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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/05/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 2541/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 17/10/2024, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 - CADORAGO con l'Avv. LA CIVITA ALBERTO
e
2) CP_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]L. DA VINCI 1 - CADORAGO con l'Avv. FOLIGNO EMANUELA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in LAZZATE, in data 03/07/1999,
(anno 1999, atto n. 9, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
□ separati consensualmente con verbale in data 31/05/2023 omologato con decreto del 05/06/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Como 1 □ con i seguenti economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_2
- nata a [...] il [...] CP_2
- nata a [...] il [...] Controparte_3
- nato a [...] il [...] Controparte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/10/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03/07/1999 in Lazzate
(MB); matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lazzate, Atto N. 9, Parte II,
Serie A
• ordinare al Comune di Lazzate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui appresso:
) Il Signor si impegna e obbliga, entro giorni 30 dalla udienza Presidenziale, a Parte_1 trasferire alla signora la propria quota di proprietà del 50% della casa coniugale CP_1 attualmente cointestata e sita in Cadorago (CO) Via L. Da Vinci n. 1, previa dichiarazione di equità da parte dell'intestato Tribunale, a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei reciproci rapporti patrimoniali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970
) Le parti riconoscono che l'attribuzione una tantum di cui al punto che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante da parte del Signor ed è stata Parte_1 concordata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970;
) Le parti si impegnano e obbligano a chiudere il rapporto di conto corrente bancario cointestato presso Banca BBC e a incassarne il relativo saldo attivo nella misura del 50% ciascuno.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
2 Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 CP_1 in data 03/07/1999, in LAZZATE con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LAZZATE
(anno 1999, atto n. 9, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LAZZATE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 16/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 17/10/2024, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 - CADORAGO con l'Avv. LA CIVITA ALBERTO
e
2) CP_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]L. DA VINCI 1 - CADORAGO con l'Avv. FOLIGNO EMANUELA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in LAZZATE, in data 03/07/1999,
(anno 1999, atto n. 9, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
□ separati consensualmente con verbale in data 31/05/2023 omologato con decreto del 05/06/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Como 1 □ con i seguenti economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_2
- nata a [...] il [...] CP_2
- nata a [...] il [...] Controparte_3
- nato a [...] il [...] Controparte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/10/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03/07/1999 in Lazzate
(MB); matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lazzate, Atto N. 9, Parte II,
Serie A
• ordinare al Comune di Lazzate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui appresso:
) Il Signor si impegna e obbliga, entro giorni 30 dalla udienza Presidenziale, a Parte_1 trasferire alla signora la propria quota di proprietà del 50% della casa coniugale CP_1 attualmente cointestata e sita in Cadorago (CO) Via L. Da Vinci n. 1, previa dichiarazione di equità da parte dell'intestato Tribunale, a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei reciproci rapporti patrimoniali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970
) Le parti riconoscono che l'attribuzione una tantum di cui al punto che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante da parte del Signor ed è stata Parte_1 concordata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970;
) Le parti si impegnano e obbligano a chiudere il rapporto di conto corrente bancario cointestato presso Banca BBC e a incassarne il relativo saldo attivo nella misura del 50% ciascuno.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
2 Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 CP_1 in data 03/07/1999, in LAZZATE con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LAZZATE
(anno 1999, atto n. 9, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LAZZATE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 16/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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