CA
Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/07/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Elvira Maltese Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 809/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – opposi- zione a intimazione di pagamento - prescrizione promossa da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Armando Verborosso – Appellante CONTRO
Controparte_1
( , in persona del presidente p.t., anche nella affermata qualità di P.IVA_1 mandatario della Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza – Appellato
, subentrata ex lege a Controparte_3 [...]
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Giu- Controparte_4 P.IVA_2 seppina Rizza – Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2630/2022 del 6 luglio 2022 il Tribunale di Catania, in funzio- ne di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta da Parte_2
[...
avverso il ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 293 2011 0028671185, avente ad oggetto contributi previdenziali relativi all'anno 2010. CP_1
Col ricorso di primo grado l'odierno appellante, sulla premessa di aver ricevuto
R.G. 809_2022 2
la notifica della cartella il 25 maggio 2011, aveva eccepito la prescrizione suc- cessiva alla notifica, come unico motivo di ricorso.
Il Tribunale accertava che la cartella di pagamento era stata notificata in data
25 giugno 2011, mediante consegna a mani del ricorrente, e che la prescrizione era stata validamente interrotta con l'intimazione di pagamento n. 293
201590133900279000, notificata il 4 giugno 2016, mediante consegna a mani della figlia del destinatario. Riteneva che gli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio e le stampe contenenti i dati estratti dagli archivi informatici del con- cessionario della riscossione fossero sufficienti a provare il collegamento tra il documento, il cui numero identificativo era riportato nell'avviso di ricevimen- to, e la cartella corrispondente, riconoscendo fra l'altro, ai dati immessi negli archivi informatici, riversati su supporto analogico con apposita sottoscrizione, valenza probatoria ex art. 2718 c.c.
Riteneva regolare la notifica dell'intimazione di pagamento mediante consegna a mani della figlia del destinatario, priva di raccomandata informativa, rilevan- do al riguardo che la notifica era avvenuta ai sensi dell'art. 139 c.p.c. mediante consegna -per come risultante dalla relata - a “persona di famiglia o addetta al- la casa” e che, per tale forma di notificazione, non era necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'av- venuta notificazione, previsto solo in caso di consegna al portiere o al vicino di casa.
Compensava tra le parti le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 9 settembre 2022, impu- Parte_1 gnava la sentenza;
resistevano al gravame l e CP_1 Controparte_5
.
[...]
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 17 luglio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
- questione non esaminata dal primo giudice - alla luce dei principi af- CP_6
R.G. 809_2022 3
fermati dalle Sezioni Unite, sentenza n. 7514 del 2022, secondo cui nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore.
2. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per aver escluso la prescrizione quinquennale del credito, ritenendo che, a seguito della notifica della cartella di pagamento n. 293 2011 0028671185 in data 25 giugno
2011, il 4 giugno 2016 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.293 2015
9013900279000.
Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la cartella di pagamento è stata notificata in data 25 maggio 2011 e che, pertanto, la noti- fica dell'indicata intimazione di pagamento il 4 giugno 2016 non ha interrotto la prescrizione quinquennale. Ritiene che il Tribunale abbia dunque errato nel non dichiarare la prescrizione del credito, attesa l'assenza nel quinquennio di un valido atto interruttivo del decorso della prescrizione.
2.1 Il motivo è infondato.
Come risulta dalla stessa relata prodotta in allegato al ricorso in opposizione, la cartella esattoriale in questione risulta notificata a mani dell in data 25 Pt_1 giugno 2011; inoltre tale data trova riscontro anche nell'estratto informatico prodotto da . CP_6
3. Con altro motivo proposto in via subordinata, l'appellante censura la senten- za per aver il Tribunale ritenuto che l'intimazione di pagamento n. 293 2015
9013900279000 fosse riconducibile alla cartella di pagamento n. 293 2011
0028671185.
Ribadisce che dall'esame della relata di notifica emerge come non vi sia alcuna correlazione ovvero riferimento nell'atto di intimazione alla cartella n. 293
2011 0028671185 e che, pertanto, l'atto notificato in data 4 giugno 2016 po- trebbe riferirsi a qualsiasi cartella o comunicazione. Il documento interno crea- to dall'esattore, denominato “interrogazione documenti” e prodotto in giudizio, non può avere a parere dell'appellante alcun valore giuridico e, dunque, non sa- rebbe idoneo a dimostrare la riconducibilità della intimazione alla cartella di
R.G. 809_2022 4
pagamento.
3.1 Il motivo è infondato.
Nell'estratto informatico prodotto da è indicata, per tale intimazione, la CP_6 cartella nr. 293 2011 0028671185; inoltre il collegamento tra il documento e la cartella corrispondente si evince chiaramente dal numero identificativo riporta- to nell'avviso di ricevimento.
Sul punto va qui richiamato, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., precedente conforme di questa Corte (Sentenza 295/2024 – RG 946/2021) in continuità con il precedente riportato dal Tribunale (Sentenza 168/2021, R.G. 465/2018).
Si legge nel citato precedente: «Secondo l'orientamento di questa Corte (cfr. sentenza n. 168/2021 pubbl. il 08/03/2021, RG n. 465/2018, che qui si richiama ex art. 118 disp. att. cpc.), “Quanto alla idoneità di tale documentazione a pro- vare l'interruzione del termine di prescrizione ritiene il Collegio che, a fronte della informatizzazione degli atti, i dati immessi negli archivi informatici river- sati su supporto analogico, con apposita sottoscrizione, che in sostanza ne atte- sta la conformità ai registri informatici interni, possa avere la valenza probato- ria prevista all'art. 2718 c.c.”. In ogni caso deve rilevarsi che la consegna del plico al domicilio del destinatario fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto nonché del suo contenuto da parte del destinatario medesimo, sicché incombe sullo stesso l'onere di fornire la prova che il plico avesse un oggetto diverso
(cfr. Cass. n. 16528/2018, che richiama numerosi precedenti in tal senso: “In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la conse- gna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vici- nanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova”)».
Ciò che nel caso in esame l'appellante non ha fatto, essendosi limitato in primo grado, nella prima difesa utile (cfr. note cartolari udienza 1.4.2022), ad affermare che «la predetta intimazione non è pertinente con l'oggetto del pre-
R.G. 809_2022 5
sente giudizio poiché non si riferisce alla cartella n.29320110028671185 […] il documento denominato “interrogazione documenti” è un atto interno elaborato dal Concessionario, quindi da una parte del presente giudizio anziché da un terzo imparziale;
pertanto, è privo di valore probatorio».
4. In via ulteriormente subordinata, l'appellante impugna il capo della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che l'intimazione di pagamento n. 293 2015
9013900279000 fosse stata correttamente notificata a mani della figlia del de- stinatario.
Sostiene che la notifica dell'intimazione di pagamento sarebbe irregolare in quanto l'atto è stato consegnato a mani di persona differente dal destinatario, senza l'invio della raccomandata informativa imposta dall'art. 60, comma 1°, lett. b-bis del DPR 602/1973; che la distinta cumulativa di spedizione prodotta dall proviene da una agenzia privata, ovvero da un soggetto non abilitato CP_1 dalla legge a effettuare le notifiche, e che in ogni caso detta distinta cumulativa non consente di verificare né la spedizione, né la effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario.
Assume che l'obbligo dell'invio della raccomandata informativa ai fini del per- fezionamento della notifica è affermato dalla giurisprudenza consolidata (Corte di Cassazione sentenza n°2868 del 02/02/2017 e sentenza sez. II, n.19730 del
3.10.2016); che, a partire dal 4 luglio 2006, in virtù dell'art. 60 del DPR n. 600 del 1973, primo comma, lettera b-bis), quando l'atto viene consegnato a perso- na differente dal destinatario, e a prescindere dal rapporto di parentela e/o di convivenza, il messo notificatore è tenuto ad avvisare il destinatario dell'avvenuta notifica tramite lettera raccomandata. Lamenta, infine, che la sentenza della Cassazione n. 4160/2022, posta dal Tribunale a sostegno della decisione, non sarebbe applicabile al caso in esame, atteso che il consegnatario dell'atto non ha dichiarato di essere convivente con l'odierno appellante.
4.1 Il motivo è infondato.
Il richiamo dell'appellante al citato complesso normativo è inconferente poiché tali norme attengono alla notifica della cartella, laddove nel caso in esame si discute della notifica dell'intimazione di pagamento che non è un atto imposi-
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tivo, ha natura strumentale e prodromica all'esecuzione forzata, assimilabile al precetto civile. Non introduce nuovi debiti, ma richiama quelli già iscritti a ruo- lo.
5. L'appello va pertanto respinto.
Le spese tra l'appellante e l'ente previdenziale, come in dispositivo liquidate - nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM
147/2022 -, seguono la soccombenza.
Possono essere compensate le spese tra l'appellante e atteso il rilievo of- CP_6 ficioso in ordine al difetto di legittimazione passiva e avuto anche riguardo all'epoca della pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_7
[... e compensa tra le parti anche le spese processuali del presente grado;
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell delle spese processuali CP_1 del presente grado che liquida in euro 1.458,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%;
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 17 luglio 2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Elvira Maltese
R.G. 809_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Elvira Maltese Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 809/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – opposi- zione a intimazione di pagamento - prescrizione promossa da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Armando Verborosso – Appellante CONTRO
Controparte_1
( , in persona del presidente p.t., anche nella affermata qualità di P.IVA_1 mandatario della Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza – Appellato
, subentrata ex lege a Controparte_3 [...]
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Giu- Controparte_4 P.IVA_2 seppina Rizza – Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2630/2022 del 6 luglio 2022 il Tribunale di Catania, in funzio- ne di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta da Parte_2
[...
avverso il ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 293 2011 0028671185, avente ad oggetto contributi previdenziali relativi all'anno 2010. CP_1
Col ricorso di primo grado l'odierno appellante, sulla premessa di aver ricevuto
R.G. 809_2022 2
la notifica della cartella il 25 maggio 2011, aveva eccepito la prescrizione suc- cessiva alla notifica, come unico motivo di ricorso.
Il Tribunale accertava che la cartella di pagamento era stata notificata in data
25 giugno 2011, mediante consegna a mani del ricorrente, e che la prescrizione era stata validamente interrotta con l'intimazione di pagamento n. 293
201590133900279000, notificata il 4 giugno 2016, mediante consegna a mani della figlia del destinatario. Riteneva che gli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio e le stampe contenenti i dati estratti dagli archivi informatici del con- cessionario della riscossione fossero sufficienti a provare il collegamento tra il documento, il cui numero identificativo era riportato nell'avviso di ricevimen- to, e la cartella corrispondente, riconoscendo fra l'altro, ai dati immessi negli archivi informatici, riversati su supporto analogico con apposita sottoscrizione, valenza probatoria ex art. 2718 c.c.
Riteneva regolare la notifica dell'intimazione di pagamento mediante consegna a mani della figlia del destinatario, priva di raccomandata informativa, rilevan- do al riguardo che la notifica era avvenuta ai sensi dell'art. 139 c.p.c. mediante consegna -per come risultante dalla relata - a “persona di famiglia o addetta al- la casa” e che, per tale forma di notificazione, non era necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'av- venuta notificazione, previsto solo in caso di consegna al portiere o al vicino di casa.
Compensava tra le parti le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 9 settembre 2022, impu- Parte_1 gnava la sentenza;
resistevano al gravame l e CP_1 Controparte_5
.
[...]
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 17 luglio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
- questione non esaminata dal primo giudice - alla luce dei principi af- CP_6
R.G. 809_2022 3
fermati dalle Sezioni Unite, sentenza n. 7514 del 2022, secondo cui nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore.
2. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per aver escluso la prescrizione quinquennale del credito, ritenendo che, a seguito della notifica della cartella di pagamento n. 293 2011 0028671185 in data 25 giugno
2011, il 4 giugno 2016 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.293 2015
9013900279000.
Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la cartella di pagamento è stata notificata in data 25 maggio 2011 e che, pertanto, la noti- fica dell'indicata intimazione di pagamento il 4 giugno 2016 non ha interrotto la prescrizione quinquennale. Ritiene che il Tribunale abbia dunque errato nel non dichiarare la prescrizione del credito, attesa l'assenza nel quinquennio di un valido atto interruttivo del decorso della prescrizione.
2.1 Il motivo è infondato.
Come risulta dalla stessa relata prodotta in allegato al ricorso in opposizione, la cartella esattoriale in questione risulta notificata a mani dell in data 25 Pt_1 giugno 2011; inoltre tale data trova riscontro anche nell'estratto informatico prodotto da . CP_6
3. Con altro motivo proposto in via subordinata, l'appellante censura la senten- za per aver il Tribunale ritenuto che l'intimazione di pagamento n. 293 2015
9013900279000 fosse riconducibile alla cartella di pagamento n. 293 2011
0028671185.
Ribadisce che dall'esame della relata di notifica emerge come non vi sia alcuna correlazione ovvero riferimento nell'atto di intimazione alla cartella n. 293
2011 0028671185 e che, pertanto, l'atto notificato in data 4 giugno 2016 po- trebbe riferirsi a qualsiasi cartella o comunicazione. Il documento interno crea- to dall'esattore, denominato “interrogazione documenti” e prodotto in giudizio, non può avere a parere dell'appellante alcun valore giuridico e, dunque, non sa- rebbe idoneo a dimostrare la riconducibilità della intimazione alla cartella di
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pagamento.
3.1 Il motivo è infondato.
Nell'estratto informatico prodotto da è indicata, per tale intimazione, la CP_6 cartella nr. 293 2011 0028671185; inoltre il collegamento tra il documento e la cartella corrispondente si evince chiaramente dal numero identificativo riporta- to nell'avviso di ricevimento.
Sul punto va qui richiamato, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., precedente conforme di questa Corte (Sentenza 295/2024 – RG 946/2021) in continuità con il precedente riportato dal Tribunale (Sentenza 168/2021, R.G. 465/2018).
Si legge nel citato precedente: «Secondo l'orientamento di questa Corte (cfr. sentenza n. 168/2021 pubbl. il 08/03/2021, RG n. 465/2018, che qui si richiama ex art. 118 disp. att. cpc.), “Quanto alla idoneità di tale documentazione a pro- vare l'interruzione del termine di prescrizione ritiene il Collegio che, a fronte della informatizzazione degli atti, i dati immessi negli archivi informatici river- sati su supporto analogico, con apposita sottoscrizione, che in sostanza ne atte- sta la conformità ai registri informatici interni, possa avere la valenza probato- ria prevista all'art. 2718 c.c.”. In ogni caso deve rilevarsi che la consegna del plico al domicilio del destinatario fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto nonché del suo contenuto da parte del destinatario medesimo, sicché incombe sullo stesso l'onere di fornire la prova che il plico avesse un oggetto diverso
(cfr. Cass. n. 16528/2018, che richiama numerosi precedenti in tal senso: “In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la conse- gna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vici- nanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova”)».
Ciò che nel caso in esame l'appellante non ha fatto, essendosi limitato in primo grado, nella prima difesa utile (cfr. note cartolari udienza 1.4.2022), ad affermare che «la predetta intimazione non è pertinente con l'oggetto del pre-
R.G. 809_2022 5
sente giudizio poiché non si riferisce alla cartella n.29320110028671185 […] il documento denominato “interrogazione documenti” è un atto interno elaborato dal Concessionario, quindi da una parte del presente giudizio anziché da un terzo imparziale;
pertanto, è privo di valore probatorio».
4. In via ulteriormente subordinata, l'appellante impugna il capo della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che l'intimazione di pagamento n. 293 2015
9013900279000 fosse stata correttamente notificata a mani della figlia del de- stinatario.
Sostiene che la notifica dell'intimazione di pagamento sarebbe irregolare in quanto l'atto è stato consegnato a mani di persona differente dal destinatario, senza l'invio della raccomandata informativa imposta dall'art. 60, comma 1°, lett. b-bis del DPR 602/1973; che la distinta cumulativa di spedizione prodotta dall proviene da una agenzia privata, ovvero da un soggetto non abilitato CP_1 dalla legge a effettuare le notifiche, e che in ogni caso detta distinta cumulativa non consente di verificare né la spedizione, né la effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario.
Assume che l'obbligo dell'invio della raccomandata informativa ai fini del per- fezionamento della notifica è affermato dalla giurisprudenza consolidata (Corte di Cassazione sentenza n°2868 del 02/02/2017 e sentenza sez. II, n.19730 del
3.10.2016); che, a partire dal 4 luglio 2006, in virtù dell'art. 60 del DPR n. 600 del 1973, primo comma, lettera b-bis), quando l'atto viene consegnato a perso- na differente dal destinatario, e a prescindere dal rapporto di parentela e/o di convivenza, il messo notificatore è tenuto ad avvisare il destinatario dell'avvenuta notifica tramite lettera raccomandata. Lamenta, infine, che la sentenza della Cassazione n. 4160/2022, posta dal Tribunale a sostegno della decisione, non sarebbe applicabile al caso in esame, atteso che il consegnatario dell'atto non ha dichiarato di essere convivente con l'odierno appellante.
4.1 Il motivo è infondato.
Il richiamo dell'appellante al citato complesso normativo è inconferente poiché tali norme attengono alla notifica della cartella, laddove nel caso in esame si discute della notifica dell'intimazione di pagamento che non è un atto imposi-
R.G. 809_2022 6
tivo, ha natura strumentale e prodromica all'esecuzione forzata, assimilabile al precetto civile. Non introduce nuovi debiti, ma richiama quelli già iscritti a ruo- lo.
5. L'appello va pertanto respinto.
Le spese tra l'appellante e l'ente previdenziale, come in dispositivo liquidate - nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM
147/2022 -, seguono la soccombenza.
Possono essere compensate le spese tra l'appellante e atteso il rilievo of- CP_6 ficioso in ordine al difetto di legittimazione passiva e avuto anche riguardo all'epoca della pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_7
[... e compensa tra le parti anche le spese processuali del presente grado;
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell delle spese processuali CP_1 del presente grado che liquida in euro 1.458,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%;
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 17 luglio 2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Elvira Maltese
R.G. 809_2022