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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 239/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 239/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MATASSINI LUCILLA C.F._2
Con l'intervento del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in San Miniato (PI) il 15 giugno 2013, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Miniato (PI), Anno 2013, Parte II, Serie A, n°12 e che, dalla loro unione, è nata la figlia, il 19 maggio 2019. Per_1
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in San Miniato (PI), il 15 giugno 2013, con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di San Miniato (PI), Anno 2013, Parte II, Serie A, n°12, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
Si riconoscono reciprocamente il consenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto nonché al rinnovo/rilascio dei documenti validi per l'espatrio e dei documenti di identità della figlia minore;
2) La sig.ra rimarrà ad abitare con la figlia nella casa familiare, di sua Parte_1 Per_1
esclusiva proprietà, sita in San Miniato (PI) via Trento n. 39/M, int. 2, con gli arredi e i beni che la corredano;
3) Il sig. si trasferirà, con i propri beni ed effetti personali, altrove e si impegna a Parte_2
formalizzare il trasferimento della propria residenza entro e non oltre il 20 febbraio 2025;
4) La figlia minorenne resta affidata a entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5) resta collocata prevalentemente presso la dimora materna e il padre la terrà con sé: Per_1
- infrasettimanalmente: il mercoledì dall'uscita dall'asilo/scuola fino al mattino successivo quando la riaccompagnerà all'asilo/scuola o, in caso di vacanze scolastiche e/o malattia della bambina e/o qualsivoglia altro impedimento e salvo diversi accordi, presso l'abitazione della madre;
- a fine-settimana alterni dal venerdì dall'uscita dall'asilo/scuola fino alla domenica dopo cena quando, salvo diversi accordi, la riporterà a casa della madre.
Le parti convengono che, attualmente, data la disponibilità dei nonni paterni, nei pomeriggi del lunedì, martedì, giovedì e venerdì (nel fine-settimana in cui non è con il padre) Per_1 Per_1 starà con i nonni paterni dall'uscita dall'asilo/scuola fino all'ora di cena quando il padre la riporterà, salvo diversi accordi, a casa della madre.
Per le festività natalizie e pasquali varrà il criterio dell'alternanza: ad anni alterni GI trascorrerà il Natale con la madre e il giorno di S. ST con il padre, Pasqua con il padre e
TT con la madre e così via, salvo diversi accordi tra i genitori e in base alle diverse esigenze della figlia minore.
Così, ugualmente, per il giorno del compleanno, salvo che i genitori decidano di festeggiarlo tutti insieme.
Per le vacanze estive, potrà trascorrere con ciascun genitore n. 2 settimane di ferie, sia Per_1
continuative che frazionate in periodi di 7 giorni ciascuno, che i coniugi concorderanno ogni anno entro la fine del mese di maggio, anche a mezzo di comunicazione e-mail o messaggio telefonico.
Il calendario di frequentazione di cui ai punti precedenti potrà essere concordemente modificato in base alle esigenze scolastiche, sportive, di vita e relazione di nonchè alle necessità Per_1
lavorative dei genitori.
Questi si impegnano a comunicare reciprocamente gli spostamenti che andranno ad effettuare durante la permanenza della figlia presso di loro e in particolare, durante le vacanze, a comunicare i luoghi dove le trascorreranno e, nel caso, le strutture dove alloggeranno.
Il genitore che avrà con sé la figlia si impegna a sostenere tutte le spese relative alle vacanze con i figli e a permettere un regolare e quotidiano contatto telefonico con il genitore al momento non presente.
Nel caso di periodi di vacanza superiori ai 7 giorni, si prevede il diritto di visita, previamente concordato e ove possibile, dell'altro genitore;
6) I coniugi si impegnano, altresì, a esercitare nell'interesse morale e materiale di la Per_1
responsabilità genitoriale, garantendo che le decisioni di maggior interesse per quest'ultima relative alla istruzione, educazione e alla salute vengano assunte di comune accordo tra i genitori e tenendo conto delle capacità nonchè delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
Entrambi i genitori si obbligano, fin da ora, a darsi reciproca e tempestiva comunicazione:
-degli impegni scolastici, medici, sportivo-ricreativi di nonché delle eventuali Per_1
modifiche; -del rendimento scolastico di delle udienze e dei ricevimenti scolastici (ai quali Per_1
entrambi parteciperanno nel rispetto dei loro comprovati impegni lavorativi);
-delle rispettive eventuali variazioni di residenza e/o di recapito telefonico;
7) Stante la quasi sostanziale parità dei tempi di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore, nonché l'equa divisione dei compiti di gestione e cura della stessa, non viene pattuito il versamento di alcun contributo perequativo per il mantenimento di e ciascun genitore Per_1
provvederà personalmente a tutte le spese ordinarie e quotidiane per la sua cura e il suo mantenimento;
8) Si conviene altresì che le spese straordinarie per siano ripartite al 50% quali, a titolo Per_1
meramente esemplificativo e non esaustivo: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte medico curante previa concorde individuazione dello specialista;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate privatamente;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) viaggi-studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. I genitori si impegnano reciprocamente ad attenersi al principio di “buona fede” circa l'individuazione e/o la scelta della spesa straordinaria.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, email ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
I coniugi si scambieranno – via e-mail o per messaggio - entro l'ultimo giorno di ogni mese tutte le spese straordinarie da entrambi sostenute per la figlia;
ciascuno poi provvederà a rifondere il
50% della spesa complessiva all'altro coniuge entro il giorno 10 del successivo mese ed ogni pagamento verrà eseguito tramite bonifico bancario;
9) I coniugi convengono che l'assegno unico per la figlia erogato dall'Inps continuerà a essere percepito per intero dalla madre;
10) La sig.ra si impegna alla volturazione a suo nome dell'utenza internet della casa Parte_1
familiare.
La stessa si impegna altresì ad accollarsi i finanziamenti accesi dal sig. per Parte_2
l'acquisto di beni per la casa e per la famiglia e a rimborsargli le rate mensili a decorrere dalla firma del presente accordo fino all'estinzione;
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e pertanto ciascuno rinuncia a pretendere l'uno nei confronti dell'altro qualsiasi forma di contributo economico;
12) I coniugi dichiarano altresì di aver già regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e quindi si danno reciprocamente atto di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 25/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 239/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MATASSINI LUCILLA C.F._2
Con l'intervento del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in San Miniato (PI) il 15 giugno 2013, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Miniato (PI), Anno 2013, Parte II, Serie A, n°12 e che, dalla loro unione, è nata la figlia, il 19 maggio 2019. Per_1
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in San Miniato (PI), il 15 giugno 2013, con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di San Miniato (PI), Anno 2013, Parte II, Serie A, n°12, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
Si riconoscono reciprocamente il consenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto nonché al rinnovo/rilascio dei documenti validi per l'espatrio e dei documenti di identità della figlia minore;
2) La sig.ra rimarrà ad abitare con la figlia nella casa familiare, di sua Parte_1 Per_1
esclusiva proprietà, sita in San Miniato (PI) via Trento n. 39/M, int. 2, con gli arredi e i beni che la corredano;
3) Il sig. si trasferirà, con i propri beni ed effetti personali, altrove e si impegna a Parte_2
formalizzare il trasferimento della propria residenza entro e non oltre il 20 febbraio 2025;
4) La figlia minorenne resta affidata a entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5) resta collocata prevalentemente presso la dimora materna e il padre la terrà con sé: Per_1
- infrasettimanalmente: il mercoledì dall'uscita dall'asilo/scuola fino al mattino successivo quando la riaccompagnerà all'asilo/scuola o, in caso di vacanze scolastiche e/o malattia della bambina e/o qualsivoglia altro impedimento e salvo diversi accordi, presso l'abitazione della madre;
- a fine-settimana alterni dal venerdì dall'uscita dall'asilo/scuola fino alla domenica dopo cena quando, salvo diversi accordi, la riporterà a casa della madre.
Le parti convengono che, attualmente, data la disponibilità dei nonni paterni, nei pomeriggi del lunedì, martedì, giovedì e venerdì (nel fine-settimana in cui non è con il padre) Per_1 Per_1 starà con i nonni paterni dall'uscita dall'asilo/scuola fino all'ora di cena quando il padre la riporterà, salvo diversi accordi, a casa della madre.
Per le festività natalizie e pasquali varrà il criterio dell'alternanza: ad anni alterni GI trascorrerà il Natale con la madre e il giorno di S. ST con il padre, Pasqua con il padre e
TT con la madre e così via, salvo diversi accordi tra i genitori e in base alle diverse esigenze della figlia minore.
Così, ugualmente, per il giorno del compleanno, salvo che i genitori decidano di festeggiarlo tutti insieme.
Per le vacanze estive, potrà trascorrere con ciascun genitore n. 2 settimane di ferie, sia Per_1
continuative che frazionate in periodi di 7 giorni ciascuno, che i coniugi concorderanno ogni anno entro la fine del mese di maggio, anche a mezzo di comunicazione e-mail o messaggio telefonico.
Il calendario di frequentazione di cui ai punti precedenti potrà essere concordemente modificato in base alle esigenze scolastiche, sportive, di vita e relazione di nonchè alle necessità Per_1
lavorative dei genitori.
Questi si impegnano a comunicare reciprocamente gli spostamenti che andranno ad effettuare durante la permanenza della figlia presso di loro e in particolare, durante le vacanze, a comunicare i luoghi dove le trascorreranno e, nel caso, le strutture dove alloggeranno.
Il genitore che avrà con sé la figlia si impegna a sostenere tutte le spese relative alle vacanze con i figli e a permettere un regolare e quotidiano contatto telefonico con il genitore al momento non presente.
Nel caso di periodi di vacanza superiori ai 7 giorni, si prevede il diritto di visita, previamente concordato e ove possibile, dell'altro genitore;
6) I coniugi si impegnano, altresì, a esercitare nell'interesse morale e materiale di la Per_1
responsabilità genitoriale, garantendo che le decisioni di maggior interesse per quest'ultima relative alla istruzione, educazione e alla salute vengano assunte di comune accordo tra i genitori e tenendo conto delle capacità nonchè delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
Entrambi i genitori si obbligano, fin da ora, a darsi reciproca e tempestiva comunicazione:
-degli impegni scolastici, medici, sportivo-ricreativi di nonché delle eventuali Per_1
modifiche; -del rendimento scolastico di delle udienze e dei ricevimenti scolastici (ai quali Per_1
entrambi parteciperanno nel rispetto dei loro comprovati impegni lavorativi);
-delle rispettive eventuali variazioni di residenza e/o di recapito telefonico;
7) Stante la quasi sostanziale parità dei tempi di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore, nonché l'equa divisione dei compiti di gestione e cura della stessa, non viene pattuito il versamento di alcun contributo perequativo per il mantenimento di e ciascun genitore Per_1
provvederà personalmente a tutte le spese ordinarie e quotidiane per la sua cura e il suo mantenimento;
8) Si conviene altresì che le spese straordinarie per siano ripartite al 50% quali, a titolo Per_1
meramente esemplificativo e non esaustivo: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte medico curante previa concorde individuazione dello specialista;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate privatamente;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) viaggi-studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. I genitori si impegnano reciprocamente ad attenersi al principio di “buona fede” circa l'individuazione e/o la scelta della spesa straordinaria.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, email ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
I coniugi si scambieranno – via e-mail o per messaggio - entro l'ultimo giorno di ogni mese tutte le spese straordinarie da entrambi sostenute per la figlia;
ciascuno poi provvederà a rifondere il
50% della spesa complessiva all'altro coniuge entro il giorno 10 del successivo mese ed ogni pagamento verrà eseguito tramite bonifico bancario;
9) I coniugi convengono che l'assegno unico per la figlia erogato dall'Inps continuerà a essere percepito per intero dalla madre;
10) La sig.ra si impegna alla volturazione a suo nome dell'utenza internet della casa Parte_1
familiare.
La stessa si impegna altresì ad accollarsi i finanziamenti accesi dal sig. per Parte_2
l'acquisto di beni per la casa e per la famiglia e a rimborsargli le rate mensili a decorrere dalla firma del presente accordo fino all'estinzione;
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e pertanto ciascuno rinuncia a pretendere l'uno nei confronti dell'altro qualsiasi forma di contributo economico;
12) I coniugi dichiarano altresì di aver già regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e quindi si danno reciprocamente atto di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 25/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina