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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, OGGETTO
Opposizione a nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha decreto pronunciato la seguente ingiuntivo
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2774/24 R.G. Affari
N. 2774/24 Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
ter cpc nel termine del giorno 07.02.2025, avente ad oggetto: CRONOLOGICO
“Opposizione a decreto ingiuntivo”; N. _______________
e vertente
REPERTORIO tra
Parte_1
n. 007/2025
[...]
in persona del legale rappr. p.t., rappresentata Parte_2
e difesa dagli avv.ti B. Ugatti e M. Giordano in virtù di mandato
Discusso nel termine allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del del 07.02.2025 con scambio di note scritte difensore in Salerno, Via delle Risaie, n. 4; ex art. 127 ter cpc
Opponente
e Deposito minuta
_________________
Controparte_1
Opposto contumace
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 2774/24 R.G. c/o pag. 1 Parte_2 CP_1 §§§
Nel termine fissato del giorno 07.02.2025 la parte opponente non ha depositato note scritte ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con decreto ingiuntivo in data 18.04.2024, n. 297/24 D.I., notificato in data 18.04.2024, il Giudice del Lavoro di Salerno ingiungeva alla società di pagare in favore di Parte_2 [...]
la somma di euro 2.320,00 per Tfr, con la condanna alle Controparte_1
spese del procedimento monitorio.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla controparte, la parte ingiunta proponeva opposizione al D.I., con ricorso depositato in data 21.05.2024, e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 297/24; 2) Condannare
l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Di poi, acquisiti i documenti allegati dalla parte ricorrente, nel termine fissato del giorno 07.02.2025 la parte ricorrente non ha depositato le note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 279/24 D.I., emesso in data
18.04.2024, proposta dalla società è improcedibile. Parte_2
Invero, agli atti del giudizio non si rinviene, allo stato, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte opposta, non costituita in giudizio (cfr. il fascicolo telematico di parte opponente e il fascicolo telematico di ufficio), non avendo la parte opponente nemmeno depositato le note scritte per l'odierna udienza. Peraltro, la parte opponente non ha provveduto a depositare tale atto nemmeno all'odierna
Giudizio n. 2774/24 R.G. Rocco Trasporti srl c/o Fotea pag. 2 udienza né tantomeno ha provveduto a richiedere un termine per l'eventuale rinotifica del ricorso alla parte opposta (cfr. fascicolo telematico) ovvero per procedere al deposito del ricorso notificato.
In proposito, va precisato che ogni valutazione e statuizione sul punto costituisce un prius logico rispetto a qualsiasi altra statuizione, anche relativa all'eventuale cancellazione del giudizio dal ruolo per inattività delle parti ex artt. 181 e 309 cpc: infatti, la cancellazione del giudizio presuppone, comunque, che un giudizio sia stato correttamente instaurato fra le parti ovvero che si sia instaurato fra le parti un rapporto giuridico processuale, a seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, situazione che nel caso di specie non sembra essersi verificata, mancando agli atti la relativa documentazione.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione in ragione di quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
279/24 D.I., emesso in data 18.04.2024, notificato in data 18.04.2024, proposta con ricorso depositato in data 21.05.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'opposizione;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno in data 07.02.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2774/24 R.G. c/o pag. 3 Parte_2 CP_1