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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/02/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13446/2024,
avente per oggetto: interdizione; promossa da:
PUBBLICO MINISTERO
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
10/08/2006, residente in [...]1, Nichelino
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente
Pronunciarsi l'interdizione – o in subordine l'inabilitazione - di Controparte_1
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 25/07/2024 il PM in sede chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione o, in subordine, l'inabilitazione per infermità di mente e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di , in quanto Controparte_1
incapace di provvedere ai propri interessi. In particolare, risultava che la stessa versasse “in condizioni psichiche tali da renderla incapace di provvedere ai propri interessi, o quanto meno di attendere con sufficiente discernimento e consapevolezza all'amministrazione delle proprie sostanze, in quanto affetta da Epilessia in politerapia e Tetraparesi spastica in Encefalopatia ipossia Neonatale”.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti.
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda all'udienza dell'08/11/2024. All'esito, fissava udienza avanti a sé di rimessione della causa in decisione, disponendo che la stessa si svolgesse mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Assegnava, pertanto, alle parti termine per il deposito di note scritte.
Il PM ricorrente precisava le conclusioni, insistendo nelle richieste già formulate in sede di ricorso. La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetta da Controparte_1 CP_1
“Epilessia in politerapia e Tetraparesi spastica in Encefalopatia ipossica Neonatale. Portatrice di PEG per severa malnutrizione. Esiti di intervento di stabilizzazione vertebrale da T3 e L4 con barre e viti per scoliosi”, come attestato dalla documentazione prodotta (cfr. Verbale di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità del Centro Medico Legale di Torino del 09/05/2023).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I.
Nel verbale dell'udienza dell'08/11/2024 si legge che “il giudice delegato […] procede all'esame dell'interdicenda, che non è in grado di rispondere ad alcuna domanda”. I genitori dell'interdicenda, in tale sede, dichiaravano: “nostra figlia non è in grado di comunicare in alcun modo con noi se non con gli occhi e dice solo sì o no;
non riusciamo a portarla fuori di casa a causa delle barriere architettoniche del palazzo dove abitiamo”.
A fronte di ciò, le condizioni psico-fisiche di sono Controparte_1 CP_1
apparse ictu oculi molto gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
pagina 2 di 4
Risulta, dunque, provato che la parte resistente è incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente. Pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo
(tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Spese di lite come per legge, ai sensi dell'art. 145 DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
pagina 3 di 4 DICHIARA l'interdizione di , nata a [...], il Controparte_1
10/08/2006 e residente in [...]1, Nichelino;
SPESE di lite come per legge a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115;
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c..
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13446/2024,
avente per oggetto: interdizione; promossa da:
PUBBLICO MINISTERO
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
10/08/2006, residente in [...]1, Nichelino
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente
Pronunciarsi l'interdizione – o in subordine l'inabilitazione - di Controparte_1
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 25/07/2024 il PM in sede chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione o, in subordine, l'inabilitazione per infermità di mente e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di , in quanto Controparte_1
incapace di provvedere ai propri interessi. In particolare, risultava che la stessa versasse “in condizioni psichiche tali da renderla incapace di provvedere ai propri interessi, o quanto meno di attendere con sufficiente discernimento e consapevolezza all'amministrazione delle proprie sostanze, in quanto affetta da Epilessia in politerapia e Tetraparesi spastica in Encefalopatia ipossia Neonatale”.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti.
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda all'udienza dell'08/11/2024. All'esito, fissava udienza avanti a sé di rimessione della causa in decisione, disponendo che la stessa si svolgesse mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Assegnava, pertanto, alle parti termine per il deposito di note scritte.
Il PM ricorrente precisava le conclusioni, insistendo nelle richieste già formulate in sede di ricorso. La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetta da Controparte_1 CP_1
“Epilessia in politerapia e Tetraparesi spastica in Encefalopatia ipossica Neonatale. Portatrice di PEG per severa malnutrizione. Esiti di intervento di stabilizzazione vertebrale da T3 e L4 con barre e viti per scoliosi”, come attestato dalla documentazione prodotta (cfr. Verbale di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità del Centro Medico Legale di Torino del 09/05/2023).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I.
Nel verbale dell'udienza dell'08/11/2024 si legge che “il giudice delegato […] procede all'esame dell'interdicenda, che non è in grado di rispondere ad alcuna domanda”. I genitori dell'interdicenda, in tale sede, dichiaravano: “nostra figlia non è in grado di comunicare in alcun modo con noi se non con gli occhi e dice solo sì o no;
non riusciamo a portarla fuori di casa a causa delle barriere architettoniche del palazzo dove abitiamo”.
A fronte di ciò, le condizioni psico-fisiche di sono Controparte_1 CP_1
apparse ictu oculi molto gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
pagina 2 di 4
Risulta, dunque, provato che la parte resistente è incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente. Pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo
(tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Spese di lite come per legge, ai sensi dell'art. 145 DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
pagina 3 di 4 DICHIARA l'interdizione di , nata a [...], il Controparte_1
10/08/2006 e residente in [...]1, Nichelino;
SPESE di lite come per legge a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115;
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c..
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
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