7.567,82.
Quanto agli importi detratti a titolo di “acconto” dagli stipendi mensili, come esattamente osservato da parte ricorrente, le trattenute non sono giustificate, posto che al lavoratore non furono mai corrisposti acconti, così come risulta dalle buste paga in suo possesso (v. doc. 2 ricorso). CP_1
ha dato prova di aver effettuato dei versamenti a titolo di acconto solo per il mese di novembre 2019,
in cui sarebbero stati corrisposti €200 in più rispetto al dovuto. Di tanto dà atto la difesa attorea, che nelle note conclusive ha infatti chiesto la condanna al minor importo di € 2.357,00 (2.527,00 –
200,00).
Permessi (ROL) non goduti: ex art. 21 CCNL il lavoratore matura 104 ore di permessi retribuiti l'anno, comprensivi di ex festività. E' dovuto l'importo indicato in ricorso, posto che dalle buste paga non risultano permessi già goduti.
Ferie non godute: ai sensi dell'art. 33 CCNL ha diritto a 4 settimane di ferie l'anno. Nel conteggio finale parte ricorrente ha correttamente espunto le ferie già godute e retribuite come risultanti dalle buste paga per un credito complessivo del lavoratore di €6.959,17.
Elemento perequativo: è previsto dall'art. 48 del CCNL, pari ad euro 485,00, da corrispondersi assieme alla retribuzione di giugno, ai lavoratori assunti da aziende private prive di contrattazione di secondo livello e che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da emolumenti spettanti in base al CCNL. Dalle buste paga risulta che il lavoratore non godeva di alcun superminimo. Non è stato riconosciuto al ricorrente il suddetto elemento perequativo. E' indubbia la natura retributiva.
Flexible benefit: pari ad euro 150,00 all'anno 2018 fino a dicembre 2021 e €200,00 per l'anno 2022,
da versarsi ai lavoratori con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno e con contratto a tempo indeterminato. Non risulta corrisposto. L'elemento, pari ad euro 800,00, ha natura risarcitoria.
Elemento aggiuntivo della retribuzione: ex art. 48 bis CCNL del 29.7.2013 e art. 53 del CCNL in vigore, pari ad euro 25,00 mensili per 13 mensilità, dovuto ai lavoratori delle imprese non aderenti al sistema della bilateralità, per il periodo dal 2.9.2015 al 31.5.2019. L'omessa adesione di CP_1
Con al sistema di bilateralità non è smentita dalla società, né consta che abbia mai provveduto ad iscriversi all'Ente e tantomeno a versare al medesimo le quote mensili previste. In virtù
dell'orientamento maggioritario dell'ufficio (v. TB Venezia 24.2.2022), si esclude la natura retributiva dell'emolumento, trattandosi di prestazione prevista in alternativa rispetto a prestazioni previdenziali. L'importo è pari ad euro 1.674,04 (v. conteggio ricorso).
Indennità di mancato preavviso: il lavoratore si è dimesso per giusta causa, tale essendo il mancato regolare pagamento delle retribuzioni, ed ha pertanto diritto all'indennità di mancato preavviso, che ex art. 75 CCNL è pari a 20 giorni di calendario.
Il credito complessivo è di euro 40.932,41 di cui euro 30.090,32 per voci aventi carattere strettamente retributivo (è ricompreso il credito per ROL v. Cass. n. 6943/2019 e Cass. n. 2297/2019 e viceversa escluso quello per indennità mancato preavviso, ferie non godute, flexible benefit, EAR). Per gli importi indicati aventi natura retributiva sorge la responsabilità solidale della datrice di lavoro e della committente CP_2
Sugli importi dovuti al ricorrente devono aggiungersi gli interessi moratori previsti dall'art. 39 del
CCNL, per i ritardi di pagamento superiori a 15 giorni, pari al 5 per cento in più del tasso ufficiale di riferimento, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza (doc. 34: art. 39 CCNL). In materia di interessi moratori, rileva l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1284 comma 4 CP_2
c.c., richiamando i principi espressi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite ed in particolare la specialità della normativa dettata dall'art. 429 comma 3 cpc per la materia lavoristica. Si osserva che,
alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali e dottrinari, si può concordare con le considerazioni della difesa della resistente, per cui la norma speciale di cui all'art. 429 cpc non consentirebbe l'applicabilità della disciplina generale contenuta nel codice civile. Tuttavia la domanda attorea è
volta ad ottenere l'applicazione di una norma contrattuale, che le parti sociali hanno concordato proprio come fortissimo deterrente al fine di scongiurare inadempimenti retributivi della parte datoriale. Si ritiene, da sempre, che la contrattazione collettiva possa derogare in melius alla norma di legge a fronte della tutela del soggetto debole del rapporto. Benché la norma contrattuale sia indubbiamente molto afflittiva, l'integrazione della tutela di cui all'art.429 cpc è legittima in quanto preordinata ad assicurare al lavoratore la retribuzione, adottando una pesante “contromisura” per l'ipotesi di inadempimento.
Sono dovute le spese di lite da entrambe le convenute.
PQM
Il Giudice, contrariis reiectis, condanna a corrispondere al ricorrente l'importo di Controparte_1
euro 40.932,41 di cui euro 30.090,32 in solido con oltre rivalutazione ed interessi Controparte_2
sulle somme via via rivalutate, anche moratori ex art. 39 CCNL.
Condanna le convenute a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €6.500,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 19.3.2025.
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