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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/04/2025, n. 5215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5215 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31189/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31189/2023, introdotta ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. trattenuta in decisione all'udienza del 24.3.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c., promossa da:
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. Barabara Greco giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. Antony Lavigna, giusta procura prodotta in allegato alla memoria di costituzione
RESISTENTI
e
(P.IVA , CP_4 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto di somministrazione.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.3.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., la ha adito questo Tribunale Parte_2 al fine di sentir dichiarare risolto il contratto di somministrazione intercorso con la per CP_4
pagina 1 di 4 inadempimento di quest'ultima e di sentir condannare tale società unitamente ai sig. CP_2
ed al pagamento dell'importo di € 35.685,02 di cui €
[...] Controparte_1 Controparte_3
22.066,97 a titolo di penale ed € 13.618,05 a titolo di restituzione delle somme portate dalle cambiali insolute.
A tal fine ha esposto: - di aver concluso in data 16.11.2012 con la contratto di CP_4 somministrazione avente ad oggetto la fornitura in esclusiva, per un periodo di 60 mesi di caffeè tostato marca “gran caffè Santos miscela divina” per complessivi 3.600,00 kg;
- che nel contratto era stato convenuto il prezzo per kg pari ad € 21,911 ed il quantitativo minimo di 60 kg che la resistente avrebbe dovuto acquistare mensilmente;
- che a fronte di tale impegno era stata erogata al cliente la somma di € 20.000,00 da restituire senza interessi, mediante la sottoscrizione di 25 vaglia cambiari dell'importo di € 800,00 ciascuno;
- che inoltre era stato previsto un ulteriore sconto in fattura pari al
25% sul prezzo pattuito;
- che inoltre erano stati concessi in comodato d'uso gratuito i seguenti beni:
n. 1 Macchina da caffè 3 Gruppi nonché n. 1 Macinadosatore;
- che la società resistente si era resa inadempiente ai propri obblighi, interrompendo il ritiro pattuito del caffè; - che quindi era stata intimata la risoluzione del contratto per colpa ed inadempimento della - che ai sensi dell'art. 5 CP_4 commi I e II del contratto, in caso di interruzione del ritiro del caffè era previsto a carico del somministrato l'obbligo di immediato acquisto dei beni concessi in comodato al prezzo contrattualmente previsto di € 5.978,00; - che ai sensi dell'art. 5 commi I e IV era previsto in tal caso anche il pagamento di una penale pari al 30% del prezzo di listino del caffè non ritirato (nella specie
2675 kg); - che inoltre era stato omesso il pagamento di sedici vaglia cambiari per il complessivo importo di € 13.618,05 incluse spese di protesto;
- che quindi la società resistente era debitrice della somma complessiva di € 35.685,02; - che ai sensi dell'art. 6 del contratto le obbligazioni della CP_4 erano state garantite dai sig. e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
Si sono costituiti in giudizio i resistenti persone fisiche, chiedendo in via preliminare di essere autorizzati alla chiamata in causa della e nel merito il rigetto delle Controparte_5 domande di controparte.
A tal fine hanno dedotto: - che la aveva ceduto in data 22.5.2013 la propria attività ad altro CP_4 soggetto, cessando l'attività di somministrazione di cibo e bevande;
- che quindi il contratto di somministrazione si sarebbe dovuto ritenere venuto meno per impossibilità oggettiva;
- che sussisteva l'interesse alla chiamata in causa della in liquidazione cessionario dell'attività della Controparte_5 CP_4
- che si sarebbe dovuta ritenere l'inefficacia della risoluzione del contratto in quanto la
[...] raccomandata inviata dalla controparte non era stata recapitata;
- che gli effetti cambiari non erano stati depositati;
- che la penale doveva ritenersi indeterminata, non essendo stato provato il quantitativo ritirato di caffè.
L'istanza di chiamata in causa del terzo non è stata accolta. pagina 2 di 4 Benché regolarmente citata, la non si è costituita in giudizio, ne è stata pertanto dichiarata CP_4 la contumacia.
All'udienza del 24.3.2025 a seguito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
La domanda proposta dalla può trovare soltanto parziale accoglimento. Parte_2
Deve osservarsi, in via preliminare, che i resistenti costituiti, non negando l'avvenuta sottoscrizione del contratto di somministrazione in data 16.11.2012 da parte della e da parte loro quali CP_4 coobbligati, hanno tuttavia eccepito e provato (cfr. doc. 2 di parte resistente) l'avvenuta cessione dell'azienda commerciale alla società alla in data 22.5.2013. La parte ricorrente non ha Controparte_5 dedotto nulla sul punto nel successivo sviluppo processuale.
Ai sensi dell'art. 2558 c.c., in ipotesi di cessione di azienda, se non è pattuito diversamente,
l'acquirente subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa.
Attesa la genericità della comunicazione via raccomandata del 4.7.2017, in cui si contesta l'inadempimento alla senza precisare il contenuto di tale inadempimento e soprattutto CP_4
l'epoca in cui si sarebbe determinato, precisazioni che non sono state effettuate neppure nel ricorso introduttivo del giudizio, non risulta possibile collocare temporalmente la sospensione del ritiro delle forniture di caffè, con la conseguenza che non è dato imputare il comportamento inadempiente alla società resistente anziché alla cessionaria dell'azienda. Ne consegue che la domanda di accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento non può essere accolta, in quanto la parte ricorrente non ha provato di aver evocato in giudizio la società titolare del contratto di somministrazione nel momento in cui tale inadempimento si è concretizzato.
Di conseguenza va respinta anche la domanda di condanna al pagamento della penale e del corrispettivo dei beni dati in comodato gratuito.
La domanda relativa alla restituzione della somma residua del prestito di € 20.000,00 garantita con l'emissione di effetti cambiari, che sono stati prodotti in giudizio, deve invece ritenersi fondata: nel contratto del novembre 2012 si dava atto del versamento di tale somma alla società e CP_4 dell'obbligo di restituzione alle scadenze ivi indicate. Tale obbligo è stato assunto anche dai sig.
e che hanno anche sottoscritto gli effetti cambiari. In relazione a tale previsione CP_2 CP_3 contrattuale, deve ritenersi operante non la disposizione di cui all'art. 2558 c.c. che attiene ai contratti ma quella di cui all'art. 2560 c.c., secondo cui l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. In assenza di prova in ordine alla prestazione dell'assenso da parte dei creditori, deve ritenersi che l'obbligo di restituzione si rimasto gravante comunque in capo alla società cedente e di conseguenza anche in capo ai garanti.
pagina 3 di 4 Deve quindi emettersi condanna a carico dei resistenti al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 13.618,05 oltre interessi dalla domanda ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'importo effettivamente riconosciuto in favore dell'attore e dello svolgimento di tutte le fasi del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
respinge la domanda volta ad ottenere la pronuncia di risoluzione del contratto di somministrazione per inadempimento della CP_4
respinge la domanda di condanna al pagamento della penale e del corrispettivo dei beni dati in comodato gratuito;
condanna la e al pagamento CP_4 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 in favore della della somma di € 13.618,05 oltre interessi ai sensi dell'art. Parte_2
1284 IV comma c.c. dalla domanda;
condanna i resistenti al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente che liquida in €
2.500,00 per compensi, € 259,00 per spese oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31189/2023, introdotta ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. trattenuta in decisione all'udienza del 24.3.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c., promossa da:
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. Barabara Greco giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. Antony Lavigna, giusta procura prodotta in allegato alla memoria di costituzione
RESISTENTI
e
(P.IVA , CP_4 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto di somministrazione.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.3.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., la ha adito questo Tribunale Parte_2 al fine di sentir dichiarare risolto il contratto di somministrazione intercorso con la per CP_4
pagina 1 di 4 inadempimento di quest'ultima e di sentir condannare tale società unitamente ai sig. CP_2
ed al pagamento dell'importo di € 35.685,02 di cui €
[...] Controparte_1 Controparte_3
22.066,97 a titolo di penale ed € 13.618,05 a titolo di restituzione delle somme portate dalle cambiali insolute.
A tal fine ha esposto: - di aver concluso in data 16.11.2012 con la contratto di CP_4 somministrazione avente ad oggetto la fornitura in esclusiva, per un periodo di 60 mesi di caffeè tostato marca “gran caffè Santos miscela divina” per complessivi 3.600,00 kg;
- che nel contratto era stato convenuto il prezzo per kg pari ad € 21,911 ed il quantitativo minimo di 60 kg che la resistente avrebbe dovuto acquistare mensilmente;
- che a fronte di tale impegno era stata erogata al cliente la somma di € 20.000,00 da restituire senza interessi, mediante la sottoscrizione di 25 vaglia cambiari dell'importo di € 800,00 ciascuno;
- che inoltre era stato previsto un ulteriore sconto in fattura pari al
25% sul prezzo pattuito;
- che inoltre erano stati concessi in comodato d'uso gratuito i seguenti beni:
n. 1 Macchina da caffè 3 Gruppi nonché n. 1 Macinadosatore;
- che la società resistente si era resa inadempiente ai propri obblighi, interrompendo il ritiro pattuito del caffè; - che quindi era stata intimata la risoluzione del contratto per colpa ed inadempimento della - che ai sensi dell'art. 5 CP_4 commi I e II del contratto, in caso di interruzione del ritiro del caffè era previsto a carico del somministrato l'obbligo di immediato acquisto dei beni concessi in comodato al prezzo contrattualmente previsto di € 5.978,00; - che ai sensi dell'art. 5 commi I e IV era previsto in tal caso anche il pagamento di una penale pari al 30% del prezzo di listino del caffè non ritirato (nella specie
2675 kg); - che inoltre era stato omesso il pagamento di sedici vaglia cambiari per il complessivo importo di € 13.618,05 incluse spese di protesto;
- che quindi la società resistente era debitrice della somma complessiva di € 35.685,02; - che ai sensi dell'art. 6 del contratto le obbligazioni della CP_4 erano state garantite dai sig. e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
Si sono costituiti in giudizio i resistenti persone fisiche, chiedendo in via preliminare di essere autorizzati alla chiamata in causa della e nel merito il rigetto delle Controparte_5 domande di controparte.
A tal fine hanno dedotto: - che la aveva ceduto in data 22.5.2013 la propria attività ad altro CP_4 soggetto, cessando l'attività di somministrazione di cibo e bevande;
- che quindi il contratto di somministrazione si sarebbe dovuto ritenere venuto meno per impossibilità oggettiva;
- che sussisteva l'interesse alla chiamata in causa della in liquidazione cessionario dell'attività della Controparte_5 CP_4
- che si sarebbe dovuta ritenere l'inefficacia della risoluzione del contratto in quanto la
[...] raccomandata inviata dalla controparte non era stata recapitata;
- che gli effetti cambiari non erano stati depositati;
- che la penale doveva ritenersi indeterminata, non essendo stato provato il quantitativo ritirato di caffè.
L'istanza di chiamata in causa del terzo non è stata accolta. pagina 2 di 4 Benché regolarmente citata, la non si è costituita in giudizio, ne è stata pertanto dichiarata CP_4 la contumacia.
All'udienza del 24.3.2025 a seguito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
La domanda proposta dalla può trovare soltanto parziale accoglimento. Parte_2
Deve osservarsi, in via preliminare, che i resistenti costituiti, non negando l'avvenuta sottoscrizione del contratto di somministrazione in data 16.11.2012 da parte della e da parte loro quali CP_4 coobbligati, hanno tuttavia eccepito e provato (cfr. doc. 2 di parte resistente) l'avvenuta cessione dell'azienda commerciale alla società alla in data 22.5.2013. La parte ricorrente non ha Controparte_5 dedotto nulla sul punto nel successivo sviluppo processuale.
Ai sensi dell'art. 2558 c.c., in ipotesi di cessione di azienda, se non è pattuito diversamente,
l'acquirente subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa.
Attesa la genericità della comunicazione via raccomandata del 4.7.2017, in cui si contesta l'inadempimento alla senza precisare il contenuto di tale inadempimento e soprattutto CP_4
l'epoca in cui si sarebbe determinato, precisazioni che non sono state effettuate neppure nel ricorso introduttivo del giudizio, non risulta possibile collocare temporalmente la sospensione del ritiro delle forniture di caffè, con la conseguenza che non è dato imputare il comportamento inadempiente alla società resistente anziché alla cessionaria dell'azienda. Ne consegue che la domanda di accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento non può essere accolta, in quanto la parte ricorrente non ha provato di aver evocato in giudizio la società titolare del contratto di somministrazione nel momento in cui tale inadempimento si è concretizzato.
Di conseguenza va respinta anche la domanda di condanna al pagamento della penale e del corrispettivo dei beni dati in comodato gratuito.
La domanda relativa alla restituzione della somma residua del prestito di € 20.000,00 garantita con l'emissione di effetti cambiari, che sono stati prodotti in giudizio, deve invece ritenersi fondata: nel contratto del novembre 2012 si dava atto del versamento di tale somma alla società e CP_4 dell'obbligo di restituzione alle scadenze ivi indicate. Tale obbligo è stato assunto anche dai sig.
e che hanno anche sottoscritto gli effetti cambiari. In relazione a tale previsione CP_2 CP_3 contrattuale, deve ritenersi operante non la disposizione di cui all'art. 2558 c.c. che attiene ai contratti ma quella di cui all'art. 2560 c.c., secondo cui l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. In assenza di prova in ordine alla prestazione dell'assenso da parte dei creditori, deve ritenersi che l'obbligo di restituzione si rimasto gravante comunque in capo alla società cedente e di conseguenza anche in capo ai garanti.
pagina 3 di 4 Deve quindi emettersi condanna a carico dei resistenti al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 13.618,05 oltre interessi dalla domanda ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'importo effettivamente riconosciuto in favore dell'attore e dello svolgimento di tutte le fasi del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
respinge la domanda volta ad ottenere la pronuncia di risoluzione del contratto di somministrazione per inadempimento della CP_4
respinge la domanda di condanna al pagamento della penale e del corrispettivo dei beni dati in comodato gratuito;
condanna la e al pagamento CP_4 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 in favore della della somma di € 13.618,05 oltre interessi ai sensi dell'art. Parte_2
1284 IV comma c.c. dalla domanda;
condanna i resistenti al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente che liquida in €
2.500,00 per compensi, € 259,00 per spese oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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