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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 19/12/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1313/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 1313/2020 promossa da:
(C.F. ), in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1
- Ricorrente Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele CP_1 C.F._2
Sciarra, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “separazione giudiziale”
***
1 CONCLUSIONI
All' udienza del 9/7/2025 – svolta con le modalità della trattazione scritta - le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per PARTE RICORRENTE il difensore ha precisato le conclusioni come segue “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, disporre: - il collocamento delle minori e Persona_1 Persona_2 con il padre, presso la ex casa coniugale di Grottammare, alla via Foscolo, 75, o ovunque il padre vorrà stabilire la CP_ residenza nel territorio italiano;
- disporre l'affidamento super-esclusivo delle minori al sig. con attribuzione al medesimo dei poteri di adottare da solo, in difetto di esplicita opposizione da parte della sig.ra anche le Pt_1
CP_ decisioni di maggiore interesse per le minori;
- la responsabilità genitoriale sarà esercitata esclusivamente dal sig. tenendo conto delle capacita, delle volontà e delle inclinazioni delle figlie;
- viene comunque garantito il diritto - dovere di visita della madre sulle minori, da esercitarsi con modalità libere in base alla volontà delle figlie e compatibilmente ai lori impegni;
- la sig.ra corrisponderà un mantenimento mensile di € 150,00 a figlia, € 300,00 mensili, Pt_1
CP_ mentre nulla sarà dovuto dalla madre per le spese straordinarie che saranno concertate in autonomia dal sig. in CP_ quanto genitore con affido super esclusivo;
- il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno periodico mensile Pt_1 di euro cinquecento (euro 500,00) come assegno di mantenimento della moglie, anche a titolo compensativo per il contributo dato alla formazione del patrimonio del coniuge con conseguente sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali che hanno comportato ad oggi la difficoltà della sig.ra ad affermarsi nel proprio Pt_1
CP_ ambito professionale, essendosi occupata delle figlie e della società della famiglia Il tutto con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Per PARTE RESISTENTE il difensore ha precisato le conclusioni come segue: “Voglia, l'Ill.mo
Tribunale adito, per tutte le motivazioni addotte in tutti gli scritti difensivi inclusi quelli dei sub procedimenti, disporre: ➢ il collocamento delle minori e con il padre sig. ➢ Persona_1 Persona_2 CP_1
l'affidamento super-esclusivo delle minori al sig. ➢ l'addebito, alla IG.ra , della CP_1 Parte_1
separazione personale dei coniugi per esclusiva responsabilità della stessa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento della moglie, a far data dall'introduzione della presente causa;
➢ la revoca dell'assegno per il mantenimento della IG.ra ; ➢ a carico della IG.ra il versamento di Parte_1 Pt_1
€.700,00 mensili a titolo di mantenimento delle minori (€.350,00 per ciascuna figlia), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al rimborso delle spese straordinarie;
➢ a carico della IG.ra il Pt_1
versamento di €.300,00 mensili a titolo di mantenimento dell'ex marito, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, anche a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione dell'immobile sito a Grottammare alla Via Ugo Foscolo”.
2 Per le minori e il curatore speciale Avv. Persona_1 Persona_2
OL LI ha precisato le conclusioni come segue “l'attuale collocazione delle bambine presso il padre, con possibilità di visita da parte della madre, appare una soluzione positiva in quanto le stesse risultano vivere in un ambiente sufficientemente sereno e sicuro e tale da garantire loro una crescita ed una maturazione equilibrate, il sottoscritto nell'interesse delle minori conclude chiedendo che le stesse bambine siano congiuntamente affidate ai genitori con collocazione presso il padre e con diritto/dovere della madre di fare visita alle figlie secondo il programma genitoriale che verrà predisposto dall'Ill.mo Tribunale adito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/8/2020 ha instaurato il presente Parte_1 procedimento al fine di ottenere la separazione, con addebito al coniuge con il CP_1 quale ha contratto matrimonio il 27/6/2009 a Grottammare - trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune Anno 2009, Numero 21, Parte II, Serie A.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, la ricorrente ha dedotto che:
− dall'unione coniugale sono nate due figlie, (il 3/3/2010) e Persona_1 [...]
(il 20/11/2016); Persona_2
− i coniugi successivamente al matrimonio hanno fissato la residenza familiare in un immobile sito a Grottammare, via Ugo Foscolo n.75 – messo a disposizione dallo zio del resistente dietro pagamento di un canone di euro 350;
− dal 2018 i rapporti tra i coniugi si sono gravemente deteriorati ed è venuta meno ogni comunione affettiva, sicchè in data 31/8/2018 gli stessi avevano già deciso di separarsi sottoscrivendo una scrittura privata per la regolamentazione dei relativi rapporti (mai CP_ omologata), con la quale il si impegnava a versare alla coniuge a titolo di contribuito al mantenimento della stessa e delle figlie la complessiva somma mensile di euro 1.105,00; CP_
− la crisi matrimoniale è da imputare in via esclusiva alle condotte tenute dal che, sin dai primi anni di convivenza, ha manifestato comportamenti aggressivi, screditanti ed in violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, mostrando totale disinteresse nei confronti della famiglia e delle figlie;
in particolare, lo stesso ha ripetutamente anteposto attività personali (quali allenamenti di calcetto e viaggi all'estero) alle necessità coniugali, lasciando più volte la coniuge sola anche in periodi di gravidanza o immediatamente successivi al parto;
ha ostacolato il rapporto della moglie con la propria famiglia
3 d'origine; si è opposto all'inserimento della prima figlia al nido per ragioni economiche, determinando un significativo pregiudizio per la carriera della (la quale esercita Pt_1 la professione di avvocato); nel 2010 ha assunto la decisione di riaprire, senza alcun previo confronto con la coniuge, l'hotel di famiglia, richiedendo alla di Pt_1 occuparsi della gestione dell'attività; in più occasioni ha tenuto condotte violente, sia verbali che fisiche, in danno della coniuge ed alla presenza delle figlie, nonché relazioni extraconiugali (l'ultima delle quali è culminata con la manifestazione della volontà di separarsi);
− nel corso della vita matrimoniale sono insorte rilevanti divergenze tra i coniugi anche in CP_ ordine alla gestione delle figlie, avendo il assunto atteggiamenti inadeguati all'esercizio delle funzione genitoriale, non partecipando alla vita scolastica e quotidiana delle minori (disinteresse aggravatosi negli anni 2018 e 2019, successivamente alla sottoscrizione della scrittura privata sopra citata, allorchè ad esempio si contrapponeva alla decisione della madre di cambiare scuola alla figlia minore sebbene “l'insegnante aveva lasciato la bambina senza pranzo” - giudicando non grave tale comportamento - ed autorizzava la figlia di anni 10 ad iscriversi al social “tik tok”), assumendo Persona_1 decisioni educative inappropriate – condotte che giustificano l'affidamento super esclusivo delle minori alla madre, risultando il padre inidoneo all'esercizio della funzione genitoriale;
− è dipendente con contratto a tempo indeterminato di una società con CP_1 sede legale a Milano (“con qualifica tecnico delle videoconferenze”) e percepisce una retribuzione netta mensile di euro 1.600 circa;
lo stesso è, inoltre, proprietario di un terreno agricolo sito a San Benedetto del Tronto e titolare di partecipazioni societarie nella misura del 33% della Società Agricola “Il Corbezzolo” (società che svolge anche attività alberghiera “convertita nell'anno 2017 in agriturismo che viene aperto al pubblico nei mesi CP_ estivi”), le cui restanti quote appartengono ai genitori del
− esercita dal 2008 la professione di avvocato e, tuttavia, percepisce un Parte_1 reddito inadeguato al mantenimento proprio e delle figlie, essendosi dovuta dedicare negli anni all'accudimento di queste ultime ed alla gestione della struttura ricettiva avviata dalla famiglia del merito.
Per gli esposti motivi la ricorrente ha domandato al Tribunale di dichiarare la separazione tra i coniugi con addebito al marito, regolamentando i rapporti tra le parti alle seguenti condizioni: “- assegnare alla sig.ra la casa coniugale di Grottammare, in via Ugo Foscolo, n. 75, (detenuta il Pt_1 locazione); - disporre l'affidamento super-esclusivo delle minori alla sig.ra con attribuzione alla medesima Pt_1
4 CP_ dei poteri di adottare da sola, in difetto di esplicita opposizione da parte del sig. anche le decisioni di maggiore interesse;
- le figlie fisseranno la residenza con la madre a Grottammare, in via Ugo Foscolo, n. 75 e ovunque la madre vorrà trasferire la propria residenza – purché nel territorio italiano;
- viene comunque garantito il diritto - dovere di visita del padre sulle minori, da esercitarsi con le modalità che seguono: il padre potrà tenere con sé le figlie minori per due fine settimana al mese alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- la responsabilità genitoriale sarà esercitata esclusivamente dalla sig.ra tenendo conto delle capacità, delle Pt_1 volontà e delle inclinazioni delle figlie;
- il sig. corrisponderà alla sig.ra un CP_1 Parte_1 assegno periodico mensile di euro novecento mensili (euro 900,00) per il mantenimento delle figlie minori ed euro trecento (euro 300,00) come assegno di mantenimento della moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT del costo nazionale della vita e da versarsi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra acceso presso la Banca di Ripatransone Credito Cooperativo, filiale di San Parte_1
Benedetto del Tronto, alla Via A. Manzoni;
- tutte le spese straordinarie per le figlie, mediche, odontoiatriche, sportive, quelle relative all'istruzione e alle attività ad essi complementari saranno pagate nelle misura del 70% dal marito e del 30% dalla moglie”.
2. Il resistente costituitosi in giudizio già nella fase presidenziale, senza CP_1 opporsi alla domandata pronuncia di separazione tra i coniugi - ha contestato ogni ulteriore allegazione avversaria, chiedendo a propria volta l'addebito della separazione alla moglie e formulando richieste alternative con riguardo alle ulteriori pronunce accessorie. Lo stesso in particolare ha dedotto che:
− la comunione morale e spirituale tra i coniugi è venuta meno a causa dell'eccessiva gelosia manifestata dalla sin dai primi anni del matrimonio, avendo la stessa Pt_1 assunto nei confronti del marito un atteggiamento morboso ed ossessivo, disapprovando l'ordinaria pratica da parte dello stesso di attività sportive, reagendo in modo eccessivo ad ogni contatto anche lavorativo con altre donne e pretendendo nel corso del rapporto CP_ continue rassicurazioni (giungendo a chiedere che “la ragazza alla pari” assunta dal per aiutale la nel 2012 dopo la nascita della seconda figlia “fosse mandata via in Pt_1 anticipo”) – condotte idonee a giustificare l'addebito della separazione alla Pt_1
CP_
− il non ha mai intrattenuto relazioni extraconiugali in costanza di matrimonio, né tenuto comportamenti violenti o denigratori nei confronti della coniuge, nonostante i frequenti e accesi litigi, sempre determinati dall'eccessiva gelosia della Pt_1
− gli atteggiamenti aggressivi e morbosi della ricorrente hanno provocato nel resistente un costante stato di ansia ed hanno reso la convivenza intollerabile, tanto che nel 2018 il CP_ ha manifestato alla coniuge la volontà di separarsi, formalizzando tale decisione con una scrittura privata di regolamentazione dei rapporti, mai omologata - successivamente
5 alla stipula della quale lo stesso si è trasferito a vivere presso la struttura alberghiera di famiglia (e, tuttavia, i coniugi hanno continuato a passare insieme vacanze estive e festività);
− nel 2020 in periodo di pandemia per concorde decisione dei coniugi le figlie hanno trascorso un “periodo in campagna assieme al padre”, a seguito del quale il comportamento CP_ della verso il si è reso più aggressivo e denigratorio;
Pt_1
CP_
− il è sempre stato un padre presente nella vita delle figlie, garantendo alle stesse un continuo sostegno sia economico, che affettivo;
lo stesso ha anche collaborato con la moglie nell'espletamento delle faccende domestiche (nonostante l'impegno lavorativo a tempo pieno) e durante i periodi estivi ha assunto una baby-sitter che coadiuvasse la nella gestione delle minori – in aggiunta all'aiuto sempre fornito a quest'ultima Pt_1
CP_ dalla famiglia del nella gestione delle minori;
− negli anni la ricorrente ha tenuto comportamenti disfunzionali anche rispetto alla crescita delle figlie - ciò in particolare successivamente alla separazione, allorchè in più occasioni ha lasciato la figlia di tre anni a casa da sola mentre accompagnava la primogenita a scuola, ha ripreso le figlie da scuola in ritardo, ed ha inviato all'ufficio scolastico regionale un esposto sulla condotta delle insegnanti poi rivelatosi infondato – circostanze che inducono a dubitare dell'idoneità genitoriale della Pt_1
− il resistente lavora come dipendente di una società e percepisce una retribuzione mensile di euro 1.300 circa, oltre ad essere socio nella misura del 33% della società agricola “il
Corbezzolo”; tuttavia, negli anni i redditi netti dallo stesso percepiti sono progressivamente diminuiti, passando da euro 25.890 nel 2018 ad euro 25.122 nel 2019 ed ad euro 12.868 nel 2020, a causa del quasi azzeramento dei proventi derivanti dalla partecipazione societaria (gravata da finanziamenti) ed essendo stato posto in cassa integrazione;
per tale ragione il resistente ha, anteriormente al presente giudizio, domandato alla la Pt_1 modifica dell'accordo economico di cui alla scrittura privata, non essendo più in grado di sostenere il pagamento della somma mensile di euro 1.055,00 - richiesta non accolta dalla la quale ha avanzato pretese più consistenti;
Pt_1
− non ha mai prestato attività lavorativa stabile presso l'agriturismo di Parte_1 famiglia del coniuge, avendo la stessa piuttosto ivi trascorso le vacanze ed avendo sempre svolto con continuità la professione di avvocato, mantenendo in ragione di ciò
l'iscrizione all'albo – attività che continua ad esercitare anche nell'attualità.
Per tali motivi il resistente ha domandato al Tribunale di: “- Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla IG.ra , quindi autorizzare i coniugi a vivere separatamente, nel Parte_1
6 rispetto reciproco;
- Affidare, in via congiunta, le figlie minori ad entrambi i genitori, regolamentando le modalità di incontro e di visita del genitore non convivente;
- Assegnare la casa coniugale, sita in Grottammare (AP) alla
Via Ugo Foscolo n. 75, al IG. con collocamento delle figlie presso di lui;
- Porre a carico del IG. CP_1 un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di concorso del mantenimento di entrambe le figlie, o CP_1 quello maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, da corrispondersi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie/ricreative necessarie per le figlie”.
3. All' esito dell'udienza presidenziale svolta il 17/12/2020, con ordinanza emessa in data 30/12/2020, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stato disposto in via provvisoria: a) l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
b) l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
c) la CP_ regolamentazione del diritto di visita del padre alle figlie;
d) l'obbligo del di versare alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento delle minori la somma complessiva mensile di euro 600,00 e di concorrere per il 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per le CP_ stesse;
e) l'obbligo del di contribuire al mantenimento della coniuge con il versamento alla stessa, entro il giorno 10 di ogni mese, della somma mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di euro 300,00.
Nel prosieguo del giudizio, la ricorrente , con memoria integrativa ex art. 709 co. Parte_1
3 c.p.c. depositata in data 29/1/2021 - oltre a richiamare le difese già svolte, insistendo in merito alla rilevanza delle dedotte violenze subite in costanza di matrimonio – ha ulteriormente precisato sotto il profilo fattuale come: a) nel 2020 la modifica della scrittura privata intercorsa tra le parti CP_ non fosse stata domandata dal ma dalla dopo che il primo aveva “eseguito l'accesso Pt_1 abusivo sul sistema informatico della ricorrente” – fatto per cui la ha sporto denuncia-querela; Pt_1
b) pur dichiarando redditi modesti, possiede ingenti beni immobili e quote CP_1 societarie, dimostrando pertanto elevate potenzialità reddituali, mentre la non possiede Pt_1 immobili ed ha scarificato la propria carriera professionale contribuendo alla formazione del patrimonio del coniuge attraverso l'attività lavorativa prestata nella struttura recettiva di famiglia CP_ del (come dallo stesso riconosciuto anche nella scrittura privata del 2018); c) anche a seguito CP_ dell'ordinanza presidenziale il ha ritardato nei pagamenti di mantenimento e spese straordinarie, creando difficoltà alla ricorrente.
Con la propria memoria integrativa depositata il 5/3/2021 il resistente ha insistito CP_1 nelle proprie difese già svolte e contestato quelle avversarie, precisando che: i) le deduzioni reiterate dalla nella memoria integrativa quanto a violenza e violazione degli obblighi Pt_1 coniugali non sono supportate da congrua prova, avendo la stessa esclusivamente documentato di
7 essersi rivolta ad un centro antiviolenza (circostanza che nulla prova in merito alla condotta del CP_ ; b) la dedotta violazione della privacy – per cui la ha sporto denuncia-querela – è Pt_1 avvenuta solo occasionalmente avendo la stessa “lasciato al marito il suo tablet al fine di farsi sostituire lo CP_ schermo rotto”; c) le dedotte floride condizioni economiche del in ragione della proprietà di immobili e quote sociali non rispondono a verità, avendo la prodotto una perizia della Pt_1 struttura recettiva risalente al 2007 che non tiene conto delle effettive peggiorate attuali condizioni, dei debiti contratti e della negativa incidenza della pandemia covid.
Alla prima udienza svolta dinanzi al giudice istruttore in data 18/11/2021, a richiesta delle parti è stata dichiarata la separazione tra i coniugi con sentenza non definitiva sullo status n. 566/2021 pubblicata in data 3/12/2021 . La causa è, quindi, proseguita al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo
183 c.p.c.
Solo parte ricorrente ha depositato la memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. in Parte_1 data 20/12/2021 con cui ha insistito nelle difese già svolte ed in particolare nella richiesta di addebito della separazione al marito in ragione delle violenze dallo stesso perpetrate nei relativi confronti per il periodo dal 2014 al 2018, dando atto che tali condotte sono state oggetto di denuncia-querela sporta in data 5/8/2020 a seguito della quale la ha avviato un percorso Pt_1 psicologico presso un Centro Antiviolenza. La stessa ha, inoltre, dato atto di essere andata a vivere nel febbraio 2021 unitamente alle figlie a MA presso un immobile trasferitole in proprietà dal padre e per il quale, tuttavia, la stessa “paga una indennità mensile di € 200,00 alla sorella, sig.ra dato che quest'ultima è proprietaria di altro immobile, sito in Villa Rosa di Persona_3
MA, concesso in uso gratuito ai genitori delle sig.re . Per le esposte ragioni la ricorrente ha Pt_1 modificato parzialmente le conclusioni precedentemente rassegnate domandando che “- le figlie fisseranno la residenza presso la madre a MA, in via Milano, n. 15 e ovunque la madre vorrà trasferire la propria residenza – purché nel territorio italiano”. CP_ Con la propria memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. depositata il 2/2/2022 il ha dato atto che la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ha domandato l'archiviazione del procedimento penale per violenza avviato a seguito di denuncia-querela sporta dalla Pt_1
Le ulteriori memorie istruttorie depositate dalle parti non hanno determinato alcun ampliamento del thema disputandum.
All'esito della successiva udienza del 9/6/2022, con ordinanza del 18/11/2022 – ivi integralmente confermata - sono state parzialmente ammesse le prove orali articolate dalle parti (i testi sono stati poi escussi alle udienze del 28/4/2023, del 5/6/2024, del 5/3/2025 e del
19/3/2025) ed è stata disposta CTU in ordine alla condizione dei minori ed alle capacità
8 genitoriale delle parti – l'elaborato peritale è stato quindi depositato dalla CTU Persona_4 in data 29/5/2023.
Nel corso del giudizio sono stati, inoltre, proposti da entrambe le parti plurimi ricorsi per la modifica dei provvedimenti provvisori assunti con ordinanza presidenziale del 30/12/2020.
In particolare, con ricorso ex art. 709 u.c. c.p.c. (iscritto il 17/11/2021 al RG 1313/2020 sub.1)
– preso atto che nel marzo 2021 la coniuge ha trasferito la propria residenza e CP_1 quella delle figlie da Grottammare a MA - ha chiesto di “disporre il collocamento invariato delle minori presso l'immobile di Via Ugo Foscolo 75 a Grottammare (AP), ove le stesse stabiliranno la propria residenza, con connessa alternanza settimanale o bi-settimanale dei genitori e obbligo di pagamento del relativo CP_ canone di affitto di €.350,00 in capo al IG. il cui importo andrà detratto dalla somma mensile stabilita nei provvedimenti presidenziali a titolo di mantenimento delle figlie e/o della moglie”; nell'ambito di tale sub procedimento ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo come il Parte_1
CP_ trasferimento sia stato imposto dagli “atteggiamenti ostili” tenuti dai parenti del (proprietari dell'appartamento adibito a casa familiare, residenti nel medesimo immobile) e come detto trasferimento non abbia inciso sul diritto di visita del padre alle minori (sussistendo una distanza CP_ di soli 10Km tra l'abitazione del e la nuova casa della . Nel corso del procedimento Pt_1 all'udienza del 24/3/2022 il ricorrente ha dato atto della sopravvenuta “conversione del contratto di CP_ lavoro del non più a tempo pieno a ma part-time” insistendo, in ogni caso, anche per tale motivo nella modifica dei provvedimenti economici con conseguente revoca del mantenimento in favore della coniuge.
Nelle more, con autonomo ricorso ex art. 709 u.c. c.p.c. (iscritto il 27/9/2022 al RG 1313/2020 sub.2) ha chiesto anch'essa – a motivo della condotta violenta del marito e della Parte_1 inadeguatezza della relativa collocazione abitativa presto la struttura alberghiera di famiglia - la CP_ modifica dei provvedimenti presidenziali come segue “sospendere il diritto-dovere di visita del signor con pernotto presso le sue abitazioni, non essendo egli disposto a garantire la tutela dei diritti primari delle minori nel tempo in cui gli sono affidate, almeno finché egli non sarà in grado di garantire una stabile e consona abitazione per le minori: - disporre che il resistente possa vedere ed avere con sé le figlie minori il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 19.00 e tutti i sabati dal mattino ore 10,00 alle ore 20,00”; in tale sub procedimento ha dedotto l'infondatezza della domanda – depositando in data 25/7/2022 lettera CP_1 di dimissioni volontarie per impossibilità dello stesso di trasferirsi presso la sede di Trieste.
Entrambi i ricorsi sono stati decisi con ordinanza del 18/6/2023 all'esito del deposito dell'elaborato peritale da parte del CTU, disponendo, a parziale modifica dell' ordinanza presidenziale del 30/12/2020, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie
[...]
e , con collocamento prevalente delle stesse presso la madre Persona_1 Persona_2
9 nell'attuale residenza di MA (disponendo quanto al diritto di visita del padre alle figlie che “- il padre possa tenere con sé infrasettimanalmente le figlie secondo il prospetto fissato dalla CTU a firma dott.ssa del lunedì, in via alternata, il padre tenga con sé una sola figlia mentre l'altra starà con la Per_4 madre e che nel corso di ulteriori due giorni infrasettimanali, alternativamente individuati nelle giornate del martedì
e mercoledì o del giovedì e venerdì, lo stesso tenga con sé entrambe le figlie) – in periodo scolastico, prendendo le minori all'uscita di scuola e riaccompagnandole a casa della madre entro le ore 20:00; mentre in periodo estivo prendendole a casa della madre alle ore 14:00 e riaccompagnandole a casa della madre alle ore 21:30 senza pernotto, salvo diverso accordo tra i genitori in considerazione delle esigenze delle minori;
- il padre possa tenere con sé le figlie a fine settimana alternati (cfr. prospetto p. 66 della CTU) dal sabato alle ore 10:00 alla domenica alle ore 21:30, con facoltà di pernotto delle minori presso il padre nel fine settimana, salvo diverso accordo tra i genitori in considerazione delle esigenze delle minori;
- durante le vacanze natalizie, alternativamente, di anno in anno, il padre terrà con sé le figlie dal 23 dicembre al 28 dicembre o dal 29 dicembre al 5 gennaio, nonchè per tre giorni durante le vacanza pasquali, comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo – con facoltà di pernotto delle minori presso il padre;
- per giorni quindici consecutivi durante le ferie estive, durante le quali le minori trascorreranno un periodo di 15 giorni consecutivi anche con la madre – con facoltà di pernotto delle minori anche presso il padre”). Con il medesimo provvedimento è stata rigettata la domanda svolta dal resistente di modifica dei provvedimenti economici (non risultando allo stato dimostrata l'effettiva rilevante incidenza del licenziamento sulle condizioni patrimoniali del CP_ né il divario economico tra i coniugi, emergendo dalla documentazione in atti un reddito annuo della di euro 4.700 euro circa). Pt_1
Con ulteriore ricorso ex art. 709 u.c. c.p.c. (RG 1313/2020 sub.3) in data 18/9/2023 Parte_1
ha dato atto che - a seguito di un breve periodo trascorso dalla figlia
[...] Persona_1 presso la nonna paterna - la minore ha manifestato la volontà di non rientrare a casa della madre
(ove da quella data non ha più fatto ritorno) ed ha pertanto domandato l'adozione dei
“provvedimenti necessari nell'interesse dei figli”; nel corso del sub procedimento ha dato CP_1 atto della volontà della minore di rimanere a vivere con il padre. E' stata, quindi, domandata relazione dei Servizi Sociali già incaricati di monitorare il nucleo familiare, i quali hanno confermato la volontà della minore di rimanere a vivere presso il padre (cfr. relazione del
30/10/2023) ed all' udienza del 9/11/2023 è stato disposto l'avvio (come richiesto dai Servizi e con l'accordo dei genitori) di un percorso psicologico di sostegno alla minore.
In pendenza del predetto sub-procedimento in data 9/1/2024 ha proposto CP_1 ulteriore ricorso ex art. 709 u.c. c.p.c. (iscritto al RG 1313/2020 sub.4), con cui ha domandato di
“revocare e/o modificare l'ordinanza del 18/6/23 emanata […] nell'ambito del giudizio RG 1313/2020 sub
1 e 2 e, per l'effetto, disporre a) la provvisoria ed immediata inversione del collocamento prevalente della minore
10 presso l'abitazione paterna riconoscendo alla madre il diritto di visita;
b) la revoca dell'assegno per Persona_1 il mantenimento della figlia – in fase di collocazione presso il padre - versato in favore della madre Persona_1
IG.ra c) la revoca dell'assegno per il mantenimento della IG.ra ; d) la revoca Parte_1 Parte_1 dell'assegno di mantenimento della figlia versato in favore della madre IG.ra ; e) Persona_2 Parte_1
l'accoglimento del nuovo calendario proposto” – deducendo: a) la volontà della minore di essere collocata CP_ presso il padre;
b) l'idoneità della struttura alberghiera (ove il si è trasferito a vivere dopo la separazione) ad accogliere le minori;
c) l'inidoneità della condizione economico patrimoniale del CP_ a far fronte agli obblighi di mantenimento posti a relativo carico in favore di moglie e figlie;
d) l'assenza di un effettivo divario economico con la avendo la stessa anche iniziato una Pt_1 stabile relazione con un compagno.
All'esito dell'udienza del 18/1/2024, in ragione dell'eccessiva conflittualità manifestata dai genitori, con ordinanza del 19/1/2023, è stato nominato curatore speciale delle minori
[...]
e l'Avv. LI OL, costituitosi in data 9/2/2024 – a Persona_1 Persona_2 seguito della cui costituzione, all'udienza del 22/2/2024 ha rappresentato la Parte_1
CP_ volontà di aderire alla richiesta del di “collocamento di entrambe le figlie presso lo stesso – essendo detta collocazione quella più adeguata a garantire alle bambine lo stesso tenore di vita che avevano in precedenza, nonché un rapporto reciproco”, dando altresì atto della volontà anche della figlia minore di Persona_2 trasferirsi presso il padre, per poter trascorrere più tempo con la sorella con la quale ha sempre vissuto.
Entrambi i ricorsi sono stati, quindi, decisi congiuntamente con ordinanza in data 2/3/2024 che,
a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 30/12/2020 (come già modificata con ordinanza del 18/6/2023), ha disposto “l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie
[...]
e , con collocamento prevalente delle stesse presso il padre nella ex residenza Persona_1 Persona_2 coniugale;
DISPONE quanto al diritto di visita di alle figlie che – salvo diverso accordo tra i Parte_1 genitori in considerazione delle esigenze delle minori: • la madre possa tenere con sé le figlie il mercoledì pomeriggi, prendendole all'uscita di scuola fino alle 19:30 (in periodo scolastico) ed alle 21:00 (in periodo estivo) – allorchè le riaccompagnerà a casa del padre;
• la madre possa tenere con sé le figlie a week-end alternati, dal venerdì dopo la CP_ scuola fino al lunedì mattina, allorchè le riporterà a scuola (o, in periodo estivo, a casa del alle ore 10:00); • durante le vacanze natalizie, alternativamente, di anno in anno, la madre terrà con sé le figlie dal 23 dicembre al
28 dicembre o dal 29 dicembre al 5 gennaio, nonchè per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo – con facoltà di pernotto delle minori presso la madre;
• durante le ferie estive per quindici giorni consecutivi nel mese di agosto - con facoltà di pernotto delle minori presso la madre;
durante le ferie estive le minori trascorreranno un periodo di 15 giorni consecutivi anche con il padre;
REVOCA l'obbligo di di versare a il CP_1 Parte_1
11 mantenimento mensile in favore delle minori;
PONE a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento delle figlie con il versamento a entro il giorno 5 di ogni mese, della somma CP_1 complessiva, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, di Euro 300,00
(trecento/00) – pari ad euro 150,00 per ciascuna figlia;
PONE le spese straordinarie necessarie per le figlie - regolamentate secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Fermo - a carico per il 50% di entrambi
i genitori”.
Con ordinanza emessa nella medesima data del 2/3/2024 nell'ambito del procedimento principale, inoltre - in ragione delle reciproche contestazioni delle parti in ordine alle condizioni economico reddituali - è stata disposta indagine della Guardia di Finanza nei confronti di entrambi i coniugi;
la relazione è stata depositata in data 26/4/2024 ed in data 3/6/24.
In data 17/4/2025 con ulteriore ricorso ex art. 709 ter c.p.c. (iscritto al RG 1313/2020 sub. 5) ha domandato disporre“- la revoca dell'assegno per il mantenimento della IG.ra CP_1 Parte_1
; - a carico della IG.ra il versamento di €.700,00 a titolo di mantenimento delle minori
[...] Pt_1
(€.350,00 per ciascuna figlia), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- a carico della IG.ra
il versamento di €.300,00 a titolo di mantenimento dell'ex marito, somma rivalutabile annualmente Pt_1 secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione dell'immobile sito a
Grottammare alla Via Ugo Foscolo”, rappresentando che: a) dal mese di novembre 2023 il resistente ha ripreso in locazione la ex casa coniugale e nell'attualità vi abita unitamente alle figlie;
b) la CP_ situazione economica del è peggiorata negli anni e nell'attualità è disoccupato e non può beneficare della NASPI;
l'azienda di famiglia di cui è socio al 33% è in crisi economica e negli anni dalla stessa ha ricavato entrate sempre più esigue;
c) da novembre 2024 ad aprile 2025 la ricorrente ha tenuto con se le minori solo due fine settimana al mese avendo deciso di rinunciare al proprio diritto di visita;
d) nell'attualità ha una relazione stabile con un altro Parte_1 uomo. La ricorrente con la propria memoria difensiva ha domandato il rigetto dell'istanza di CP_ modifica svolta dal deducendo come lo stesso – oltre ad avere piena capacità lavorativa - non possa essere ritenuto coniuge economicamente debole, in ragione delle proprietà immobiliari e di quote societarie (oltre ad essere chiamato all'eredità del padre, avente ad oggetto un rilevante compendio immobiliare e mobiliare); laddove la ancora nell'attualità percepisce reddito Pt_1 mensile di euro 1.000/1.200 circa ed è proprietaria unicamente dell'immobile in cui risiede.
All'udienza del 15/5/2025 la ricorrente ha ulteriormente precisato che “attualmente le figlie sono collocate con il padre e la stessa le sta sentendo solo telefonicamente nelle ultime settimane. Da atto che Per_1 ha avviato un percorso di psicoterapia e, tuttavia, ancora ha del risentimento verso la madre - a motivo del
[...] quale nell'ultimo periodo non si sono svolte le visite. Rappresenta che intende riavviare le visite e di stare essa stessa svolgendo un percorso psicologico per riuscire a meglio gestire le minori”; è stata quindi disposto un
12 aggiornamento della relazione dei Servizi Sociali – relazione depositata il 18/6/2025 in cui è dato atto che “la signora ha deciso di interrompere i diritti di visita nei weekend e durante un contatto Pt_1 telefonico la signora racconta di vivere in prima persona delle difficoltà emotive che non le consentono di trascorrere serenamente il tempo con le figlie e di averlo comunicato loro in un'occasione creata appositamente”.
Con memoria depositata in data 25/6/2025 – anche avuto riguardo alla predetta Parte_1 relazione di aggiornamento – ha modificato le domande in precedenza svolte e chiesto
“l'affidamento super esclusivo in capo al padre al fine di tutelare l'interesse delle minori ad una sana crescita psico‐ fisica”, rappresentando la “necessità di disporre che gli incontri madre‐figlie siano liberamente decisi” e dando atto che “l'assenza della condivisione di principi e valori comporta inevitabilmente l'impossibilità di esercitare in maniera condivisa l'affidamento delle due figlie minori. Esempio di detta discrepanza è la circostanza che Per_1 sia arrabbiata con la sottoscritta perché il padre attualmente sta svolgendo lavori di pubblica utilità
[...]
(questo, per aver riportato una condanna a seguito di una denuncia presentata per il reato di accesso abusivo al sistema informatico (art. 615-ter c.p.) suggerendo invece un comportamento omertoso e soccombente di fronte alle violazioni di legge. È evidente che i valori del padre, completamente assimilati dalle minori, sono opposti a quelli che la sottoscritta persegue, anche attraverso la professione esercitata, e che avrebbe auspicato trasmettere alle proprie figlie”.
All'udienza del 26/6/2025 - in considerazione delle predette circostanze sopravvenute – entrambe le parti ed il curatore speciale delle minori hanno domandato fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ed il difensore del ricorrente ha anche chiesto “che l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori venga decisa unitamente al merito del giudizio”.
Le conclusioni sono state pertanto precisate – come in epigrafe riportate - all'udienza del
10/7/2025 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con la propria comparsa conclusionale parte ricorrente ha insistito in tutte le domande in precedenza svolte. Parte resistente con la propria comparsa conclusionale ha a propria volta insistito in tutte le domande proposte, come modificate in sede di precisazione delle conclusioni
– eccependo, altresì, come le domande non riproposte dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni debbano intendersi rinunciate.
Il curatore speciale con la propria comparsa conclusionale ha dato atto che le minori nell'attualità insieme al padre “risultano vivere in un ambiente sufficientemente sereno e sicuro e tale da garantire loro una crescita ed una maturazione equilibrate”.
Parte ricorrente con la memoria di replica ha dedotto come in difetto di espressa rinuncia le domande non modificate in sede di precisazione delle conclusioni non possano intendersi abbandonate. La stessa ha, inoltre, domandato la cancellazione dagli atti di causa delle espressioni contenute nella comparsa conclusionale del resistente, ritenute “sconvenienti e offensive nei confronti della
13 sottoscritta, Avv. , sia nel ruolo di madre sia nella professione di avvocato”, con condanna di Parte_1 al pagamento della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale ex art. 89 co. 2 c.p.c.
Parte resistente con la propria memoria di replica ha, invece, insistito circa l'inadeguatezza della condotta della per l'avvenuto “abbandono delle figlie”. Pt_1
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, il
Collegio - dato atto che la separazione tra le parti è già stata dichiarata con sentenza parziale n.
566/2021 emessa in data 25/11/2021 e che le domande non riproposte dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni non possono intendersi rinunciate (in difetto di comportamenti concludenti della parte in tal senso - cfr. Cass. 27205/2023) - ritiene che le domande accessorie svolte possano essere solo parzialmente accolte, nei termini di seguito meglio appresso esplicati.
5. In via preliminare, vanno rigettate le contrapposte domande di addebito della separazione formulate dalle parti - per difetto di prova dei necessari presupposti.
La separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando sia da ascrivere al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo. Deve in sostanza sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione. L'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio - che è esclusivo onere di chi agisce dimostrare compiutamente ex art. 2697 c.c. – postula, dal lato del giudicante, una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro.
Pertanto, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, occorre dare la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (cfr. Cass. Civ. sez. I sentenza n.2059 del 14.02.2012 e tra le altre di recente Tribunale, Catania , sez. I , 12/06/2020 , n. 2025). Al riguardo la prevalente giurisprudenza ha, altresì, ritenuto che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse” (cfr. Cass. 31901/2018). L'accertamento di
14 violenza domestica esonera, pertanto, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'addebitabilità, del comportamento del coniuge autore delle violenze col comportamento del coniuge che sia vittima delle stesse, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e cioè costituenti anche essi violenza (cfr. Cass. 7388/2017; Cass. 4333/2016 ed altre conformi). Resta fermo che, esclude la sussistenza del nesso causale la raggiunta prova della presenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. Civ. sez. I sentenza n.25618 del 07.012.2007). Pertanto, quando sia accertata una crisi sentimentale tra i coniugi protrattasi per lungo tempo prima dei comportamenti illegittimi, i comportamenti stessi non possono essere visti in termini di antecedente causale rispetto alla separazione (cfr. Tribunale Pavia,
10/08/2016, n.1191).
Nel caso di specie, le violenze che la ha dedotto di avere subito dal coniuge in costanza di Pt_1 matrimonio non risultano provate - avendo la stessa prodotto la denuncia-querela sporta nell'agosto
2020 (con riguardo a fatti risalenti al periodo dal 2014 al 2018), l'attestazione di essersi rivolta ad un centro antiviolenza, nonchè certificazioni mediche che nulla provano circa le lamentate condotte CP_ violente del Dette condotte non sono emerse in maniera circostanziata neppure dalle dichiarazioni rese dai testi escussi;
laddove invece emerge dagli atti del procedimento penale svolto per i medesimi fatti (iscritto al RG1838/2020 mod. 21 della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Fermo): a) la richiesta di archiviazione svolta dal pubblico ministero in data 24/6/2021, sul presupposto che “profili di gravità e persistenza non appaiono sussistenti nel caso di specie, ove emergono principalmente frasi offensive pronunciate in occasione del frequenti litigi, da ricondurre alle complesse dinamiche scaturenti da una crisi di coppia e dalla conseguente conflittualità derivatane. Al riguardo bisogna rilevare come le dichiarazioni della parte offesa, rese prima in querela e poi nel verbale di sir, non sono sufficientemente circostanziate sugli episodi di violenza, e non consentono di ravvisare l'abitualità della condotta, atteso che gli episodi denunciati sarebbero occorsi a distanza di anni l'uno dall'altro e non appaiono, peraltro cortobanti da refetti medici. Il CP_ comportamento del invero, sembra essersi sostanziato soprattutto in atti di disprezzo e pressione psicologica, che seppur riprovevoli, non traducendosi in minacce e offese gravi, non paiono assumere rilievo penale”; b) la pronuncia nel medesimo procedimento da parte del GUP del Tribunale di Fermo in data 19/10/2023 di sentenza di non luogo a procedere nei confronti di “perché il fatto non sussiste”, atteso CP_1 che “dal racconto della querelante emerge come il rapporto personale, sin dall'origine, sia stato connotato da momenti di serenità alternati a momenti di maggiore difficoltà; in talune occasioni sono emerse divergenze in ordine a scelte di CP_ rilievo (quelle di avere un secondo figlio, quella di continuare la attività dei genitori di quelle relative alla gestione
e al lavoro in tale attività). In riferimento a tali contesti - a volte più conflittuali e a volte meno - si sono verificate liti, CP_ situazioni di disagio e di ansia. In qualche occasione ha schiaffeggiato la moglie (fatto che assume rilievo penale
15 quale lesione o percossa); in talune occasioni l'ha offesa, in più occasioni non l'ha aiutata con le figlie, in altre occasioni ha espresso tutta la disistima nei suoi confronti, cosi provocando dolore e ansia. Trattasi di comportamenti posti in essere nell'arco di svariati anni che, pur se chiaramente indicativi di un rapporto faticoso e poco felice, non appaiono connotati dalla gravità offensiva richiesta dalla norma, diretta ad evitare non qualsivoglia pregiudizio o disagio - seppure incidenti sulla quotidianità - ma condotte prevaricatrici tanto gravi da dare origine a sofferenze fisiche e morali intollerabili e incompatibili con la libertà personale della p.o. Non è inoltre concretamente ravvisabile la abitualità CP_ richiesta dalla norma atteso che dal racconto della denunciante emerge come le condotte più violente ed offensive di sopradescritte, siano state episodiche ed occasionali . Va infine rilevato che le difficoltà nella gestione del diritto di visita
e nella educazione delle minori dopo la separazione assume rilievo unicamente nel contesto del rispetto delle prescrizioni disposte nel procedimento civile”.
Dagli atti è emersa, inoltre, un'accesa conflittualità tra le parti presente da anni (e confermata dalle stesse dichiarazioni dei testi), anche dovuta alla forte gelosia della (confermata dai testi Pt_1
all'udienza del 28/4/2023, Scartozzi sall'udienza del 19/3/2025 e all'udienza del Tes_1 CP_2
25/3/2025).
Pertanto, le generiche contestazioni mosse da entrambi i coniugi in ordine alla reciproca violazione dei doveri coniugali deve in specie essere ritenuta la conseguenza, piuttosto che la causa, di una crisi di coppia già presente da tempo, mentre non risulta dimostrato che il dissolvimento dell'unità familiare possa effettivamente farsi risalire al comportamento dell'uno, piuttosto che dell'altro coniuge. Conseguentemente le reciproche domande di addebito vanno entrambe rigettate.
6. Quanto alle ulteriori domande svolte dalle parti in merito all'affidamento ed al collocamento delle figlie, va dato atto che l'ambito dei poteri di intervento del giudice in materia di responsabilità genitoriale è delineato dall'art. 337 ter c.c. ed è, dunque, finalizzato a garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, nelle modalità più idonee a soddisfare l'interesse dello stesso. Il giudice, pertanto, non è vincolato alle richieste avanzate dalle parti, né agli accordi intercorsi tra le stesse, potendo anche pronunciarsi "ultra petitum" nel superiore interesse del minore (cfr. in tal senso Cass. n. 25055/2017; Cass. 10174/2012 e altre).
E' noto che l'art. 337-ter c.c preveda l'affidamento condiviso quale regola, dovendosi considerare tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psico-fisico dei figli. Tuttavia, nel vigente assetto ordinamentale, l'affidamento esclusivo può essere disposto nel caso in cui l'ordinario regime dell'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore. In assenza di ogni tipizzazione normativa, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorrerà che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in
16 concreto pregiudizievole per il minore (com'è nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura e di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento" (cfr. Cass. n. 18559/2016; Cass n. 27/2017; Cass. n.
6535/2019).
L'affidamento esclusivo può, pertanto, essere disposto ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, o anche in caso di un'obiettiva lontananza o inaffidabilità di uno di un genitore che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità. Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, la predetta condizione di inidoneità educativa di un genitore e l'inadeguatezza del modello dell'affidamento condiviso a tutelare le esigenze del minore può verificarsi anche in caso di disinteresse nei confronti del figlio o di omessa contribuzione economica e collaborazione con l'altro genitore – si richiama sul punto l'orientamento dominante della Cassazione secondo cui “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Nel caso di specie, la CTU svolta in corso di causa (depositata il 29/5/2023), pur rilevando criticità in entrambe le figure genitoriali – avendo dato atto che “La signora non ha superato i traumi della sua infanzia e ciò condiziona anche l'attualità. La signora sembra avere una personalità dai tratti istrionici Pt_1 funzionali a nascondere una condizione depressiva e una percezione di inadeguatezza e di dipendenza affettiva dall'altro […] La IGnora presenta delle importanti criticità personologiche che interferiscono sullo Pt_1 svolgimento delle funzioni genitoriali. Il suo bisogno di dipendenza dalle figure affettivamente vicine la portano ad appoggiarsi eccessivamente alle figlie, ostacolandone il normale processo evolutivo, richiedendo a loro una completa alleanza. La IGnora risulta essere una madre che tende ad anteporre i propri bisogni emotivi a quelli delle figlie, seppur la donna dica esattamente il contrario. La IGnora risulta mancante della capacità di accogliere le riflessioni rispetto alle problematiche della sua famiglia al fine di comprendere gli effetti e le responsabilità personali. Pur possedendo adeguate capacità di gestione e di supporto per le figlie, quando si attivano i suoi di bisogni, perde di vista quelli delle figlie, convinta di essere migliore e più adeguata del padre delle figlie”; mentre il padre “Si mostra passivo, portato alla delega piuttosto che attivo, dinamico ed intraprendente. Ciò si ripercuote sulle figlie poiché la sua
17 mancanza di entusiasmo e di energia si trasforma nella pratica e nella quotidianità in rinunce e nella difficoltà di essere un esempio ed una buona guida per le figlie stesse” (cfr. p. 60-61) - è pervenuta alle seguenti conclusioni “a seguito della valutazione svolta si ritiene che entrambi i genitori presentino in misura diversa degli aspetti di criticità per quanto riguarda l'esercizio della genitorialità. La signor chiede l'affidamento esclusivo. Pt_1
Richiesta che appare essere funzionale solo a se stessa e alla sua situazione ma non alle esigenze delle minori e soprattutto della figlia Dall'osservazione e da quanto emerso dal percorso della Ctu, seppur presenti delle Per_1
CP_ criticità, queste non sono sufficienti a “togliere l'affidamento delle figlie al sig. Inoltre, non si può non tenere conto di quanto rilevato nell'ultimo colloquio effettuato con la minore un colloquio commovente , difficile e doloroso Per_1 in cui la minore ha manifestato la difficoltà che sta vivendo a causa della situazione familiare. La ragazza ha espresso il desiderio di avere due genitori che possano prendere delle decisioni per lei. Vuole sentire di poter fare affidamento e poter contare su entrambi e rifiuta l'idea di essere affidata esclusivamente ad uno dei due. La sottoscritta condivide quanto espresso dalla minore che risulta essere la più matura di questa famiglia. con sofferenza riesce a dire Per_1 che lei vuole che la sua vita venga gestita da entrambi. L'affidamento super esclusivo, sia pensato alla madre sia pensato al padre, sebbene quest'ultimo non lo abbia chiesto, non costituisce una scelta protettiva per le minori […]”
(cfr. pp. 65-66).
Tuttavia, nel corso del giudizio, successivamente al deposito della CTU, la figlia maggiore Per_1
– in precedenza affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la
[...]
- ha manifestato la volontà di essere collocata presso il padre in ragione di un'elevata Pt_1 conflittualità con la madre (come confermato dai Servizi Sociali già incaricati di monitorare il nucleo familiare). Detta volontà è stata confermata anche dalle parti all'udienza del 18/1/2024, alla quale i genitori hanno concordato sull'opportunità del collocamento della minore presso il padre (richiesta CP_ cui ha aderito anche il curatore speciale della minore) - sicchè successivamente il al fine di garantire ad entrambe le minori un ambiente abitativo adeguato, si è ritrasferito a vivere con le stesse presso la ex casa coniugale.
Successivamente alla collocazione delle minori presso il padre, l'ultima relazione di aggiornamento dei servizi sociali depositata in data 18/6/2025 ha dato atto che “la relazione comunicativa della coppia CP_ genitoriale è restata pressoché invariata […] Secondo la qualsiasi canale di contatto viene sfruttato dal Pt_1 per imporre alla stessa la propria percezione imponendole come dovrebbero andare le cose. Già a partire dal mese di novembre la signora metteva al corrente la scrivente della scelta arbitraria riguardo alla rinuncia del diritto di Pt_1 visita infrasettimanale nella giornata del mercoledì in quanto gli impegni extra scolastici delle minori [..] Non le garantivano una buona qualità del tempo con le figlie dovendo rinunciare anche ad impegni lavorativi. La signora ha sempre riferito alla scrivente che le minori stanno bene con la figura paterna, Tanto che in occasione delle Pt_1 festività natalizie che in quelle pasquali la signora ha comunicato alla scrivente delle variazioni sul suo diritto di visita così che le minori hanno trascorso tali festività con il padre e la di lui rete familiare […] In data 20 Marzo si è tenuto
18 CP_ un colloquio con il signor riferisce che la quotidianità con le figlie procede bene, senza nessuna criticità. Per_2
ha terminato il ciclo riabilitativo logopedico presso il Santo NO frequenta danza e l'andamento scolastico
[...] appare buono. Rispetto ad il padre riferisce di aver avuto la percezione come se la figlia avesse perso la Per_1 motivazione per andare dalla madre, mentre lui vorrebbe insistere per non farle perdere un rapporto. Si rimanda al
Paci di accogliere lo stato d'animo di e di rassicurarla dandole una stabilità familiare. La figura paterna Per_1 durante i colloqui appare sempre disponibile e molto razionale, esponendo in modo chiaro il pensiero di come la stia rinunciando ad un suo dovere genitoriale. In data 8 Aprile viene svolta una visita domiciliare a casa del Pt_1
CP_ Persona_ per incontrare le minori. è intenta nelle sue cose in procinto nell'andare a danza, anche se non appare estremamente motivata. è seduta sul divano in quanto ha avuto un infortunio al malleolo. A seguito di queste Per_1 infortunio si apprende che hanno avuto un diverbio. La racconta di avere dovuto accompagnare Persona_5 Pt_1 la figlia a una visita medica, avendo dovuto sottrarre tempo ed impegni che invece sono spettanti al genitore collocatario.
Durante la visita domiciliare racconta di aver avuto un diverbio con la madre in quanto la stessa espresso Per_1 davanti al medico delle considerazioni sulla vita familiare. La ragazza riferisce che la madre esponendosi così davanti
a un medico esplicitando la separazione e altre informazioni si è sentita violata nei racconti del proprio vissuto familiare. appare una ragazza molto più matura della sua età e appare cosciente del fatto che la mamma in Per_1 questa fase della vita non riesce a gestire il tempo con le figlie. Nonostante questo madre figlia conserva un rapporto telefonico libero. Si ribadisce alla ragazza di usufruire del tempo che ha con lo psicologo per affrontare questi vissuti in riferimento al rapporto madre figlia. A seguito di questo evento la signora ha deciso di interrompere i diritti Pt_1 di visita nei week-end e durante un contatto telefonico, la signora racconta di vivere in prima persona delle difficoltà emotive che non le consentono di trascorrere serenamente il tempo con le figlie e di averlo comunicato loro in un'occasione creata appositamente. La signora riferisce di sentirsi fragile e di non essere nelle condizioni idonee per poter svolgere il suo ruolo genitoriale. Si dichiara consapevole che questa distanza creata potrebbe essere vista come un assenteismo genitoriale ma a suo dire, è solo una protezione che versa nei confronti delle figlie perché non vuole che la vedano in queste condizioni. In questo periodo la signora ha rafforzato gli incontri con il terapeuta di sua fiducia per elaborare i suoi vissuti personali. La scrivente propone alla signora la possibilità di provare a calendarizzare degli incontri anche solo ripristinando la giornata infrasettimanale ma ad oggi, la madre delle minori, non sente di avere la condizioni emotive per ripristinare un diritto di visita strutturato, riferendo altresì di sentire telefonicamente le figlie […] Da un colloquio telefonico con la ragazza manifesta la sua rassegnazione nei riguardi della scelte materna e spera che Per_1 in futuro si creino momenti di condivisione. Riferisce che la mamma ha parlato ad entrambe le figlie, comunicando loro di non stare bene e che per un periodo non si sarebbero viste. Non nasconde preoccupazione per la sorella più piccola, che le chiede spesso di sentire la mamma dicendole che le manca e chiedendole di fare la videochiamata serale. Auspica che in futuro la mamma possa tornare a dedicare loro del tempo, riferendo di avere voglia di vederla. Ad oggi non si ravvedono elementi pregiudizievoli nei riguardi delle minori che sono ben accudite e seguite dalla figura paterna
19 supportata dalla lui di rete parentale, pertanto si resta a disposizione per eventuali chiarimenti” (cfr. relazione del
18/6/2025).
La condotta tenuta dalla madre che ha volontariamente interrotto il diritto di visita, manifestando un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, rende in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, potendo causare anche paralisi decisorie nelle scelte quotidiane della vita delle figlie.
Viene, pertanto, in specie ritenuto opportuno disporre l'affidamento esclusivo delle minori
[...]
e al padre, con collocamento prevalente presso la residenza dello Persona_1 Persona_2 stesso.
Si rileva, in ogni caso, come nel modulo dell'affidamento monogenitoriale, sebbene il genitore cui sono affidati i figli abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità su di essi, le decisioni di maggiore interesse per i minori sono comunque adottate da entrambi i genitori.
7. Poiché l'affidamento esclusivo non preclude al genitore non affidatario di esercitare il proprio diritto di visita nei confronti delle minori - nell'interesse delle minori stesse, in applicazione del principio di bigenitorialità che non comporta una proporzione matematica dei tempi di frequentazione del minore (cfr. Cass. n. 31902/2018) e tenuto conto di quanto emerso dagli atti circa la condotta della (ed il disagio da questa manifestato, in ragione del quale ha Pt_1 domandato che il diritto di visita della stessa alle figlie sia “con modalità libere in base alla volontà delle figlie
e compatibilmente ai lori impegni”), nonché, in ogni caso, dell'esigenza delle figlie di mantenere una relazione continuativa con la madre – appare congruo disporre che la madre possa vedere e tenere con sé le figlie, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze delle minori ed, in ogni caso, senza coartazione alcuna della volontà delle stesse:
− due giorni alla settimana ed a fine settimana alterni (nella giornata o del sabato o della domenica), previa comunicazione al padre con un preavviso minimo di 24 ore;
− nel periodo delle vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi da comunicare al padre entro il 31 maggio di ogni anno;
− durante le festività natalizie per cinque giorni anche non consecutivi, compresi, ad anni alterni, la vigilia di Natale o il giorno di Natale, nonché l'ultimo dell'anno o il Capodanno;
durante le festività pasquali per tre giorni anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo
8. Quanto al contributo economico da porre a carico della madre, va rilevato come l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole rinviene la propria fonte direttamente nella legge ed in particolare negli artt. 147 e 337 ter c.c. , che impongono a ciascuno dei coniugi di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
20 Il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti economici è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi sempre pronunciarsi anche
“ultra petitum”(cfr. Cass. n. 25055/2017): l'assegno di mantenimento dovuto dal genitore non convivente risponde, infatti, all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario (cfr. Cass. 24316/2013; Cass.
25300/2013).
Pertanto, in considerazione del regime di affidamento sopra descritto, delle ordinarie esigenze di minori della medesima età e della documentazione economica in atti (rilevato che il reddito lordo dichiarato da relativo agli anni 2021, 2023 e 2024 risulta progressivamente Parte_1 aumentato, ammontando rispettivamente ad euro 4.781, euro 4.184 ed euro 12.825; mentre il reddito lordo dichiarato da risulta progressivamente diminuito, ammontando nelle annualità CP_1
2022, 2023 e 2024 ad euro 21.249, euro 15.783 ed euro 11.419 - cfr. dichiarazioni dei redditi in atti e relazione della Guardia di Finanza), appare congruo porre a carico della madre, genitore non affidatario, un assegno di mantenimento per le figlie di complessivi € 400,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, che dovrà versare in favore di Parte_1 [...] ntro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. CP_1
Quanto alle spese straordinarie per le figlie le stesse vanno individuate secondo il protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Fermo e poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Il genitore che avrà anticipato tali spese potrà richiederne il rimborso pro quota all'altro genitore, previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.
9. Quanto alle reciproche domande di mantenimento svolte dalle parti, le stesse appaiono entrambe da rigettare non sussistendone i presupposti.
Sebbene l'assegno di mantenimento sia espressione del dovere di assistenza materiale che non è obliterato dalla sospensione degli obblighi di natura personale conseguenti alla separazione - diversamente dall'assegno divorzile di natura composita, assistenziale e compensativa - chi invoca il riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento deve provare la sussistenza dei presupposti anche di ordine economico, in termini di rilevante squilibrio patrimoniale rispetto all'altro coniuge, assenza di adeguati redditi propri e di capacità lavorativa (dando prova che non sussiste neppure una effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita che gli consenta un reddito adeguato); “tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, l'effetto è di non poter porre a carico dell'altro
21 coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale.” (cfr. Cassazione civile , sez.
VI, 20/03/2018 , n. 6886; Tribunale, Lanciano , sez. I , 08/03/2021, n. 68).
In specie, entrambi i coniugi risultano proprietari di immobili (cfr. relazione Guardia di Finanza in atti) inoltre risulta avere conseguito nel corso del giudizio un incremento reddituale Parte_1
(avendo dichiarato nell'anno 2024 un reddito di euro 12.825, a fronte di redditi dichiarati nelle precedenti annualità di euro 4.000 circa), mentre (sebbene titolare di quote di CP_1 partecipazione nella società familiare) ha visto una progressiva riduzione del proprio reddito
(dichiarato nel 2024 pari ad euro11.419 a fronte di precedenti redditi dichiarati per le annualità 2022
e 2023 di euro 21.249 ed euro 15.783), ciò anche in seguito al proprio licenziamento volontario legato all'esigenza di assicurare maggiore presenza nella vita delle figlie. Pertanto, non risulta dagli atti una disparità reddituale tale da giustificare all'attualità l'obbligo di uno dei coniugi di contribuire al mantenimento dell'altro - nulla avendo le parti specificamente dedotto, né provato, neppure in ordine allo stile di vita condotto in costanza di matrimonio, al fine di dimostrare l'inidoneità dell'attuale reddito percepito a consentire di mantenere il pregresso tenore di vita.
Pertanto, non si ritengono sussistenti i presupposti per porre a carico di uno dei coniugi l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'altro.
10. In merito alla domanda formulata dalla ricorrente con la propria memoria di replica di
“disporre la cancellazione dagli atti di causa delle citate espressioni, contenute nella comparsa conclusionale, redatta dalla difesa del resistente e depositata in data 08.10.25, e, condannare al pagamento della somma di € CP_1
30.000,00, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore della sig.ra Avv. ai sensi del comma 2 dell'art. 89 c.p.c.” la stessa deve Pt_1 Pt_1 essere rigettata ritenendosi le espressioni utilizzate dalla parte resistente nei propri scritti difensivi adeguate alla dialettica processuale in considerazione della materia trattata e della peculiarità del caso
(considerato il mutamento delle domande svolte dalla nel corso del processo, di cui è già Pt_1 stato sopra dato atto).
11. La natura del giudizio e l'accoglimento parziale delle domande proposte da entrambi i coniugi giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Le spese di CTU già liquidate con separato provvedimento vengono poste in solido a carico delle parti – disponendone il pagamento a carico dell'erario per il 50% (richiamata C. Cost. n. 166/2022), risultando la parte ammessa al gratuito patrocinio sin dall'introduzione del giudizio (risultando invece Parte_1 ammesso al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine del 4/4/2025, CP_1 successiva al deposito della CTU).
P.Q.M.
22 Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
RIGETTA le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti;
DISPONE l'affidamento esclusivo delle minori e al padre, con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso la residenza dello stesso;
DISPONE che il diritto di visita della madre alle figlie sia regolato secondo le modalità indicate al punto n. 7 della presente sentenza;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a entro e non oltre il Parte_1 CP_1 giorno 10 di ogni mese a titolo di mantenimento per le figlie la somma di complessivi € 400,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
PONE le spese straordinarie per le figlie - individuate secondo le indicazioni del protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Fermo - a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, secondo quanto indicato in motivazione;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti – ponendo in solido le spese di CTU a carico delle parti e disponendone per il 50% il pagamento a carico dell'erario, risultando la parte Parte_1
ammessa al gratuito patrocinio.
[...]
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 11/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 1313/2020 promossa da:
(C.F. ), in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1
- Ricorrente Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele CP_1 C.F._2
Sciarra, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “separazione giudiziale”
***
1 CONCLUSIONI
All' udienza del 9/7/2025 – svolta con le modalità della trattazione scritta - le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per PARTE RICORRENTE il difensore ha precisato le conclusioni come segue “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, disporre: - il collocamento delle minori e Persona_1 Persona_2 con il padre, presso la ex casa coniugale di Grottammare, alla via Foscolo, 75, o ovunque il padre vorrà stabilire la CP_ residenza nel territorio italiano;
- disporre l'affidamento super-esclusivo delle minori al sig. con attribuzione al medesimo dei poteri di adottare da solo, in difetto di esplicita opposizione da parte della sig.ra anche le Pt_1
CP_ decisioni di maggiore interesse per le minori;
- la responsabilità genitoriale sarà esercitata esclusivamente dal sig. tenendo conto delle capacita, delle volontà e delle inclinazioni delle figlie;
- viene comunque garantito il diritto - dovere di visita della madre sulle minori, da esercitarsi con modalità libere in base alla volontà delle figlie e compatibilmente ai lori impegni;
- la sig.ra corrisponderà un mantenimento mensile di € 150,00 a figlia, € 300,00 mensili, Pt_1
CP_ mentre nulla sarà dovuto dalla madre per le spese straordinarie che saranno concertate in autonomia dal sig. in CP_ quanto genitore con affido super esclusivo;
- il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno periodico mensile Pt_1 di euro cinquecento (euro 500,00) come assegno di mantenimento della moglie, anche a titolo compensativo per il contributo dato alla formazione del patrimonio del coniuge con conseguente sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali che hanno comportato ad oggi la difficoltà della sig.ra ad affermarsi nel proprio Pt_1
CP_ ambito professionale, essendosi occupata delle figlie e della società della famiglia Il tutto con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Per PARTE RESISTENTE il difensore ha precisato le conclusioni come segue: “Voglia, l'Ill.mo
Tribunale adito, per tutte le motivazioni addotte in tutti gli scritti difensivi inclusi quelli dei sub procedimenti, disporre: ➢ il collocamento delle minori e con il padre sig. ➢ Persona_1 Persona_2 CP_1
l'affidamento super-esclusivo delle minori al sig. ➢ l'addebito, alla IG.ra , della CP_1 Parte_1
separazione personale dei coniugi per esclusiva responsabilità della stessa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento della moglie, a far data dall'introduzione della presente causa;
➢ la revoca dell'assegno per il mantenimento della IG.ra ; ➢ a carico della IG.ra il versamento di Parte_1 Pt_1
€.700,00 mensili a titolo di mantenimento delle minori (€.350,00 per ciascuna figlia), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al rimborso delle spese straordinarie;
➢ a carico della IG.ra il Pt_1
versamento di €.300,00 mensili a titolo di mantenimento dell'ex marito, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, anche a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione dell'immobile sito a Grottammare alla Via Ugo Foscolo”.
2 Per le minori e il curatore speciale Avv. Persona_1 Persona_2
OL LI ha precisato le conclusioni come segue “l'attuale collocazione delle bambine presso il padre, con possibilità di visita da parte della madre, appare una soluzione positiva in quanto le stesse risultano vivere in un ambiente sufficientemente sereno e sicuro e tale da garantire loro una crescita ed una maturazione equilibrate, il sottoscritto nell'interesse delle minori conclude chiedendo che le stesse bambine siano congiuntamente affidate ai genitori con collocazione presso il padre e con diritto/dovere della madre di fare visita alle figlie secondo il programma genitoriale che verrà predisposto dall'Ill.mo Tribunale adito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/8/2020 ha instaurato il presente Parte_1 procedimento al fine di ottenere la separazione, con addebito al coniuge con il CP_1 quale ha contratto matrimonio il 27/6/2009 a Grottammare - trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune Anno 2009, Numero 21, Parte II, Serie A.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, la ricorrente ha dedotto che:
− dall'unione coniugale sono nate due figlie, (il 3/3/2010) e Persona_1 [...]
(il 20/11/2016); Persona_2
− i coniugi successivamente al matrimonio hanno fissato la residenza familiare in un immobile sito a Grottammare, via Ugo Foscolo n.75 – messo a disposizione dallo zio del resistente dietro pagamento di un canone di euro 350;
− dal 2018 i rapporti tra i coniugi si sono gravemente deteriorati ed è venuta meno ogni comunione affettiva, sicchè in data 31/8/2018 gli stessi avevano già deciso di separarsi sottoscrivendo una scrittura privata per la regolamentazione dei relativi rapporti (mai CP_ omologata), con la quale il si impegnava a versare alla coniuge a titolo di contribuito al mantenimento della stessa e delle figlie la complessiva somma mensile di euro 1.105,00; CP_
− la crisi matrimoniale è da imputare in via esclusiva alle condotte tenute dal che, sin dai primi anni di convivenza, ha manifestato comportamenti aggressivi, screditanti ed in violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, mostrando totale disinteresse nei confronti della famiglia e delle figlie;
in particolare, lo stesso ha ripetutamente anteposto attività personali (quali allenamenti di calcetto e viaggi all'estero) alle necessità coniugali, lasciando più volte la coniuge sola anche in periodi di gravidanza o immediatamente successivi al parto;
ha ostacolato il rapporto della moglie con la propria famiglia
3 d'origine; si è opposto all'inserimento della prima figlia al nido per ragioni economiche, determinando un significativo pregiudizio per la carriera della (la quale esercita Pt_1 la professione di avvocato); nel 2010 ha assunto la decisione di riaprire, senza alcun previo confronto con la coniuge, l'hotel di famiglia, richiedendo alla di Pt_1 occuparsi della gestione dell'attività; in più occasioni ha tenuto condotte violente, sia verbali che fisiche, in danno della coniuge ed alla presenza delle figlie, nonché relazioni extraconiugali (l'ultima delle quali è culminata con la manifestazione della volontà di separarsi);
− nel corso della vita matrimoniale sono insorte rilevanti divergenze tra i coniugi anche in CP_ ordine alla gestione delle figlie, avendo il assunto atteggiamenti inadeguati all'esercizio delle funzione genitoriale, non partecipando alla vita scolastica e quotidiana delle minori (disinteresse aggravatosi negli anni 2018 e 2019, successivamente alla sottoscrizione della scrittura privata sopra citata, allorchè ad esempio si contrapponeva alla decisione della madre di cambiare scuola alla figlia minore sebbene “l'insegnante aveva lasciato la bambina senza pranzo” - giudicando non grave tale comportamento - ed autorizzava la figlia di anni 10 ad iscriversi al social “tik tok”), assumendo Persona_1 decisioni educative inappropriate – condotte che giustificano l'affidamento super esclusivo delle minori alla madre, risultando il padre inidoneo all'esercizio della funzione genitoriale;
− è dipendente con contratto a tempo indeterminato di una società con CP_1 sede legale a Milano (“con qualifica tecnico delle videoconferenze”) e percepisce una retribuzione netta mensile di euro 1.600 circa;
lo stesso è, inoltre, proprietario di un terreno agricolo sito a San Benedetto del Tronto e titolare di partecipazioni societarie nella misura del 33% della Società Agricola “Il Corbezzolo” (società che svolge anche attività alberghiera “convertita nell'anno 2017 in agriturismo che viene aperto al pubblico nei mesi CP_ estivi”), le cui restanti quote appartengono ai genitori del
− esercita dal 2008 la professione di avvocato e, tuttavia, percepisce un Parte_1 reddito inadeguato al mantenimento proprio e delle figlie, essendosi dovuta dedicare negli anni all'accudimento di queste ultime ed alla gestione della struttura ricettiva avviata dalla famiglia del merito.
Per gli esposti motivi la ricorrente ha domandato al Tribunale di dichiarare la separazione tra i coniugi con addebito al marito, regolamentando i rapporti tra le parti alle seguenti condizioni: “- assegnare alla sig.ra la casa coniugale di Grottammare, in via Ugo Foscolo, n. 75, (detenuta il Pt_1 locazione); - disporre l'affidamento super-esclusivo delle minori alla sig.ra con attribuzione alla medesima Pt_1
4 CP_ dei poteri di adottare da sola, in difetto di esplicita opposizione da parte del sig. anche le decisioni di maggiore interesse;
- le figlie fisseranno la residenza con la madre a Grottammare, in via Ugo Foscolo, n. 75 e ovunque la madre vorrà trasferire la propria residenza – purché nel territorio italiano;
- viene comunque garantito il diritto - dovere di visita del padre sulle minori, da esercitarsi con le modalità che seguono: il padre potrà tenere con sé le figlie minori per due fine settimana al mese alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- la responsabilità genitoriale sarà esercitata esclusivamente dalla sig.ra tenendo conto delle capacità, delle Pt_1 volontà e delle inclinazioni delle figlie;
- il sig. corrisponderà alla sig.ra un CP_1 Parte_1 assegno periodico mensile di euro novecento mensili (euro 900,00) per il mantenimento delle figlie minori ed euro trecento (euro 300,00) come assegno di mantenimento della moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT del costo nazionale della vita e da versarsi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra acceso presso la Banca di Ripatransone Credito Cooperativo, filiale di San Parte_1
Benedetto del Tronto, alla Via A. Manzoni;
- tutte le spese straordinarie per le figlie, mediche, odontoiatriche, sportive, quelle relative all'istruzione e alle attività ad essi complementari saranno pagate nelle misura del 70% dal marito e del 30% dalla moglie”.
2. Il resistente costituitosi in giudizio già nella fase presidenziale, senza CP_1 opporsi alla domandata pronuncia di separazione tra i coniugi - ha contestato ogni ulteriore allegazione avversaria, chiedendo a propria volta l'addebito della separazione alla moglie e formulando richieste alternative con riguardo alle ulteriori pronunce accessorie. Lo stesso in particolare ha dedotto che:
− la comunione morale e spirituale tra i coniugi è venuta meno a causa dell'eccessiva gelosia manifestata dalla sin dai primi anni del matrimonio, avendo la stessa Pt_1 assunto nei confronti del marito un atteggiamento morboso ed ossessivo, disapprovando l'ordinaria pratica da parte dello stesso di attività sportive, reagendo in modo eccessivo ad ogni contatto anche lavorativo con altre donne e pretendendo nel corso del rapporto CP_ continue rassicurazioni (giungendo a chiedere che “la ragazza alla pari” assunta dal per aiutale la nel 2012 dopo la nascita della seconda figlia “fosse mandata via in Pt_1 anticipo”) – condotte idonee a giustificare l'addebito della separazione alla Pt_1
CP_
− il non ha mai intrattenuto relazioni extraconiugali in costanza di matrimonio, né tenuto comportamenti violenti o denigratori nei confronti della coniuge, nonostante i frequenti e accesi litigi, sempre determinati dall'eccessiva gelosia della Pt_1
− gli atteggiamenti aggressivi e morbosi della ricorrente hanno provocato nel resistente un costante stato di ansia ed hanno reso la convivenza intollerabile, tanto che nel 2018 il CP_ ha manifestato alla coniuge la volontà di separarsi, formalizzando tale decisione con una scrittura privata di regolamentazione dei rapporti, mai omologata - successivamente
5 alla stipula della quale lo stesso si è trasferito a vivere presso la struttura alberghiera di famiglia (e, tuttavia, i coniugi hanno continuato a passare insieme vacanze estive e festività);
− nel 2020 in periodo di pandemia per concorde decisione dei coniugi le figlie hanno trascorso un “periodo in campagna assieme al padre”, a seguito del quale il comportamento CP_ della verso il si è reso più aggressivo e denigratorio;
Pt_1
CP_
− il è sempre stato un padre presente nella vita delle figlie, garantendo alle stesse un continuo sostegno sia economico, che affettivo;
lo stesso ha anche collaborato con la moglie nell'espletamento delle faccende domestiche (nonostante l'impegno lavorativo a tempo pieno) e durante i periodi estivi ha assunto una baby-sitter che coadiuvasse la nella gestione delle minori – in aggiunta all'aiuto sempre fornito a quest'ultima Pt_1
CP_ dalla famiglia del nella gestione delle minori;
− negli anni la ricorrente ha tenuto comportamenti disfunzionali anche rispetto alla crescita delle figlie - ciò in particolare successivamente alla separazione, allorchè in più occasioni ha lasciato la figlia di tre anni a casa da sola mentre accompagnava la primogenita a scuola, ha ripreso le figlie da scuola in ritardo, ed ha inviato all'ufficio scolastico regionale un esposto sulla condotta delle insegnanti poi rivelatosi infondato – circostanze che inducono a dubitare dell'idoneità genitoriale della Pt_1
− il resistente lavora come dipendente di una società e percepisce una retribuzione mensile di euro 1.300 circa, oltre ad essere socio nella misura del 33% della società agricola “il
Corbezzolo”; tuttavia, negli anni i redditi netti dallo stesso percepiti sono progressivamente diminuiti, passando da euro 25.890 nel 2018 ad euro 25.122 nel 2019 ed ad euro 12.868 nel 2020, a causa del quasi azzeramento dei proventi derivanti dalla partecipazione societaria (gravata da finanziamenti) ed essendo stato posto in cassa integrazione;
per tale ragione il resistente ha, anteriormente al presente giudizio, domandato alla la Pt_1 modifica dell'accordo economico di cui alla scrittura privata, non essendo più in grado di sostenere il pagamento della somma mensile di euro 1.055,00 - richiesta non accolta dalla la quale ha avanzato pretese più consistenti;
Pt_1
− non ha mai prestato attività lavorativa stabile presso l'agriturismo di Parte_1 famiglia del coniuge, avendo la stessa piuttosto ivi trascorso le vacanze ed avendo sempre svolto con continuità la professione di avvocato, mantenendo in ragione di ciò
l'iscrizione all'albo – attività che continua ad esercitare anche nell'attualità.
Per tali motivi il resistente ha domandato al Tribunale di: “- Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla IG.ra , quindi autorizzare i coniugi a vivere separatamente, nel Parte_1
6 rispetto reciproco;
- Affidare, in via congiunta, le figlie minori ad entrambi i genitori, regolamentando le modalità di incontro e di visita del genitore non convivente;
- Assegnare la casa coniugale, sita in Grottammare (AP) alla
Via Ugo Foscolo n. 75, al IG. con collocamento delle figlie presso di lui;
- Porre a carico del IG. CP_1 un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di concorso del mantenimento di entrambe le figlie, o CP_1 quello maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, da corrispondersi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie/ricreative necessarie per le figlie”.
3. All' esito dell'udienza presidenziale svolta il 17/12/2020, con ordinanza emessa in data 30/12/2020, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stato disposto in via provvisoria: a) l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
b) l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
c) la CP_ regolamentazione del diritto di visita del padre alle figlie;
d) l'obbligo del di versare alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento delle minori la somma complessiva mensile di euro 600,00 e di concorrere per il 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per le CP_ stesse;
e) l'obbligo del di contribuire al mantenimento della coniuge con il versamento alla stessa, entro il giorno 10 di ogni mese, della somma mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di euro 300,00.
Nel prosieguo del giudizio, la ricorrente , con memoria integrativa ex art. 709 co. Parte_1
3 c.p.c. depositata in data 29/1/2021 - oltre a richiamare le difese già svolte, insistendo in merito alla rilevanza delle dedotte violenze subite in costanza di matrimonio – ha ulteriormente precisato sotto il profilo fattuale come: a) nel 2020 la modifica della scrittura privata intercorsa tra le parti CP_ non fosse stata domandata dal ma dalla dopo che il primo aveva “eseguito l'accesso Pt_1 abusivo sul sistema informatico della ricorrente” – fatto per cui la ha sporto denuncia-querela; Pt_1
b) pur dichiarando redditi modesti, possiede ingenti beni immobili e quote CP_1 societarie, dimostrando pertanto elevate potenzialità reddituali, mentre la non possiede Pt_1 immobili ed ha scarificato la propria carriera professionale contribuendo alla formazione del patrimonio del coniuge attraverso l'attività lavorativa prestata nella struttura recettiva di famiglia CP_ del (come dallo stesso riconosciuto anche nella scrittura privata del 2018); c) anche a seguito CP_ dell'ordinanza presidenziale il ha ritardato nei pagamenti di mantenimento e spese straordinarie, creando difficoltà alla ricorrente.
Con la propria memoria integrativa depositata il 5/3/2021 il resistente ha insistito CP_1 nelle proprie difese già svolte e contestato quelle avversarie, precisando che: i) le deduzioni reiterate dalla nella memoria integrativa quanto a violenza e violazione degli obblighi Pt_1 coniugali non sono supportate da congrua prova, avendo la stessa esclusivamente documentato di
7 essersi rivolta ad un centro antiviolenza (circostanza che nulla prova in merito alla condotta del CP_ ; b) la dedotta violazione della privacy – per cui la ha sporto denuncia-querela – è Pt_1 avvenuta solo occasionalmente avendo la stessa “lasciato al marito il suo tablet al fine di farsi sostituire lo CP_ schermo rotto”; c) le dedotte floride condizioni economiche del in ragione della proprietà di immobili e quote sociali non rispondono a verità, avendo la prodotto una perizia della Pt_1 struttura recettiva risalente al 2007 che non tiene conto delle effettive peggiorate attuali condizioni, dei debiti contratti e della negativa incidenza della pandemia covid.
Alla prima udienza svolta dinanzi al giudice istruttore in data 18/11/2021, a richiesta delle parti è stata dichiarata la separazione tra i coniugi con sentenza non definitiva sullo status n. 566/2021 pubblicata in data 3/12/2021 . La causa è, quindi, proseguita al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo
183 c.p.c.
Solo parte ricorrente ha depositato la memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. in Parte_1 data 20/12/2021 con cui ha insistito nelle difese già svolte ed in particolare nella richiesta di addebito della separazione al marito in ragione delle violenze dallo stesso perpetrate nei relativi confronti per il periodo dal 2014 al 2018, dando atto che tali condotte sono state oggetto di denuncia-querela sporta in data 5/8/2020 a seguito della quale la ha avviato un percorso Pt_1 psicologico presso un Centro Antiviolenza. La stessa ha, inoltre, dato atto di essere andata a vivere nel febbraio 2021 unitamente alle figlie a MA presso un immobile trasferitole in proprietà dal padre e per il quale, tuttavia, la stessa “paga una indennità mensile di € 200,00 alla sorella, sig.ra dato che quest'ultima è proprietaria di altro immobile, sito in Villa Rosa di Persona_3
MA, concesso in uso gratuito ai genitori delle sig.re . Per le esposte ragioni la ricorrente ha Pt_1 modificato parzialmente le conclusioni precedentemente rassegnate domandando che “- le figlie fisseranno la residenza presso la madre a MA, in via Milano, n. 15 e ovunque la madre vorrà trasferire la propria residenza – purché nel territorio italiano”. CP_ Con la propria memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. depositata il 2/2/2022 il ha dato atto che la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ha domandato l'archiviazione del procedimento penale per violenza avviato a seguito di denuncia-querela sporta dalla Pt_1
Le ulteriori memorie istruttorie depositate dalle parti non hanno determinato alcun ampliamento del thema disputandum.
All'esito della successiva udienza del 9/6/2022, con ordinanza del 18/11/2022 – ivi integralmente confermata - sono state parzialmente ammesse le prove orali articolate dalle parti (i testi sono stati poi escussi alle udienze del 28/4/2023, del 5/6/2024, del 5/3/2025 e del
19/3/2025) ed è stata disposta CTU in ordine alla condizione dei minori ed alle capacità
8 genitoriale delle parti – l'elaborato peritale è stato quindi depositato dalla CTU Persona_4 in data 29/5/2023.
Nel corso del giudizio sono stati, inoltre, proposti da entrambe le parti plurimi ricorsi per la modifica dei provvedimenti provvisori assunti con ordinanza presidenziale del 30/12/2020.
In particolare, con ricorso ex art. 709 u.c. c.p.c. (iscritto il 17/11/2021 al RG 1313/2020 sub.1)
– preso atto che nel marzo 2021 la coniuge ha trasferito la propria residenza e CP_1 quella delle figlie da Grottammare a MA - ha chiesto di “disporre il collocamento invariato delle minori presso l'immobile di Via Ugo Foscolo 75 a Grottammare (AP), ove le stesse stabiliranno la propria residenza, con connessa alternanza settimanale o bi-settimanale dei genitori e obbligo di pagamento del relativo CP_ canone di affitto di €.350,00 in capo al IG. il cui importo andrà detratto dalla somma mensile stabilita nei provvedimenti presidenziali a titolo di mantenimento delle figlie e/o della moglie”; nell'ambito di tale sub procedimento ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo come il Parte_1
CP_ trasferimento sia stato imposto dagli “atteggiamenti ostili” tenuti dai parenti del (proprietari dell'appartamento adibito a casa familiare, residenti nel medesimo immobile) e come detto trasferimento non abbia inciso sul diritto di visita del padre alle minori (sussistendo una distanza CP_ di soli 10Km tra l'abitazione del e la nuova casa della . Nel corso del procedimento Pt_1 all'udienza del 24/3/2022 il ricorrente ha dato atto della sopravvenuta “conversione del contratto di CP_ lavoro del non più a tempo pieno a ma part-time” insistendo, in ogni caso, anche per tale motivo nella modifica dei provvedimenti economici con conseguente revoca del mantenimento in favore della coniuge.
Nelle more, con autonomo ricorso ex art. 709 u.c. c.p.c. (iscritto il 27/9/2022 al RG 1313/2020 sub.2) ha chiesto anch'essa – a motivo della condotta violenta del marito e della Parte_1 inadeguatezza della relativa collocazione abitativa presto la struttura alberghiera di famiglia - la CP_ modifica dei provvedimenti presidenziali come segue “sospendere il diritto-dovere di visita del signor con pernotto presso le sue abitazioni, non essendo egli disposto a garantire la tutela dei diritti primari delle minori nel tempo in cui gli sono affidate, almeno finché egli non sarà in grado di garantire una stabile e consona abitazione per le minori: - disporre che il resistente possa vedere ed avere con sé le figlie minori il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 19.00 e tutti i sabati dal mattino ore 10,00 alle ore 20,00”; in tale sub procedimento ha dedotto l'infondatezza della domanda – depositando in data 25/7/2022 lettera CP_1 di dimissioni volontarie per impossibilità dello stesso di trasferirsi presso la sede di Trieste.
Entrambi i ricorsi sono stati decisi con ordinanza del 18/6/2023 all'esito del deposito dell'elaborato peritale da parte del CTU, disponendo, a parziale modifica dell' ordinanza presidenziale del 30/12/2020, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie
[...]
e , con collocamento prevalente delle stesse presso la madre Persona_1 Persona_2
9 nell'attuale residenza di MA (disponendo quanto al diritto di visita del padre alle figlie che “- il padre possa tenere con sé infrasettimanalmente le figlie secondo il prospetto fissato dalla CTU a firma dott.ssa del lunedì, in via alternata, il padre tenga con sé una sola figlia mentre l'altra starà con la Per_4 madre e che nel corso di ulteriori due giorni infrasettimanali, alternativamente individuati nelle giornate del martedì
e mercoledì o del giovedì e venerdì, lo stesso tenga con sé entrambe le figlie) – in periodo scolastico, prendendo le minori all'uscita di scuola e riaccompagnandole a casa della madre entro le ore 20:00; mentre in periodo estivo prendendole a casa della madre alle ore 14:00 e riaccompagnandole a casa della madre alle ore 21:30 senza pernotto, salvo diverso accordo tra i genitori in considerazione delle esigenze delle minori;
- il padre possa tenere con sé le figlie a fine settimana alternati (cfr. prospetto p. 66 della CTU) dal sabato alle ore 10:00 alla domenica alle ore 21:30, con facoltà di pernotto delle minori presso il padre nel fine settimana, salvo diverso accordo tra i genitori in considerazione delle esigenze delle minori;
- durante le vacanze natalizie, alternativamente, di anno in anno, il padre terrà con sé le figlie dal 23 dicembre al 28 dicembre o dal 29 dicembre al 5 gennaio, nonchè per tre giorni durante le vacanza pasquali, comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo – con facoltà di pernotto delle minori presso il padre;
- per giorni quindici consecutivi durante le ferie estive, durante le quali le minori trascorreranno un periodo di 15 giorni consecutivi anche con la madre – con facoltà di pernotto delle minori anche presso il padre”). Con il medesimo provvedimento è stata rigettata la domanda svolta dal resistente di modifica dei provvedimenti economici (non risultando allo stato dimostrata l'effettiva rilevante incidenza del licenziamento sulle condizioni patrimoniali del CP_ né il divario economico tra i coniugi, emergendo dalla documentazione in atti un reddito annuo della di euro 4.700 euro circa). Pt_1
Con ulteriore ricorso ex art. 709 u.c. c.p.c. (RG 1313/2020 sub.3) in data 18/9/2023 Parte_1
ha dato atto che - a seguito di un breve periodo trascorso dalla figlia
[...] Persona_1 presso la nonna paterna - la minore ha manifestato la volontà di non rientrare a casa della madre
(ove da quella data non ha più fatto ritorno) ed ha pertanto domandato l'adozione dei
“provvedimenti necessari nell'interesse dei figli”; nel corso del sub procedimento ha dato CP_1 atto della volontà della minore di rimanere a vivere con il padre. E' stata, quindi, domandata relazione dei Servizi Sociali già incaricati di monitorare il nucleo familiare, i quali hanno confermato la volontà della minore di rimanere a vivere presso il padre (cfr. relazione del
30/10/2023) ed all' udienza del 9/11/2023 è stato disposto l'avvio (come richiesto dai Servizi e con l'accordo dei genitori) di un percorso psicologico di sostegno alla minore.
In pendenza del predetto sub-procedimento in data 9/1/2024 ha proposto CP_1 ulteriore ricorso ex art. 709 u.c. c.p.c. (iscritto al RG 1313/2020 sub.4), con cui ha domandato di
“revocare e/o modificare l'ordinanza del 18/6/23 emanata […] nell'ambito del giudizio RG 1313/2020 sub
1 e 2 e, per l'effetto, disporre a) la provvisoria ed immediata inversione del collocamento prevalente della minore
10 presso l'abitazione paterna riconoscendo alla madre il diritto di visita;
b) la revoca dell'assegno per Persona_1 il mantenimento della figlia – in fase di collocazione presso il padre - versato in favore della madre Persona_1
IG.ra c) la revoca dell'assegno per il mantenimento della IG.ra ; d) la revoca Parte_1 Parte_1 dell'assegno di mantenimento della figlia versato in favore della madre IG.ra ; e) Persona_2 Parte_1
l'accoglimento del nuovo calendario proposto” – deducendo: a) la volontà della minore di essere collocata CP_ presso il padre;
b) l'idoneità della struttura alberghiera (ove il si è trasferito a vivere dopo la separazione) ad accogliere le minori;
c) l'inidoneità della condizione economico patrimoniale del CP_ a far fronte agli obblighi di mantenimento posti a relativo carico in favore di moglie e figlie;
d) l'assenza di un effettivo divario economico con la avendo la stessa anche iniziato una Pt_1 stabile relazione con un compagno.
All'esito dell'udienza del 18/1/2024, in ragione dell'eccessiva conflittualità manifestata dai genitori, con ordinanza del 19/1/2023, è stato nominato curatore speciale delle minori
[...]
e l'Avv. LI OL, costituitosi in data 9/2/2024 – a Persona_1 Persona_2 seguito della cui costituzione, all'udienza del 22/2/2024 ha rappresentato la Parte_1
CP_ volontà di aderire alla richiesta del di “collocamento di entrambe le figlie presso lo stesso – essendo detta collocazione quella più adeguata a garantire alle bambine lo stesso tenore di vita che avevano in precedenza, nonché un rapporto reciproco”, dando altresì atto della volontà anche della figlia minore di Persona_2 trasferirsi presso il padre, per poter trascorrere più tempo con la sorella con la quale ha sempre vissuto.
Entrambi i ricorsi sono stati, quindi, decisi congiuntamente con ordinanza in data 2/3/2024 che,
a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 30/12/2020 (come già modificata con ordinanza del 18/6/2023), ha disposto “l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie
[...]
e , con collocamento prevalente delle stesse presso il padre nella ex residenza Persona_1 Persona_2 coniugale;
DISPONE quanto al diritto di visita di alle figlie che – salvo diverso accordo tra i Parte_1 genitori in considerazione delle esigenze delle minori: • la madre possa tenere con sé le figlie il mercoledì pomeriggi, prendendole all'uscita di scuola fino alle 19:30 (in periodo scolastico) ed alle 21:00 (in periodo estivo) – allorchè le riaccompagnerà a casa del padre;
• la madre possa tenere con sé le figlie a week-end alternati, dal venerdì dopo la CP_ scuola fino al lunedì mattina, allorchè le riporterà a scuola (o, in periodo estivo, a casa del alle ore 10:00); • durante le vacanze natalizie, alternativamente, di anno in anno, la madre terrà con sé le figlie dal 23 dicembre al
28 dicembre o dal 29 dicembre al 5 gennaio, nonchè per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo – con facoltà di pernotto delle minori presso la madre;
• durante le ferie estive per quindici giorni consecutivi nel mese di agosto - con facoltà di pernotto delle minori presso la madre;
durante le ferie estive le minori trascorreranno un periodo di 15 giorni consecutivi anche con il padre;
REVOCA l'obbligo di di versare a il CP_1 Parte_1
11 mantenimento mensile in favore delle minori;
PONE a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento delle figlie con il versamento a entro il giorno 5 di ogni mese, della somma CP_1 complessiva, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, di Euro 300,00
(trecento/00) – pari ad euro 150,00 per ciascuna figlia;
PONE le spese straordinarie necessarie per le figlie - regolamentate secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Fermo - a carico per il 50% di entrambi
i genitori”.
Con ordinanza emessa nella medesima data del 2/3/2024 nell'ambito del procedimento principale, inoltre - in ragione delle reciproche contestazioni delle parti in ordine alle condizioni economico reddituali - è stata disposta indagine della Guardia di Finanza nei confronti di entrambi i coniugi;
la relazione è stata depositata in data 26/4/2024 ed in data 3/6/24.
In data 17/4/2025 con ulteriore ricorso ex art. 709 ter c.p.c. (iscritto al RG 1313/2020 sub. 5) ha domandato disporre“- la revoca dell'assegno per il mantenimento della IG.ra CP_1 Parte_1
; - a carico della IG.ra il versamento di €.700,00 a titolo di mantenimento delle minori
[...] Pt_1
(€.350,00 per ciascuna figlia), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- a carico della IG.ra
il versamento di €.300,00 a titolo di mantenimento dell'ex marito, somma rivalutabile annualmente Pt_1 secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione dell'immobile sito a
Grottammare alla Via Ugo Foscolo”, rappresentando che: a) dal mese di novembre 2023 il resistente ha ripreso in locazione la ex casa coniugale e nell'attualità vi abita unitamente alle figlie;
b) la CP_ situazione economica del è peggiorata negli anni e nell'attualità è disoccupato e non può beneficare della NASPI;
l'azienda di famiglia di cui è socio al 33% è in crisi economica e negli anni dalla stessa ha ricavato entrate sempre più esigue;
c) da novembre 2024 ad aprile 2025 la ricorrente ha tenuto con se le minori solo due fine settimana al mese avendo deciso di rinunciare al proprio diritto di visita;
d) nell'attualità ha una relazione stabile con un altro Parte_1 uomo. La ricorrente con la propria memoria difensiva ha domandato il rigetto dell'istanza di CP_ modifica svolta dal deducendo come lo stesso – oltre ad avere piena capacità lavorativa - non possa essere ritenuto coniuge economicamente debole, in ragione delle proprietà immobiliari e di quote societarie (oltre ad essere chiamato all'eredità del padre, avente ad oggetto un rilevante compendio immobiliare e mobiliare); laddove la ancora nell'attualità percepisce reddito Pt_1 mensile di euro 1.000/1.200 circa ed è proprietaria unicamente dell'immobile in cui risiede.
All'udienza del 15/5/2025 la ricorrente ha ulteriormente precisato che “attualmente le figlie sono collocate con il padre e la stessa le sta sentendo solo telefonicamente nelle ultime settimane. Da atto che Per_1 ha avviato un percorso di psicoterapia e, tuttavia, ancora ha del risentimento verso la madre - a motivo del
[...] quale nell'ultimo periodo non si sono svolte le visite. Rappresenta che intende riavviare le visite e di stare essa stessa svolgendo un percorso psicologico per riuscire a meglio gestire le minori”; è stata quindi disposto un
12 aggiornamento della relazione dei Servizi Sociali – relazione depositata il 18/6/2025 in cui è dato atto che “la signora ha deciso di interrompere i diritti di visita nei weekend e durante un contatto Pt_1 telefonico la signora racconta di vivere in prima persona delle difficoltà emotive che non le consentono di trascorrere serenamente il tempo con le figlie e di averlo comunicato loro in un'occasione creata appositamente”.
Con memoria depositata in data 25/6/2025 – anche avuto riguardo alla predetta Parte_1 relazione di aggiornamento – ha modificato le domande in precedenza svolte e chiesto
“l'affidamento super esclusivo in capo al padre al fine di tutelare l'interesse delle minori ad una sana crescita psico‐ fisica”, rappresentando la “necessità di disporre che gli incontri madre‐figlie siano liberamente decisi” e dando atto che “l'assenza della condivisione di principi e valori comporta inevitabilmente l'impossibilità di esercitare in maniera condivisa l'affidamento delle due figlie minori. Esempio di detta discrepanza è la circostanza che Per_1 sia arrabbiata con la sottoscritta perché il padre attualmente sta svolgendo lavori di pubblica utilità
[...]
(questo, per aver riportato una condanna a seguito di una denuncia presentata per il reato di accesso abusivo al sistema informatico (art. 615-ter c.p.) suggerendo invece un comportamento omertoso e soccombente di fronte alle violazioni di legge. È evidente che i valori del padre, completamente assimilati dalle minori, sono opposti a quelli che la sottoscritta persegue, anche attraverso la professione esercitata, e che avrebbe auspicato trasmettere alle proprie figlie”.
All'udienza del 26/6/2025 - in considerazione delle predette circostanze sopravvenute – entrambe le parti ed il curatore speciale delle minori hanno domandato fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ed il difensore del ricorrente ha anche chiesto “che l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori venga decisa unitamente al merito del giudizio”.
Le conclusioni sono state pertanto precisate – come in epigrafe riportate - all'udienza del
10/7/2025 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con la propria comparsa conclusionale parte ricorrente ha insistito in tutte le domande in precedenza svolte. Parte resistente con la propria comparsa conclusionale ha a propria volta insistito in tutte le domande proposte, come modificate in sede di precisazione delle conclusioni
– eccependo, altresì, come le domande non riproposte dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni debbano intendersi rinunciate.
Il curatore speciale con la propria comparsa conclusionale ha dato atto che le minori nell'attualità insieme al padre “risultano vivere in un ambiente sufficientemente sereno e sicuro e tale da garantire loro una crescita ed una maturazione equilibrate”.
Parte ricorrente con la memoria di replica ha dedotto come in difetto di espressa rinuncia le domande non modificate in sede di precisazione delle conclusioni non possano intendersi abbandonate. La stessa ha, inoltre, domandato la cancellazione dagli atti di causa delle espressioni contenute nella comparsa conclusionale del resistente, ritenute “sconvenienti e offensive nei confronti della
13 sottoscritta, Avv. , sia nel ruolo di madre sia nella professione di avvocato”, con condanna di Parte_1 al pagamento della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale ex art. 89 co. 2 c.p.c.
Parte resistente con la propria memoria di replica ha, invece, insistito circa l'inadeguatezza della condotta della per l'avvenuto “abbandono delle figlie”. Pt_1
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, il
Collegio - dato atto che la separazione tra le parti è già stata dichiarata con sentenza parziale n.
566/2021 emessa in data 25/11/2021 e che le domande non riproposte dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni non possono intendersi rinunciate (in difetto di comportamenti concludenti della parte in tal senso - cfr. Cass. 27205/2023) - ritiene che le domande accessorie svolte possano essere solo parzialmente accolte, nei termini di seguito meglio appresso esplicati.
5. In via preliminare, vanno rigettate le contrapposte domande di addebito della separazione formulate dalle parti - per difetto di prova dei necessari presupposti.
La separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando sia da ascrivere al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo. Deve in sostanza sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione. L'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio - che è esclusivo onere di chi agisce dimostrare compiutamente ex art. 2697 c.c. – postula, dal lato del giudicante, una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro.
Pertanto, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, occorre dare la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (cfr. Cass. Civ. sez. I sentenza n.2059 del 14.02.2012 e tra le altre di recente Tribunale, Catania , sez. I , 12/06/2020 , n. 2025). Al riguardo la prevalente giurisprudenza ha, altresì, ritenuto che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse” (cfr. Cass. 31901/2018). L'accertamento di
14 violenza domestica esonera, pertanto, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'addebitabilità, del comportamento del coniuge autore delle violenze col comportamento del coniuge che sia vittima delle stesse, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e cioè costituenti anche essi violenza (cfr. Cass. 7388/2017; Cass. 4333/2016 ed altre conformi). Resta fermo che, esclude la sussistenza del nesso causale la raggiunta prova della presenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. Civ. sez. I sentenza n.25618 del 07.012.2007). Pertanto, quando sia accertata una crisi sentimentale tra i coniugi protrattasi per lungo tempo prima dei comportamenti illegittimi, i comportamenti stessi non possono essere visti in termini di antecedente causale rispetto alla separazione (cfr. Tribunale Pavia,
10/08/2016, n.1191).
Nel caso di specie, le violenze che la ha dedotto di avere subito dal coniuge in costanza di Pt_1 matrimonio non risultano provate - avendo la stessa prodotto la denuncia-querela sporta nell'agosto
2020 (con riguardo a fatti risalenti al periodo dal 2014 al 2018), l'attestazione di essersi rivolta ad un centro antiviolenza, nonchè certificazioni mediche che nulla provano circa le lamentate condotte CP_ violente del Dette condotte non sono emerse in maniera circostanziata neppure dalle dichiarazioni rese dai testi escussi;
laddove invece emerge dagli atti del procedimento penale svolto per i medesimi fatti (iscritto al RG1838/2020 mod. 21 della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Fermo): a) la richiesta di archiviazione svolta dal pubblico ministero in data 24/6/2021, sul presupposto che “profili di gravità e persistenza non appaiono sussistenti nel caso di specie, ove emergono principalmente frasi offensive pronunciate in occasione del frequenti litigi, da ricondurre alle complesse dinamiche scaturenti da una crisi di coppia e dalla conseguente conflittualità derivatane. Al riguardo bisogna rilevare come le dichiarazioni della parte offesa, rese prima in querela e poi nel verbale di sir, non sono sufficientemente circostanziate sugli episodi di violenza, e non consentono di ravvisare l'abitualità della condotta, atteso che gli episodi denunciati sarebbero occorsi a distanza di anni l'uno dall'altro e non appaiono, peraltro cortobanti da refetti medici. Il CP_ comportamento del invero, sembra essersi sostanziato soprattutto in atti di disprezzo e pressione psicologica, che seppur riprovevoli, non traducendosi in minacce e offese gravi, non paiono assumere rilievo penale”; b) la pronuncia nel medesimo procedimento da parte del GUP del Tribunale di Fermo in data 19/10/2023 di sentenza di non luogo a procedere nei confronti di “perché il fatto non sussiste”, atteso CP_1 che “dal racconto della querelante emerge come il rapporto personale, sin dall'origine, sia stato connotato da momenti di serenità alternati a momenti di maggiore difficoltà; in talune occasioni sono emerse divergenze in ordine a scelte di CP_ rilievo (quelle di avere un secondo figlio, quella di continuare la attività dei genitori di quelle relative alla gestione
e al lavoro in tale attività). In riferimento a tali contesti - a volte più conflittuali e a volte meno - si sono verificate liti, CP_ situazioni di disagio e di ansia. In qualche occasione ha schiaffeggiato la moglie (fatto che assume rilievo penale
15 quale lesione o percossa); in talune occasioni l'ha offesa, in più occasioni non l'ha aiutata con le figlie, in altre occasioni ha espresso tutta la disistima nei suoi confronti, cosi provocando dolore e ansia. Trattasi di comportamenti posti in essere nell'arco di svariati anni che, pur se chiaramente indicativi di un rapporto faticoso e poco felice, non appaiono connotati dalla gravità offensiva richiesta dalla norma, diretta ad evitare non qualsivoglia pregiudizio o disagio - seppure incidenti sulla quotidianità - ma condotte prevaricatrici tanto gravi da dare origine a sofferenze fisiche e morali intollerabili e incompatibili con la libertà personale della p.o. Non è inoltre concretamente ravvisabile la abitualità CP_ richiesta dalla norma atteso che dal racconto della denunciante emerge come le condotte più violente ed offensive di sopradescritte, siano state episodiche ed occasionali . Va infine rilevato che le difficoltà nella gestione del diritto di visita
e nella educazione delle minori dopo la separazione assume rilievo unicamente nel contesto del rispetto delle prescrizioni disposte nel procedimento civile”.
Dagli atti è emersa, inoltre, un'accesa conflittualità tra le parti presente da anni (e confermata dalle stesse dichiarazioni dei testi), anche dovuta alla forte gelosia della (confermata dai testi Pt_1
all'udienza del 28/4/2023, Scartozzi sall'udienza del 19/3/2025 e all'udienza del Tes_1 CP_2
25/3/2025).
Pertanto, le generiche contestazioni mosse da entrambi i coniugi in ordine alla reciproca violazione dei doveri coniugali deve in specie essere ritenuta la conseguenza, piuttosto che la causa, di una crisi di coppia già presente da tempo, mentre non risulta dimostrato che il dissolvimento dell'unità familiare possa effettivamente farsi risalire al comportamento dell'uno, piuttosto che dell'altro coniuge. Conseguentemente le reciproche domande di addebito vanno entrambe rigettate.
6. Quanto alle ulteriori domande svolte dalle parti in merito all'affidamento ed al collocamento delle figlie, va dato atto che l'ambito dei poteri di intervento del giudice in materia di responsabilità genitoriale è delineato dall'art. 337 ter c.c. ed è, dunque, finalizzato a garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, nelle modalità più idonee a soddisfare l'interesse dello stesso. Il giudice, pertanto, non è vincolato alle richieste avanzate dalle parti, né agli accordi intercorsi tra le stesse, potendo anche pronunciarsi "ultra petitum" nel superiore interesse del minore (cfr. in tal senso Cass. n. 25055/2017; Cass. 10174/2012 e altre).
E' noto che l'art. 337-ter c.c preveda l'affidamento condiviso quale regola, dovendosi considerare tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psico-fisico dei figli. Tuttavia, nel vigente assetto ordinamentale, l'affidamento esclusivo può essere disposto nel caso in cui l'ordinario regime dell'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore. In assenza di ogni tipizzazione normativa, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorrerà che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in
16 concreto pregiudizievole per il minore (com'è nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura e di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento" (cfr. Cass. n. 18559/2016; Cass n. 27/2017; Cass. n.
6535/2019).
L'affidamento esclusivo può, pertanto, essere disposto ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, o anche in caso di un'obiettiva lontananza o inaffidabilità di uno di un genitore che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità. Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, la predetta condizione di inidoneità educativa di un genitore e l'inadeguatezza del modello dell'affidamento condiviso a tutelare le esigenze del minore può verificarsi anche in caso di disinteresse nei confronti del figlio o di omessa contribuzione economica e collaborazione con l'altro genitore – si richiama sul punto l'orientamento dominante della Cassazione secondo cui “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Nel caso di specie, la CTU svolta in corso di causa (depositata il 29/5/2023), pur rilevando criticità in entrambe le figure genitoriali – avendo dato atto che “La signora non ha superato i traumi della sua infanzia e ciò condiziona anche l'attualità. La signora sembra avere una personalità dai tratti istrionici Pt_1 funzionali a nascondere una condizione depressiva e una percezione di inadeguatezza e di dipendenza affettiva dall'altro […] La IGnora presenta delle importanti criticità personologiche che interferiscono sullo Pt_1 svolgimento delle funzioni genitoriali. Il suo bisogno di dipendenza dalle figure affettivamente vicine la portano ad appoggiarsi eccessivamente alle figlie, ostacolandone il normale processo evolutivo, richiedendo a loro una completa alleanza. La IGnora risulta essere una madre che tende ad anteporre i propri bisogni emotivi a quelli delle figlie, seppur la donna dica esattamente il contrario. La IGnora risulta mancante della capacità di accogliere le riflessioni rispetto alle problematiche della sua famiglia al fine di comprendere gli effetti e le responsabilità personali. Pur possedendo adeguate capacità di gestione e di supporto per le figlie, quando si attivano i suoi di bisogni, perde di vista quelli delle figlie, convinta di essere migliore e più adeguata del padre delle figlie”; mentre il padre “Si mostra passivo, portato alla delega piuttosto che attivo, dinamico ed intraprendente. Ciò si ripercuote sulle figlie poiché la sua
17 mancanza di entusiasmo e di energia si trasforma nella pratica e nella quotidianità in rinunce e nella difficoltà di essere un esempio ed una buona guida per le figlie stesse” (cfr. p. 60-61) - è pervenuta alle seguenti conclusioni “a seguito della valutazione svolta si ritiene che entrambi i genitori presentino in misura diversa degli aspetti di criticità per quanto riguarda l'esercizio della genitorialità. La signor chiede l'affidamento esclusivo. Pt_1
Richiesta che appare essere funzionale solo a se stessa e alla sua situazione ma non alle esigenze delle minori e soprattutto della figlia Dall'osservazione e da quanto emerso dal percorso della Ctu, seppur presenti delle Per_1
CP_ criticità, queste non sono sufficienti a “togliere l'affidamento delle figlie al sig. Inoltre, non si può non tenere conto di quanto rilevato nell'ultimo colloquio effettuato con la minore un colloquio commovente , difficile e doloroso Per_1 in cui la minore ha manifestato la difficoltà che sta vivendo a causa della situazione familiare. La ragazza ha espresso il desiderio di avere due genitori che possano prendere delle decisioni per lei. Vuole sentire di poter fare affidamento e poter contare su entrambi e rifiuta l'idea di essere affidata esclusivamente ad uno dei due. La sottoscritta condivide quanto espresso dalla minore che risulta essere la più matura di questa famiglia. con sofferenza riesce a dire Per_1 che lei vuole che la sua vita venga gestita da entrambi. L'affidamento super esclusivo, sia pensato alla madre sia pensato al padre, sebbene quest'ultimo non lo abbia chiesto, non costituisce una scelta protettiva per le minori […]”
(cfr. pp. 65-66).
Tuttavia, nel corso del giudizio, successivamente al deposito della CTU, la figlia maggiore Per_1
– in precedenza affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la
[...]
- ha manifestato la volontà di essere collocata presso il padre in ragione di un'elevata Pt_1 conflittualità con la madre (come confermato dai Servizi Sociali già incaricati di monitorare il nucleo familiare). Detta volontà è stata confermata anche dalle parti all'udienza del 18/1/2024, alla quale i genitori hanno concordato sull'opportunità del collocamento della minore presso il padre (richiesta CP_ cui ha aderito anche il curatore speciale della minore) - sicchè successivamente il al fine di garantire ad entrambe le minori un ambiente abitativo adeguato, si è ritrasferito a vivere con le stesse presso la ex casa coniugale.
Successivamente alla collocazione delle minori presso il padre, l'ultima relazione di aggiornamento dei servizi sociali depositata in data 18/6/2025 ha dato atto che “la relazione comunicativa della coppia CP_ genitoriale è restata pressoché invariata […] Secondo la qualsiasi canale di contatto viene sfruttato dal Pt_1 per imporre alla stessa la propria percezione imponendole come dovrebbero andare le cose. Già a partire dal mese di novembre la signora metteva al corrente la scrivente della scelta arbitraria riguardo alla rinuncia del diritto di Pt_1 visita infrasettimanale nella giornata del mercoledì in quanto gli impegni extra scolastici delle minori [..] Non le garantivano una buona qualità del tempo con le figlie dovendo rinunciare anche ad impegni lavorativi. La signora ha sempre riferito alla scrivente che le minori stanno bene con la figura paterna, Tanto che in occasione delle Pt_1 festività natalizie che in quelle pasquali la signora ha comunicato alla scrivente delle variazioni sul suo diritto di visita così che le minori hanno trascorso tali festività con il padre e la di lui rete familiare […] In data 20 Marzo si è tenuto
18 CP_ un colloquio con il signor riferisce che la quotidianità con le figlie procede bene, senza nessuna criticità. Per_2
ha terminato il ciclo riabilitativo logopedico presso il Santo NO frequenta danza e l'andamento scolastico
[...] appare buono. Rispetto ad il padre riferisce di aver avuto la percezione come se la figlia avesse perso la Per_1 motivazione per andare dalla madre, mentre lui vorrebbe insistere per non farle perdere un rapporto. Si rimanda al
Paci di accogliere lo stato d'animo di e di rassicurarla dandole una stabilità familiare. La figura paterna Per_1 durante i colloqui appare sempre disponibile e molto razionale, esponendo in modo chiaro il pensiero di come la stia rinunciando ad un suo dovere genitoriale. In data 8 Aprile viene svolta una visita domiciliare a casa del Pt_1
CP_ Persona_ per incontrare le minori. è intenta nelle sue cose in procinto nell'andare a danza, anche se non appare estremamente motivata. è seduta sul divano in quanto ha avuto un infortunio al malleolo. A seguito di queste Per_1 infortunio si apprende che hanno avuto un diverbio. La racconta di avere dovuto accompagnare Persona_5 Pt_1 la figlia a una visita medica, avendo dovuto sottrarre tempo ed impegni che invece sono spettanti al genitore collocatario.
Durante la visita domiciliare racconta di aver avuto un diverbio con la madre in quanto la stessa espresso Per_1 davanti al medico delle considerazioni sulla vita familiare. La ragazza riferisce che la madre esponendosi così davanti
a un medico esplicitando la separazione e altre informazioni si è sentita violata nei racconti del proprio vissuto familiare. appare una ragazza molto più matura della sua età e appare cosciente del fatto che la mamma in Per_1 questa fase della vita non riesce a gestire il tempo con le figlie. Nonostante questo madre figlia conserva un rapporto telefonico libero. Si ribadisce alla ragazza di usufruire del tempo che ha con lo psicologo per affrontare questi vissuti in riferimento al rapporto madre figlia. A seguito di questo evento la signora ha deciso di interrompere i diritti Pt_1 di visita nei week-end e durante un contatto telefonico, la signora racconta di vivere in prima persona delle difficoltà emotive che non le consentono di trascorrere serenamente il tempo con le figlie e di averlo comunicato loro in un'occasione creata appositamente. La signora riferisce di sentirsi fragile e di non essere nelle condizioni idonee per poter svolgere il suo ruolo genitoriale. Si dichiara consapevole che questa distanza creata potrebbe essere vista come un assenteismo genitoriale ma a suo dire, è solo una protezione che versa nei confronti delle figlie perché non vuole che la vedano in queste condizioni. In questo periodo la signora ha rafforzato gli incontri con il terapeuta di sua fiducia per elaborare i suoi vissuti personali. La scrivente propone alla signora la possibilità di provare a calendarizzare degli incontri anche solo ripristinando la giornata infrasettimanale ma ad oggi, la madre delle minori, non sente di avere la condizioni emotive per ripristinare un diritto di visita strutturato, riferendo altresì di sentire telefonicamente le figlie […] Da un colloquio telefonico con la ragazza manifesta la sua rassegnazione nei riguardi della scelte materna e spera che Per_1 in futuro si creino momenti di condivisione. Riferisce che la mamma ha parlato ad entrambe le figlie, comunicando loro di non stare bene e che per un periodo non si sarebbero viste. Non nasconde preoccupazione per la sorella più piccola, che le chiede spesso di sentire la mamma dicendole che le manca e chiedendole di fare la videochiamata serale. Auspica che in futuro la mamma possa tornare a dedicare loro del tempo, riferendo di avere voglia di vederla. Ad oggi non si ravvedono elementi pregiudizievoli nei riguardi delle minori che sono ben accudite e seguite dalla figura paterna
19 supportata dalla lui di rete parentale, pertanto si resta a disposizione per eventuali chiarimenti” (cfr. relazione del
18/6/2025).
La condotta tenuta dalla madre che ha volontariamente interrotto il diritto di visita, manifestando un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, rende in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, potendo causare anche paralisi decisorie nelle scelte quotidiane della vita delle figlie.
Viene, pertanto, in specie ritenuto opportuno disporre l'affidamento esclusivo delle minori
[...]
e al padre, con collocamento prevalente presso la residenza dello Persona_1 Persona_2 stesso.
Si rileva, in ogni caso, come nel modulo dell'affidamento monogenitoriale, sebbene il genitore cui sono affidati i figli abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità su di essi, le decisioni di maggiore interesse per i minori sono comunque adottate da entrambi i genitori.
7. Poiché l'affidamento esclusivo non preclude al genitore non affidatario di esercitare il proprio diritto di visita nei confronti delle minori - nell'interesse delle minori stesse, in applicazione del principio di bigenitorialità che non comporta una proporzione matematica dei tempi di frequentazione del minore (cfr. Cass. n. 31902/2018) e tenuto conto di quanto emerso dagli atti circa la condotta della (ed il disagio da questa manifestato, in ragione del quale ha Pt_1 domandato che il diritto di visita della stessa alle figlie sia “con modalità libere in base alla volontà delle figlie
e compatibilmente ai lori impegni”), nonché, in ogni caso, dell'esigenza delle figlie di mantenere una relazione continuativa con la madre – appare congruo disporre che la madre possa vedere e tenere con sé le figlie, salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze delle minori ed, in ogni caso, senza coartazione alcuna della volontà delle stesse:
− due giorni alla settimana ed a fine settimana alterni (nella giornata o del sabato o della domenica), previa comunicazione al padre con un preavviso minimo di 24 ore;
− nel periodo delle vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi da comunicare al padre entro il 31 maggio di ogni anno;
− durante le festività natalizie per cinque giorni anche non consecutivi, compresi, ad anni alterni, la vigilia di Natale o il giorno di Natale, nonché l'ultimo dell'anno o il Capodanno;
durante le festività pasquali per tre giorni anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo
8. Quanto al contributo economico da porre a carico della madre, va rilevato come l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole rinviene la propria fonte direttamente nella legge ed in particolare negli artt. 147 e 337 ter c.c. , che impongono a ciascuno dei coniugi di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
20 Il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti economici è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi sempre pronunciarsi anche
“ultra petitum”(cfr. Cass. n. 25055/2017): l'assegno di mantenimento dovuto dal genitore non convivente risponde, infatti, all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario (cfr. Cass. 24316/2013; Cass.
25300/2013).
Pertanto, in considerazione del regime di affidamento sopra descritto, delle ordinarie esigenze di minori della medesima età e della documentazione economica in atti (rilevato che il reddito lordo dichiarato da relativo agli anni 2021, 2023 e 2024 risulta progressivamente Parte_1 aumentato, ammontando rispettivamente ad euro 4.781, euro 4.184 ed euro 12.825; mentre il reddito lordo dichiarato da risulta progressivamente diminuito, ammontando nelle annualità CP_1
2022, 2023 e 2024 ad euro 21.249, euro 15.783 ed euro 11.419 - cfr. dichiarazioni dei redditi in atti e relazione della Guardia di Finanza), appare congruo porre a carico della madre, genitore non affidatario, un assegno di mantenimento per le figlie di complessivi € 400,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, che dovrà versare in favore di Parte_1 [...] ntro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. CP_1
Quanto alle spese straordinarie per le figlie le stesse vanno individuate secondo il protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Fermo e poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Il genitore che avrà anticipato tali spese potrà richiederne il rimborso pro quota all'altro genitore, previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.
9. Quanto alle reciproche domande di mantenimento svolte dalle parti, le stesse appaiono entrambe da rigettare non sussistendone i presupposti.
Sebbene l'assegno di mantenimento sia espressione del dovere di assistenza materiale che non è obliterato dalla sospensione degli obblighi di natura personale conseguenti alla separazione - diversamente dall'assegno divorzile di natura composita, assistenziale e compensativa - chi invoca il riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento deve provare la sussistenza dei presupposti anche di ordine economico, in termini di rilevante squilibrio patrimoniale rispetto all'altro coniuge, assenza di adeguati redditi propri e di capacità lavorativa (dando prova che non sussiste neppure una effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita che gli consenta un reddito adeguato); “tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, l'effetto è di non poter porre a carico dell'altro
21 coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale.” (cfr. Cassazione civile , sez.
VI, 20/03/2018 , n. 6886; Tribunale, Lanciano , sez. I , 08/03/2021, n. 68).
In specie, entrambi i coniugi risultano proprietari di immobili (cfr. relazione Guardia di Finanza in atti) inoltre risulta avere conseguito nel corso del giudizio un incremento reddituale Parte_1
(avendo dichiarato nell'anno 2024 un reddito di euro 12.825, a fronte di redditi dichiarati nelle precedenti annualità di euro 4.000 circa), mentre (sebbene titolare di quote di CP_1 partecipazione nella società familiare) ha visto una progressiva riduzione del proprio reddito
(dichiarato nel 2024 pari ad euro11.419 a fronte di precedenti redditi dichiarati per le annualità 2022
e 2023 di euro 21.249 ed euro 15.783), ciò anche in seguito al proprio licenziamento volontario legato all'esigenza di assicurare maggiore presenza nella vita delle figlie. Pertanto, non risulta dagli atti una disparità reddituale tale da giustificare all'attualità l'obbligo di uno dei coniugi di contribuire al mantenimento dell'altro - nulla avendo le parti specificamente dedotto, né provato, neppure in ordine allo stile di vita condotto in costanza di matrimonio, al fine di dimostrare l'inidoneità dell'attuale reddito percepito a consentire di mantenere il pregresso tenore di vita.
Pertanto, non si ritengono sussistenti i presupposti per porre a carico di uno dei coniugi l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'altro.
10. In merito alla domanda formulata dalla ricorrente con la propria memoria di replica di
“disporre la cancellazione dagli atti di causa delle citate espressioni, contenute nella comparsa conclusionale, redatta dalla difesa del resistente e depositata in data 08.10.25, e, condannare al pagamento della somma di € CP_1
30.000,00, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore della sig.ra Avv. ai sensi del comma 2 dell'art. 89 c.p.c.” la stessa deve Pt_1 Pt_1 essere rigettata ritenendosi le espressioni utilizzate dalla parte resistente nei propri scritti difensivi adeguate alla dialettica processuale in considerazione della materia trattata e della peculiarità del caso
(considerato il mutamento delle domande svolte dalla nel corso del processo, di cui è già Pt_1 stato sopra dato atto).
11. La natura del giudizio e l'accoglimento parziale delle domande proposte da entrambi i coniugi giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Le spese di CTU già liquidate con separato provvedimento vengono poste in solido a carico delle parti – disponendone il pagamento a carico dell'erario per il 50% (richiamata C. Cost. n. 166/2022), risultando la parte ammessa al gratuito patrocinio sin dall'introduzione del giudizio (risultando invece Parte_1 ammesso al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine del 4/4/2025, CP_1 successiva al deposito della CTU).
P.Q.M.
22 Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
RIGETTA le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti;
DISPONE l'affidamento esclusivo delle minori e al padre, con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso la residenza dello stesso;
DISPONE che il diritto di visita della madre alle figlie sia regolato secondo le modalità indicate al punto n. 7 della presente sentenza;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a entro e non oltre il Parte_1 CP_1 giorno 10 di ogni mese a titolo di mantenimento per le figlie la somma di complessivi € 400,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
PONE le spese straordinarie per le figlie - individuate secondo le indicazioni del protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Fermo - a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, secondo quanto indicato in motivazione;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti – ponendo in solido le spese di CTU a carico delle parti e disponendone per il 50% il pagamento a carico dell'erario, risultando la parte Parte_1
ammessa al gratuito patrocinio.
[...]
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 11/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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