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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/07/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 273 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: , CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SPINELLA GIUSEPPE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
28/01/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] l'[...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 31/05/2000, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 219, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nate le figlie , nata Messina il 29/05/2001, e Persona_1
, nata a [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Le figlie , nata Messina il 29.05.2001 e nata a Persona_1 Persona_2
Messina il 0 4.02.2006, entrambe maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, continueranno ad abitare con la propria madre nella residenza coniugale sita in Messina strada panoramica dello Stretto 2200 Pal. C, di proprietà della Sig.ra Pt_2
, madre dell'odierno ricorrente che, pertanto, sarà assegnata alla moglie
[...] CP_1
2) Il marito lascerà l'abitazione coniugale, come anzidetto, sita in Messina strada
[...]
panoramica dello Stretto 2200 Pal. C e trasferirà la propria residenza altrove. 3) Le figlie concorderanno direttamente con il genitore non convivente le frequentazioni. 4) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente, per come in effetti rinunciano, all'assegno di mantenimento per far fronte alle proprie esigenze. 5) Tenuto conto che al mantenimento delle figlie, non ancora economicamente autosufficienti, contribuiranno i rispettivi nonni, il marito provvederà a corrispondere, quale contribuzione al mantenimento delle stesse, un importo mensile pari a €. 300,00 (trecento/00) che sarà versato entro giorno cinque di ogni mese e comunque in seguito a nuovo impiego lavorativo. 6) Le spese straordinarie che riguarderanno le figlie saranno preventivamente concordate e sopportate dai coniugi in ragione del 50% ciascuno. 7) L'autovettura Chevrolet Matiz Tg. ED775Jh, di proprietà del marito, resta assegnata alla moglie”.
All'udienza del 04/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 28/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 CP_1
a MESSINA (ME) l'08/01/1974, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 31/05/2000, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 219, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 05/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 273 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: , CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SPINELLA GIUSEPPE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
28/01/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] l'[...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 31/05/2000, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 219, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nate le figlie , nata Messina il 29/05/2001, e Persona_1
, nata a [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Le figlie , nata Messina il 29.05.2001 e nata a Persona_1 Persona_2
Messina il 0 4.02.2006, entrambe maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, continueranno ad abitare con la propria madre nella residenza coniugale sita in Messina strada panoramica dello Stretto 2200 Pal. C, di proprietà della Sig.ra Pt_2
, madre dell'odierno ricorrente che, pertanto, sarà assegnata alla moglie
[...] CP_1
2) Il marito lascerà l'abitazione coniugale, come anzidetto, sita in Messina strada
[...]
panoramica dello Stretto 2200 Pal. C e trasferirà la propria residenza altrove. 3) Le figlie concorderanno direttamente con il genitore non convivente le frequentazioni. 4) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente, per come in effetti rinunciano, all'assegno di mantenimento per far fronte alle proprie esigenze. 5) Tenuto conto che al mantenimento delle figlie, non ancora economicamente autosufficienti, contribuiranno i rispettivi nonni, il marito provvederà a corrispondere, quale contribuzione al mantenimento delle stesse, un importo mensile pari a €. 300,00 (trecento/00) che sarà versato entro giorno cinque di ogni mese e comunque in seguito a nuovo impiego lavorativo. 6) Le spese straordinarie che riguarderanno le figlie saranno preventivamente concordate e sopportate dai coniugi in ragione del 50% ciascuno. 7) L'autovettura Chevrolet Matiz Tg. ED775Jh, di proprietà del marito, resta assegnata alla moglie”.
All'udienza del 04/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 28/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 CP_1
a MESSINA (ME) l'08/01/1974, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 31/05/2000, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 219, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 05/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.