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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1120/2022
Il Giudice Pierpaolo Vincelli, all'udienza del 18/03/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Antonio Corti, presso il cui studio, sito in San Giuliano T. (PI), alla Via
Carducci, 64/C, elettivamente domicilia
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Avv.ti Fortunato Vitale, Lucia Vitale
e Teresa Vitale, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Simona Pagnini sito in Pisa, Lungarno Mediceo n. 56
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 207/22
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.3.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 7.11.2022, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 207/22, con il quale questo Tribunale
l'aveva condannato al pagamento in favore di della somma di euro CP_1
24.475,47, oltre spese liquidate ed accessori di legge, a titolo di contribuzione soggettiva e sanzioni per gli anni 1999, 2006 e dal 2009 al 2018, oltre interessi e sanzioni.
Pag. 1 di 3 A sostegno dell'opposizione dedusse: l'avvenuta prescrizione delle pretese fatte valere, per decorso del termine quinquennale e la mancata detrazione dagli importi richiesti delle somme relative ai versamenti già effettuati.
1.1. Con memoria depositata in data 17.5.2023 si è costituita la parte opposta la quale, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. L'opposizione è infondata.
2.1. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio di opposizione per non essere stato il ricorso notificato all' Controparte_2
presso il domicilio eletto nella procedura monitoria. Ed infatti, costituisce orientamento consolidato del giudice della nomofilachia quello secondo il quale la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo avvenuta nel domicilio reale della parte opposta, anziché presso il difensore costituito nella fase monitoria, è affetta da nullità e non da inesistenza (così, Cass. civ., 26963/2022).
L'avvenuta costituzione in giudizio della parte opposta deve ritenersi abbia avuto effetto sanante della nullità della notificazione eseguita presso la parte personalmente.
3. Quanto all'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi come l'Ente previdenziale abbia dato dimostrazione dell'avvenuta interruzione del suo corso per effetto degli atti prodotti ed allegati al proprio fascicolo processuale al sub 2). Tanto, anche in ragione della mancata contestazione della loro efficacia interruttiva da parte del ricorrente, comporta il rigetto dell'eccezione in esame.
4. Con riguardo al mancato computo delle somme già pagate in favore dell'Ente previdenziale, deve osservarsi anzitutto come l'opponente non abbia prodotto le ricevute di pagamento.
In ogni caso, l'unico pagamento che risulta non conteggiato dall'Ente, è quello pari ad euro 141,77 del 15.04.2022. Tuttavia, lo stesso risulta essere stato, circostanza questa non specificatamente contestata dal ricorrente, imputato alla contribuzione soggettiva per l'anno 2012.
Gli altri asseriti pagamenti, inoltre, come da circostanza parimenti non oggetto di contestazione specifica da parte del ricorrente, risultano riferiti alla contribuzione dovuta per anni diversi da quelli oggetto di causa.
Pag. 2 di 3 5. In conclusione, la presente opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 207/2022 emesso da questo Tribunale;
condanna al pagamento in favore di in persona Parte_1 CP_1
del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.695,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1120/2022
Il Giudice Pierpaolo Vincelli, all'udienza del 18/03/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Antonio Corti, presso il cui studio, sito in San Giuliano T. (PI), alla Via
Carducci, 64/C, elettivamente domicilia
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Avv.ti Fortunato Vitale, Lucia Vitale
e Teresa Vitale, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Simona Pagnini sito in Pisa, Lungarno Mediceo n. 56
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 207/22
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.3.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 7.11.2022, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 207/22, con il quale questo Tribunale
l'aveva condannato al pagamento in favore di della somma di euro CP_1
24.475,47, oltre spese liquidate ed accessori di legge, a titolo di contribuzione soggettiva e sanzioni per gli anni 1999, 2006 e dal 2009 al 2018, oltre interessi e sanzioni.
Pag. 1 di 3 A sostegno dell'opposizione dedusse: l'avvenuta prescrizione delle pretese fatte valere, per decorso del termine quinquennale e la mancata detrazione dagli importi richiesti delle somme relative ai versamenti già effettuati.
1.1. Con memoria depositata in data 17.5.2023 si è costituita la parte opposta la quale, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. L'opposizione è infondata.
2.1. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio di opposizione per non essere stato il ricorso notificato all' Controparte_2
presso il domicilio eletto nella procedura monitoria. Ed infatti, costituisce orientamento consolidato del giudice della nomofilachia quello secondo il quale la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo avvenuta nel domicilio reale della parte opposta, anziché presso il difensore costituito nella fase monitoria, è affetta da nullità e non da inesistenza (così, Cass. civ., 26963/2022).
L'avvenuta costituzione in giudizio della parte opposta deve ritenersi abbia avuto effetto sanante della nullità della notificazione eseguita presso la parte personalmente.
3. Quanto all'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi come l'Ente previdenziale abbia dato dimostrazione dell'avvenuta interruzione del suo corso per effetto degli atti prodotti ed allegati al proprio fascicolo processuale al sub 2). Tanto, anche in ragione della mancata contestazione della loro efficacia interruttiva da parte del ricorrente, comporta il rigetto dell'eccezione in esame.
4. Con riguardo al mancato computo delle somme già pagate in favore dell'Ente previdenziale, deve osservarsi anzitutto come l'opponente non abbia prodotto le ricevute di pagamento.
In ogni caso, l'unico pagamento che risulta non conteggiato dall'Ente, è quello pari ad euro 141,77 del 15.04.2022. Tuttavia, lo stesso risulta essere stato, circostanza questa non specificatamente contestata dal ricorrente, imputato alla contribuzione soggettiva per l'anno 2012.
Gli altri asseriti pagamenti, inoltre, come da circostanza parimenti non oggetto di contestazione specifica da parte del ricorrente, risultano riferiti alla contribuzione dovuta per anni diversi da quelli oggetto di causa.
Pag. 2 di 3 5. In conclusione, la presente opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 207/2022 emesso da questo Tribunale;
condanna al pagamento in favore di in persona Parte_1 CP_1
del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.695,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 3 di 3