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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/06/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
Sezione Civile
Verbale di udienza All'udienza del 26 giugno 2025, dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica;
nella causa civile iscritta al n. 1288/2022 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 267/2022 emesso dal Tribunale di Patti, promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore (c.f. - P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Francesco Pizzuto, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0941.563349 e PEC Email_1 con studio in Brolo (ME) Via L. da Vinci n. 5, attrice in opposizione, contro
(P.I.: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Castelvetrano, viale Roma n. 135, presso lo studio dell'avv. Rossella Angileri che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
sono presenti l'avv. Fabrizio Ribaudo in sostituzione dell'avv. Francesco Pizzuto e l'avv. Gianpiero Ricciardo in sostituzione dell'avv. Rossella Angileri. I procuratori precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle domande, difese ed eccezioni svolte in atti di causa. L'avv. Ricciardo si riporta alle note conclusive. L'avv. Ribaudo si riporta alle eccezioni sollevate in atti. All'esito, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 15 settembre 2022,
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 267 emesso dal Tribunale di Patti e notificato in data 8 luglio
2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di CP_1 della somma di euro 238.336,36 oltre interessi e spese di procedura, in
[...] virtù di fatture insolute. L'opponente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo, l'incompetenza del tribunale ordinario in favore della competenza del Tribunale specializzato imprese;
ha contestato le fatture deducendo l'avvenuto pagamento degli importi richiesti dalle altre società consorziate. Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 8 maggio 2023, si è costituita la chiedendo, in via preliminare, di concedere la provvisoria Controparte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, il rigetto dell'opposizione e delle eccezioni ivi proposte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi e con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con ordinanza depositata in data 5 giugno 2023, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Successivamente all'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. (nel testo previgente), il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive. L'opponente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. L'eccezione appare infondata. La devoluzione - ex art. 133, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n.
104 del 2010 - alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti all'attività di gestione dei rifiuti, quand'anche posta in essere con comportamenti della Amministrazione o dei soggetti alla stessa equiparati, presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo mentre quando in giudizio sia dedotto, come nella specie, un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. sez. un., n.
8186/2022). L'opponente ha eccepito l'incompetenza del tribunale ordinario in favore della competenza del giudice specializzato delle imprese. L'eccezione appare infondata. Ai sensi dell'art. 3 c.2 del d.lgs. 27.6.2003, n. 168 e ss. mm. ii. le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti, “relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile...per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma,
2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile”. Secondo il preferibile e ormai maggioritario orientamento giurisprudenziale, ai fini della configurabilità della competenza della sezione specializzata, ...., la controversia deve "essere direttamente inerente alla questione societaria e all'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali", onde, per meglio dire, deve rendere trasparente il suo fondamento "endosocietario", nel senso che la pretesa, ma vieppiù la fonte di essa traggano titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status soci e alle modalità di estrinsecazione di esso concretamente guardino (in termini Cass. 20.03.2018, n. 6882 nello stesso senso Cass. 04.04.2017, n.8738).
Nella specie, non sussiste tale collegamento tra il rapporto societario e la presente causa avente ad oggetto l'adempimento di un contratto di nolo intercorso tra le parti, sicchè la competenza rimane ferma in capo al giudice ordinario. Nel merito, l'opposizione appare fondata. La fase di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un
"giudizio autonomo", bensì come "ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio" (Cass.,
Sez. Un., n. 927/2022), per cui spetta comunque alla parte opposta, attore sostanziale, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, il compito di fornire piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, sent. n. 5071/2009).
Nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di prestazioni spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (come nel caso di specie) per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (vedi Cass. Sez. Un., Sentenza n. 13533 del
30/10/2001).
Quanto alle prestazioni rese, ove le stesse siano state contestate, come nella specie (v. riscontro allegato nel fascicolo monitorio e v. atto di citazione, pag. 8, ove si legge: “Ritenere e dichiarare che la società non ha CP_1 svolto, nel lasso temporale corrispondente all'esercizio finanziario 2018 alcuna delle attività descritte nelle fatture allegate al decreto ingiuntivo nei riguardi della ), le fatture emesse, in quanto documenti di Pt_1 formazione unilaterale, non sono idonee a costituire prova a favore del creditore, il quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è tenuto a dimostrare sia l'an che il quantum della sua pretesa (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del
03/03/2009). Infatti. “... nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di condudenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice” (Cass., n. 17371/2003). La Suprema Corte ha affermato che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorchè annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, e nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Corte di Cassazione, 28 aprile 2004, n. 8126). Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sè, la piena prova del credito in esse indicato.
Nella specie, modificando anche eventuali pronunciamenti diversi in sede di provvedimenti non definitivi e non condizionanti la decisione finale, l'opponente, già prima della notifica del decreto ingiuntivo, aveva contestato la riferibilità a sé delle prestazioni rese (v. riscontro dell'opponente alla messa in mora, allegato al fascicolo monitorio). In questa sede di opposizione, inoltre, ha dedotto che le prestazioni, oggetto di fatturazione nell'anno 2018, non erano state effettuate in suo favore (v. atto di citazione, pagg. 6 e 8).
L'opponente ha, inoltre, evidenziato che la società creditrice avrebbe dovuto fornire la prova rigorosa del suo credito ed, in particolare, di quali fossero le attività compiute dalla stessa nell'anno 2018, in favore dell'opponente, in esecuzione del contratto. Nella specie, l'effettiva prestazione dei servizi di nolo oggetto di fatturazione non è stata oggetto di prova documentale, posto che, come accennato, le sole scritture contabili del creditore non possono costituire sufficienti elementi probatori. Né sono stati articolati specifici capitolati di prova volti a dimostrare l'effettiva prestazione e l'entità dei servizi di nolo eventualmente resi ovvero l'accordo sui costi fatturati. Non sono stati indicati neanche i nominativi dei testi nei termini processuali di legge.
In mancanza di tale specifica prova, la domanda di adempimento dell'opposta non può essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e rigetto delle domande della Controparte_1
La domanda di cui all'art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta, attesa la sua soccombenza, non può essere accolta.
Le spese, liquidate come in dispositivo, ex d.m. n. 55/14 aggiornati al d.m.
n. 147/2022 (sulla base del valore della causa compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, secondo i parametri minimi atteso il rigetto delle eccezioni preliminari, con istruttoria), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1288/2022 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 267/2022 emesso dal Tribunale di Patti, assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta le eccezioni preliminari proposte dall'opponente;
- revoca il decreto ingiuntivo e rigetta le domande dell'opposta;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del giudizio, liquidate in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Patti, 26 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Serena Andaloro)