Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01116/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06249/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6249 del 2025, proposto da
EN SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza al giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1480/25 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 25.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 11088/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 23.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. FA FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, SA EN ha adito questo Tribunale per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 1480/2025, pubblicata il 25 febbraio 2025. Con tale pronuncia, il giudice del lavoro, uniformandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale nazionale ed europeo, ha accertato il diritto del ricorrente, docente precario con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, a usufruire del beneficio della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente". Per l'effetto, il Tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito (di seguito, "Ministero") a provvedere all'assegnazione della Carta, con un buono elettronico di importo pari a euro 500,00 per ciascuna delle tre annualità riconosciute, per un totale di euro 1.500,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito fino al saldo.
La suddetta sentenza è stata notificata all'Amministrazione in data 23 giugno 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996. Successivamente, in data 28 ottobre 2025, la cancelleria del Tribunale di Napoli ha attestato il passaggio in giudicato della pronuncia per mancata proposizione di gravame nei termini di legge.
Il ricorrente, lamentando il perdurante e ingiustificato inadempimento del Ministero, ha proposto la presente azione ai sensi dell'art. 112 c.p.a., chiedendo che questo Tribunale ordini all'Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, con la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositando un mero atto formale di costituzione in data 27 novembre 2025, senza svolgere alcuna difesa nel merito né fornire prova dell'avvenuto adempimento.
2.- In via preliminare, il ricorso è ricevibile. Dall'esame degli atti di causa, si evince il pieno rispetto delle condizioni di proponibilità e ammissibilità dell'azione di ottemperanza. In particolare, il ricorso è stato notificato e depositato in data 18 novembre 2025, entro il termine decennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, come previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a.. Unitamente al ricorso, è stata depositata copia autentica della sentenza da ottemperare, munita della relativa attestazione di passaggio in giudicato, in conformità a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo. Risulta, inoltre, ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, concesso alle pubbliche amministrazioni per l'adempimento spontaneo.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'azione di ottemperanza è lo strumento processuale preordinato a conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Nel caso di specie, la sentenza n. 1480/2025 del Tribunale di Napoli ha statuito in modo chiaro, preciso e incondizionato l'obbligo per il Ministero di assegnare al ricorrente la Carta del Docente per le tre annualità indicate, per un valore totale di euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge. A fronte della specifica allegazione di inadempimento da parte del ricorrente, l'Amministrazione resistente, pur ritualmente costituita in giudizio, non ha fornito alcuna prova di aver dato esecuzione, neppure parziale, al dictum giudiziale. Tale condotta omissiva, che si protrae da mesi nonostante la notifica del titolo esecutivo e il suo passaggio in giudicato, costituisce una palese violazione dell'obbligo di conformarsi alle decisioni giurisdizionali, sancito dall'art. 112, comma 1, c.p.a.. Di conseguenza, deve essere dichiarato l'obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi integralmente al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1480/2025 del Tribunale di Napoli. A tal fine, si ritiene congruo assegnare all'Amministrazione un termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, per provvedere all'accredito delle somme dovute.
In accoglimento della richiesta di parte ricorrente, e in considerazione della comprovata e persistente inerzia dell'Amministrazione, si rende necessaria, ai sensi degli artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), del c.p.a., la nomina sin da ora di un commissario ad acta. Tale organo ausiliario del giudice interverrà in via sostitutiva per dare attuazione al giudicato, garantendo l'effettività della tutela giurisdizionale. Si nomina, pertanto, quale commissario ad acta, il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, il quale, in caso di mancata esecuzione della presente sentenza nel termine sopra indicato, dovrà provvedere al compimento di tutti gli atti necessari per l'integrale ottemperanza al giudicato entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni.
Il commissario dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo e previa attestazione mediante deposito nel fascicolo telematico (PAT) dell’avvenuta integrale esecuzione della sentenza.
Infine va accolta, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento di un'ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
L'astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all'art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale.
Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem, il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell'amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell'importo dovuto dall'amministrazione in base al giudicato, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l'astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che "L'immanenza dell'alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l'amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell'interesse del ricorrente verso l'utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell'ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile").
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia. Esse sono poste integralmente a carico dell'Amministrazione soccombente e distratte in favore del procuratore del ricorrente, avv. Guido Marone, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del ministro pro tempore, di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1480/2025, provvedendo all'accredito in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 1.500,00, oltre interessi come da giudicato, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina, per il caso di perdurante inadempimento oltre il termine di cui sopra, quale commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega, il quale provvederà, in via sostitutiva, a compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore del ricorrente, di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura secondo i termini indicati in motivazione, con il limite massimo complessivo del 10% della sorta capitale;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Guido Marone, procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA ZE, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
FA FE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA FE | MA ZE |
IL SEGRETARIO