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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 05/11/2024, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 192 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 06/02/2024
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. TOLOMINI MICHELE , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CURATTI LUCA elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21.10.2024
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON ISTANZA
CONGIUNTA IN ATTI DEL 14/10/2024
* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 06.02.2024 , , premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1
more uxorio con , unione dalla quale sono nati i figli ( nato il [...]) e CP_1 Per_1
(nato il [...]), chiedeva a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio Persona_2
della responsabilità genitoriale. La ricorrente in particolare chiedeva l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente di presso di sé e di Persona_2
presso il padre, con regolamentazione della frequentazione del genitore non collocatario Per_1
e quantificazione dell'assegno di mantenimento, come meglio precisato in ricorso.
Con comparsa depositata il 24.04.2024, si costituiva in giudizio , aderendo alla domanda CP_1
di affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori;
egli chiedeva il collocamento della prole presso di sé e la regolamentazione delle frequentazioni della madre con i figli come indicate in comparsa. In via riconvenzionale, domandava di porre a carico della ricorrente un CP_1 assegno di mantenimento per i figli di misura pari a complessivi € 600 mensili (soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT) nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli;
chiedeva di disporre che l'assegno unico fosse percepito integralmente dal padre.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano dinanzi al GOP delegato per il tentativo di conciliazione all'udienza del 24/05/2024, ove veniva formulata proposta conciliativa.
Nelle more del giudizio, con istanza congiunta, le parti chiedevano rinvio dell'udienza per perfezionare le condizioni dell'accordo e dare attuazione agli impegni previsti.
In data 26/07/2024, le parti depositavano le condizioni dell'accordo raggiunto, sottoscritte personalmente dalle parti, e, dando atto che erano in corso gli adempimenti necessari a definire le rispettive posizioni, chiedevano un ulteriore termine per depositare note scritte.
Depositate le note del 14/10/2024, il Giudice, dato atto del raggiungimento di un pieno accordo per la definizione del presente procedimento come da conclusioni congiunte sottoscritte nell'istanza congiunta rimetteva subito la decisione al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 30/10/2024.
*
La responsabilità genitoriale
Osserva preliminarmente il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte, avendo tra l'altro le parti raggiunto un pieno accordo a definizione del giudizio.
Gli elementi acquisiti e la documentazione depositata consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e in particolare in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita dei minori. Non si ritiene dunque in alcun modo necessario l'ascolto di e , tenuto conto del pieno Per_1 Persona_2 accordo tra le parti, ritenendosi l'ascolto in sede giudiziale manifestamente superfluo e non necessario, in linea con il disposto dell'art. 473 bis.4, co. III, c.p.c.
Nel merito, le parti hanno presentato conclusioni congiunte in punto di esercizio della responsabilità genitoriale prevedendo l'affidamento in via condivisa dei minori e collocamento degli stessi presso il padre.
In proposito, deve osservarsi che non emergono elementi di segno negativo tali da indurre il Tribunale
a derogare al regime dell'affidamento condiviso, tenuto conto che le parti hanno dimostrato di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, raggiungendo un accordo a definizione della odierna controversia;
può quindi essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole.
Va quindi disposto l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, trattandosi del regime ordinario previsto dal legislatore al fine di garantire un'effettiva bigenitorialità nell'esclusivo interesse della prole e, pertanto, da privilegiare, in quanto maggiormente rispondente al benessere dei figli, in modo tale da accompagnarne il percorso di crescita.
I minori saranno collocati presso il padre, individuato come luogo di residenza concordemente dalle parti, assecondando i desideri e le inclinazioni della prole, anche nell'ottica di preservare il rapporto di fratria.
Quanto ai tempi di frequentazione con la madre, ritiene il Collegio che questo aspetto possa essere regolamentato secondo gli accordi individuati dalle parti, considerata l'età e le esigenze dei minori, tenuto conto degli impegni così come valutati concordemente dai genitori, trattandosi di soluzione rispondente all'interesse dei minori a mantenere un rapporto stabile e continuativo con il genitore non collocatario.
* Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonchè del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto offerto e documentato dalle parti. Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Deve precisarsi che, nelle note depositate il 14.10.2024, le parti hanno dato atto che gli impegni assunti con riferimento ai motoveicoli targati M0123422 , DY 87403, EK22358 sono stati adempiuti e i mezzi sono stati trasferiti al possessore, sicchè nulla il Tribunale dovrà statuire sul punto.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI, così statuisce:
1. Affida i minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_2
collocamento degli stessi presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica.
2. Dispone che la madre possa tenere con sé i figli con i seguenti tempi e modalità: a settimane alternate dal venerdì in occasione dell'uscita da scuola sino a domenica sera;
nel periodo estivo, sempre a settimane alternate, i figli staranno con la madre dalle 18,00 del venerdì sino a domenica sera dopo cena, riportandoli dal padre alle ore 21.00. La madre terrà e Per_1
con sé, ad anni alterni, per un periodo pari a metà delle vacanze natalizie comprensive Per_2
del giorno di Natale e Santo Stefano. Nell'anno successivo, e sempre ad anni alterni, la frequentazione madre-figli riguarderà la pausa Pasquale comprensiva del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. I genitori stabiliranno per tempo un periodo complessivo di due settimane, anche non consecutive tra loro, da collocarsi nella pausa estiva, di frequentazione madre-figli; le parti concordano che, per le vacanze 2024, le settimane di competenza della madre saranno quelle dal 28/06 al 07/07 e dal 12/08 al 18/08.
3. Dà atto che i genitori concordano che i figli frequentino i nonni materni per due giorni infrasettimanali, da individuarsi come fascia oraria per il periodo scolastico dall'uscita pomeridiana da scuola sino a dopo cena, e quindi alle ore 21.00, nonché per il periodo estivo dalle ore 12.00 del giorno concordato sino alle 21.00. Salvo imprevisti che verranno prontamente comunicati, il prelievo dei figli presso l'abitazione dei nonni materni verrà effettuato da parte del padre. 4. Pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante versamento al padre della somma mensile di € 300,00 (€ 150 per ciascun figlio), con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie, secondo i termini e le modalità stabilite dal Protocollo d'Intesa n. 1425 del 14 dicembre 2015 tra il Tribunale di Cremona, il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cremona ed - Sezione di Controparte_2
Cremona, da intendersi qui integralmente richiamato.
5. Dispone, su accordo delle parti, che il padre percepisca l'importo integrale dell'assegno unico con decorrenza dal 24.05.2024.
6. Dà atto che le parti dichiarano di non avere alcuna pretesa o richiesta di natura economica da rivolgersi reciprocamente per quanto attiene ogni aspetto diretto ed indiretto tra loro intercorso.
7. Dichiara compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 30/10/2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 06/02/2024
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. TOLOMINI MICHELE , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CURATTI LUCA elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21.10.2024
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON ISTANZA
CONGIUNTA IN ATTI DEL 14/10/2024
* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 06.02.2024 , , premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1
more uxorio con , unione dalla quale sono nati i figli ( nato il [...]) e CP_1 Per_1
(nato il [...]), chiedeva a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio Persona_2
della responsabilità genitoriale. La ricorrente in particolare chiedeva l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente di presso di sé e di Persona_2
presso il padre, con regolamentazione della frequentazione del genitore non collocatario Per_1
e quantificazione dell'assegno di mantenimento, come meglio precisato in ricorso.
Con comparsa depositata il 24.04.2024, si costituiva in giudizio , aderendo alla domanda CP_1
di affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori;
egli chiedeva il collocamento della prole presso di sé e la regolamentazione delle frequentazioni della madre con i figli come indicate in comparsa. In via riconvenzionale, domandava di porre a carico della ricorrente un CP_1 assegno di mantenimento per i figli di misura pari a complessivi € 600 mensili (soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT) nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli;
chiedeva di disporre che l'assegno unico fosse percepito integralmente dal padre.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano dinanzi al GOP delegato per il tentativo di conciliazione all'udienza del 24/05/2024, ove veniva formulata proposta conciliativa.
Nelle more del giudizio, con istanza congiunta, le parti chiedevano rinvio dell'udienza per perfezionare le condizioni dell'accordo e dare attuazione agli impegni previsti.
In data 26/07/2024, le parti depositavano le condizioni dell'accordo raggiunto, sottoscritte personalmente dalle parti, e, dando atto che erano in corso gli adempimenti necessari a definire le rispettive posizioni, chiedevano un ulteriore termine per depositare note scritte.
Depositate le note del 14/10/2024, il Giudice, dato atto del raggiungimento di un pieno accordo per la definizione del presente procedimento come da conclusioni congiunte sottoscritte nell'istanza congiunta rimetteva subito la decisione al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 30/10/2024.
*
La responsabilità genitoriale
Osserva preliminarmente il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte, avendo tra l'altro le parti raggiunto un pieno accordo a definizione del giudizio.
Gli elementi acquisiti e la documentazione depositata consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e in particolare in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita dei minori. Non si ritiene dunque in alcun modo necessario l'ascolto di e , tenuto conto del pieno Per_1 Persona_2 accordo tra le parti, ritenendosi l'ascolto in sede giudiziale manifestamente superfluo e non necessario, in linea con il disposto dell'art. 473 bis.4, co. III, c.p.c.
Nel merito, le parti hanno presentato conclusioni congiunte in punto di esercizio della responsabilità genitoriale prevedendo l'affidamento in via condivisa dei minori e collocamento degli stessi presso il padre.
In proposito, deve osservarsi che non emergono elementi di segno negativo tali da indurre il Tribunale
a derogare al regime dell'affidamento condiviso, tenuto conto che le parti hanno dimostrato di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, raggiungendo un accordo a definizione della odierna controversia;
può quindi essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole.
Va quindi disposto l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, trattandosi del regime ordinario previsto dal legislatore al fine di garantire un'effettiva bigenitorialità nell'esclusivo interesse della prole e, pertanto, da privilegiare, in quanto maggiormente rispondente al benessere dei figli, in modo tale da accompagnarne il percorso di crescita.
I minori saranno collocati presso il padre, individuato come luogo di residenza concordemente dalle parti, assecondando i desideri e le inclinazioni della prole, anche nell'ottica di preservare il rapporto di fratria.
Quanto ai tempi di frequentazione con la madre, ritiene il Collegio che questo aspetto possa essere regolamentato secondo gli accordi individuati dalle parti, considerata l'età e le esigenze dei minori, tenuto conto degli impegni così come valutati concordemente dai genitori, trattandosi di soluzione rispondente all'interesse dei minori a mantenere un rapporto stabile e continuativo con il genitore non collocatario.
* Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonchè del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto offerto e documentato dalle parti. Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Deve precisarsi che, nelle note depositate il 14.10.2024, le parti hanno dato atto che gli impegni assunti con riferimento ai motoveicoli targati M0123422 , DY 87403, EK22358 sono stati adempiuti e i mezzi sono stati trasferiti al possessore, sicchè nulla il Tribunale dovrà statuire sul punto.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI, così statuisce:
1. Affida i minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_2
collocamento degli stessi presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica.
2. Dispone che la madre possa tenere con sé i figli con i seguenti tempi e modalità: a settimane alternate dal venerdì in occasione dell'uscita da scuola sino a domenica sera;
nel periodo estivo, sempre a settimane alternate, i figli staranno con la madre dalle 18,00 del venerdì sino a domenica sera dopo cena, riportandoli dal padre alle ore 21.00. La madre terrà e Per_1
con sé, ad anni alterni, per un periodo pari a metà delle vacanze natalizie comprensive Per_2
del giorno di Natale e Santo Stefano. Nell'anno successivo, e sempre ad anni alterni, la frequentazione madre-figli riguarderà la pausa Pasquale comprensiva del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. I genitori stabiliranno per tempo un periodo complessivo di due settimane, anche non consecutive tra loro, da collocarsi nella pausa estiva, di frequentazione madre-figli; le parti concordano che, per le vacanze 2024, le settimane di competenza della madre saranno quelle dal 28/06 al 07/07 e dal 12/08 al 18/08.
3. Dà atto che i genitori concordano che i figli frequentino i nonni materni per due giorni infrasettimanali, da individuarsi come fascia oraria per il periodo scolastico dall'uscita pomeridiana da scuola sino a dopo cena, e quindi alle ore 21.00, nonché per il periodo estivo dalle ore 12.00 del giorno concordato sino alle 21.00. Salvo imprevisti che verranno prontamente comunicati, il prelievo dei figli presso l'abitazione dei nonni materni verrà effettuato da parte del padre. 4. Pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante versamento al padre della somma mensile di € 300,00 (€ 150 per ciascun figlio), con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie, secondo i termini e le modalità stabilite dal Protocollo d'Intesa n. 1425 del 14 dicembre 2015 tra il Tribunale di Cremona, il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cremona ed - Sezione di Controparte_2
Cremona, da intendersi qui integralmente richiamato.
5. Dispone, su accordo delle parti, che il padre percepisca l'importo integrale dell'assegno unico con decorrenza dal 24.05.2024.
6. Dà atto che le parti dichiarano di non avere alcuna pretesa o richiesta di natura economica da rivolgersi reciprocamente per quanto attiene ogni aspetto diretto ed indiretto tra loro intercorso.
7. Dichiara compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 30/10/2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato