Sentenza 6 dicembre 2007
Massime • 1
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b), della legge n. 990 del 1969, modificato dal d.l.. n. 857 del 1976, convertito in legge n. 39 del 1977, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico (Corte Cost. n. 188 del 2 maggio 1991), non incide sui contratti già conclusi nel vigore della precedente disciplina. Ne consegue che i soggetti indicati nella citata pronunzia costituzionale, ove vittime di un sinistro stradale per fatto di un loro congiunto, risultano aver riportato un danno causato dalla circolazione di veicolo non coperto di assicurazione (almeno nei loro confronti), con conseguente applicazione dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969 e, quindi, con la necessità di esperire l'azione risarcitoria nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/12/2007, n. 25470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25470 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 6458/2004
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI SA, AZ PE, AZ AS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VIGLIENA 2, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IELO, difesi dall'avvocato CONIGLIARO SERGIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SAI SPA, IR ITAL ASSIC SPA IN LCA, SQUADRITO SEBASTIANO, RE CA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n 06840/04 proposto da:
IR ITALIANA DI ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del commissario Risarcimento danni da sinistro stradale liquidatore avv. Pazzaglia Ludovico, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
e contro
LI SA, AZ PE, AZ AS;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n 04942/04 proposto da:
IR ITALIANA DI ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del commissario liquidatore avv. Pazzaglia Ludovico, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
ASSICURATRICE IND SPA, SQUADRITO SEBASTIANO, RE CA NA, LI SA, AZ PE, AZ AS;
- intimati -
e sul 4^ ricorso n" 06458/04 proposto da:
LI SA, AZ PE, AZ AS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VIGLIENA 2, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IELO, difesi dall'avvocato SERGIO CONIGLIARO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
e contro
IR ITALIANA DI ASSIC. SPA IN LCA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 74 7/03 della Corte d'Appello di PALERMO, terza sezione civile, emessa il 16/06/03, depositata il 30/07/03, R.G. 1432/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/07 dal Consigliere Dott. Maurizio MASSERA;
udito l'Avvocato Alessandra IANNOTTA (per delega Avv. Gregorio IANNOTTA);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso "LI" ed accoglimento del 1 motivo, con il rigetto degli altri, del ricorso "IR".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 21 maggio 2001 il Tribunale di Termini Imerese, pronunciando sulle conseguenze risarcitorie di un sinistro stradale, condannava la SAI S.p.A., AN TE RE e IT BA a pagare in solido le somme di L.
7.080.000 in favore di EP ZZ e di L. 14.109.000 in favore di ZZ GA;
condannava EP ZZ, la IR Italiana Assicurazioni S.pA. in liquidazione coatta amministrativa, la RE, lo IT e la SAI a pagare in solido in favore di FO GL la somma di L. 340.776.000; condannava ZZ EP e la IR. in l.c.a. a pagare in solido L.
4.450.000 in favore dello IT;
condannava EP ZZ e la IR in l.c.a. a pagare in favore della SAI L. 12.000.000.
Con sentenza in data 13 giugno - 30 luglio 2003 la Corte di Appello di Palermo determinava gli importi risarcitori dovuti dalla SAI a EP ZZ in Euro 3.047,09, a GA ZZ in Euro 6.072,24, alla GL in Euro 152.086,23; l'importo dovuto dalla IR alla LI in Euro 152.086,09; da EP ZZ e dalla IR alla SAI in Euro 7.746,85; confermava nel resto la sentenza impugnata.
La Corte territoriale osservava per quanto interessa: il Tribunale aveva ricostruito correttamente la dinamica del sinistro, ma la responsabilità andava ripartita in pari misura tra i due conducenti;
gli importi risarcitori dovuti ai ZZ andavano conseguentemente ridotti e dovevano essere corretti gli interessi compensativi liquidati dal Tribunale;
la GL non aveva subito alcuna riduzione della capacità lavorativa specifica.
Avverso la suddetta sentenza la GL e i ZZ hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La IR in l.c.a. ha proposto ricorso incidentale.
Frattanto la IR in l.c.a. ricorreva autonomamente con un ricorso articolato in tre motivi di contenuto identico al suddetto ricorso incidentale.
La GL e i ZZ hanno proposto ricorso incidentale, anch'esso di contenuto identico al proprio ricorso principale. Gli altri intimati non hanno espletato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento all'applicabilità dell'art. 2054 c.c., comma 2, e violazione di non specificate norme di diritto.
Con la censura in esame sostanzialmente i ricorrenti stigmatizzano la modifica apportata dalla Corte di Appello alla sentenza di primo grado, che aveva contenuto la responsabilità di ZZ GA nella misura del 40%, avendo ritenuto preponderante quella dello IT.
Il tema della responsabilità è trattato anche dal secondo motivo del ricorso incidentale, mediante il quale la IR lamenta violazione dell'art. 2053 c.c., art. 2054 c.c., comma 2, artt. 2056 e 1223 c.c., e dei principi che regolano la responsabilità aquiliana e il nesso causale, nonché vizio di motivazione, assumendo la colpa esclusiva dello IT, nonché dal terzo motivo del medesimo ricorso con cui la ricorrente incidentale denuncia violazione dell'art. 116 c.p.c., e dei principi che regolano la valutazione delle prove in tema di accertamento in concreto della responsabilità dei conducenti.
Le tre censure, che debbono essere esaminate congiuntamente attenendo ad una problematica comune, risultano infondate.
Entrambe le parti ricorrenti, infatti, pur formalmente prospettando anche violazioni di legge, in realtà criticano le valutazione di merito compiute dalla Corte territoriale e da questa motivate adeguatamente.
Va subito precisato che non determina contraddittorietà di motivazione la circostanza che la Corte di Appello abbia condiviso la ricostruzione che dell'incidente aveva dato il Tribunale, ma abbia diversamente valutato le responsabilità dei conducenti coinvolti. La sentenza impugnata, con apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità poiché adeguatamente motivato, ha ritenuto che l'incidente fosse stato cagionato dalla velocità eccessiva tenuta da entrambi i conducenti in relazione alle condizioni dell'asfalto, reso viscido dalla pioggia e, considerato che, nel momento in cui è sopraggiunta l'auto condotta dal ZZ, quella dello IT era già ferma sulla corsia di emergenza da cui sporgeva la parte posteriore, ha ritenuto le rispettive condotte di guida ugualmente rilevanti nella determinazione del sinistro.
Con il loro secondo motivo i ricorrenti principali lamentano vizio di motivazione circa la quantificazione del danno morale riconosciuto alla GL e denunciano violazione degli artt. 1123, 1226, 1227 e 2056 c.c.. Premesso che alla indicata violazione di norme non seguono argomentazioni specificamente dimostrative, osserva la Corte che il danno morale deve necessariamente essere liquidato facendo ricorso al criterio equitativo che, per definizione, lascia al Giudice di merito un ampio margine di apprezzamento discrezionale.
Il Giudice di appello ha tenuto conto della natura sia del reato colposo, sia delle lesioni patite, ritenendo - in armonia con un criterio largamente condiviso e applicato dalla giurisprudenza di merito - congruo attestarsi su un quarto del danno biologico come già affermato dal Tribunale, pur correggendo l'errore in cui questo era incorso nella indicazione concreta.
La censura è, dunque, infondata.
Con il terzo motivo i ricorrenti principali assumono che la sentenza impugnata ha violato la L. n. 57 del 2001, ma ancora una volta sottopongono alla Corte considerazioni che non sono dimostrative dell'asserita violazione.
In sostanza sostengono che il Tribunale è incorso in una interpretazione erronea delle conclusioni del C.T.U., non corretta dal Giudice di appello.
Ma così argomentando non considerano ne' che oggetto dell'esame di questa Corte è esclusivamente la sentenza di appello, ne' che la tesi secondo cui nella specie il "punto" deve essere "appesantito" implica la risoluzione di questione squisitamente di merito, su cui il Giudice funzionalmente competente si è espresso in termini congrui e razionali.
Pertanto anche questo motivo risulta infondato.
Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale la IR denuncia violazione della L. n. 990 del 1969, art. 4, lett. b), vizio di motivazione in punto di azione diretta del danneggiato e violazione delle norme che disciplinano la rilevabilità d'ufficio della legittimazione passiva.
L'assunto è che la GL, quale terza trasportata e rispettivamente madre e coniuge del conducente e dell'assicurato, non aveva azione diretta, essendo l'incidente antecedente alla sentenza n. 188/1991 della Corte Costituzionale. La censura è fondata. Questa stessa sezione ha già stabilito (Cass. Sez. 3^, n. 10542 del 2000) che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 990 del 1969, art. 4, lettera b), modificato dal D.L. n. 857 del 1976, convertito in L. n. 39 del 1977, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lett. a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico (Corte Cost. n. 188 del 2 maggio 1991), non incide sui contratti già conclusi nel vigore della precedente disciplina e ne consegue che i soggetti indicati nella citata pronunzia costituzionale, ove vittime di un sinistro stradale per fatto di un loro congiunto, risultano aver riportato un danno causato dalla circolazione di veicolo non coperto di assicurazione (almeno nei loro confronti), con conseguente applicazione della L. n.990 del 1969, art. 19, (esperibilità dell'azione nei confronti del
Fondo di garanzia per le vittime della strada).
Trattasi di questione attinente alla legittimazione passiva, cioè concernente il soggetto nei cui confronti l'azione può essere esercitata in base alla legge regolante il rapporto dedotto in giudizio e, come tale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio non essendosi sul punto formato giudicato.
L'incidente de quo si è verificato nel 1990 e il contratto di assicurazione tra il ZZ e la IR è stato concluso in epoca antecedente alla citata sentenza della Corte Costituzionale. Ne consegue che la GL, rispettivamente moglie del proprietario e madre del conducente dell'auto assicurata presso la IR, non aveva azione diretta contro la medesima, per cui la relativa domanda non poteva avere ingresso in giudizio.
Pertanto la Corte cassa il capo della sentenza impugnata relativo alla condanna della IR in favore della GL e, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, respinge la domanda proposta dalla GL nei confronti della IR, mentre conferma nel resto. Considerati l'esito dei ricorsi e le tesi rispettivamente sostenute dalle parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero procedimento tra la GL e la IR e le spese del giudizio di cassazione nei confronti delle altre parti.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo dei ricorsi IR. Rigetta tutto il resto. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda della GL nei confronti della IR, compensando tra le medesime parti le spese dell'intero procedimento nonché tra le altre le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2007