Art. 3.
Il prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede, con proprio decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Pomezia e di Ardea, nonche' alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Pomezia.
Il prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede, con proprio decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Pomezia e di Ardea, nonche' alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Pomezia.