Sentenza 25 marzo 2010
Massime • 1
In tema di revisione, l'ipotesi prevista dall'art. 630. lett. c) cod. proc. pen. può trovare applicazione qualora la prova dedotta, oltre a sostenere un'ipotesi di accusa alternativa, sia allo stesso tempo idonea ad inficiare quella posta a base della sentenza definitiva di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2010, n. 16588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16588 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 25/03/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 357
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BEVERE NT - Consigliere - N. 43314/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST BE nato l'[...];
avverso l'ordinanza emessa il 26-5-09 dalla Corte di appello di Perugia;
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. FERRUA Giuliana;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto 19-5-08 il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli chiedeva la revisione della sentenza di condanna emessa il 3-11-05 dalla Corte di assise di appello di detta città nei confronti di ST BE, quale concorrente nel reato di omicidio volontario pluriaggravato di AT NT, commesso il 18-2-02: l'istanza si fondava sul fatto che il collaboratore di giustizia VI SI aveva reso dichiarazioni auto ed etero accusatorie in ordine al delitto de quo, scagionando l'Ogarsisti. La richiesta veniva dichiarata inammissibile, con provvedimento de plano 29-5-08, dalla Corte appello di Roma in quanto la responsabilità di terzi per l'omicidio non era stata accertata con sentenza irrevocabile.
Con pronuncia 4-2-09 la Corte di Cassazione annullava tale ordinanza con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia;
all'uopo rilevava: che la richiesta era riconducibile al caso di cui all'art.630 c.p.p., comma 1, lett. c), essendo state scoperte dopo la condanna nuove prove, rappresentate dalle dichiarazioni del citato collaborante;
che la Corte territoriale avrebbe dovuto svolgere un preliminare giudizio di ammissibilità in astratto circa l'idoneità dei nuovi elementi a determinare il proscioglimento dell'ST;
che non si era in presenza di una domanda avanzata fuori delle ipotesi previste dall'art. 630 c.p.p. o senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 631 c.p.p. ovvero manifestamente infondata.
Con provvedimento 26-5-09 la Corte di appello di Perugia, in sede di rinvio, segnalava e dichiarava: che la sentenza di condanna si era fondata sulle dichiarazioni e sul riconoscimento effettuato dall'unico teste oculare, KU EL, diretto protagonista degli avvenimenti in quanto in compagnia della vittima al momento dell'agguato; che le intervenute dichiarazioni dello VI non valevano solo a scagionare l'ST, ma ad attribuire il ruolo di materiale esecutore a carico di costui già individuato dalla Corte di assise di Napoli, a Guida Luigi;
che di conseguenza s'imponeva l'accertamento della responsabilità di quest'ultimo con regolare processo e sentenza definitiva;
che allo stato in mancanza di siffatta sentenza l'istanza di revisione risultava inammissibile. Avverso quest'ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione l'ST, deducendo violazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione ed omessa valutazione dei nuovi dati e precipuamente della loro idoneità ad incidere sul giudicato.
La Corte osserva.
La censura è fondata poiché il giudice del rinvio non ha tenuto conto di quanto sancito nella sentenza di annullamento, secondo cui si verteva in ipotesi di cui alla lettera e dell'art. 630 c.p.p., comma 1 e pertanto è incorso nel medesimo errore già oggetto di sindacato di legittimità.
In particolare è opportuno ribadire che, in tema di revisione, quando la prova dedotta oltre a sostenere un'ipotesi di accusa alternativa è al contempo idonea ad inficiare quella posta a base della sentenza definitiva di condanna, può trovare applicazione l'ipotesi di cui alla lettera e dell'art. 630 c.p.p.: orbene nel caso in esame le dichiarazioni del collaborante, quali riportate in sentenza oltre a indicare la responsabilità di soggetti diversi si presentano come volte ad escludere l'assenza dal luogo del delitto di colui che è stato condannato come esclusivo sparatore. Nel delineato contesto la Corte di appello avrebbe dovuto vagliare l'attitudine dimostrativa delle suddette propalazioni rispetto al risultato finale del proscioglimento, anche solo per incertezza e contraddittorietà del quadro accusatorio: a tal fine era necessario raffrontare la nuova emergenza con quelle già acquisite e poste a fondamento del giudicato, ovviamente tenendo conto che le dichiarazioni di un coimputato necessitano di riscontri esterni ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, riscontri che nello stesso provvedimento impugnato si da atto essere stati indicati dal ricorrente. S'impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza ora impugnata con rinvio L. n. 405 del 1998, ex art. 1, alla Corte di appello di Firenze la quale procederà
a nuovo esame attenendosi agli enunciati principi.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010