Articolo 3 della Legge 6 maggio 1970, n. 242
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 maggio 1970
Art. 3.
Il prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede, con proprio decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Pomezia e di Ardea, nonche' alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Pomezia.
Entrata in vigore il 27 maggio 1970