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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 03/12/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
n° 584/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa civile indicata in epigrafe pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Manzi ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del medesimo in virtù di procura alle liti in atti;
-attore-opponente ammesso al patrocinio a spese dello Stato-
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro A. Di Ienno ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio del medesimo in virtù di procura alle liti in atti;
-convenuta-opposta-
e
, , , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
,
[...] Controparte_6
;
[...]
-litisconsorti contumaci-
OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note di p.c. ex art. 189, comma 1 n. 1) c.p.c. regolarmente depositate.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione il sig. , premesso: Parte_1
-che con ricorso ex art. 617 c.p.c. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, in particolare avverso il decreto di trasferimento del 27.03.2024 con il quale il G.E. ha disposto il trasferimento del lotto di vendita n. 1 in favore dell'aggiudicatario chiedendo, al contempo, di Controparte_6 sospendere la procedura esecutiva immobiliare n. 71/2018 R.G.E.;
-che il Giudice dell'Esecuzione con decreto in data 19.04.2024 ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 15.05.2024;
-che nel sub procedimento di opposizione, tempestivamente notificato alla creditrice procedente quest'ultima si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione;
-che a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 28.06.2024, ha rigettato l'opposizione e ha concesso alle parti termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito;
ha promosso il presente giudizio di merito per i seguenti motivi:
A) illegittimità del decreto di trasferimento in quanto contenente un ordine di cancellazione relativo ad un'ipoteca inesistente;
B) nullità e/o illegittimità del decreto di trasferimento per aver disposto il trasferimento dell'intera proprietà del cespite nonostante la natura di semplici livellari dei debitori esecutati.
L'opponente ha, dunque, spiegato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare disporre la sospensione della procedura esecutiva n. 71/2018 RGE, e/o del decreto di trasferimento impugnato, sussistendone i presupposti in fatto ed in diritto;
Nel merito, dichiarare nullo ed inefficace il decreto di trasferimento relativo al lotto 1, per come emesso in violazione di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori e spese generali come per legge”.
Con decreto del 02.09.2024 è stata fissata l'udienza del 03.10.2024 ai fini della trattazione dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva, di poi rigettata con successiva ordinanza del
22.10.2024.
Con comparsa depositata in data 23.09.2024 si è costituita in giudizio la creditrice procedente chiedendo, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Controparte_1 condebitori e , dei creditori intervenuti CP_2 CP_3 CP_4 [...]
e nonché dell'aggiudicatario e contestando, Controparte_5 Controparte_6 nel merito, tutto quanto rilevato, dedotto ed eccepito dall'opponente. Ha, dunque, concluso per il rigetto dell'opposizione.
Con decreto reso in data 31.10.2024 questo Giudice ha ordinato a parte attrice di integrare il contraddittorio nei confronti dei condebitori, dei creditori intervenuti e dell'aggiudicatario
[...] quali litisconsorti necessari e ha rinviato all'udienza del 03.04.2025 Controparte_6 all'esito della quale, verificata la mancata costituzione dei litisconsorti regolarmente citati, ne ha dichiarato la contumacia fissando per la decisione l'udienza del 06.11.2025 con concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. e disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del regolare deposito delle note di trattazione scritta di cui sopra, la causa è stata trattenuta a decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo l'opponente sostanzialmente si duole del fatto che, a suo dire, l'ordine di cancellazione della “TRASCRIZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA DI PIGNORAMENTO
IMMOBILIARE di originarie lire di 135.000.000 (centotrentacinquemilioni) corrispondenti indicativamente ad € 69.721,68 (sessantanovemilasettecentoventuno virgola sessantotto), iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Chieti – Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 15 settembre
1988 ai nn 14242/1123, debitamente rinnovata con iscrizione in data 8 maggio 2008 ai nn.
9888/1627 a favore della con sede in Napoli, codice fiscale: 05828330638, nascente da CP_7 contratto di mutuo di originarie lire 54.000.000 (cinquantaquattromilioni) ai rogiti del notaio
, già di Lanciano, in data 07 settembre 1988, repertorio n. 78974, gravante tra Persona_1
l'altro, sul fabbricato non ancora censito in catasto, e dichiarato con scheda n. 1177/B del 27 agosto 1986 e sulla originaria particella 450 del foglio 2 di Catasto Terreni” contenuto nel decreto di trasferimento impugnato sarebbe erroneo in quanto la predetta formalità, in realtà, gravava solo su un appartamento trasferito all'aggiudicatario nel lontano 2009 ed estinta Controparte_1 all'esito della procedura esecutiva n. 123/94 conclusasi nel 2009.
Dunque, nella prospettazione dell'opponente, l'aver erroneamente riportato anche nella procedura esecutiva n. 71/2018 l'esistenza della formalità, avrebbe arrecato un “evidente e grave danno” alla sua immagine ed alla sua reputazione, nonché “distorto il processo di vendita, generando un equivoco tra i potenziali acquirenti riguardo alla situazione debitoria e al vincolo ipotecario associato agli esecutati, come indicatore di una loro incapacità a risolvere la situazione debitoria”.
L'eccezione appare infondata sotto molteplici profili.
Innanzitutto, l'eccezione deve considerarsi tardiva in quanto mai sollevata prima dell'emissione del decreto di trasferimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, nel processo esecutivo vige il principio della stabilità degli atti processuali che implica che eventuali irregolarità formali o difformità devono essere fatte valere tempestivamente dai debitori. Come correttamente rilevato anche dal G.E., una eventuale erronea indicazione dell'iscrizione sarebbe un vizio trascinatosi sin dalla relazione notarile di poi confluita sino alla CTU in atti, sicché era onere del debitore impugnare tempestivamente i singoli atti nei termini di legge.
In ogni caso, non vi è prova della tesi sostenuta dall'opponente risultando condivisibili sul punto le osservazioni del G.E. a tenor del quale “dalla documentazione allegata al ricorso in opposizione emerge che nel 2009 si è proceduto ad una restrizione della iscrizione ipotecaria a voler intendere che essa ipoteca, unica ab origine su più beni, è stata limitata solo ad alcuni di essi a seguito dell'eseguito ordine di cui al DT reso nella Proc es imm. 123/94. Anche dalla ispezione ipotecaria allegata dal delegato emerge: “ISCRIZIONE CONTRO del 08/05/2008 - Registro Particolare 1627
Registro Generale 9888 Pubblico ufficiale Repertorio 78974 del Persona_1
07/09/1988 IPOTECA IN RINNOVAZIONE derivante da IPOTECA VOLONTARIA PER
CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO con Formalita di riferimento: Iscrizione n. 1123 del
1988 e “1. Annotazione n. 1079 del 19/05/2009 (RESTRIZIONE DI BENI)”.
Infine, appare evidente la carenza di interesse dell'opponente – debitore esecutato - nel far valere un ordine di cancellazione di un gravame a suo dire inesistente. Sul punto si ribadisce che, come noto,
l'interesse ad agire in capo al debitore non è sussistente in re ipsa, in quanto non consiste nel corretto svolgimento del procedimento esecutivo in quanto tale, occorrendo, piuttosto, l'allegazione e la prova della lesione di un interesse concreto.
Nel caso di specie, priva di fondamento appare la tesi del debitore esecutato, in ogni caso generica ed indimostrata, poiché è evidente che l'ordine di cancellazione di un gravame ulteriore, nell'ambito di una procedura esecutiva correttamente instaurata, non ha comportato un evidente e grave danno all'immagine ed alla reputazione del né si comprende in che modo avrebbe Pt_1 potuto ingenerare un equivoco tra i potenziali acquirenti riguardo all'incapacità dell'esecutato di risolvere la propria situazione debitoria essendo altresì noto che l'aggiudicatario riceve il bene libero da pesi e vincoli, sicché per quest'ultimo è indifferente la presenza di uno o più gravami sull'immobile, essendo destinati ad essere cancellati all'esito della procedura.
Parimenti infondato deve considerarsi il secondo motivo di opposizione.
Secondo l'opponente, poiché l'esperto stimatore ha rilevato l'esistenza sul terreno sul quale è stato edificato l'immobile in cui è compreso il locale commerciale trasferito, del diritto del concedente a favore del Fondo per gli Edifici di Culto, il bene non sarebbe nella piena proprietà degli esecutati, da considerarsi semplici livellari.
Anche il presente motivo deve considerarsi tardivo.
Da un esame del fascicolo dell'esecuzione, concesso in visione a questo Giudice, non risulta che il debitore abbia impugnato i singoli avvisi di vendita poiché privi del riferimento circa il gravame a favore del Fondo Edifici di Culto, regolarmente ricevuti dall'esecutato come da sua stessa ammissione nel ricorso per reclamo ex art. 591-ter c.p.c. del 05.12.2023, né che il motivo sia stato inserito nel richiamato reclamo avverso i verbali di aggiudicazione del 15.11.2023, in cui l'esecutato ha sollevato contestazioni circa il giusto prezzo di vendita.
Inoltre, anche in questo caso l'opponente non deduce- né dimostra – quale sia in concreto il proprio interesse giuridicamente leso, in ogni caso difficilmente configurabile alla luce della circostanza che, nella relazione del CTU, il diritto è ben evidenziato -ed anzi il tecnico ha precisato che l'art. 60 della legge 20 maggio 1985 n. 222 ha disposto l'estinzione, dal 1° gennaio 1987, dei rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo Edifici di Culto ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue- e della circostanza che il diritto deve considerarsi estinto.
Dunque, la richiesta di cancellazione è un mero diritto potestativo dell'acquirente - unico potenzialmente legittimato a sollevare questioni sul punto - che, come tale, non poteva essere regolamentato dal decreto di trasferimento, con conseguente piena legittimità dello stesso.
Conclusivamente, l'opposizione merita di essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri e dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del credito dichiarato dall'opponente (€. 26.250,00) applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento e con esclusione della fase istruttoria.
Stante la mancata costituzione in giudizio di , CP_2 CP_3 CP_4 [...] nulla Controparte_8 deve disporsi in relazione alle spese del giudizio nei loro confronti.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'attore a rifondere a le spese di giudizio che si liquidano Parte_1 Controparte_1 in €. 2.906,00 per diritti ed onorario, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
-nulla sulle spese in relazione alla posizione di , CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_6
Così deciso il 03.12.2025.
IL GIUDICE
- dott.ssa Cristina Di Stefano -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa civile indicata in epigrafe pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Manzi ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del medesimo in virtù di procura alle liti in atti;
-attore-opponente ammesso al patrocinio a spese dello Stato-
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro A. Di Ienno ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio del medesimo in virtù di procura alle liti in atti;
-convenuta-opposta-
e
, , , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
,
[...] Controparte_6
;
[...]
-litisconsorti contumaci-
OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note di p.c. ex art. 189, comma 1 n. 1) c.p.c. regolarmente depositate.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione il sig. , premesso: Parte_1
-che con ricorso ex art. 617 c.p.c. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, in particolare avverso il decreto di trasferimento del 27.03.2024 con il quale il G.E. ha disposto il trasferimento del lotto di vendita n. 1 in favore dell'aggiudicatario chiedendo, al contempo, di Controparte_6 sospendere la procedura esecutiva immobiliare n. 71/2018 R.G.E.;
-che il Giudice dell'Esecuzione con decreto in data 19.04.2024 ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 15.05.2024;
-che nel sub procedimento di opposizione, tempestivamente notificato alla creditrice procedente quest'ultima si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione;
-che a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 28.06.2024, ha rigettato l'opposizione e ha concesso alle parti termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito;
ha promosso il presente giudizio di merito per i seguenti motivi:
A) illegittimità del decreto di trasferimento in quanto contenente un ordine di cancellazione relativo ad un'ipoteca inesistente;
B) nullità e/o illegittimità del decreto di trasferimento per aver disposto il trasferimento dell'intera proprietà del cespite nonostante la natura di semplici livellari dei debitori esecutati.
L'opponente ha, dunque, spiegato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare disporre la sospensione della procedura esecutiva n. 71/2018 RGE, e/o del decreto di trasferimento impugnato, sussistendone i presupposti in fatto ed in diritto;
Nel merito, dichiarare nullo ed inefficace il decreto di trasferimento relativo al lotto 1, per come emesso in violazione di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori e spese generali come per legge”.
Con decreto del 02.09.2024 è stata fissata l'udienza del 03.10.2024 ai fini della trattazione dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva, di poi rigettata con successiva ordinanza del
22.10.2024.
Con comparsa depositata in data 23.09.2024 si è costituita in giudizio la creditrice procedente chiedendo, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Controparte_1 condebitori e , dei creditori intervenuti CP_2 CP_3 CP_4 [...]
e nonché dell'aggiudicatario e contestando, Controparte_5 Controparte_6 nel merito, tutto quanto rilevato, dedotto ed eccepito dall'opponente. Ha, dunque, concluso per il rigetto dell'opposizione.
Con decreto reso in data 31.10.2024 questo Giudice ha ordinato a parte attrice di integrare il contraddittorio nei confronti dei condebitori, dei creditori intervenuti e dell'aggiudicatario
[...] quali litisconsorti necessari e ha rinviato all'udienza del 03.04.2025 Controparte_6 all'esito della quale, verificata la mancata costituzione dei litisconsorti regolarmente citati, ne ha dichiarato la contumacia fissando per la decisione l'udienza del 06.11.2025 con concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. e disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del regolare deposito delle note di trattazione scritta di cui sopra, la causa è stata trattenuta a decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo l'opponente sostanzialmente si duole del fatto che, a suo dire, l'ordine di cancellazione della “TRASCRIZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA DI PIGNORAMENTO
IMMOBILIARE di originarie lire di 135.000.000 (centotrentacinquemilioni) corrispondenti indicativamente ad € 69.721,68 (sessantanovemilasettecentoventuno virgola sessantotto), iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Chieti – Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 15 settembre
1988 ai nn 14242/1123, debitamente rinnovata con iscrizione in data 8 maggio 2008 ai nn.
9888/1627 a favore della con sede in Napoli, codice fiscale: 05828330638, nascente da CP_7 contratto di mutuo di originarie lire 54.000.000 (cinquantaquattromilioni) ai rogiti del notaio
, già di Lanciano, in data 07 settembre 1988, repertorio n. 78974, gravante tra Persona_1
l'altro, sul fabbricato non ancora censito in catasto, e dichiarato con scheda n. 1177/B del 27 agosto 1986 e sulla originaria particella 450 del foglio 2 di Catasto Terreni” contenuto nel decreto di trasferimento impugnato sarebbe erroneo in quanto la predetta formalità, in realtà, gravava solo su un appartamento trasferito all'aggiudicatario nel lontano 2009 ed estinta Controparte_1 all'esito della procedura esecutiva n. 123/94 conclusasi nel 2009.
Dunque, nella prospettazione dell'opponente, l'aver erroneamente riportato anche nella procedura esecutiva n. 71/2018 l'esistenza della formalità, avrebbe arrecato un “evidente e grave danno” alla sua immagine ed alla sua reputazione, nonché “distorto il processo di vendita, generando un equivoco tra i potenziali acquirenti riguardo alla situazione debitoria e al vincolo ipotecario associato agli esecutati, come indicatore di una loro incapacità a risolvere la situazione debitoria”.
L'eccezione appare infondata sotto molteplici profili.
Innanzitutto, l'eccezione deve considerarsi tardiva in quanto mai sollevata prima dell'emissione del decreto di trasferimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, nel processo esecutivo vige il principio della stabilità degli atti processuali che implica che eventuali irregolarità formali o difformità devono essere fatte valere tempestivamente dai debitori. Come correttamente rilevato anche dal G.E., una eventuale erronea indicazione dell'iscrizione sarebbe un vizio trascinatosi sin dalla relazione notarile di poi confluita sino alla CTU in atti, sicché era onere del debitore impugnare tempestivamente i singoli atti nei termini di legge.
In ogni caso, non vi è prova della tesi sostenuta dall'opponente risultando condivisibili sul punto le osservazioni del G.E. a tenor del quale “dalla documentazione allegata al ricorso in opposizione emerge che nel 2009 si è proceduto ad una restrizione della iscrizione ipotecaria a voler intendere che essa ipoteca, unica ab origine su più beni, è stata limitata solo ad alcuni di essi a seguito dell'eseguito ordine di cui al DT reso nella Proc es imm. 123/94. Anche dalla ispezione ipotecaria allegata dal delegato emerge: “ISCRIZIONE CONTRO del 08/05/2008 - Registro Particolare 1627
Registro Generale 9888 Pubblico ufficiale Repertorio 78974 del Persona_1
07/09/1988 IPOTECA IN RINNOVAZIONE derivante da IPOTECA VOLONTARIA PER
CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO con Formalita di riferimento: Iscrizione n. 1123 del
1988 e “1. Annotazione n. 1079 del 19/05/2009 (RESTRIZIONE DI BENI)”.
Infine, appare evidente la carenza di interesse dell'opponente – debitore esecutato - nel far valere un ordine di cancellazione di un gravame a suo dire inesistente. Sul punto si ribadisce che, come noto,
l'interesse ad agire in capo al debitore non è sussistente in re ipsa, in quanto non consiste nel corretto svolgimento del procedimento esecutivo in quanto tale, occorrendo, piuttosto, l'allegazione e la prova della lesione di un interesse concreto.
Nel caso di specie, priva di fondamento appare la tesi del debitore esecutato, in ogni caso generica ed indimostrata, poiché è evidente che l'ordine di cancellazione di un gravame ulteriore, nell'ambito di una procedura esecutiva correttamente instaurata, non ha comportato un evidente e grave danno all'immagine ed alla reputazione del né si comprende in che modo avrebbe Pt_1 potuto ingenerare un equivoco tra i potenziali acquirenti riguardo all'incapacità dell'esecutato di risolvere la propria situazione debitoria essendo altresì noto che l'aggiudicatario riceve il bene libero da pesi e vincoli, sicché per quest'ultimo è indifferente la presenza di uno o più gravami sull'immobile, essendo destinati ad essere cancellati all'esito della procedura.
Parimenti infondato deve considerarsi il secondo motivo di opposizione.
Secondo l'opponente, poiché l'esperto stimatore ha rilevato l'esistenza sul terreno sul quale è stato edificato l'immobile in cui è compreso il locale commerciale trasferito, del diritto del concedente a favore del Fondo per gli Edifici di Culto, il bene non sarebbe nella piena proprietà degli esecutati, da considerarsi semplici livellari.
Anche il presente motivo deve considerarsi tardivo.
Da un esame del fascicolo dell'esecuzione, concesso in visione a questo Giudice, non risulta che il debitore abbia impugnato i singoli avvisi di vendita poiché privi del riferimento circa il gravame a favore del Fondo Edifici di Culto, regolarmente ricevuti dall'esecutato come da sua stessa ammissione nel ricorso per reclamo ex art. 591-ter c.p.c. del 05.12.2023, né che il motivo sia stato inserito nel richiamato reclamo avverso i verbali di aggiudicazione del 15.11.2023, in cui l'esecutato ha sollevato contestazioni circa il giusto prezzo di vendita.
Inoltre, anche in questo caso l'opponente non deduce- né dimostra – quale sia in concreto il proprio interesse giuridicamente leso, in ogni caso difficilmente configurabile alla luce della circostanza che, nella relazione del CTU, il diritto è ben evidenziato -ed anzi il tecnico ha precisato che l'art. 60 della legge 20 maggio 1985 n. 222 ha disposto l'estinzione, dal 1° gennaio 1987, dei rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo Edifici di Culto ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue- e della circostanza che il diritto deve considerarsi estinto.
Dunque, la richiesta di cancellazione è un mero diritto potestativo dell'acquirente - unico potenzialmente legittimato a sollevare questioni sul punto - che, come tale, non poteva essere regolamentato dal decreto di trasferimento, con conseguente piena legittimità dello stesso.
Conclusivamente, l'opposizione merita di essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri e dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del credito dichiarato dall'opponente (€. 26.250,00) applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento e con esclusione della fase istruttoria.
Stante la mancata costituzione in giudizio di , CP_2 CP_3 CP_4 [...] nulla Controparte_8 deve disporsi in relazione alle spese del giudizio nei loro confronti.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'attore a rifondere a le spese di giudizio che si liquidano Parte_1 Controparte_1 in €. 2.906,00 per diritti ed onorario, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
-nulla sulle spese in relazione alla posizione di , CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_6
Così deciso il 03.12.2025.
IL GIUDICE
- dott.ssa Cristina Di Stefano -