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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 6948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6948 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 5970/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 24/4/2025
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
,in proprio e n.q. di eredi di , e per essi
[...] Parte_6 Persona_1
n. q. di cessionario al 50% dei crediti degli attori , rappresentati e CP_1
difesi dall' avv. Giovanni D' Erme;
- Appellante-
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
GI NS;
- Appellata - E
e , rappresentate e difese Controparte_3 Controparte_4
dall'Avv. Antonio Alì);
- Appellate- –
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 16848/2019 emessa dal Tribunale
Civile di Roma XII Sez. – Giud. Dott. Francesco Ranieri, pubblicata il 2.9.2019 nel giudizio iscritto al RG 64478/2014.
CONCLUSIONI : come da note scritte in sostituzione di udienza del 24.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato nella qualità di CP_1
cessionario al 50% dei crediti di , , Parte_1 Parte_2
, , Parte_7 Parte_4 Parte_5
, in relazione al sinistro stradale avvenuto nel Comune di Parte_6
AC — AC (Catania) il 6.5.2012 che aveva visto il decesso del familiare dei cedenti, , agiva in giudizio nei confronti delle Persona_1
convenute e e della Controparte_3 Controparte_4 [...]
, quale compagnia con la quale era assicurato il veicolo Controparte_2
investitore, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in proprio e quali eredi — madre, fratelli\sorelle e convivente – del de cuius.
2.Il dichiarava di agire quale cessionario del credito al 50% giusta atto CP_1
notarile dell'11.5.2012 dr.ssa redatto in Romania e deduceva Persona_2
che e Controparte_3 Controparte_4
erano comproprietarie dell'auto assicurata con la
[...]
– rappresentanza generale per l'Italia - . Controparte_2
3.Deduceva che si era verificato l' investimento del pedone che percorreva la
SS 288 trainando il proprio motoveicolo rimasto in panne, che erano intervenuti i CC. , che in sede penale il conducente dell'auto era stato condannato CP_4
con il rito ex art. 444 cod. proc. Pen. , così riconoscendo la sua responsabilità per l' eccesso di velocità , con superamento del limite imposto dal Codice della
Strada nel tratto ove si era verificato l' investimento , e il mancato utilizzo delle luci di profondità previste dall'art. 153 cod. strada nonostante l' assenza di illuminazione artificiale della strada .
4. Chiedeva il ristoro del danno da lucida agonia patito dal pedone sino al decesso e transitato in via ereditaria ai familiari nonché il danno da perdita del rapporto parentale.
5.Si costituiva la sola che contestava Controparte_2
la domanda chiedendone il rigetto, mentre rimanevano, invece, contumaci gli altri convenuti. Eccepiva l'incompetenza per territorio e la carenza di legittimazione attiva dell'attore , deducendo che il credito non poteva esser giuridicamente CP_1
ceduto stante la natura personale del diritto al risarcimento. Allegava altresì che e avevano revocato con Pt_5 Persona_3 Pt_1 Pt_2 Pt_3
dichiarazione notarile del 2012 notaio la cessione in questione Persona_4
mentre rispetto a non sussisteva il dedotto rapporto di convivenza Parte_6
more uxorio.
Nel merito allegava l'esistenza di responsabilità esclusiva del pedone investito ed argomentava diffusamente al riguardo. Contestava poi le voci di danno richieste.
6.Su richiesta delle parti il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183 cpc e venivano ritualmente depositate dalle parti le relative memorie. All'udienza del
11.02.2016, la parte attrice, stante l'assenza dei testi ritualmente citati, dichiarava di rinunciare alla loro escussione e chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 20.12.2018, il Giudice, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali, che venivano ritualmente depositati.
7.Con sentenza n. 16848/2019 il Tribunale di Roma , così decideva:
1. dichiara la nullità della citazione in relazione alle domande svolte da
[...]
Parte_8 Parte_9
nei confronti di
[...] [...]
e della Controparte_5 [...]
– rappresentanza generale per CP_2 Controparte_2
l'Italia;
2. rigetta, nel resto, la domanda svolta da quale cessionario CP_1
al 50% del credito risarcitorio nei confronti della
[...]
– rappresentanza generale per l'Italia, di Controparte_2
e di e lo Controparte_3 Controparte_4
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della detta soc. che CP_2
si liquidano in euro 28.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
8.Il Tribunale rigettava preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto non venivano contestate le altre ipotesi di radicamento del foro per controversie, quale quella in specie, di obbligazione il cui quantum è da determinarsi ai sensi dell'art. 1182 c.c.
9.Dichiarava quindi la nullità delle domande svolte dai familiari in proprio ed iure hereditatis in quanto prive di idonea procura alle liti, presente solo per il CP_1
quale cessionario del 50%, che riteneva pienamente legittimato in quanto la cessione del credito non riguardava diritti personalissimi e l'assicurazione non aveva fornito prova concreta della revoca della predetta cessione.
10.) Nel merito rigettava la domanda non ritenendo raggiuta la prova di una responsabilità del quale conduttore della autovettura Fiat Controparte_6 Punto, in quanto il sinistro si era verificato in orario notturno, su strada extraurbana priva di illuminazione, all'uscita da una curva sinistrorsa, mentre il procedeva trainando a mani un ciclomotore, in panne e privo Persona_1
di alcuna illuminazione sul piano stradale, e quindi con un comportamento altamente incauto, laddove avrebbe dovuto marciare sulla sinistra e quindi sul lato opposto, così da poter avvistare gli autoveicoli che gli venivano incontro. In tal senso riteneva elemento non essenziale sulla causazione del sinistro l'inutilizzo degli abbaglianti (peraltro non accertato concretamente) da parte del veicolo investitore , ritenendo altresì meramente congetturale l'ipotesi di eccessiva velocità del veicolo investitore, stimata nella perizia del CTU del
Pubblico Ministero pari a 60 Km orari.
10.Avverso detta pronuncia ha proposto rituale appello n.q. di CP_1
cessionario del credito al 50% dei congiunti e convivente della vittima , dolendosi preliminarmente dell'errore in cui era incorso il Tribunale ove non si era avveduto che i familiari e congiunti del erano stati citati solo quali Persona_1
cessionari parziali del loro credito iure proprio e successionis, ma non avevano mai partecipato al giudizio, né svolto alcuna domanda.
Ha poi impugnato la sentenza per violazione di legge, omessa, insufficiente o contradditoria motivazione e travisamento dei fatti e delle risultanza processuali in ordine all'an debeatur .Nello specifico ha contestato il valore probatorio attribuito dal giudicante alla sentenza di patteggiamento della pena , e la omessa valutazione della rilevanza degli elementi emersi nel giudizio sulla condotta incauta del conducente che, contrariamente a quanto ritenuto dal CP_4
giudicante, deponevano per la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo, o subordinatamente, per la sua responsabilità presuntiva ex art. 2054, comma 1, c.c. .
Con autonomo capo di impugnazione si duole del mancato riconoscimento del diritto al risarcimento per la convivente more uxorio, in relazione alla quota parte del credito dalla stessa ceduto, pur nella sussistenza di prove documentali della stabilità della convivenza.
Ha chiesto pertanto, la riforma della sentenza con pieno accertamento della esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro e, Controparte_6
pertanto ,la condanna delle proprietarie del mezzo, in solido con la compagnia assicuratrice, al pagamento delle somme dovute, da liquidarsi per ogni titolo di danno secondo le Tabelle del Tribunale di Roma, come da conteggio nella misura pari al 50% del credito ceduto.
11. Nel giudizio di appello si è costituita la Controparte_2
contestando integralmente l'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
[...]
La compagnia inoltre reitera la richiesta di inammissibilità della domanda in quanto la cessione del credito, operata dai famigliari eredi del , Persona_1
era stata successivamente revocato con atto notarile, regolarmente prodotto in primo grado, ed insisteva altresì sulla mancanza di legittimazione per la parte del credito relativo alla , in difetto di alcuna concreta prova della Parte_6
stabilità del preteso rapporto parafamiliare fra la stessa e la vittima primaria.
12.Si sono costituite le appellate e aderendo alle difese della CP_3 CP_4
compagnia .
13.Precisate le conclusioni dai difensori degli appellanti e della la Corte CP_2
ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190c.p.c.
***
14.Preliminarmente deve darsi atto dell' errore in cui è incorso il Tribunale laddove ha ritenuto nulle le domande svolte dai familiari della vittima sul presupposto che i medesimi avessero partecipato direttamente al giudizio in quanto titolari della parte del credito non ceduto , laddove dagli atti difensivi risulta che la domanda è stata introdotta esclusivamente dal cessionario CP_1
limitatamente al 50% del credito e che pertanto non è ipotizzabile alcuna nullità
.
15.Nel merito l'appello proposto dall' attore soccombente non è meritevole di accoglimento e pertanto deve essere rigettato.
16.Dalle dichiarazioni particolarmente affidabili rese dalla convivente della vittima, ai carabinieri sopraggiunti su luogo del sinistro- da Parte_6
ritenere particolarmente affidabile in quanto a conoscenza diretta dei fatti di causa-, si evince quale fosse la collocazione della stessa e del Pt_6 Per_1
sulla corsia stradale prima della verificazione dell' urto . Afferma infatti la medesima che all'atto dell'investimento fosse lei stessa a trainare a mano il ciclomotore, conducendolo quasi in aderenza al filare di alberi che costeggiava la sede stradale, e che il era al suo fianco a sinistra, e cercava di farle luce Per_1
con il cellulare. La inoltre nega di essere stata investita dall' autovettura, Pt_6
come anche il ciclomotore che spingeva.
17.Appare pertanto evidente dalle predette dichiarazioni che il al Per_1
momento della verificazione del sinistro, era a tutti gli effetti un pedone, che camminava nel pieno della corsia di marcia, e precisamente all'interno della stessa in un tratto rettilineo, ma all'uscita da una curva a sinistra, come documentato dai rilievi fotografici del tratto stradale e del punto del sinistro. E che la posizione dello stesso all'atto dell'impatto fosse quella, ovvero alla sinistra e di fianco alla è altresì confermato dal fatto che solo la vittima fu investita Pt_6
dalla parte anteriore destra della Fiat Punto condotta dal , Controparte_6
rimanendo indenni dall'urto sia la che il ciclomotore che la stessa Pt_6
spingeva. Diversamente, ovvero se il si fosse collocato dietro il Per_1
ciclomotore e la non sarebbe stato ragionevolmente investito dal mezzo, Pt_6
oppure se, seppur in fila indiana avessero camminato internamente alla corsia, sarebbe stati entrambi falciati dalla autovettura sopraggiunta. 18.Inoltre non erra il Tribunale ove valorizza tutte le circostanze del caso che avrebbero dovuto indurre i due giovani a ben maggior cautela, ossia l'ora notturna, l'assenza di illuminazione della sede stradale, trattandosi di strada provinciale extraurbana, il mancato funzionamento delle luci del ciclomotore, la mancanza di giubbotti catarifrangenti per entrambi e l'aver scelto deliberatamente di marciare sul lato ove non potevano avvistare i mezzi che sopraggiungevano da retro, piuttosto che sul lato opposto.
19.Dai rilievi fotografici della autovettura contenuti nella relazione del CTU incaricato dalla procura, appare evidente l'impatto del corpo della vittima con il fanale anteriore destro, con il cofano e quindi con il retrovisore esterno destro, che veniva divelto, ed infine con il montante superiore destro.
20.A fronte di tali elementi oggettivi , incontestabili e convergenti , non possono assumere rilievo ai fini della attribuzione di responsabilità causale nella verificazione dei tragici eventi, alle dichiarazioni del conducente
[...]
, ove lo stesso riferisce di aver visto i due giovani prima dell'impatto. CP_6
21.Diversamente da quanto auspicato dall' appellante ciò che qui rileva, per i tempi di reazione e la possibilità di porre in essere manovre d'emergenza, è lo stato dei luoghi e in particolare la conformazione del tratto stradale, che nello specifico era caratterizzato da una lunga curva a sinistra, cui seguiva il rettilineo con sede stradale delimitata da filare di alberi in aderenza.
22.Quindi se è vero che il aveva visto i due pedoni, è altrettanto vero che CP_4
li ha notati improvvisamente all'atto dell'impatto, in quanto la strada era totalmente buia ed i fari li hanno illuminati solo nel momento in cui la curva si era conclusa, non indossando peraltro gli stessi pedoni alcun indumento catarifrangente idoneo ad aumentarne la visibilità notturna , peraltro previsto per legge in tali evenienze. E ciò è altresì suffragato dall'assenza di tracce di frenata sul piano stradale, come confermato nel rapporto dei verbalizzanti intervenuti. 23.Deve pertanto confermarsi la motivazione del Tribunale ove ha ritenuto totalmente esonerato da responsabilità il conducente del mezzo investitore, così da superare la presunzione dell'art. 2054, comma 1 c.c. , essendosi in specie verificato un evento eccezionale non prevedibile né prevenibile, né potendo ragionevolmente effettuare il conducente manovre di emergenza.
24.La sentenza appare invero in linea con i principi affermati da Cass. Sez. 3,
28/03/2022, n. 9856 in merito alla presunzione di colpa posta a carico del conducente dall'art. 2054, comma 1, c.c., superabile dal responsabile solo dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento, sotto il duplice profilo della prova della condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile tenuta dal pedone, e -della prova- della adozione , da parte del conducente, di tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, ivi compresa la velocità di guida mantenuta. Pronunzia che si attaglia perfettamente alla fattispecie in esame in quanto originata dall'investimento di un pedone che procedeva a piedi, nel senso opposto a quello di marcia dell'autovettura, in presenza di una curva che ne limitava la visuale e senza giubbotto catarifrangente nonostante il buio e l'assenza di illuminazione pubblica,
25.Tale orientamento è peraltro stato recentemente confermato da Cass. n.
20792/2025, ove ritiene possibile un esonero totale del conducente solo se il predetto riesce a dimostrare l'assoluta imprevedibilità e inevitabilità dell'impatto, come nel caso in cui il pedone compaia all'improvviso da dietro un ostacolo o attraversi in modo del tutto imprevedibile.
L'esonero integrale da responsabilità del conducente investitore richiede, pertanto, la dimostrazione che “l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia” abbia “reso inevitabile l'evento dannoso” (Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2010, n. 14064 ; Rv. 613405-01 ; Cass.
Sez. 3, sent. 18 ottobre 2001, n. 12751, Rv. 549738-01 ; Cass. Sez. 3, sent. 27 novembre 1998, n. 12039, Rv. 521162-01 ; Cass. Sez. 3, sent. 16 giugno 1998, n. 5983, Rv. 516500-01 ; Cass. Sez. 3, sent. 17 aprile 1997, n. 3309, Rv. 503758-
01 ; Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 1993, n. 8451, Rv. 483364-01 ; Cass. Sez. 3, sent.
27 aprile 1990, n. 3554, Rv. 466896-01), situazione “ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché
l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”, ciò che “si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo”, purché il conducente dello stesso proceda “regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza”
(Cass. Sez. 6-3, ord. 22 febbraio 2017, n. 4551, Rv. 643134-01; Cass. Sez. 3, sent.
29 settembre 2006, n. 21249, Rv. 593596-01 ; Cass. Sez. 3, sent. 23 aprile 2004,
n. 7777, Rv. 572293-01 ; Cass. Sez. 3, sent. 16 giugno 2003, n. 9620, Rv. 564285-
01)”.
26.In specie i pedoni, che in quel momento si trovavano all'altezza di un filare di alberi e quindi con copertura ulteriore della visibilità notturna, sono improvvisamente comparsi alla luce dei fari, solo dopo l'uscita dalla curva ed al momento dell'impatto, non potendosi peraltro escludere che il , che non CP_4
aveva più il tempo per frenare, abbia tentato di evitarli sterzando e riuscendo però solo ad evitare di investire la che trainava il ciclomotore al margine Pt_6
destro della sua corsia di marcia, ma non il che procedeva più all'interno, Per_1
come dichiarato dalla stessa Pt_6
27.Correttamente quindi il Tribunale, rispetto a tali obiettive risultanze, non ha conferito valore nemmeno indiziario alla sentenza di condanna con pena concordata, né agli elementi suggestivi e privi di obiettività della relazione del
CTU che riteneva l'assenza di uso delle luci di profondità o alla stessa determinazione, anch'essa presuntiva, della velocità tenuta dal veicolo all'atto dell'impatto, in assenza precisi calcoli sulla massa del veicolo e secondo criteri di calcolo matematici e per giunta in mancanza di rilievi oggettivi delle autorità intervenute non prodotti in allegato al verbale .
28.Il rigetto nel merito dell'appello rende assorbite le censure reiterate dalla difesa della compagnia assicuratrice sulla esistenza di una successiva revoca notarile della cessione di credito come anche in ordine al difetto di titolarità di diritti creditori della per difetto di prova della relazione more Parte_6
uxorio con la vittima primaria.
29.La soccombenza dell'appellante determina il regime delle spese a suo carico nei confronti delle parti appellate , e , per valori medi CP_2 CP_3 CP_4
e in base al valore della causa( indeterminabile/complessità bassa) in misura maggiore per l' appellata in ragione del numero e complessità delle CP_2
questioni trattate , con espunzione delle voci trattazione/istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto e della fase decisoria limitatamente alle appellate difese dall' avv. Alì stante il mancato deposito della comparsa conclusionale e delle note di trattazione scritta .
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Roma n. 16848/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese , così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna n.q. al pagamento delle spese del presente grado CP_1
a favore della in misura di Controparte_2
complessivi € 5.200,00 , e in favore di e Controparte_3 [...]
in misura di € 2.600,00 , il tutto oltre spese generali, Controparte_4
Iva e Cpa. - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante n.q. dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater
DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso nella Camera di consiglio del 7/11/2025 .
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta