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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 06/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 305/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modi ca nell a caus a inst aurat a
TRA
rappres ent ato e di feso dall'Avv. VENZA GIUS EPPE Parte_1
ricorrent e
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY resi stent e
OGGETTO: ripeti zione indebit o
CONC LUS IONI DELLE P ARTI : com e nel verbal e di udi enza all'udienza del 06/02/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c, dando l ett ura del seguent e
DISPOS ITIVO il Giudice del Lavoro, definiti vam ente pronunci ando, disatt esa o assorbit a ogni ult eri ore domanda, azione o eccezione , in accoglim ento del ri cors o:
- dichiara pres critto i l credito di di € 5158,52 relativo alla indennità CP_2
di disoccupazione percepit a da nel peri odo 1.1.2002 - Parte_1
31.12.2002 di cui all a not a datat a 26.11.2021; CP_2
- condann a all a rifusione dell e spese di lit e a favore del ricorrente CP_2 liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso spese generali 15% IVA e cpa .
1 CONCIS A ESPOZ I ONE DELLE RAG IONI DI FATT O E DI DIRITTO
DELLA DE CISIO NE
Con ri cors o deposit ato il 2. 3.2022, - prem esso che con Parte_1
plico raccom andato ri cevuto il 21.12.2021, gli chiedeva l a CP_2 restituzione dell'importo di € 5.158,52 “per somme indebit ament e percepite sulla prestazione Disoccupazione n. DS”, - ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire dichiarare la prescrizione Controparte_3 del diritto di credito, considerato che dall'esame dell'estratto conto contributivo l'ultima indennità di disoccupazione percepita risal iva all'anno 2008, quindi ben oltre il termine decennale di cui all'art. 2946
c.c.
Si è costi tuit o in giudi zio , il qual e ha precisato che l a CP_2
pret esa creditori a ha ad oggetto l e somme indebit am ent e percepite a titolo di indennit à di disoccupazi one erogat a il 05/12/2003 ri ferit e al periodo dal 01/01/2002 al 31/12/2002 , avendo il ri corrente maturato 43 giorni di l avoro retribuiti a front e del minimo di 78 gi orni al lora necess ari per ott enere l a prest azi one. Quanto all a eccezi one di prescri zi one, ha dedott o di essere venut a a conoscenza del credit o CP_2
il 15.12.2009 a s eguito di una segnalazi one dell a Guardi a di Finanza del
30.11.2009, moment o che s egna la decorrenza del termi ne decennale di prescri zi one, s uccessivam ent e int errot to dapprim a con lett era del
04/06/2010 e succes sivamente con l ettera di soll eci to del 29/04/2015 e poi ult eriorm ent e con l a not a del 21.12.2021 . Da qui la i nfondat ezza dell a eccezione di prescri zione. ha qui ndi concluso chiedendo il CP_2
rigetto del ri corso.
Ist ruit a con docum enti, l a causa è stat a dunque decisa.
****
Il ri corso è fondato.
Come chi ari to da in m emori a, l a pret esa rest itutori a ha ad CP_2 oggetto l'indennità di disoccupazione erogata il 5.12.2003 relativa all'anno 2002.
2 Ebbene, a front e dell a eccezione di prescri zione soll evat a dal ricorrent e, era onere di forni re prova di avere validam ent e CP_2 interrotto il termine di prescrizione ordinario di dieci anni di cui all'art
2946 c.c.
Siffatt a prova non è stat a fornit a.
È rim asto non provat a l a deduzi one secondo cui avrebb e CP_2 inviato il 4.6.2010 la lettera di contestazione dell'indebito e richiesto la restituzione delle s omme, non pot endo, al riguardo, assumere al cuna valenza dimostrativa la documentazione prodotta denominata “dettagl io anagrafica indebito”, trattandosi di atto interno all'istituto che non prova l'invio né, tantomeno, la ricezione della lettera di indebito da part e del convenuto.
La let tera di sol leci to del 29.4.2015 è invece stat a ri cevut a dal resist ent e i l 14.5.2015, quando il termi ne di prescri zione decennal e era già decors o, ragion per cui era gi à estinto il credito di all a dat a CP_2
dell a succes siva l ett era di soll ecito del 21.12.2021.
Privo di fondamento è l'assunto di secondo cui l'esordio del CP_2
termine pres crizionale del credito in quest ione va indivi duat o nel 15 dicembre 2009, all orquando ri cevett e l a not a dell a Guardia di CP_2
finanza che segnal ava un elenco di soggetti , t ra cui il ricorrent e, che indebit am ent e avevano percepito la indennità di disoccupazione.
L'articolo 2935 c.c. stabilisce infatti che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il di ritto può essere fat to val ere.
Ora nel caso di speci e, i l fatt o genet ico della pretesa credit ori a è dat o dal m ancato posses so del requisit o del num ero mi nimo di giornat e lavorative ratione t empori s necessari o per ott enere l a i ndennit à di disoccupazione, sicché in assenza di qualsiasi el em ent o util e atto a dimost rare che all a dat e dell a erogazi one della indennit à (5.12.2003),
l'Ente era nella impossibilità di conoscere l'insussistenza del requisito,
l'exordi um praes criptionis non può che coincidere con il m oment o in cui l'indebito si è concretizzato , vale a dire con la materiale erogazione dell a somm a (5.12.2003).
3 Per orient amento consoli dat o dell a S uprem a Cort e, l a decorrenza dell a pres crizi one ri sult a infatti im pedit a solo da cause giuridi che che impedis cano l'es erci zio del di ritt o, non gi à da ost acoli di mero fatt o, com e i l rit ardo i ndotto dall a necessit à di accertam ento del di ritto medesim o;
è st ato i nfat ti afferm ato (ex multis C ass. n. 14193/ 2021 ) che
l'i mpos sibil ità di f ar val ere il dirit to, alla qual e l'art. 2935 cod. ci v. attribuis ce ril evanz a di fat to i mpedi tivo della decorrenza dell a prescrizione, è solo quella che deri va da cause giuri di che che ost acolino
l'esercizio del di ritt o e non comprende anche gli impedimenti soggetti vi
o gli os tacoli di mero f atto, per i quali il successi vo art. 2941 c.c. prevede s olo s pecif i che e tassati ve ipot esi di sospensi one: non sono, dunque, ammi ssibi li cause di interruzione e di sospensi one della prescrizione fuori dei casi espressamente previsti dalla l egge e sono insuscettibili di appl icaz ione anal ogi ca e di i nterpretazione estensi va, in quant o il l egislat or e r egol a inderogabil mente l e cause di sospensi one, limitandole a quel l e che consistono in veri e propri impedi menti di ordine giuridi co, con esclusi one degli i mpedi menti di mero fatto (Cass. nn. 340/ 1967; 1482/ 1971; 4191/1975).
All a stregua di t al e ori ent am ento, la circost anza che si a CP_2 venuto a conoscenza dell'indebito solo a seguito di una segnalazione dell a Guardi a di Finanza, non appare idonea ad int egrare un'ipot esi di impossibilità nell'esercizio del diritto di agire per la riscossione del credito, t ale da procrast inare i l di es a quo del t erm ine prescrizional e.
Deve peraltro osservarsi che l'Ente non ha dedotto alcunché in ordine all e cause che avrebbero reso impossibil e l a conoscenza dell'insussistenza del requisito, prima della segnalazione della GDF, sicché neppure può di scorrersi di una eventual e condott a dolosa del ricorrent e t al e da i ntegrare una i pot esi di sospensione del t ermine prescri zi onal e ex art . 2941 n.8) c.c., fatt ispeci e invero neppure evocata dall'ente convenuto, né alcuna utile informazione è ricavabile dalla segnal azione dell a Guardia di Finanza in atti , l a quale si limit ava a comunicare all'Ente un elenco di soggetti che a “vari o titolo” avevano indebit am ent e percepito l a indennit à di disoccupazi one.
4 Per t utt e l e ragi oni sopra espost e, assorbita ogni alt ra questione soll evata dalle parti , va dichiara l a prescri zi one del credi to di cui al la not a del 26.11.2021 ri ferito all a i ndennit à di disoccupazione CP_2
percepita da nel 2002. Parte_1
Le spes e s eguono la soccom benza e vanno li qui dat e come in dispositivo, facendo applicazione dei param etri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della lite e 5158,52 e dell'attività process ual e svolta, dell a basa compl essit à delle quest ioni tratt at e.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così decis o in Sciacca 06/02/ 202 5
Il Giudice
Leonardo Modi ca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modi ca nell a caus a inst aurat a
TRA
rappres ent ato e di feso dall'Avv. VENZA GIUS EPPE Parte_1
ricorrent e
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY resi stent e
OGGETTO: ripeti zione indebit o
CONC LUS IONI DELLE P ARTI : com e nel verbal e di udi enza all'udienza del 06/02/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c, dando l ett ura del seguent e
DISPOS ITIVO il Giudice del Lavoro, definiti vam ente pronunci ando, disatt esa o assorbit a ogni ult eri ore domanda, azione o eccezione , in accoglim ento del ri cors o:
- dichiara pres critto i l credito di di € 5158,52 relativo alla indennità CP_2
di disoccupazione percepit a da nel peri odo 1.1.2002 - Parte_1
31.12.2002 di cui all a not a datat a 26.11.2021; CP_2
- condann a all a rifusione dell e spese di lit e a favore del ricorrente CP_2 liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso spese generali 15% IVA e cpa .
1 CONCIS A ESPOZ I ONE DELLE RAG IONI DI FATT O E DI DIRITTO
DELLA DE CISIO NE
Con ri cors o deposit ato il 2. 3.2022, - prem esso che con Parte_1
plico raccom andato ri cevuto il 21.12.2021, gli chiedeva l a CP_2 restituzione dell'importo di € 5.158,52 “per somme indebit ament e percepite sulla prestazione Disoccupazione n. DS”, - ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire dichiarare la prescrizione Controparte_3 del diritto di credito, considerato che dall'esame dell'estratto conto contributivo l'ultima indennità di disoccupazione percepita risal iva all'anno 2008, quindi ben oltre il termine decennale di cui all'art. 2946
c.c.
Si è costi tuit o in giudi zio , il qual e ha precisato che l a CP_2
pret esa creditori a ha ad oggetto l e somme indebit am ent e percepite a titolo di indennit à di disoccupazi one erogat a il 05/12/2003 ri ferit e al periodo dal 01/01/2002 al 31/12/2002 , avendo il ri corrente maturato 43 giorni di l avoro retribuiti a front e del minimo di 78 gi orni al lora necess ari per ott enere l a prest azi one. Quanto all a eccezi one di prescri zi one, ha dedott o di essere venut a a conoscenza del credit o CP_2
il 15.12.2009 a s eguito di una segnalazi one dell a Guardi a di Finanza del
30.11.2009, moment o che s egna la decorrenza del termi ne decennale di prescri zi one, s uccessivam ent e int errot to dapprim a con lett era del
04/06/2010 e succes sivamente con l ettera di soll eci to del 29/04/2015 e poi ult eriorm ent e con l a not a del 21.12.2021 . Da qui la i nfondat ezza dell a eccezione di prescri zione. ha qui ndi concluso chiedendo il CP_2
rigetto del ri corso.
Ist ruit a con docum enti, l a causa è stat a dunque decisa.
****
Il ri corso è fondato.
Come chi ari to da in m emori a, l a pret esa rest itutori a ha ad CP_2 oggetto l'indennità di disoccupazione erogata il 5.12.2003 relativa all'anno 2002.
2 Ebbene, a front e dell a eccezione di prescri zione soll evat a dal ricorrent e, era onere di forni re prova di avere validam ent e CP_2 interrotto il termine di prescrizione ordinario di dieci anni di cui all'art
2946 c.c.
Siffatt a prova non è stat a fornit a.
È rim asto non provat a l a deduzi one secondo cui avrebb e CP_2 inviato il 4.6.2010 la lettera di contestazione dell'indebito e richiesto la restituzione delle s omme, non pot endo, al riguardo, assumere al cuna valenza dimostrativa la documentazione prodotta denominata “dettagl io anagrafica indebito”, trattandosi di atto interno all'istituto che non prova l'invio né, tantomeno, la ricezione della lettera di indebito da part e del convenuto.
La let tera di sol leci to del 29.4.2015 è invece stat a ri cevut a dal resist ent e i l 14.5.2015, quando il termi ne di prescri zione decennal e era già decors o, ragion per cui era gi à estinto il credito di all a dat a CP_2
dell a succes siva l ett era di soll ecito del 21.12.2021.
Privo di fondamento è l'assunto di secondo cui l'esordio del CP_2
termine pres crizionale del credito in quest ione va indivi duat o nel 15 dicembre 2009, all orquando ri cevett e l a not a dell a Guardia di CP_2
finanza che segnal ava un elenco di soggetti , t ra cui il ricorrent e, che indebit am ent e avevano percepito la indennità di disoccupazione.
L'articolo 2935 c.c. stabilisce infatti che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il di ritto può essere fat to val ere.
Ora nel caso di speci e, i l fatt o genet ico della pretesa credit ori a è dat o dal m ancato posses so del requisit o del num ero mi nimo di giornat e lavorative ratione t empori s necessari o per ott enere l a i ndennit à di disoccupazione, sicché in assenza di qualsiasi el em ent o util e atto a dimost rare che all a dat e dell a erogazi one della indennit à (5.12.2003),
l'Ente era nella impossibilità di conoscere l'insussistenza del requisito,
l'exordi um praes criptionis non può che coincidere con il m oment o in cui l'indebito si è concretizzato , vale a dire con la materiale erogazione dell a somm a (5.12.2003).
3 Per orient amento consoli dat o dell a S uprem a Cort e, l a decorrenza dell a pres crizi one ri sult a infatti im pedit a solo da cause giuridi che che impedis cano l'es erci zio del di ritt o, non gi à da ost acoli di mero fatt o, com e i l rit ardo i ndotto dall a necessit à di accertam ento del di ritto medesim o;
è st ato i nfat ti afferm ato (ex multis C ass. n. 14193/ 2021 ) che
l'i mpos sibil ità di f ar val ere il dirit to, alla qual e l'art. 2935 cod. ci v. attribuis ce ril evanz a di fat to i mpedi tivo della decorrenza dell a prescrizione, è solo quella che deri va da cause giuri di che che ost acolino
l'esercizio del di ritt o e non comprende anche gli impedimenti soggetti vi
o gli os tacoli di mero f atto, per i quali il successi vo art. 2941 c.c. prevede s olo s pecif i che e tassati ve ipot esi di sospensi one: non sono, dunque, ammi ssibi li cause di interruzione e di sospensi one della prescrizione fuori dei casi espressamente previsti dalla l egge e sono insuscettibili di appl icaz ione anal ogi ca e di i nterpretazione estensi va, in quant o il l egislat or e r egol a inderogabil mente l e cause di sospensi one, limitandole a quel l e che consistono in veri e propri impedi menti di ordine giuridi co, con esclusi one degli i mpedi menti di mero fatto (Cass. nn. 340/ 1967; 1482/ 1971; 4191/1975).
All a stregua di t al e ori ent am ento, la circost anza che si a CP_2 venuto a conoscenza dell'indebito solo a seguito di una segnalazione dell a Guardi a di Finanza, non appare idonea ad int egrare un'ipot esi di impossibilità nell'esercizio del diritto di agire per la riscossione del credito, t ale da procrast inare i l di es a quo del t erm ine prescrizional e.
Deve peraltro osservarsi che l'Ente non ha dedotto alcunché in ordine all e cause che avrebbero reso impossibil e l a conoscenza dell'insussistenza del requisito, prima della segnalazione della GDF, sicché neppure può di scorrersi di una eventual e condott a dolosa del ricorrent e t al e da i ntegrare una i pot esi di sospensione del t ermine prescri zi onal e ex art . 2941 n.8) c.c., fatt ispeci e invero neppure evocata dall'ente convenuto, né alcuna utile informazione è ricavabile dalla segnal azione dell a Guardia di Finanza in atti , l a quale si limit ava a comunicare all'Ente un elenco di soggetti che a “vari o titolo” avevano indebit am ent e percepito l a indennit à di disoccupazi one.
4 Per t utt e l e ragi oni sopra espost e, assorbita ogni alt ra questione soll evata dalle parti , va dichiara l a prescri zi one del credi to di cui al la not a del 26.11.2021 ri ferito all a i ndennit à di disoccupazione CP_2
percepita da nel 2002. Parte_1
Le spes e s eguono la soccom benza e vanno li qui dat e come in dispositivo, facendo applicazione dei param etri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della lite e 5158,52 e dell'attività process ual e svolta, dell a basa compl essit à delle quest ioni tratt at e.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così decis o in Sciacca 06/02/ 202 5
Il Giudice
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