Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2006, n. 10916
CASS
Sentenza 7 febbraio 2006

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Esula dalle previsioni dell'art. 83 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, che sanziona penalmente la prescrizione, da parte di esercente la professione medica, di sostanze stupefacenti ad uso non terapeutico, il caso in cui tali sostanze vengano prescritte nell'ambito della cosiddetta "terapia del dolore", finalizzata a far meglio sopportare al paziente il dolore fisico derivante dalla malattia da cui egli sia affetto (nella specie, gotta associata a rottura del femore).

In tema di revisione per contrasto di giudicati, premesso che le situazioni di contrasto non sono definibili in numero chiuso, potendo essere le più varie e che, peraltro, esse non possono ravvisarsi sulla sola base di un contrasto di principio fra due sentenze, ma devono essere tali da dimostrare, rispetto alla sentenza di condanna, una diversa realtà fattuale, irrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a scagionare il condannato, correttamente viene ritenuta sussistente tale condizione qualora, essendosi affermata la penale responsabilità di un medico in ordine al reato di cui all'art. 83 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (che sanziona la prescrizione, da parte di esercente la professione sanitario di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico), risulti accertato, in altra sentenza, pronunciata nei confronti del destinatario delle prescrizioni, che le medesime sostanze avevano invece avuto utilizzazione ritenuta terapeutica, in quanto finalizzata (nella specie) all'alleviazione di gravi sintomatologie dolorose cagionate da gotta associata a frattura del femore.

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  • 1Obblighi e reati del medico nel Testo Unico sugli stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 19 ottobre 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2006, n. 10916
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10916
Data del deposito : 7 febbraio 2006

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