Sentenza 20 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di revisione, non è necessario esternare la decisione di ammissibilità della richiesta mediante l'adozione di un'espressa ordinanza, stante l'assenza di una puntuale previsione di legge e di una distinzione tra la fase rescindente e la fase rescissoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2015, n. 7374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7374 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - del 20/01/2015
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 76
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 28149/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO NT N. IL 06/08/1945;
avverso la sentenza n. 682/2013 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 13/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. BALDASSARE Lauria, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 13 febbraio 2014 la Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di revisione proposta da CA NI avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 16 aprile 1997, divenuta irrevocabile il 4 dicembre 1998, che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di traffico di droga di cui alla L. n. 685 del 1975, art. 75 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (capi sub C) e D), commessi in Sicilia, Milano ed altre località del territorio nazionale ed estero, condannandolo alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione e L. 21.000.000 di multa.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello nissena ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale dell'interessato, deducendo, ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), violazioni di legge in relazione agli artt. 631 e 634 c.p.p. e vizi motivazionali, per manifesta illogicità e mancanza di motivazione, in ordine alla ritenuta inidoneità del novum della revisione ad invalidare il giudicato di condanna.
Preliminarmente eccepita l'erronea qualificazione del provvedimento impugnato come "sentenza" di rigetto - atteso che lo stesso, per il suo contenuto, verrebbe piuttosto a connotarsi come "ordinanza" di declaratoria di inammissibilità della richiesta ex art. 634 c.p.p. - si evidenzia, in particolare, il fatto che il precedente provvedimento di inammissibilità dell'istanza di revisione, emesso dalla stessa Corte d'appello in data 14 giugno 2005, riguardava esclusivamente le dichiarazioni rese dai collaboratori ON ET, SI NZ e SI AN, mentre l'attuale domanda di revisione è incentrata sulle dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia (CA OV e ER EP), oltre che sulla nuova e più articolata dichiarazione resa da SI AN il 29 gennaio 2007 nell'ambito del processo per calunnia a carico di LC NZ, le cui dichiarazioni accusatorie hanno costituito il fondamento dell'affermazione di responsabilità a carico del ricorrente.
Si lamenta, dunque, che in ordine a tali ultime dichiarazioni la sentenza impugnata ha omesso ogni motivazione, laddove le stesse, unitamente a quelle rese dagli altri collaboratori già oggetto del vaglio operato in occasione della prima revisione, hanno arricchito il tema di prova - ossia, l'inesistenza del fatto, la cui costruzione probatoria è stata frutto di un depistaggio - offrendo un ben preciso riferimento alla falsità delle accuse rese dal LC e alla loro natura calunniosa.
Ne discende che il Giudice della revisione non avrebbe potuto esimersi dall'accertamento incidentale della calunnia dalla quale derivava, in ipotesi, la sentenza di condanna oggetto di esame, e avrebbe dovuto, pertanto, valutare il decreto di rinvio a giudizio del LC per calunnia nei confronti del CA alla luce dei nuovi, e mai valutati prima, elementi di prova offerti con la domanda di revisione per cui è ricorso.
Si lamenta, infine, l'omessa considerazione del dato inerente al denunziato contrasto di giudicati fra la sentenza di condanna in oggetto e la sentenza della Corte d'assise di Caltanissetta del 12 giugno 1998, riguardante l'omicidio del Giudice Ciaccio Montalto, che ha ritenuto intrinsecamente inattendibili le dichiarazioni del LC, sulla base di un giudizio che ne ha investito negativamente l'intera personalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2. Non meritevole di accoglimento, in primo luogo, deve ritenersi l'eccepita questione preliminare di rito, ove si consideri, sulla base del quadro di principii in questa Sede ormai da tempo statuiti (da ultimo, v. Sez. 6^, n. 30822 del 18/04/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257779; in motivazione v. Sez. Un., n. 624 del 26/09/2001, dep. 09/01/2002, Rv. 220443), che in tema di revisione non è necessario esternare la decisione di ammissibilità della richiesta mediante l'adozione di un'espressa ordinanza, stante l'assenza di una puntuale previsione di legge.
Si è invero affermato, entro tale prospettiva, che nell'attuale sistema normativo, diversamente dal regime delineato nel sistema del codice di rito abrogato, non è propriamente ravvisabile nel procedimento di revisione una distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria, non soltanto perché il giudizio positivo circa l'ammissibilità della richiesta non comporta interventi di alcun tipo sulla decisione denunciata, ma anche perché la seriazione procedimentale descritta dall'art. 629 c.p.p. e segg., segnala l'esistenza di una progressione che - sia pure attestata ai "casi" tassativamente previsti dall'art. 630 - implica, ove il giudizio di ammissibilità abbia esito positivo, una continuità tra i due momenti, tale da incentrare nel giudizio di revisione strido sensu inteso il segmento cruciale della procedura in questione. L'accertamento dell'ammissibilità della richiesta si presenta, infatti, sia sul piano strutturale che su quello funzionale, non dissimile dalla necessaria verifica demandata al giudice dell'impugnazione in ordine all'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge per l'instaurazione (subordinata, appunto, all'ammissibilità del gravame) dell'ordinario giudizio di impugnazione.
E ciò deve affermarsi, come rilevato dalle Sezioni Unite nella pronuncia su menzionata, pure se le condizioni per l'ammissibilità della richiesta (e, dunque, per l'ammissibilità dell'atto di impugnazione), incidendo le "doglianze" su una decisione passata in cosa giudicata, restano caratterizzate da un tasso di maggiore complessità, in gran parte riferibile alla conseguente specificità delle "censure" proponibili.
Non essendo più immanente nel sistema la frammentazione del giudizio in due fasi distinte, secondo lo schema delineato nel regime del codice abrogato, si è dissolta la valenza della procedura rescindente, non realizzandosi, nel caso di giudizio positivo in ordine all'ammissibilità della richiesta di revisione, alcun effetto demolitorio sulla decisione denunciata.
Tutto ciò, secondo le Sezioni Unite, giustifica la ragione per la quale il nuovo legislatore non ha ritenuto necessario prescrivere l'esternazione della pronuncia di ammissibilità della richiesta di revisione, postulando esclusivamente - e, per di più, sulla base di un summatim cognoscere - la verifica delle condizioni stabilite dalla legge perché il presidente della corte emetta, a norma dell'art. 636, il decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 601. La legge, infatti, prevede la sola declaratoria di inammissibilità "quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633 e 641 ovvero risulta manifestamente infondata", declaratoria che va adottata con ordinanza da notificare al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione.
Ne discende che la delibazione in ordine all'ammissibilità della richiesta di revisione non diverge dall'accertamento che il giudice dell'impugnazione è tenuto ad effettuare, e con valenza meramente incidentale, sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa;
tanto che solo se l'impugnazione risulti inammissibile, l'inammissibilità deve essere dichiarata, nessuna esplicita dichiarazione di ammissibilità essendo, invece, contemplata dalla legge. In tal senso va dunque riaffermata l'applicabilità del principio stabilito dal comma quarto dell'art. 591 c.p.p., da ritenere norma generale, riferibile ad ogni mezzo di impugnazione e, quindi, anche alla revisione. Sulla base delle argomentazioni sviluppate nelle su indicate pronunzie di questa Suprema Corte, deve pertanto ribadirsi che la fase di delibazione dell'ammissibilità della richiesta di revisione ha la funzione di accertare che la richiesta stessa sia stata proposta nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge, e che non risulti manifestamente infondata, di modo che a detta delibazione è assegnato l'esclusivo compito del controllo preliminare della sussistenza delle condizioni necessarie per l'avvio del giudizio di revisione nelle forme previste per il dibattimento, tanto che i precisi caratteri strutturali e funzionali dell'indagine preliminare, mancante di una pronuncia rescindente della sentenza irrevocabile, danno pienamente conto delle ragioni che inducono ad escludere l'instaurazione di qualsivoglia contraddicono, profilandosi l'unico interesse protetto dalla legge processuale come corrispondente all'intento pratico di porre un ragionevole argine alla presentazione di impugnazioni pretestuose o palesemente infondate e di evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale;
un interesse, questo, ritenuto di natura esclusivamente pubblicistica (Sez. 1^, 06/10/1998, dep. 28/10/1998, Bompressi, n. 4837).
Nel caso di specie, in definitiva, la Corte distrettuale ha correttamente proceduto, nel contraddittorio delle parti, alla valutazione del merito dell'istanza di revisione, avendo preliminarmente escluso, all'interno di una sequenza procedimentale continua e, non irritualmente, priva di linee di frattura, la sussistenza di eventuali profili di inammissibilità.
3. Le ulteriori censure in ricorso enucleate riproducono deduzioni e rilievi in fatto che la Corte d'appello, con congrua ed esaustiva motivazione, ha già puntualmente esaminato, ponendone in evidenza la sostanziale coincidenza con gli elementi già dedotti nella precedente istanza di revisione, sì come valutati dalla medesima Corte distrettuale con la ordinanza dichiarativa di inammissibilità del 14 - 24 giugno 2005, avverso la quale venne presentato ricorso per cassazione dichiarato inammissibile da questa Suprema Corte con sentenza n. 26839 del 7 febbraio 2006. Al riguardo, si è già avuto modo di osservare in questa Sede, con la pronunzia or ora richiamata, che la Corte territoriale si era correttamente attenuta al quadro di principii che regolano la materia, pervenendo alla declaratoria d'inammissibilità della precedente richiesta di revisione, dopo avere attentamente vagliato la consistenza e pertinenza, ai fini del suo giudizio prognostico, sia delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, sia del decreto di rinvio a giudizio emesso dalla Corte d'appello di Palermo a carico del LC, per calunnia nei confronti del CA:
elementi, questi, già ritenuti "scarsamente significativi e, comunque, non in grado di ribaltare gli elementi probatori e le articolate argomentazioni poste a sostegno della sentenza di condanna del CA", peraltro relativa a specifiche condotte delittuose a suo carico accertate e considerate del tutto estranee rispetto allo stesso procedimento per calunnia.
Nè, al riguardo, come evidenziato dalla Corte di merito, potrebbero trarsi ulteriori, specifici, elementi di valutazione dalla sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 27 ottobre 2008 nell'ambito del procedimento relativo al reato di calunnia in danno del CA, risolvendosi la stessa nella mera declaratoria di non doversi procedere per intervenuto decorso del termine prescrizionale.
4. La Corte territoriale, inoltre, ha valutato motivato gli ulteriori profili di doglianza in ricorso tratteggiati, laddove si è soffermata sul contenuto della su citata sentenza della Corte d'assise di Caltanissetta del 12 giugno 1998, dal ricorrente richiamata a sostegno della prospettata ipotesi del contrasto di giudicati, ponendo in evidenza il fatto che il giudizio, ivi espresso, di inaffidabilità delle dichiarazioni rese dal LC, era limitato agli aspetti della vita interna dell'organizzazione denominata "cosa nostra", e non riguardava anche altre attività di carattere illecito come quelle per le quali il CA è stato condannato, attività che ben potevano essere realizzate in un contesto estraneo a quello proprio di una militanza attiva all'interno del sodalizio mafioso.
V'è ancora da osservare, come più volte statuito da questa Suprema Corte (Sez. 5^, n. 8462 del 9.7.97, dep. 18.9.97; Sez. 4^, n. 8135 del 25.10.01, dep. 28.2.02; Sez. 1^, n. 18380 del 20.2.02, dep. 14.5.02; Sez. 1^, n. 36121 del 9.6.04, dep. 9.9.04; Sez. 5^, n. 40819 del 22.9.05, dep. 10.11.05), che il disposto di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), che autorizza la richiesta di revisione qualora i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in altra sentenza irrevocabile, si riferisce agli elementi storici adottati per la ricostruzione del fatto di reato, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni (Sez. 2^, n. 12809 del 11/03/2011, dep. 29/03/2011, Rv. 250061). L'inconciliabilità, dunque, deve riguardare i fatti di reato accertati e posti a fondamento delle due diverse decisioni, non già l'ipotesi in cui la stessa verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici (Sez. 1^, n. 381 del 30/11/1992, dep. 15/01/1993, Rv. 194797; Sez. 5^, n. 3914 del 17/11/2011, dep. 31/01/2012, Rv. 251718). Entro tale prospettiva, inoltre, il criterio decisivo per la riconoscibilità del contrasto di giudicati non può ravvisarsi sulla sola base di un contrasto di principio fra due sentenze, ma deve essere tale da dimostrare, rispetto alla sentenza di condanna, una diversa realtà fattuale, irrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a scagionare il condannato (Sez. 6^, n. 10916 del 07/02/2006, dep. 28/03/2006, Rv. 233733). Ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto, e non possono pertanto consistere, come già osservato, nel mero rilievo di una divergenza di principio tra due sentenze, che abbiano a fondamento gli stessi fatti (Sez. 5^, n. 8462 del 09/07/1997, dep. 18/09/1997, Rv. 208608). La Corte territoriale, in definitiva, ha fatto buon governo del quadro di principii delineato in questa Sede, procedendo ad un vaglio critico delle deduzioni difensive ed escludendo, con congrua motivazione, ogni profilo di contraddittorietà logico-giuridica tra i due giudicati.
5. La impugnata pronuncia ha attentamente valutato il contenuto e la portata degli elementi successivi a quelli che già avevano costituito oggetto di apprezzamento nel precedente giudizio di revisione, ponendone in evidenza l'irrilevanza ai fini del thema decidendum, per la totale assenza di specificità in ordine ai fatti per i quali il ricorrente è stato condannato (dichiarazioni di CA e SI), ovvero per il loro carattere "neutro", siccome inidoneo a smentire i fatti ricostruiti nella sentenza di cui si chiede la revisione (dichiarazioni rese dagli investigatori NE e RA, che si sono limitati ad affermare di non avere acquisito in passato elementi a carico del CA in merito alla sua attività nel traffico di stupefacenti). Linearmente illustrata, priva di vizi logico-giuridici ictu oculi riconoscibili e del tutto coerente con le premesse ivi compiutamente esposte deve ritenersi, dunque, la conclusione cui l'impugnata pronuncia è pervenuta, nel sottolineare come i generici elementi desumibili dalle dichiarazioni in ricorso indicate non siano sotto alcun profilo idonei ad incidere sulla base probatoria già consolidatasi, ovvero a contrastare in misura significativa i risultati raggiunti e ad escluderne la piena valenza dimostrativa, si come ampiamente rappresentata nella su richiamata decisione di condanna.
Sulla base delle su esposte considerazioni, in definitiva, deve ritenersi che la Corte d'appello abbia fatto buon governo dei principii al riguardo affermati da questa Suprema Corte (Sez. 5^, n. 16588 del 25/03/2010, dep. 29/04/2010, Rv. 246958; Sez. 5^, n. 12446 del 27/11/1995, dep. 19/12/1995, Rv. 203525), secondo cui, in tema di revisione, l'ipotesi prevista dall'art. 630 c.p.p., lett. c), può trovare applicazione solo qualora la prova dedotta, oltre a sostenere un'ipotesi di accusa alternativa, sia, allo stesso tempo, di per sè idonea ad inficiare quella posta a base della sentenza definitiva di condanna.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2015