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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/10/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 17.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n.609 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA promossa DA
, nato il giorno 04/10/1940 in CASTELLAMMARE DI Parte_1
AB ed ivi residente, C.F.: , rappresentato e difeso, CodiceFiscale_1 per mandato telematicament ato, dall'avv.to Ilaria DI MAIO, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in CASTELLAMMARE DI AB alla via Fontanelle, n.67 RICORRENTE
in persona del per la Campania e legale CP_1 Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ida RAMPINO, giusta procura generale alle liti per atto notarile, con la quale resta elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, ang. Persona_1
TENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale;
condanna alle relative provvidenze.
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1) Con ricorso iscritto al R.G. in data 29.01.2024 il sig. Parte_1
adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale allegando:
[...] aver lavorato per la società Fincantieri S.p.A., sede di Castellammare di Stabia dal 01/03/1956 al 29/02/1992 con la mansione di saldatore elettrico;
- di essersi visto riconoscere dall' a seguito di domanda CP_1 amministrativa del 16.05.2020, il rapporto di casualità tra l'attività svolta e la
1 malattia denunciata, senza tuttavia alcun indennizzo per la riscontrata menomazione dell'integrità psico-fisica a ragione della percentuale invalidante, dall'Istituto fissata al 5%;
- di aver presentato richiesta di ne della menomazione in data 05.12.2022, a seguito della quale l' con missiva del 10.03.2023 CP_1 confermava la precedente valutazione;
- di aver presentato ricorso in opposizione in dat 2.2024 sfociato nella visita medica collegiale all'esito della quale l' confermava la CP_1 precedente valutazione con provvedimento del 21.09.2023. Sulla base di tali premesse l'istante chiedeva al Giudice di accertare che la malattia già ritenuta di origine professionale dall' CP_1 giustifica(va) la corresponsione delle provvidenze per danno biolo misura pari o superiore al 6% o comunque in quella accertata dal C.T.U., con conseguente condanna dell' convenuto al versamento di quanto CP_3 dovuto Il tutto con vittoria di spese, diritt rari e con attribuzione. Si costituiva in Giudizio l' convenuto che, eccepita CP_3 preliminarmente la nullità e l'inammi della domanda giudiziale per genericità della stessa, resisteva anche nel merito all'iniziativa giudiziale contestando la fondatezza della pretesa attorea. Disposta, quindi, ed eseguita consulenza tecnica, la causa veniva assegnata a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al 17.10.2025.
(2) Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione “nullità-inammissibilità” della pretesa azionata veicolata dall' per asserita genericità dell'atto CP_1 introduttivo di lite. Il ricorrente, per vero, ha espressamente denunciato di inattendibilità il responso finale dell'Istituto assicuratore sostenendo, sulla base di una determinata lettura della documentazione medica, che le sue condizioni di salute fossero di gravità tale da giustificare il raggiungimento di una soglia inabilitante coerente con l'erogazione delle provvidenze di Legge. È del tutto evidente che nel caso di specie la compiutezza espositiva della pretesa azionata in concreto predicabile non può spingersi fino a paventare la necessità di allegazioni di tipo tecnico/scientifico, da demandare ad approfondimenti a sponda medico legale. Ciò che l'istante era tenuto a specificare è la diversa situazione patologica a valenza invalidante tratta da documentazione sanitaria in grado di rendere “leggibile” la pretesa azionata. Cosa puntualmente verificatasi nel caso di specie.
2 Consegue che l'eccezione di “nullità-inammissibilità” sollevata dall' CP_1
è del tutto infondata anche perché oscura il pacifico dato di partenza costituito dall'intervenuto riconoscimento, in sede amministrativa, dell'origine professionale della patologia denunciata. (3) Nel merito. Per come precisato fin ab origine nte, e per come si desume dalle allegazioni di entrambe le parti, l' non ha mai messo in dubbio la CP_1 derivazione specifica della malattia in concreto riscontrata già in fase amministrativa. ciò è vero che l' ha provveduto a riconoscere al sig. CP_3
la percentuale nomazione dell'integrità psico-fisica Parte_1
fine dell'iter accertativo, al 5%. Circa l'effettivo esito invalidante, che costituisce l'unico punto di controversia, deve necessariamente rimandarsi al responso medico-legale licenziato dal perito all'uopo officiato. (4) Passando, quindi, all'analisi della questione “tecnica”, valgano le seguenti considerazioni. Il C.T.U. ha accertato a carico del periziato un quadro clinico da: broncopneumopatia cronica ostruttiva (enfisema polmonare e bronchiectasie) in tabagista, con O2terapia domiciliare ed in terapia broncodilatatoria;
asbestosi polmonare con placche pleuriche ed interstiziopatia polmonare;
cardiopatia ipertensiva;
insufficienza cardiaca cronica;
diabete mellito di tipo 2;
riferita ipoacusia. Quanto alla derivazione “professionale” delle riscontrate menomazioni il perito ha confermato che solo la patologia già riconosciuta in fase
“amministrativa” dall' può essere causalmente collegata all'attività CP_1 lavorativa svolta dal e al connesso ambiente di lavoro. Parte_1
In riferimento alla più pregnante questione della percentuale invalidante, il dr. a veicolato le seguenti osservazioni Persona_2
<la asbestosi polmonare è stata riconosciuta dall' quale cp_1 conseguente all'attività lavorativa svolta. si concorda con il giudizio medico- legale circa nesso causale nel caso in esame, ritenendo i criteri modale, cronologico, di efficienza quali-quantitativa, continuità fenomenica del causalità rispettati: la malattia esitata al punto 2 (asbestosi polmonare) può essere considerata
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 17.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n.609 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA promossa DA
, nato il giorno 04/10/1940 in CASTELLAMMARE DI Parte_1
AB ed ivi residente, C.F.: , rappresentato e difeso, CodiceFiscale_1 per mandato telematicament ato, dall'avv.to Ilaria DI MAIO, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in CASTELLAMMARE DI AB alla via Fontanelle, n.67 RICORRENTE
in persona del per la Campania e legale CP_1 Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ida RAMPINO, giusta procura generale alle liti per atto notarile, con la quale resta elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, ang. Persona_1
TENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale;
condanna alle relative provvidenze.
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1) Con ricorso iscritto al R.G. in data 29.01.2024 il sig. Parte_1
adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale allegando:
[...] aver lavorato per la società Fincantieri S.p.A., sede di Castellammare di Stabia dal 01/03/1956 al 29/02/1992 con la mansione di saldatore elettrico;
- di essersi visto riconoscere dall' a seguito di domanda CP_1 amministrativa del 16.05.2020, il rapporto di casualità tra l'attività svolta e la
1 malattia denunciata, senza tuttavia alcun indennizzo per la riscontrata menomazione dell'integrità psico-fisica a ragione della percentuale invalidante, dall'Istituto fissata al 5%;
- di aver presentato richiesta di ne della menomazione in data 05.12.2022, a seguito della quale l' con missiva del 10.03.2023 CP_1 confermava la precedente valutazione;
- di aver presentato ricorso in opposizione in dat 2.2024 sfociato nella visita medica collegiale all'esito della quale l' confermava la CP_1 precedente valutazione con provvedimento del 21.09.2023. Sulla base di tali premesse l'istante chiedeva al Giudice di accertare che la malattia già ritenuta di origine professionale dall' CP_1 giustifica(va) la corresponsione delle provvidenze per danno biolo misura pari o superiore al 6% o comunque in quella accertata dal C.T.U., con conseguente condanna dell' convenuto al versamento di quanto CP_3 dovuto Il tutto con vittoria di spese, diritt rari e con attribuzione. Si costituiva in Giudizio l' convenuto che, eccepita CP_3 preliminarmente la nullità e l'inammi della domanda giudiziale per genericità della stessa, resisteva anche nel merito all'iniziativa giudiziale contestando la fondatezza della pretesa attorea. Disposta, quindi, ed eseguita consulenza tecnica, la causa veniva assegnata a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al 17.10.2025.
(2) Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione “nullità-inammissibilità” della pretesa azionata veicolata dall' per asserita genericità dell'atto CP_1 introduttivo di lite. Il ricorrente, per vero, ha espressamente denunciato di inattendibilità il responso finale dell'Istituto assicuratore sostenendo, sulla base di una determinata lettura della documentazione medica, che le sue condizioni di salute fossero di gravità tale da giustificare il raggiungimento di una soglia inabilitante coerente con l'erogazione delle provvidenze di Legge. È del tutto evidente che nel caso di specie la compiutezza espositiva della pretesa azionata in concreto predicabile non può spingersi fino a paventare la necessità di allegazioni di tipo tecnico/scientifico, da demandare ad approfondimenti a sponda medico legale. Ciò che l'istante era tenuto a specificare è la diversa situazione patologica a valenza invalidante tratta da documentazione sanitaria in grado di rendere “leggibile” la pretesa azionata. Cosa puntualmente verificatasi nel caso di specie.
2 Consegue che l'eccezione di “nullità-inammissibilità” sollevata dall' CP_1
è del tutto infondata anche perché oscura il pacifico dato di partenza costituito dall'intervenuto riconoscimento, in sede amministrativa, dell'origine professionale della patologia denunciata. (3) Nel merito. Per come precisato fin ab origine nte, e per come si desume dalle allegazioni di entrambe le parti, l' non ha mai messo in dubbio la CP_1 derivazione specifica della malattia in concreto riscontrata già in fase amministrativa. ciò è vero che l' ha provveduto a riconoscere al sig. CP_3
la percentuale nomazione dell'integrità psico-fisica Parte_1
fine dell'iter accertativo, al 5%. Circa l'effettivo esito invalidante, che costituisce l'unico punto di controversia, deve necessariamente rimandarsi al responso medico-legale licenziato dal perito all'uopo officiato. (4) Passando, quindi, all'analisi della questione “tecnica”, valgano le seguenti considerazioni. Il C.T.U. ha accertato a carico del periziato un quadro clinico da: broncopneumopatia cronica ostruttiva (enfisema polmonare e bronchiectasie) in tabagista, con O2terapia domiciliare ed in terapia broncodilatatoria;
asbestosi polmonare con placche pleuriche ed interstiziopatia polmonare;
cardiopatia ipertensiva;
insufficienza cardiaca cronica;
diabete mellito di tipo 2;
riferita ipoacusia. Quanto alla derivazione “professionale” delle riscontrate menomazioni il perito ha confermato che solo la patologia già riconosciuta in fase
“amministrativa” dall' può essere causalmente collegata all'attività CP_1 lavorativa svolta dal e al connesso ambiente di lavoro. Parte_1
In riferimento alla più pregnante questione della percentuale invalidante, il dr. a veicolato le seguenti osservazioni Persona_2
<la asbestosi polmonare è stata riconosciuta dall' quale cp_1 conseguente all'attività lavorativa svolta. si concorda con il giudizio medico- legale circa nesso causale nel caso in esame, ritenendo i criteri modale, cronologico, di efficienza quali-quantitativa, continuità fenomenica del causalità rispettati: la malattia esitata al punto 2 (asbestosi polmonare) può essere considerata
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 17.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n.609 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA promossa DA
, nato il giorno 04/10/1940 in CASTELLAMMARE DI Parte_1
AB ed ivi residente, C.F.: , rappresentato e difeso, CodiceFiscale_1 per mandato telematicament ato, dall'avv.to Ilaria DI MAIO, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in CASTELLAMMARE DI AB alla via Fontanelle, n.67 RICORRENTE
in persona del per la Campania e legale CP_1 Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ida RAMPINO, giusta procura generale alle liti per atto notarile, con la quale resta elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, ang. Persona_1
TENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale;
condanna alle relative provvidenze.
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1) Con ricorso iscritto al R.G. in data 29.01.2024 il sig. Parte_1
adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale allegando:
[...] aver lavorato per la società Fincantieri S.p.A., sede di Castellammare di Stabia dal 01/03/1956 al 29/02/1992 con la mansione di saldatore elettrico;
- di essersi visto riconoscere dall' a seguito di domanda CP_1 amministrativa del 16.05.2020, il rapporto di casualità tra l'attività svolta e la
1 malattia denunciata, senza tuttavia alcun indennizzo per la riscontrata menomazione dell'integrità psico-fisica a ragione della percentuale invalidante, dall'Istituto fissata al 5%;
- di aver presentato richiesta di ne della menomazione in data 05.12.2022, a seguito della quale l' con missiva del 10.03.2023 CP_1 confermava la precedente valutazione;
- di aver presentato ricorso in opposizione in dat 2.2024 sfociato nella visita medica collegiale all'esito della quale l' confermava la CP_1 precedente valutazione con provvedimento del 21.09.2023. Sulla base di tali premesse l'istante chiedeva al Giudice di accertare che la malattia già ritenuta di origine professionale dall' CP_1 giustifica(va) la corresponsione delle provvidenze per danno biolo misura pari o superiore al 6% o comunque in quella accertata dal C.T.U., con conseguente condanna dell' convenuto al versamento di quanto CP_3 dovuto Il tutto con vittoria di spese, diritt rari e con attribuzione. Si costituiva in Giudizio l' convenuto che, eccepita CP_3 preliminarmente la nullità e l'inammi della domanda giudiziale per genericità della stessa, resisteva anche nel merito all'iniziativa giudiziale contestando la fondatezza della pretesa attorea. Disposta, quindi, ed eseguita consulenza tecnica, la causa veniva assegnata a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al 17.10.2025.
(2) Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione “nullità-inammissibilità” della pretesa azionata veicolata dall' per asserita genericità dell'atto CP_1 introduttivo di lite. Il ricorrente, per vero, ha espressamente denunciato di inattendibilità il responso finale dell'Istituto assicuratore sostenendo, sulla base di una determinata lettura della documentazione medica, che le sue condizioni di salute fossero di gravità tale da giustificare il raggiungimento di una soglia inabilitante coerente con l'erogazione delle provvidenze di Legge. È del tutto evidente che nel caso di specie la compiutezza espositiva della pretesa azionata in concreto predicabile non può spingersi fino a paventare la necessità di allegazioni di tipo tecnico/scientifico, da demandare ad approfondimenti a sponda medico legale. Ciò che l'istante era tenuto a specificare è la diversa situazione patologica a valenza invalidante tratta da documentazione sanitaria in grado di rendere “leggibile” la pretesa azionata. Cosa puntualmente verificatasi nel caso di specie.
2 Consegue che l'eccezione di “nullità-inammissibilità” sollevata dall' CP_1
è del tutto infondata anche perché oscura il pacifico dato di partenza costituito dall'intervenuto riconoscimento, in sede amministrativa, dell'origine professionale della patologia denunciata. (3) Nel merito. Per come precisato fin ab origine nte, e per come si desume dalle allegazioni di entrambe le parti, l' non ha mai messo in dubbio la CP_1 derivazione specifica della malattia in concreto riscontrata già in fase amministrativa. ciò è vero che l' ha provveduto a riconoscere al sig. CP_3
la percentuale nomazione dell'integrità psico-fisica Parte_1
fine dell'iter accertativo, al 5%. Circa l'effettivo esito invalidante, che costituisce l'unico punto di controversia, deve necessariamente rimandarsi al responso medico-legale licenziato dal perito all'uopo officiato. (4) Passando, quindi, all'analisi della questione “tecnica”, valgano le seguenti considerazioni. Il C.T.U. ha accertato a carico del periziato un quadro clinico da: broncopneumopatia cronica ostruttiva (enfisema polmonare e bronchiectasie) in tabagista, con O2terapia domiciliare ed in terapia broncodilatatoria;
asbestosi polmonare con placche pleuriche ed interstiziopatia polmonare;
cardiopatia ipertensiva;
insufficienza cardiaca cronica;
diabete mellito di tipo 2;
riferita ipoacusia. Quanto alla derivazione “professionale” delle riscontrate menomazioni il perito ha confermato che solo la patologia già riconosciuta in fase
“amministrativa” dall' può essere causalmente collegata all'attività CP_1 lavorativa svolta dal e al connesso ambiente di lavoro. Parte_1
In riferimento alla più pregnante questione della percentuale invalidante, il dr. a veicolato le seguenti osservazioni Persona_2
3 […] Esaminando le tabelle pubblicate sui vari testi adottati in Medicina Legale, in particolare il Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000 Tabelle delle menomazioni relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale 172 del 25.07.2000, nel ricordare l'obiettività riscontrata e riportata in consulenza;
nell'affermare che l'esame spirometrico eseguito è da riferire a patologia polmonare broncostruttiva cronica con prevalente componente enfisematosa non asbesto correlata alla luce della curva flusso-volume esaminata, trattandosi di paziente anziano, con anamnesi di tabagismo e con quadro TC compatibile con enfisema polmonare;
nel ricordare che per la valutazione sono presi in considerazione i danni anatomo-radiologici, onde poter dare risposta ai quesiti posti, considerando che la voce 331 della suddetta Tabella riguarda il danno anatomico da placche pleuriche asbesto-correlate, è valutato determinare un danno anatomico nella misura del 5%; considerando che la voce 332 della suddetta Tabella riguarda il danno anatomico da interstiziopatia asbestosica, che è valutato determinare un danno biologico nella misura del 6%; nel nostro caso, dalla domanda amministrativa si aveva e si ha un danno biologico asbesto-correlato valutato nella misura dell'undici (11) percento di riduzione dell'integrità psicofisica. Si ritiene che la domanda del signor Parte_1
possa essere accolta, in quanto il periziato presentava per la
[...] malattia professionale asbesto-correlata una riduzione dell'integrità psicofisica della misura dell'undici (11) percento, superiore al cinque (5) percento già riconosciutogli.>. Vista l'analiticità degli approfondimenti, la coerenza della dedotta incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, si ritengono condivisibili sia l'iter diagnostico privilegiato dal C.T.U. dopo accurata anamnesi e visita del paziente, sia le conseguenti conclusioni in tema di percentuale invalidante. (5) In definitiva. Non sussistono validi motivi per discostarsi dalle valutazioni medico- legali del dr. P. DI NAPOLI, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni. E ciò anche alla luce della mancanza di rilievi critici di parte in grado di neutralizzare “tecnicamente” il responso peritale. Stessa conclusione deve valorizzarsi in ordine alle argomentazioni spese dal perito per addivenire alla individuazione del danno inabilitante
4 quantificato nella misura del 11%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Devono, dunque, riconoscersi al ricorrente le provvidenze da danno biologico pari al 11%. Quanto alla decorrenza della accertata inabilità, vanno nuovamente accreditati i riferimenti contenuti nella relazione consulenziale finale ad un percorso diagnostico e valutativo che approda alla domanda amministrativa del 16.05.2020.
Consegue la condanna del resistente alla liquidazione in favore del CP_3 ricorrente delle provvidenze da inabilità p nte pari al 11% a partire dal giugno 2020.
Gli accessori di Legge sugli “arretrati” andranno calcolati con la medesima decorrenza.
La pretesa azionata, pertanto, va accolta nei limiti appena tratteggiati.
Le spese processuali accedono al criterio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
Le spe lenziali, liquidate come da separato decreto, restano a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando omanda azionata da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1
1) in accoglimento della domanda attorea, accertato che dalla denunciata malattia professionale è derivato al ricorrente un danno biologico permanente fissato nella misura dell'11%, condanna l' resistente a liquidare a le relative CP_3 Parte_1 provvidenze a decorrere dal giugno 2020, oltre agli interessi di Legge sull'arretrato con la medesima decorrenza;
2) condanna l' alle spese di lite che si liquidano, con CP_1 attribuzione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, in euro 1.750,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto assicuratore le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato decreto.
5 TORRE ANNUNZIATA, 29/10/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
6
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 17.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n.609 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA promossa DA
, nato il giorno 04/10/1940 in CASTELLAMMARE DI Parte_1
AB ed ivi residente, C.F.: , rappresentato e difeso, CodiceFiscale_1 per mandato telematicament ato, dall'avv.to Ilaria DI MAIO, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in CASTELLAMMARE DI AB alla via Fontanelle, n.67 RICORRENTE
in persona del per la Campania e legale CP_1 Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ida RAMPINO, giusta procura generale alle liti per atto notarile, con la quale resta elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, ang. Persona_1
TENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale;
condanna alle relative provvidenze.
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1) Con ricorso iscritto al R.G. in data 29.01.2024 il sig. Parte_1
adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale allegando:
[...] aver lavorato per la società Fincantieri S.p.A., sede di Castellammare di Stabia dal 01/03/1956 al 29/02/1992 con la mansione di saldatore elettrico;
- di essersi visto riconoscere dall' a seguito di domanda CP_1 amministrativa del 16.05.2020, il rapporto di casualità tra l'attività svolta e la
1 malattia denunciata, senza tuttavia alcun indennizzo per la riscontrata menomazione dell'integrità psico-fisica a ragione della percentuale invalidante, dall'Istituto fissata al 5%;
- di aver presentato richiesta di ne della menomazione in data 05.12.2022, a seguito della quale l' con missiva del 10.03.2023 CP_1 confermava la precedente valutazione;
- di aver presentato ricorso in opposizione in dat 2.2024 sfociato nella visita medica collegiale all'esito della quale l' confermava la CP_1 precedente valutazione con provvedimento del 21.09.2023. Sulla base di tali premesse l'istante chiedeva al Giudice di accertare che la malattia già ritenuta di origine professionale dall' CP_1 giustifica(va) la corresponsione delle provvidenze per danno biolo misura pari o superiore al 6% o comunque in quella accertata dal C.T.U., con conseguente condanna dell' convenuto al versamento di quanto CP_3 dovuto Il tutto con vittoria di spese, diritt rari e con attribuzione. Si costituiva in Giudizio l' convenuto che, eccepita CP_3 preliminarmente la nullità e l'inammi della domanda giudiziale per genericità della stessa, resisteva anche nel merito all'iniziativa giudiziale contestando la fondatezza della pretesa attorea. Disposta, quindi, ed eseguita consulenza tecnica, la causa veniva assegnata a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al 17.10.2025.
(2) Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione “nullità-inammissibilità” della pretesa azionata veicolata dall' per asserita genericità dell'atto CP_1 introduttivo di lite. Il ricorrente, per vero, ha espressamente denunciato di inattendibilità il responso finale dell'Istituto assicuratore sostenendo, sulla base di una determinata lettura della documentazione medica, che le sue condizioni di salute fossero di gravità tale da giustificare il raggiungimento di una soglia inabilitante coerente con l'erogazione delle provvidenze di Legge. È del tutto evidente che nel caso di specie la compiutezza espositiva della pretesa azionata in concreto predicabile non può spingersi fino a paventare la necessità di allegazioni di tipo tecnico/scientifico, da demandare ad approfondimenti a sponda medico legale. Ciò che l'istante era tenuto a specificare è la diversa situazione patologica a valenza invalidante tratta da documentazione sanitaria in grado di rendere “leggibile” la pretesa azionata. Cosa puntualmente verificatasi nel caso di specie.
2 Consegue che l'eccezione di “nullità-inammissibilità” sollevata dall' CP_1
è del tutto infondata anche perché oscura il pacifico dato di partenza costituito dall'intervenuto riconoscimento, in sede amministrativa, dell'origine professionale della patologia denunciata. (3) Nel merito. Per come precisato fin ab origine nte, e per come si desume dalle allegazioni di entrambe le parti, l' non ha mai messo in dubbio la CP_1 derivazione specifica della malattia in concreto riscontrata già in fase amministrativa. ciò è vero che l' ha provveduto a riconoscere al sig. CP_3
la percentuale nomazione dell'integrità psico-fisica Parte_1
fine dell'iter accertativo, al 5%. Circa l'effettivo esito invalidante, che costituisce l'unico punto di controversia, deve necessariamente rimandarsi al responso medico-legale licenziato dal perito all'uopo officiato. (4) Passando, quindi, all'analisi della questione “tecnica”, valgano le seguenti considerazioni. Il C.T.U. ha accertato a carico del periziato un quadro clinico da: broncopneumopatia cronica ostruttiva (enfisema polmonare e bronchiectasie) in tabagista, con O2terapia domiciliare ed in terapia broncodilatatoria;
asbestosi polmonare con placche pleuriche ed interstiziopatia polmonare;
cardiopatia ipertensiva;
insufficienza cardiaca cronica;
diabete mellito di tipo 2;
riferita ipoacusia. Quanto alla derivazione “professionale” delle riscontrate menomazioni il perito ha confermato che solo la patologia già riconosciuta in fase
“amministrativa” dall' può essere causalmente collegata all'attività CP_1 lavorativa svolta dal e al connesso ambiente di lavoro. Parte_1
In riferimento alla più pregnante questione della percentuale invalidante, il dr. a veicolato le seguenti osservazioni Persona_2
3 […] Esaminando le tabelle pubblicate sui vari testi adottati in Medicina Legale, in particolare il Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000 Tabelle delle menomazioni relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale 172 del 25.07.2000, nel ricordare l'obiettività riscontrata e riportata in consulenza;
nell'affermare che l'esame spirometrico eseguito è da riferire a patologia polmonare broncostruttiva cronica con prevalente componente enfisematosa non asbesto correlata alla luce della curva flusso-volume esaminata, trattandosi di paziente anziano, con anamnesi di tabagismo e con quadro TC compatibile con enfisema polmonare;
nel ricordare che per la valutazione sono presi in considerazione i danni anatomo-radiologici, onde poter dare risposta ai quesiti posti, considerando che la voce 331 della suddetta Tabella riguarda il danno anatomico da placche pleuriche asbesto-correlate, è valutato determinare un danno anatomico nella misura del 5%; considerando che la voce 332 della suddetta Tabella riguarda il danno anatomico da interstiziopatia asbestosica, che è valutato determinare un danno biologico nella misura del 6%; nel nostro caso, dalla domanda amministrativa si aveva e si ha un danno biologico asbesto-correlato valutato nella misura dell'undici (11) percento di riduzione dell'integrità psicofisica. Si ritiene che la domanda del signor Parte_1
possa essere accolta, in quanto il periziato presentava per la
[...] malattia professionale asbesto-correlata una riduzione dell'integrità psicofisica della misura dell'undici (11) percento, superiore al cinque (5) percento già riconosciutogli.>. Vista l'analiticità degli approfondimenti, la coerenza della dedotta incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, si ritengono condivisibili sia l'iter diagnostico privilegiato dal C.T.U. dopo accurata anamnesi e visita del paziente, sia le conseguenti conclusioni in tema di percentuale invalidante. (5) In definitiva. Non sussistono validi motivi per discostarsi dalle valutazioni medico- legali del dr. P. DI NAPOLI, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni. E ciò anche alla luce della mancanza di rilievi critici di parte in grado di neutralizzare “tecnicamente” il responso peritale. Stessa conclusione deve valorizzarsi in ordine alle argomentazioni spese dal perito per addivenire alla individuazione del danno inabilitante
4 quantificato nella misura del 11%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Devono, dunque, riconoscersi al ricorrente le provvidenze da danno biologico pari al 11%. Quanto alla decorrenza della accertata inabilità, vanno nuovamente accreditati i riferimenti contenuti nella relazione consulenziale finale ad un percorso diagnostico e valutativo che approda alla domanda amministrativa del 16.05.2020.
Consegue la condanna del resistente alla liquidazione in favore del CP_3 ricorrente delle provvidenze da inabilità p nte pari al 11% a partire dal giugno 2020.
Gli accessori di Legge sugli “arretrati” andranno calcolati con la medesima decorrenza.
La pretesa azionata, pertanto, va accolta nei limiti appena tratteggiati.
Le spese processuali accedono al criterio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
Le spe lenziali, liquidate come da separato decreto, restano a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando omanda azionata da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1
1) in accoglimento della domanda attorea, accertato che dalla denunciata malattia professionale è derivato al ricorrente un danno biologico permanente fissato nella misura dell'11%, condanna l' resistente a liquidare a le relative CP_3 Parte_1 provvidenze a decorrere dal giugno 2020, oltre agli interessi di Legge sull'arretrato con la medesima decorrenza;
2) condanna l' alle spese di lite che si liquidano, con CP_1 attribuzione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, in euro 1.750,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto assicuratore le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato decreto.
5 TORRE ANNUNZIATA, 29/10/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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