Sentenza 7 febbraio 2006
Massime • 2
Esula dalle previsioni dell'art. 83 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, che sanziona penalmente la prescrizione, da parte di esercente la professione medica, di sostanze stupefacenti ad uso non terapeutico, il caso in cui tali sostanze vengano prescritte nell'ambito della cosiddetta "terapia del dolore", finalizzata a far meglio sopportare al paziente il dolore fisico derivante dalla malattia da cui egli sia affetto (nella specie, gotta associata a rottura del femore).
In tema di revisione per contrasto di giudicati, premesso che le situazioni di contrasto non sono definibili in numero chiuso, potendo essere le più varie e che, peraltro, esse non possono ravvisarsi sulla sola base di un contrasto di principio fra due sentenze, ma devono essere tali da dimostrare, rispetto alla sentenza di condanna, una diversa realtà fattuale, irrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a scagionare il condannato, correttamente viene ritenuta sussistente tale condizione qualora, essendosi affermata la penale responsabilità di un medico in ordine al reato di cui all'art. 83 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (che sanziona la prescrizione, da parte di esercente la professione sanitario di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico), risulti accertato, in altra sentenza, pronunciata nei confronti del destinatario delle prescrizioni, che le medesime sostanze avevano invece avuto utilizzazione ritenuta terapeutica, in quanto finalizzata (nella specie) all'alleviazione di gravi sintomatologie dolorose cagionate da gotta associata a frattura del femore.
Commentario • 1
- 1. Obblighi e reati del medico nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 19 ottobre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2006, n. 10916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10916 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 07/02/2006
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 175
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 40863/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nel procedimento a carico di:
RO ES, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 22/06/2005 della Corte d'Appello di Ancona;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI E., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Ancona, adita in sede di revisione, con sentenza 22/06/2005, revocava la decisione n. 66 emessa in data 12/01/2001 dal Tribunale di Bologna nei confronti di AD ES, con la quale era stata applicata a costui, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e di quella della lieve entità del fatto, la pena di mesi tre di reclusione e L.
1.000.000 di multa, con sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 83; assolveva conseguentemente lo AD dall'addebito mossogli, perché il fatto non sussiste, e disponeva la restituzione al predetto delle somme pagate in esecuzione delle citata decisione di patteggiamento. La Corte Territoriale premetteva che l'addebito per il quale lo AD aveva subito condanna riguardava l'illecita prescrizione al paziente NA LV, nel periodo luglio 1994-gennaio 1995, di medicinali a base morfinica per uso non terapeutico;
rilevava che il NA, al quale si era addebitata la detenzione a fine di spaccio dei medicinali droganti prescrittigli dallo AD, con sentenza 22/11/2001 del Tribunale di Bologna, era stato assolto per insussistenza del fatto, essendo emerso che detti farmaci erano stati utilizzati personalmente dallo stesso NA, per alleviare i dolori provocati dalla gotta di cui soffriva e resi ancora più acuti dalla riportata frattura del femore;
riteneva che quanto accertato con tale ultima sentenza era inconciliabile con il fatto posto a fondamento della pronuncia a carico dello AD, vale a dire col ritenuto uso non terapeutico delle prescrizioni fatte dal sanitario, la cui condotta, invece, aveva perseguito esclusivamente lo scopo terapeutico di tenere sotto controllo la sintomatologia dolorosa di cui il paziente era portatore.
Ha proposto ricorso per Cassazione il P.G. presso la Corte di merito e ha dedotto la violazione della legge penale, con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 83, art. 630 c.p.p., lett. a), e artt. 637 c.p.p., comma 3, sotto il profilo che si era accreditata una diversa valutazione delle prove assunte nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza in revisione, il che non era consentito dall'art. 637 c.p.p., comma 3; tale diversa valutazione, per altro, non poteva ritenersi legittimata dalla pronuncia assolutoria del NA, posto che costui era stato chiamato a rispondere di altra ipotesi di reato;
i farmaci prescritti non erano idonei a curare le patologie di cui era portatore il paziente, ma avevano una impropria funzione antidolorifica, fronteggiabile con una "valida soluzione analgesica"; il ricorso a farmaci con effetti droganti poteva ritenersi legittimo soltanto nel caso fosse dimostrato, secondo i principi consolidati della scienza medica, l'effettiva utilità ai fini della guarigione;
l'utilizzazione personale da parte del NA dei farmaci prescrittigli era idonea ad escludere la responsabilità di costui, ma non quella del medico.
Con memoria datata 13/01/2005, il difensore dello AD ha confutato le argomentazioni del P.G. ricorrente e ha sollecitato, sottolineando l'assoluta correttezza della sentenza della Corte territoriale, il rigetto del gravame. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Non sussiste la dedotta violazione dell'art. 630 c.p.p., lett. a) e art. 637 c.p.p., comma 3, considerato che la conclusione alla quale è pervenuto il giudice a quo non è frutto di una diversa valutazione dei dati di fatto acquisiti nel precedente giudizio, ma della constatata inconciliabilità di tali fatti con quelli accertati nella sentenza assolutoria irrevocabile emessa nei confronti di NA LV, chiamato - sì - a rispondere di una diversa ipotesi di reato (detenzione a fine di spaccio di medicine a base di stupefacenti), ma strettamente collegata, sul piano della influenza probatoria, a quella contestata allo AD.
Nel caso di revisione previsto dall'art. 630 c.p.p., lett. a), che fa riferimento all'inconciliabilità tra "i fatti stabiliti a fondamento della sentenza... con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile...", per "fatti stabiliti a fondamento" devono intendersi i "fatti" ritenuti nelle sentenze come "essenziali" a giustificare la conclusione raggiunta. Le situazioni di contrasto di giudicati possono essere le più varie e non sono definibili in numero chiuso. La richiesta di revisione di cui al richiamato art. 630 c.p.p., lett. a) da rilievo all'errore di fatto e non alla valutazione del fatto, si riferisce agli elementi storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto-reato addebitato a chi formula la richiesta;
la norma dunque non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso fatto, sotto il profilo giuridico della sua rilevanza penale, per via della difforme interpretazione della norma incriminatrice data nell'altra sentenza a carico di diversa persona, con la conseguenza che gli elementi in base ai quali si sollecita la revisione non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze, ma devono essere tali da dimostrare una diversa realtà fattuale, irrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a scagionare il condannato.
Il fatto posto a fondamento della condanna dello AD è la prescrizione di farmaci a base di sostanze stupefacenti fatta a NA LV per uso non terapeutico. Con la sentenza assolutoria pronunciata nei confronti di quest'ultimo, si è accertato, invece, che detti farmaci erano stati prescritti dal medico e utilizzati dal paziente per esclusivo uso terapeutico, onde fronteggiare la sintomatologia dolorosa provocata da una grave forma di gotta di cui il medesimo paziente era portatore.
Ciò posto, il raffronto e la constatata inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento della sentenza di applicazione della pena concordata nei confronti dello AD e quelli stabiliti nella sentenza assolutoria irrevocabile del NA evidenziano che correttamente il giudice a quo, ritenendo emendabile l'errore di fatto, ha accolto la richiesta di revisione. E proprio partendo dal presupposto che le prescrizioni dei farmaci incriminati furono fatte dal Dr. AD per finalità terapeutiche, non è superfluo sottolineare che rientra nel legittimo esercizio della discrezionalità tecnica del sanitario, dopo avere diagnosticato al paziente un'alterazione organica o un disturbo funzionale, prescrivere i rimedi terapeutici, e tra questi sicuramente anche i preparati contenenti sostanze stupefacenti, ritenuti opportuni per curare la malattia o i relativi sintomi, come accade nella cd. terapia del dolore, finalizzata a fare sopportare al paziente il dolore fisico provocato dalla malattia.
Avuto riguardo alle finalità della normativa sugli stupefacenti, è la logica che induce a ritenere non compresa nella previsione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 83 la prescrizione da parte del medico di farmaci droganti a soggetti vittime di gravi sofferenze.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2006