Sentenza 12 maggio 2015
Massime • 1
L'estetista professionale è titolare, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. di una posizione di garanzia a tutela della incolumità di coloro che si sottopongono al trattamento estetico, in virtù sia del principio del "neminem laedere", sia della sua qualità di custode degli apparecchi elettromagnetici utilizzati per detto trattamento, il cui uso, anche unitamente a prodotti cosmetici, potrebbe dar luogo ad attività da qualificarsi pericolosa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 cod. civ., di talché è in astratto configurabile la sua responsabilità per le lesioni causate dai trattamenti estetici praticati in violazione delle regole cautelari di settore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2015, n. 22835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22835 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2015 |
Testo completo
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