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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/12/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 627/2022 R.G. promossa da
Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante p. t.,
[...] P.IVA_1
in proprio e quale mandatario della elettivamente domiciliato in Pt_2
Catania presso gli uffici dell'avvocatura rappresentato e difeso dagli Pt_1
Avv.ti Antonella Testa e Maria Rosaria Battiato, giusta procura generale alle liti in atti appellante
Contro
(C.F. ,), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in Avola presso lo studio dell'avv. Salvatore Sardo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellato
Oggetto: avviso di addebito su accertamento non definitivo
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.1.2020 impugnava l'avviso Controparte_1
di addebito n. 598 2019 00023492 24 000, avente a oggetto il pagamento della
1 complessiva somma di € 15.836,38 per contributi IVS sul reddito eccedenti il minimale afferenti l'anno 2013, dando atto che la richiesta di maggiore contribuzione trovava fondamento nell'accertamento Unificato Anno 2013
N.TY7012B00045/2018 emesso genzia delle Entrate, di cui lamentava Pt_3
l'erroneità; deduceva che l'accertamento, impugnato innanzi alla competente
Commissione Tributaria Provinciale, riguardava una sopravvenienza passiva costituita dalla irrecuperabilità di un credito verso la ditta di € CP_2
70.000,00 circa che - insinuato nella procedura concorsuale - era stato portato in detrazione in sede fiscale come sopravvenienza passiva.
Nel contraddittorio con l' il Tribunale accoglieva il ricorso e annullava Pt_1
l'avviso di addebito. Premesso che la pendenza del contenzioso tributario relativo all'avviso di accertamento, pur preclusiva dell'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.46/99, non esime il giudice dal valutare il merito della pretesa creditoria, il decidente riteneva che l' non avesse indicato Pt_1 elementi giustificativi dell'obbligazione contributiva in altro modo se non richiamando l'accertamento fiscale. Le spese seguivano la soccombenza
Avverso la sentenza l' ha proposto appello al quale ha resistito Pt_1
l'appellato.
La causa è stata posta in decisione in data 16.10.2025 ai sensi dell'art. 127 cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l' denunzia la violazione degli Parte_4
artt. 116 cpc e 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere probatorio, per aver il
Tribunale valorizzato l'assenza di ulteriori elementi probatori, diversi dall'accertamento fiscale, da cui far discendere l'insussistenza del credito contributivo. Deduce al riguardo che il contribuente aveva portato in detrazione la sopravvenienza passiva (ex. Art. 101, comma 4 del TUIR) nonostante la domanda di ammissione al passivo fallimentare. Poiché
l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto detta sopravvenienza, rideterminando così il reddito imponibile, l' aveva ricalcolato l'obbligo Pt_1
contributivo.
2 1.1 Stante la natura documentale dell'accertamento fiscale, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto delle risultanze anche in considerazione dell'assenza di prova contraria della controparte.
L'Istituto pertanto aveva assolto il proprio onere probatorio attraverso il verbale di accertamento, dotato di pubblica fede.
2. Con altro motivo, l'appellante denunzia la carenza di interesse ex art. 100 cpc nei casi di opposizione ex art. 24 del D.Lgs. n.46/99 dovendo il Giudice adito accertare comunque la fondatezza della pretesa.
3. L'appello è infondato.
Va preliminarmente evidenziato che la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di 1° grado di Siracusa n. 4231/2021, che ha definito il giudizio di primo grado promosso da avverso l'avviso di accertamento CP_1
tributario, è stata appellata dallo stesso contribuente.
La Corte tributaria, aderendo alle difese dall'amministrazione finanziaria, ha accertato l'indeducibilità delle sopravvenienze passive di cui si è detto in quanto non rientranti nella previsione normativa di cui all'art. 101, comma 4,
D.P.R. 917/1986.
Questa Corte ritiene di dovere esaminare la fondatezza delle questioni al fine di valutare la debenza dei contributi pretesi, calcolati sul maggior reddito accertato.
Se è vero, infatti, che l'ente previdenziale è privo del potere di accertamento sul reddito e si limita al recupero dei contributi a percentuale, accertati e calcolati nel loro ammontare dall'Agenzia delle Entrate (questione nella specie tuttora sub iudice tributario), tuttavia, sulla pretesa contributiva deve pronunciarsi il giudice del lavoro, non avendo il legislatore del 1997 previsto alcuna deroga in punto di giurisdizione (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU.
n. 19523/18).
4. Entrando pertanto nel merito, la pretesa dell' deve ritenersi infondata Pt_1
per le seguenti ragioni.
La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 101, commi 4 e 5 del
TUIR, come modificato dall'art. 33, comma 5, del D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 07.08.2012 n. 134.
3 L'art. 101, comma 4, recita “Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo
87”.
Il comma 5 stabilisce: “Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o e' assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi
4 sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e' prescritto.
Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili (1).
5-bis. Per i crediti di modesta entita' e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti
o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreche' l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio”
La ratio della norma è quella di garantire una forma di “cautela fiscale” che escluda la possibilità di attribuire rilevanza fiscale a perdite non ancora effettivamente realizzate o sulla base di elementi meramente presuntivi e soggettivi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la distinzione generale tra sopravvenienza passiva ex comma 4 (invocato dall'amministrazione finanziaria) e la perdita su crediti, fiscalmente “è inutile quanto irrilevante”, dal momento che il comma 4 definisce una sopravvenienza passiva e il comma
5 ci dice a quali condizioni una perdita su crediti è deducibile: “
….la sopravvenienza passiva, in altre parole, ai fini fiscali rappresenta un contenitore che racchiude diverse situazioni, e una di queste è la perdita su crediti, la cui deducibilità è possibile solo a determinate condizioni.” (v. Cass.
37174/2021).
Tanto premesso la perdita su crediti nei confronti di un debitore non assoggettato a procedura concorsuale, che non ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, è deducibile dal reddito d'impresa, come già anticipato, soltanto se risulta da elementi certi e precisi, ovvero è
5 preventivamente dimostrata la certa e definitiva sussistenza della stessa
(ambito oggettivo)
Per converso, sulla base della vigente formulazione della norma è ammessa la deducibilità ex lege della perdita su crediti in presenza di un accordo di ristrutturazione o qualora il debitore sia assoggettato a determinate procedure concorsuali quali: - fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato Preventivo;
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Nel caso in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, il comma 5 dell'articolo 101 del TUIR prevede che le perdite su crediti siano sempre deducibili, a prescindere dall'esistenza degli elementi certi e precisi.
In presenza di una di tali procedure, pertanto, opera un automatismo di deducibilità che prescinde da ogni ulteriore verifica della definitività e degli elementi certi e precisi richiesti negli altri casi.
Come si evince dal tenore della norma in esame, infatti, in caso di procedure concorsuali sono considerati integrati i requisiti di deducibilità
“dalla data” della sentenza o del provvedimento di ammissione alla specifica procedura o del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione, in quanto
è in tale fase che si realizzano le condizioni di inesigibilità del credito, ovvero si concretizzano gli elementi certi e precisi di inesigibilità del credito maturato dall'impresa. Con riferimento al caso di assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale, l'ammissione al passivo attesta l'irrecuperabilità del credito (o di una parte di esso).
La Corte di Cassazione ha tuttavia specificato che il citato art. 101, c. 5 del
Tuir, va interpretato nel senso che la deduzione avviene entro la finestra temporale che va dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento al periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
In sintesi, secondo la Cassazione, la deduzione non operata nell'esercizio in cui viene dichiarata l'apertura della procedura concorsuale, non può avvenire in un periodo successivo, ma soltanto nell'esercizio in cui il credito deve essere cancellato secondo i principi contabili. (Cass. 26.09.2023, n.
6 27352; Cass. 15218/2021). Sebbene quindi la deduzione possa avvenire già dall'apertura della procedura, il creditore può attendere un momento successivo, purché rientri nella finestra temporale tra l'avvio della procedura e l'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.
Orbene, nella fattispecie l'Agenzia delle Entrate non ha contestato che la deduzione sia stata effettuata nel predetto arco temporale, avendo prospettato piuttosto un'interpretazione errata della norma, confliggente con la ratio ad essa sottesa.
Poiché il recupero a tassazione del maggior reddito accertato è illegittimo, altrettanto illegittima è la pretesa contributiva dell' fondata sul medesimo Pt_1
reddito.
L'appello dell' pertanto, non può trovare accoglimento. Pt_1
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del procuratore distrattario che ne ha fatto richiesta.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del grado che liquida in € 2.906,00 oltre rimborso forfettario, CPA
e Iva, disponendone la distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16.10.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Interdonato Dott.ssa Graziella Parisi
7 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 627/2022 R.G. promossa da
Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante p. t.,
[...] P.IVA_1
in proprio e quale mandatario della elettivamente domiciliato in Pt_2
Catania presso gli uffici dell'avvocatura rappresentato e difeso dagli Pt_1
Avv.ti Antonella Testa e Maria Rosaria Battiato, giusta procura generale alle liti in atti appellante
Contro
(C.F. ,), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in Avola presso lo studio dell'avv. Salvatore Sardo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellato
Oggetto: avviso di addebito su accertamento non definitivo
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.1.2020 impugnava l'avviso Controparte_1
di addebito n. 598 2019 00023492 24 000, avente a oggetto il pagamento della
1 complessiva somma di € 15.836,38 per contributi IVS sul reddito eccedenti il minimale afferenti l'anno 2013, dando atto che la richiesta di maggiore contribuzione trovava fondamento nell'accertamento Unificato Anno 2013
N.TY7012B00045/2018 emesso genzia delle Entrate, di cui lamentava Pt_3
l'erroneità; deduceva che l'accertamento, impugnato innanzi alla competente
Commissione Tributaria Provinciale, riguardava una sopravvenienza passiva costituita dalla irrecuperabilità di un credito verso la ditta di € CP_2
70.000,00 circa che - insinuato nella procedura concorsuale - era stato portato in detrazione in sede fiscale come sopravvenienza passiva.
Nel contraddittorio con l' il Tribunale accoglieva il ricorso e annullava Pt_1
l'avviso di addebito. Premesso che la pendenza del contenzioso tributario relativo all'avviso di accertamento, pur preclusiva dell'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.46/99, non esime il giudice dal valutare il merito della pretesa creditoria, il decidente riteneva che l' non avesse indicato Pt_1 elementi giustificativi dell'obbligazione contributiva in altro modo se non richiamando l'accertamento fiscale. Le spese seguivano la soccombenza
Avverso la sentenza l' ha proposto appello al quale ha resistito Pt_1
l'appellato.
La causa è stata posta in decisione in data 16.10.2025 ai sensi dell'art. 127 cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l' denunzia la violazione degli Parte_4
artt. 116 cpc e 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere probatorio, per aver il
Tribunale valorizzato l'assenza di ulteriori elementi probatori, diversi dall'accertamento fiscale, da cui far discendere l'insussistenza del credito contributivo. Deduce al riguardo che il contribuente aveva portato in detrazione la sopravvenienza passiva (ex. Art. 101, comma 4 del TUIR) nonostante la domanda di ammissione al passivo fallimentare. Poiché
l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto detta sopravvenienza, rideterminando così il reddito imponibile, l' aveva ricalcolato l'obbligo Pt_1
contributivo.
2 1.1 Stante la natura documentale dell'accertamento fiscale, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto delle risultanze anche in considerazione dell'assenza di prova contraria della controparte.
L'Istituto pertanto aveva assolto il proprio onere probatorio attraverso il verbale di accertamento, dotato di pubblica fede.
2. Con altro motivo, l'appellante denunzia la carenza di interesse ex art. 100 cpc nei casi di opposizione ex art. 24 del D.Lgs. n.46/99 dovendo il Giudice adito accertare comunque la fondatezza della pretesa.
3. L'appello è infondato.
Va preliminarmente evidenziato che la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di 1° grado di Siracusa n. 4231/2021, che ha definito il giudizio di primo grado promosso da avverso l'avviso di accertamento CP_1
tributario, è stata appellata dallo stesso contribuente.
La Corte tributaria, aderendo alle difese dall'amministrazione finanziaria, ha accertato l'indeducibilità delle sopravvenienze passive di cui si è detto in quanto non rientranti nella previsione normativa di cui all'art. 101, comma 4,
D.P.R. 917/1986.
Questa Corte ritiene di dovere esaminare la fondatezza delle questioni al fine di valutare la debenza dei contributi pretesi, calcolati sul maggior reddito accertato.
Se è vero, infatti, che l'ente previdenziale è privo del potere di accertamento sul reddito e si limita al recupero dei contributi a percentuale, accertati e calcolati nel loro ammontare dall'Agenzia delle Entrate (questione nella specie tuttora sub iudice tributario), tuttavia, sulla pretesa contributiva deve pronunciarsi il giudice del lavoro, non avendo il legislatore del 1997 previsto alcuna deroga in punto di giurisdizione (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU.
n. 19523/18).
4. Entrando pertanto nel merito, la pretesa dell' deve ritenersi infondata Pt_1
per le seguenti ragioni.
La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 101, commi 4 e 5 del
TUIR, come modificato dall'art. 33, comma 5, del D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 07.08.2012 n. 134.
3 L'art. 101, comma 4, recita “Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo
87”.
Il comma 5 stabilisce: “Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o e' assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi
4 sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e' prescritto.
Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili (1).
5-bis. Per i crediti di modesta entita' e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti
o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreche' l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio”
La ratio della norma è quella di garantire una forma di “cautela fiscale” che escluda la possibilità di attribuire rilevanza fiscale a perdite non ancora effettivamente realizzate o sulla base di elementi meramente presuntivi e soggettivi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la distinzione generale tra sopravvenienza passiva ex comma 4 (invocato dall'amministrazione finanziaria) e la perdita su crediti, fiscalmente “è inutile quanto irrilevante”, dal momento che il comma 4 definisce una sopravvenienza passiva e il comma
5 ci dice a quali condizioni una perdita su crediti è deducibile: “
….la sopravvenienza passiva, in altre parole, ai fini fiscali rappresenta un contenitore che racchiude diverse situazioni, e una di queste è la perdita su crediti, la cui deducibilità è possibile solo a determinate condizioni.” (v. Cass.
37174/2021).
Tanto premesso la perdita su crediti nei confronti di un debitore non assoggettato a procedura concorsuale, che non ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, è deducibile dal reddito d'impresa, come già anticipato, soltanto se risulta da elementi certi e precisi, ovvero è
5 preventivamente dimostrata la certa e definitiva sussistenza della stessa
(ambito oggettivo)
Per converso, sulla base della vigente formulazione della norma è ammessa la deducibilità ex lege della perdita su crediti in presenza di un accordo di ristrutturazione o qualora il debitore sia assoggettato a determinate procedure concorsuali quali: - fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato Preventivo;
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Nel caso in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, il comma 5 dell'articolo 101 del TUIR prevede che le perdite su crediti siano sempre deducibili, a prescindere dall'esistenza degli elementi certi e precisi.
In presenza di una di tali procedure, pertanto, opera un automatismo di deducibilità che prescinde da ogni ulteriore verifica della definitività e degli elementi certi e precisi richiesti negli altri casi.
Come si evince dal tenore della norma in esame, infatti, in caso di procedure concorsuali sono considerati integrati i requisiti di deducibilità
“dalla data” della sentenza o del provvedimento di ammissione alla specifica procedura o del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione, in quanto
è in tale fase che si realizzano le condizioni di inesigibilità del credito, ovvero si concretizzano gli elementi certi e precisi di inesigibilità del credito maturato dall'impresa. Con riferimento al caso di assoggettamento del debitore alla procedura concorsuale, l'ammissione al passivo attesta l'irrecuperabilità del credito (o di una parte di esso).
La Corte di Cassazione ha tuttavia specificato che il citato art. 101, c. 5 del
Tuir, va interpretato nel senso che la deduzione avviene entro la finestra temporale che va dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento al periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
In sintesi, secondo la Cassazione, la deduzione non operata nell'esercizio in cui viene dichiarata l'apertura della procedura concorsuale, non può avvenire in un periodo successivo, ma soltanto nell'esercizio in cui il credito deve essere cancellato secondo i principi contabili. (Cass. 26.09.2023, n.
6 27352; Cass. 15218/2021). Sebbene quindi la deduzione possa avvenire già dall'apertura della procedura, il creditore può attendere un momento successivo, purché rientri nella finestra temporale tra l'avvio della procedura e l'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.
Orbene, nella fattispecie l'Agenzia delle Entrate non ha contestato che la deduzione sia stata effettuata nel predetto arco temporale, avendo prospettato piuttosto un'interpretazione errata della norma, confliggente con la ratio ad essa sottesa.
Poiché il recupero a tassazione del maggior reddito accertato è illegittimo, altrettanto illegittima è la pretesa contributiva dell' fondata sul medesimo Pt_1
reddito.
L'appello dell' pertanto, non può trovare accoglimento. Pt_1
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del procuratore distrattario che ne ha fatto richiesta.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del grado che liquida in € 2.906,00 oltre rimborso forfettario, CPA
e Iva, disponendone la distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16.10.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Interdonato Dott.ssa Graziella Parisi
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