Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 3048 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi ORi:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott. Veronica Zanin GIUDICE
Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3048 /2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], (c.f. Parte_1 residente in [...], C.F._1 [...]
elettivamente domiciliato in Milano, Via L. Manara n. 5 presso lo studio Parte_2 GELA, e dell'avv. MICHAEL MORA dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
nata a [...] in data [...], (c.f. Controparte_1
, e residente in [...], C.F._2 [...]
elettivamente domiciliata in Milano, Via L. Manara n. 5 Parte_2 dell'avv. GIACOMINI ANGELA, e dell'avv. MICHAEL MORA dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e con l'intervento del Pubblico Ministero -INTERVENUTO- Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“CONCLUSIONI relative alla separazione
- dichiarare la separazione personale dei coniugi OR e ORa ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1 151, primo comma, c.c.;
-ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San MIO d'AG (NO), a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione: 1) i figli minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza Per_1 Per_2 principale press i IO d'AG (NO), ; Parte_2
2) la casa familiare sita in San MIO d'AG (NO), , di proprietà dei nonni materni Parte_2 e in cui abita anche il nucleo familiare dei ricorrenti, continu ra e dai due figli minori CP_1 e non dal padre (doc. 14);
4) ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento e salvo diverso accordo tra i genitori, per le festività natalizie del 2024, e trascorreranno dalla mattina del 24 dicembre sino al pomeriggio del 25 dicembre, dopo il Per_1 Per_2 pranzo di Natale, con la madre e dal pomeriggio del 25 dicembre sino alla sera del 26 dicembre dopo cena con il padre;
il 31 dicembre 2024 i figli staranno con la madre e il 1° gennaio 2025 con il padre;
durante l'epifania, e Per_1 Per_2 trascorreranno dalle ore 12.00 del 5 gennaio alle ore 12.00 del 6 gennaio con il padre e dalle ore 12.00 del 6 gennaio con la madre. I genitori trascorreranno le festività natalizie degli anni successivi, a partire dal 2025, secondo lo stesso schema alternato, alternandosi di anno in anno. Anche il periodo pasquale sarà alternato tra i genitori di anno in anno;
a partire dal 2025, e trascorreranno la Pasqua con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre, viceversa per Per_1 Per_2
l'anno 2026 e così via per gli anni successivi.
5) periodo estivo: salvo diverso accordo tra i genitori, i figli potranno trascorrere con il padre fino a 21 giorni, anche non consecutivi, nel periodo da maggio a ottobre: i giorni dovranno essere comunicati dal padre alla madre entro fine aprile di ogni anno;
6) periodo invernale: salvo diverso accordo tra i genitori, i figli potranno trascorrere con il padre fino ad una settimana nel periodo da inizio dicembre a fine febbraio (escluso il periodo 24 dicembre - 6 gennaio), da comunicare alla madre entro il giorno 15 del mese precedente a quello in cui sarà programmata la settimana in questione;
7) sia i nonni materni che, allo stesso modo, quelli paterni potranno trascorrere con e fino a dieci giorni Per_1 Per_2 di vacanza all'anno;
8) ogni genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno anche se il giorno cade in una delle giornate in cui i minori sono affidati all'altro. La medesima regola varrà per i compleanni dei parenti più stretti (per es. dei nonni materni e paterni, della bisnonna materna e della sorella paterna);
9) entrambi i genitori si prestano reciproco assenso/consenso al rilascio e/o al rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio per i figli nonché si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali viaggi all'estero con i figli;
10) il OR verserà alla ORa a titolo di contributo al mantenimento di e la somma Pt_1 CP_1 Per_1 Per_2 complessiva 0,00, entro il giorn i ogni mese, a decorrere dal mese di otto l lutata in base agli indici Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ORa IBAN CP_1 [...] – o su altro diverso che la stessa vorrà comunicare;
11) l'assegno unico e universale per i figli verrà percepito per l'intero dalla madre;
12) i genitori contribuiranno nella quota del 50% ciascuno alle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli e Per_1 secondo il seguente schema: Per_2 ediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 13) il OR lascerà in uso, gratuitamente, alla ORa la propria automobile Citroen C4 Picasso, Tg. Pt_1 CP_1
FC172KL, rimanendo a carico della ORa per tutto il periodo di utilizzo, le spese di manutenzione ordinaria,
CP_1 il bollo auto, la revisione e le eventuali sanzion istrative per violazione del codice della strada dalla stessa commesse;
ciò sino a quando quest'ultima non si procurerà un nuovo veicolo proprio. In caso di vendita del mezzo, concordata se decisa nel periodo di uso da parte della signora e, in ogni caso, successivamente, il OR riconoscerà alla ORa
CP_1 Pt_1 il 50% della vendita, al netto di eventuali spese;
CP_1 ORa lascerà al OR il saldo presente sul conto corrente tra loro cointestato n. 1032689034,
CP_1 Pt_1 impegnandosi ad attivarsi per rimuovere il proprio nominativo dallo stesso entro 30 giorni dall'omologa della separazione – salvo chiusura dello stesso se le parti lo riterranno opportuno di comune accordo;
i ricorrenti danno altresì atto di provvedere alla chiusura del libretto di risparmio n. 48960628 tra loro cointestato, il cui saldo è già stato ritirato di comune accordo dal OR Pt_1
15) i libretti di risparmio n. 49142056 e n. 51598580 intestati rispettivamente a e a rimarranno Per_1 Per_2 custoditi dalla madre presso la casa materna ed entrambi i genitori non potranno prelev so solo disporre versamenti - salvo prelievi per eventuali esigenze dei minori e nel loro interesse, previo accordo tra i genitori (docc. 15-16);
16) il OR in disponibilità di altra sistemazione e già presso la stessa, si impegna a liberare la casa Pt_1 coniugale dai propri effetti personali entro il 31 dicembre 2024; lo stesso terrà come propri e porterà con sé il computer ed il tablet in uso alla famiglia.
17) entrambi i genitori si impegnano a non presentare ai figli gli eventuali rispettivi futuri partner come tali per un anno dall'omologa della separazione;
*** CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, secondo comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a sei mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti CONCLUSIONI relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il OR e la ORa Parte_1 CP_1 a San MIO d'AG (NO), il 26 maggio 2018, iscritto nei Re ile del Com
[...]
MIO d'AG al n. 2, Serie A, P II;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San MIO d'AG (NO), a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni del divorzio: 1) i figli minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza Per_1 Per_2 principale presso in urizio d'AG (NO), ; Parte_2
2) la casa familiare sita in San MIO d'AG (NO), , di proprietà dei nonni materni Parte_2 e in cui abita anche il nucleo familiare dei ricorrenti, continue ra e dai due figli minori CP_1
e non dal padre (doc. 14); 3) salvo diverso accordo tra i genitori, il OR potrà tenere con sé i bambini a fine settimana alternati, prelevandoli Pt_1 dall'abitazione della madre il sabato mattina mente alle ore 9.00 e riportandoli presso l'abitazione la domenica sera dopo aver consumato la cena con i minori, indicativamente alle ore 22.00. Il OR inoltre, salvo sempre Pt_1 diverso accordo, potrà tenere con sé i bambini il mercoledì; per i primi periodi, onde evitare di stamento ai bambini, solo per cena, prelevandoli dalla casa materna al termine del proprio orario di lavoro (attualmente previsto alle ore 18.00) e riaccompagnandoli a casa indicativamente alle ore 22.00 dopo aver consumato il pasto serale. Successivamente, quando i bambini saranno più grandi, anche per la notte, prelevandoli dalla casa materna dopo l'orario di lavoro ed accompagnandoli direttamente a scuola la mattina del giovedì.
4) ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento e salvo diverso accordo tra i genitori, per le festività natalizie del 2024, e trascorreranno dalla mattina del 24 dicembre sino al pomeriggio del 25 dicembre, dopo il Per_1 Per_2 pranzo di Natale, con la madre e dal pomeriggio del 25 dicembre sino alla sera del 26 dicembre dopo cena con il padre;
il 31 dicembre 2024 i figli staranno con la madre e il 1° gennaio 2025 con il padre;
durante l'epifania, e Per_1 Per_2 trascorreranno dalle ore 12.00 del 5 gennaio alle ore 12.00 del 6 gennaio con il padre e dalle ore 12.00 del 6 gennaio con la madre. I genitori trascorreranno le festività natalizie degli anni successivi, a partire dal 2025, secondo lo stesso schema alternato, alternandosi di anno in anno. Anche il periodo pasquale sarà alternato tra i genitori di anno in anno;
a partire dal 2025, e trascorreranno la Pasqua con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre, viceversa per Per_1 Per_2
l'anno 2026 e così via per gli anni successivi.
5) periodo estivo: salvo diverso accordo tra i genitori, i figli potranno trascorrere con il padre fino a 21 giorni, anche non consecutivi, nel periodo da maggio a ottobre: i giorni dovranno essere comunicati dal padre alla madre entro fine aprile di ogni anno;
6) periodo invernale: salvo diverso accordo tra i genitori, i figli potranno trascorrere con il padre fino ad una settimana nel periodo da inizio dicembre a fine febbraio (escluso il periodo 24 dicembre - 6 gennaio), da comunicare alla madre entro il giorno 15 del mese precedente a quello in cui sarà programmata la settimana in questione;
7) sia i nonni materni che, allo stesso modo, quelli paterni potranno trascorrere con e fino a dieci giorni Per_1 Per_2 di vacanza all'anno;
8) ogni genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno anche se il giorno cade in una delle giornate in cui i minori sono affidati all'altro. La medesima regola varrà per i compleanni dei parenti più stretti (per es. dei nonni materni e paterni, della bisnonna materna e della sorella paterna);
9) entrambi i genitori si prestano reciproco assenso/consenso al rilascio e/o al rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio per i figli nonché si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali viaggi all'estero con i figli;
10) il OR verserà alla ORa a titolo di contributo al mantenimento di e la somma Pt_1 CP_1 Per_1 Per_2 complessiva 0,00, entro il giorn i ogni mese, a decorrere dal mese di otto l lutata in base agli indici Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ORa IBAN CP_1 [...] – o su altro diverso che la stessa vorrà comunicare;
11) l'assegno unico e universale per i figli verrà percepito per l'intero dalla madre;
12) i genitori contribuiranno nella quota del 50% ciascuno alle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli e Per_1 secondo il seguente schema: Per_2 iche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 13) il OR lascerà in uso, gratuitamente, alla ORa la propria automobile Citroen C4 Picasso, Tg. Pt_1 CP_1
FC172KL, rimanendo a carico della ORa per tutto il periodo di utilizzo, le spese di manutenzione ordinaria,
CP_1 il bollo auto, la revisione e le eventuali sanzion istrative per violazione del codice della strada dalla stessa commesse;
ciò sino a quando quest'ultima non si procurerà un nuovo veicolo proprio. In caso di vendita del mezzo, concordata se decisa nel periodo di uso da parte della signora e, in ogni caso, successivamente, il OR riconoscerà alla ORa
CP_1 Pt_1 il 50% della vendita, al netto di eventuali spese;
CP_1 ORa lascerà al OR il saldo presente sul conto corrente tra loro cointestato n. 1032689034,
CP_1 Pt_1 impegnandosi ad attivarsi per rimuovere il proprio nominativo dallo stesso entro 30 giorni dall'omologa della separazione – salvo chiusura dello stesso se le parti lo riterranno opportuno di comune accordo;
i ricorrenti danno altresì atto di provvedere alla chiusura del libretto di risparmio n. 48960628 tra loro cointestato, il cui saldo è già stato ritirato di comune accordo dal OR Pt_1
15) i libretti di risparmio n. 49142056 e n. 51598580 intestati rispettivamente a e a rimarranno Per_1 Per_2 custoditi dalla madre presso la casa materna ed entrambi i genitori non potranno prelev so solo disporre versamenti - salvo prelievi per eventuali esigenze dei minori e nel loro interesse, previo accordo tra i genitori (docc. 15-16);
16) entrambi i genitori si impegnano a non presentare ai figli gli eventuali rispettivi futuri partner come tali per un anno dall'omologa della separazione”. Per il P.M
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per le determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in San Parte_1 Controparte_1
MIO d'AG (NO) in data 26/05/2018 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, parte II, Serie A anno 2018. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (25/05/2017) e (01/03/2020), entrambi Per_1 Per_2 minorenni. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 22/01/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data31.1.2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini