Articolo 4 della Legge 9 febbraio 1982, n. 42
Articolo 3
Versione
12 marzo 1982
Art. 4.
Quando i decreti delegati di cui all'articolo 1 prevedano, nei rigorosi limiti di delega, misure d'intervento finanziario non trovanti riscontro nella legislazione vigente e non rientranti nella ordinaria attivita' delle amministrazioni statali e regionali competenti, alla relativa spesa si provvedera', per il periodo di validita' della presente legge, a carico del conto corrente infruttifero istituito, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863 , presso la Tesoreria centrale e denominato "Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma", la cui denominazione verra', per l'occasione, integrata come segue: "Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma".
Nell'ipotesi di cui al precedente comma in ciascun decreto verra' determinato il relativo onere e sara' disposto il prelievo del corrispondente importo dal conto corrente infruttifero ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione agli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni di pertinenza.
Per i decreti alla cui attuazione debbono provvedere le regioni ai sensi del secondo comma del precedente articolo l'importo dell'onere a loro carico verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per essere successivamente assegnato alle singole regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Entrata in vigore il 12 marzo 1982
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