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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/11/2025, n. 3158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3158 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1129/2025 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE E MINORI
Il Collegio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Valentina Verduci Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'Appello iscritta al n. r.g. 1129/2025 CC da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. VALERIA DE VELLIS del Parte_1 C.F._1
Foro di Milano, giusta procura in atti;
contro
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti BARBARA VIDOTTI CP_1 C.F._2 del Foro di Treviso e MATTEO MORETTO del Foro di Pordenone, giusta procura in atti;
e con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data 27.10.2025.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 513/2025 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data
29.04.2025 e notificata il 15.05.2025.
1 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“in parziale riforma della sentenza n. 513/2025, emessa il 22 aprile 2025 e pubblicata dal Tribunale di
Treviso il 29 aprile 2025 nel procedimento per l'affidamento e il mantenimento dei figli minori ex art.
337-bis c.c. e ss. sub R.G. n. 3224/2023, che si impugna giusta i motivi tutti esposti, in particolare del capo n. 2 (relativamente al calendario ordinario delle visite padre-figli, come precisato in narrativa, e ferma la disciplina dei periodi di vacanza prevista dal Tribunale):
NEL MERITO
1. disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario, salvo diverso e migliore accordo tra le parti:
- settimana A: e staranno con la madre nelle giornate di lunedì e di martedì con Per_1 Per_2 pernottamento, mentre il padre potrà prenderli il mercoledì, all'uscita da scuola, e li terrà con sé sino al giovedì pomeriggio, quando li riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 18:00; i figli staranno poi con la madre da giovedì pomeriggio fino al lunedì mattina successivo;
- settimana B: e staranno con il padre dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino Per_1 Per_2 al martedì mattina quando li accompagnerà a scuola, con la madre da martedì, all'uscita da scuola, sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola, e ancora con il padre dal venerdì all'uscita da scuola, sino alla domenica sera alle ore 18:00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
con ogni conseguenziale provvedimento in merito alla revisione dei provvedimenti di natura economica “parametrati all'attuale assetto”, così come previsto a pagina 19 della sentenza appellata;
IN VIA ISTRUTTORIA
1. ammettere tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado, anche a prova contraria, dalla difesa di parte nel ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 4 ottobre 2023, nonché nella Pt_1 memoria ex art. 473-bis n. 17, ultimo comma, c.p.c., depositata in data 18 ottobre 2023, non ammesse, che si riportano, di seguito, integralmente:
“
1. ammettere i capitoli di prova, per interpello, per interrogatorio formale e per testi, articolati nel ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. di parte depositato in data 4 ottobre 2023, dal n. 1) al n. 15), Pt_1 con i testi ivi indicati, nonché i capitoli n. 16) e 17) formulati nella memoria ex art. 473- bis n. 17, ultimo comma, c.p.c. di parte depositata in data 18 ottobre 2023, con tutti i testi ivi indicati;
Pt_1
2. ammettere i seguenti, ulteriori capitoli di prova, per interpello e per testi, con il teste di seguito indicato, al fine di provare i fatti oggetto dell'indagine investigativa del 30.12.2024 (doc. 91, cit.):
2 18) vero che, l'11 dicembre 2024, alle ore 16:05, ho visto il SI prelevare i figli dall'Istituto CP_1
ME OV (sito a Treviso in Vale Brigata Treviso n. 20) e accompagnarli presso la propria abitazione a Spresiano, in Via delle Grentine n. 8, alle ore 16:24 (a teste: ); Testimone_1
19) vero che, l'11 dicembre 2024, alle ore 17:17, ho visto il SI che si allontanava dalla CP_1 propria abitazione, dove aveva lasciato i figli, e si recava presso la Latteria San Andrea, sita a
Povegliano (TV), in Via Capitello n. 66, luogo di lavoro dello stesso (a teste: Testimone_1
);
[...]
20) vero che, l'11 dicembre 2024, ho visto che il SI è rimasto presso la Latteria San CP_1
Andrea dalle ore 17:33 alle ore 18:40 quando si è allontanato al volante della propria autovettura per rientrare presso l'abitazione sita a Spresiano, in Via delle Grentine n. 8, alle ore 18.55 (a teste:
[...]
); Testimone_1
21) vero che, il 12 dicembre 2024, alle ore 15:57, ho visto il SI prelevare i figli dall'Istituto CP_1
ME OV (sito a Treviso, in Vale Brigata Treviso n. 20) e accompagnarli presso la propria abitazione a Spresiano, in Via delle Grentine n. 8, alle ore 16:21 (a teste: ); Testimone_1
22) vero che, il 12 dicembre 2024, ho visto che il SI si è allontanato dalla sua abitazione CP_1 sita a Spresiano, in Via delle Grentine n. 8, dove aveva lasciato i figli, alle ore 16:35, e vi è ritornato alle ore 19:12 (a teste: ); Testimone_1
23) vero che, il 16 dicembre 2024, ho visto che il SI si è allontanato dalla sua abitazione CP_1 sita a Spresiano, in Via delle Grentine n. 8, dove aveva lasciato i figli, alle ore 17:14 (a teste:
[...]
); Testimone_1
24) vero che, il 16 dicembre 2024, il SI è rientrato presso la propria abitazione dopo le CP_1
18.15 (a teste: ); Testimone_1
25) vero che, il 17 dicembre 2024, alle ore 15:48, ho visto il SI prelevare i figli dall'Istituto CP_1
ME OV (sito a Treviso in Vale Brigata Treviso n. 20) e accompagnarli presso la propria abitazione a Spresiano, in Via delle Grentine n. 8, alle ore 16:20 (a teste: ); Testimone_1
26) vero che, il 17 dicembre 2024, ho visto il SI che si allontanava dalla sua abitazione CP_1 sita a Spresiano, in Via delle Grentine (TV), dove aveva lasciato i figli alle ore 16:55, per recarsi presso la Latteria San Andrea e rincasare alle ore 18:50 (a teste: ); Testimone_1
27) vero che, il 24 dicembre 2024, ho visto il SI che si allontanava da solo dalla abitazione CP_1 di Spresiano, in Via delle Grentine alle ore 9:33, per rientrarvi alle ore 11:30; vero che, lo stesso giorno, ho visto il SI allontanarsi dalla propria abitazione alle ore 16:05 (a teste: CP_1 [...]
); Testimone_1
3 28) vero che ho redatto e sottoscritto la relazione investigativa depositata sub doc. 91 di parte Pt_1 che mi si rammostra, e ne confermo integralmente il contenuto (a teste: ); Testimone_1
3. rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie formulate da parte resistente nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 settembre 2023 e nella memoria ex art. 473-bis.17, comma secondo, c.p.c. depositata in data 13 ottobre 2023, per i motivi di cui in atti;
4. dichiarare inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti e comunque non ammettere i capitoli di prova formulati da parte resistente nella comparsa di costituzione e risposta del 22 settembre 2023, nonché nella memoria ex art. 473-bis. 17, comma secondo, c.p.c. del 13 ottobre 2023, per tutti i motivi indicati in atti;
5. ammettere, in ogni caso, la SIa a prova contraria sui capitoli di prova avversari Parte_1 eventualmente ammessi, con tutti i testi indicati nei propri atti difensivi”.
2. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari dei giudizi di primo e di secondo grado, oltre
C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%) come per legge”.
Per : CP_1
“IN VIA PRINCIPALE:
- Respingere l'Appello come infondato;
- Confermare integralmente la sentenza di primo grado;
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettere le istanze istruttorie tutte come formulate in primo grado anche a prova contraria, nella comparsa di costituzione e risposta del 22.09.2023 e nella memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. del
13.10.2023.
- Rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie formulate nel ricorso ex art. 473-bis. 12 n. 17 c.p.c. del
4.10.2023 e nella memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. del 18.10.2023.
- Dichiarare inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti e comunque non ammettere i capitoli di prova formulati da parte ricorrente nel ricorso ex art. 473-bis. 12 n. 17 c.p.c. dd.
4.10.2023 e nella memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. dd. 18.10.2023.
- Ammettere in ogni caso il Sig. e i testi indicati nella comparsa di costituzione e risposta CP_1 ddl 22.09.2023 e nella memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. dd. 13.10.2023, a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi;
- Ammettersi nei limiti dell'art. 345 co. 3 c.p.c., l'ammissione dei tabulati relativi alle timbrature dell'orario di lavoro del Sig. ”. CP_1
4 Per la Procura Generale:
“Visto”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In data 09.06.2023, ha depositato ricorso per l'affidamento condiviso ed il Parte_1 mantenimento dei due figli gemelli e nati il 26.07.2022 dalla convivenza more uxorio Per_1 Per_2 con . CP_1
Con la nascita dei bambini il rapporto di coppia ha subito un repentino deterioramento, culminato in un grave litigio avvenuto in data 28.04.2026, all'esito del quale la ha maturato la decisione di Pt_1 lasciare definitivamente l'abitazione di Spresiano, ritenendo non più tollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nel ricorso per l'affido ed il mantenimento dei figli, la medesima ha formulato istanza, ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., di essere autorizzata, in via preliminare ed urgente, ad allontanarsi dalla casa familiare unitamente ai bambini. Nel merito ha chiesto l'affidamento condiviso con collocazione prevalente dei figli presso di sè a Monza e la condanna di al pagamento di un contributo CP_1 di mantenimento pari ad € 1.200,00 al mese totali, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con decreto del 21.06.2023,il Giudice Relatore delegato ha accolto inaudita altera parte la richiesta della ricorrente di allontanamento urgente dalla casa familiare, disponendo la collocazione provvisoria dei gemelli e presso la madre ad Jesolo e regolando il diritto di visita del padre. Per_1 Per_2
3. Alla successiva udienza dissata al 27.07.2023 per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili, le parti hanno raggiunto un accordo che ha sostituito quanto in precedenza statuito con decreto ex art. 473 bis15 c.p.c..
4. Conseguentemente, anche il Reclamo proposto nelle more da avverso il citato decreto è stato CP_1 dichiarato inammissibile.
5. Con comparsa del 22.09.2023,si è costituito in giudizio , contestando integralmente la CP_1 ricostruzione fattuale operata dalla ricorrente, negando tutte le accuse rivolte nei suoi confronti, denunciando il comportamento della deliberatamente volto ad ostacolare il rapporto padre-figli, Pt_1 anche in violazione del regime di visita provvisoriamente disposto.
Ha quindi chiesto l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé ed assegnazione della casa familiare, offrendosi di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento pari ad € 600,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5 6. All'udienza di prima comparizione dell'8.11.2023, esperito il tentativo di conciliazione, è stata disposta una CTU psicologica sulla personalità dei minori e dei genitori e sui rapporti con le rispettive famiglie di origine, al fine di stabilire le condizioni di affido più confacenti all'interesse dei minori in tenerissima età.
7. Con ordinanza del 10.11.2023,il Giudice Relatore ha confermato il regime provvisorio già in essere con riguardo ai turni di responsabilità dei genitori ed ha disposto a carico di un assegno mensile CP_1 pari ad € 400,00 complessive a titolo di contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
8. Avverso tale ordinanza, ha proposto Reclamo la ottenendo la modifica dell'assegno di Pt_1 mantenimento a carico del padre, aumentato ad € 800,00 al mese.
9. Depositata in data 09.06.2024 la CTU sulla valutazione della genitorialità, il Giudice Relatore ha concesso nuovi termini alle parti per l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di documenti sulla rispettiva situazione reddituale aggiornata ed all'udienza cartolare del 21.11.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato i termini per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
10. All'udienza del 12.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione e con Sentenza N° 513/2025, pubblicata il 29.04.2025, il Tribunale di
Treviso, in composizione collegiale, ha statuito:
“
1. affida in via condivisa i minori e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_2 Per_1 presso la madre;
2. dispone che la regolamentazione dei turni di responsabilità avvenga con le modalità meglio descritte in narrativa e in adesione alle conclusioni di cui alle pagg. 54 e seguenti della c.t.u.;
3. dichiara non luogo a provvedere con riguardo alla domanda di assegnazione della casa familiare formulate dal resistente;
4. pone a carico di l'obbligo di versare a con decorrenza dalla data della CP_1 Parte_1 presente decisione, a titolo di contributo per il mantenimento di e , l'importo complessivo Per_2 Per_1 di € 1.100,00 mensili (€ 550,00 per ciascun figlio), da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat Foi;
5. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie in favore dei figli, per la cui individuazione si fa riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
6. l'Assegno Unico sarà percepito al 50% da entrambi i genitori, come per legge;
6
7. rigetta la domanda ex art. 89 cod. proc. civ. formulata dal resistente;
8. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.”.
11. Con ricorso depositato in data 13.06.2025, ha impugnato la decisione sulla base di un Parte_1 unico motivo di Appello, deducendo l'erroneità, contraddittorietà ed illegittimità della Sentenza in punto di frequentazioni paterne.
L'appellante, in particolare, ha lamentato che il Giudice di I Grado, nel recepire il calendario ordinario di visite padre-figli predisposto nella CTU, avrebbe omesso di considerare che è consuetudine del
delegare la cura dei figli ai genitori oppure a soggetti terzi a causa degli abituali impegni CP_1 professionali, desumibili, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dall'orario di lavoro del medesimo (8:30-13:00,
15:00-19:00).
Tale prassi, secondo la prospettazione dell'appellante, si porrebbe in contrasto con quanto statuito dalla pronuncia impugnata nella parte in cui ha recepito la c.d. clausola di salvezza posta nella CTU, secondo cui “in generale, qualora un genitore fosse impegnato per una giornata, un intero pomeriggio o per la sera, chiederà la disponibilità a tenere i figli in primis all'altro genitore;
se questi non potrà, si avvarrà di risorse personali (familiari o baby-sitter). Se si tratterà di impegni di poco tempo (due-tre ore) si servirà di risorse personali, senza necessariamente chiedere all'altro”; ed ancora “se ciò dovesse trasformarsi in una consuetudine, sarà necessaria una revisione della presente disciplina, anche con riferimento ai provvedimenti di natura economica (parametrati all'attuale assetto)”.
In via istruttoria, l'appellante ha richiamato tutte le istanze istruttorie formulate in I Grado ed ha insistito, in particolare, per l'ammissione di ulteriori capitoli di prova al fine di provare i fatti oggetto dell'indagine investigativa - depositata il 10.01.2025 - sui tempi di permanenza effettivi del padre con i figli e (v. doc. 91). Per_2 Per_1
12. In data 24.09.2025, si è costituito in II , eccependo l'infondatezza del gravame CP_2 CP_1 avversario;
negando di delegare l'accudimento dei figli a terzi, se non per circostanze contingenti e comunque in tempi circoscritti coerentemente con quanto previsto in Sentenza e nella richiamata CTU;
sottolineando, in ogni caso, l'apporto benefico per la crescita dei bambini dato dalla presenza dei nonni paterni e della zia paterna, ritenuti nella CTU idonei ed adeguati nel rapporto con i piccoli;
contestando le risultanze della relazione investigativa in quanto svoltasi in un arco temporale estremamente ridotto nonché prendendo come campione un periodo - qual è quello natalizio - che prevede un maggior carico di lavoro rispetto all'ordinario; chiedendo di ammettere la produzione degli elenchi di timbratura relativi al proprio lavoro, a conferma della flessibilità oraria di cui egli ha dato conto in sede di CTU;
insistendo - quindi - per il rigetto dell'Appello e per la conferma integrale della
Sentenza di I Grado.
7 13. All'udienza del 28.10.2025, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
14. L'Appello non è fondato.
A. Va preliminarmente osservato che - fermo il regime di affidamento condiviso ed il collocamento prevalente dei minori e presso la madre - il Giudice di I Grado ha regolato i turni di Per_2 Per_1 responsabilità dei genitori rinviando integralmente alla calendarizzazione proposta nella CTU. -
“oggetto di ampia discussione in sede peritale con le parti” - che si ritiene opportuno riportare di seguito (limitatamente al calendario invernale applicabile a decorrere dal terzo anno di età dei bambini, unico ad essere oggetto di contestazione):
PE
lun Mart merc giov sab dom
A M M P+n P+n M M M
B P+n M M M P+n P+n P+n
Tanto premesso, va osservato che il recepimento delle conclusioni della CTU quanto ai turni dei genitori è stato ampiamente e puntualmente motivato dal Giudice di prime cure, che ha rimarcato la piena corrispondenza al migliore interesse dei minori attraverso un equo bilanciamento dei tempi, che tiene conto della tenera età dei bambini e della maggiore disponibilità di tempo della madre nella misura in cui assegna una sensibile prevalenza ai turni materni e che - al contempo - ha valorizzato ampiamente il sincero e affettuoso legame dei gemellini con il padre ed il contesto familiare di quest'ultimo, nella misura in cui ha assegnato anche a ampi tempi di competenza. CP_1
E' stato altresì chiarito che, se da un lato va considerata la naturale esigenza di bambini così piccoli a stare con la madre, dall'altro lato non va trascurato l'evidente beneficio che i gemellini traggono dalla permanenza presso il padre, nella casa di Spresiano in cui sono nati e in cui hanno trascorso il loro primo anno di vita, con la presenza dei nonni paterni che, a detta della CTU, costituiscono una risorsa importante per il nucleo familiare.
B. Il Giudice di I Grado già si è confrontato con l'obiezione mossa in Appello dalla secondo cui Pt_1 la disponibilità di tempo di sarebbe - in realtà - molto inferiore rispetto a quella dichiarata, in CP_1 quanto i suoi orari di lavoro non gli consentirebbero di trascorrere con i figli gran parte dei periodi di sua pertinenza e gli imporrebbero - di conseguenza - di affidarli alle cure dei nonni paterni.
A tale riguardo - infatti - è stata richiamata la c.d. clausola di salvezza contenuta nella C.T.U., la quale differenzia due situazioni:
8 I) qualora un genitore fosse impegnato per una giornata, un intero pomeriggio o per la sera, chiederà la disponibilità a tenere i figli in primis all'altro genitore;
se questi non potrà, si avvarrà di risorse personali (familiari o baby-sitter);
II) se si tratterà di impegni di poco tempo (due-tre ore) si servirà di risorse personali, senza necessariamente chiedere all'altro.
Inoltre, ove il padre non fosse in grado di rispettare il calendario proposto - per ragioni lavorative - sarà la signora in primis ad occuparsi dei minori, con la precisazione finale che se ciò dovesse Pt_1 trasformarsi in una consuetudine, sarà necessaria una revisione della presente disciplina.
Ebbene, pare evidente che tale ultimo inciso si riferisce alla prima ipotesi contemplata dalla clausola richiamata, agganciandosi alla considerazione che contempla l'eventualità in cui gli impegni lavorativi di lo spingano a rivolgersi abitualmente alla perché impedito per l'intera giornata, CP_1 Pt_1 pomeriggio o sera.
Tale ultima circostanza non è mai stata provata.
C. La relazione investigativa prodotta dall'appellante - peraltro limitata ad un arco temporale troppo ristretto per poterne trarre una regola generale nonché svoltasi durante il periodo prenatalizio che notoriamente comporta un maggior carico di lavoro - si limita a registrare che , dopo aver CP_1 ripreso i figli a scuola alle 16:00:
- l'11.12.2024 si è allontanato da casa per recarsi sul posto di lavoro tra le 17:17 e le 18:55 (1 h e 38 min);
- il 12.12.2024 si è recato a lavoro tra le 16:35 e le 19:12 (2 h e 37 min);
- il 16.12.2024 si è recato a lavoro alle 17:14 ma non è stato seguito fino all'orario di rientro, che pertanto è rimasto sconosciuto;
- il 17.12.2024 si è recato a lavoro tra le 16:55 e le 18:50 (1 h e 55 min);
- il 24.12.2024 si è allontanato tra le 9:33 e le 11:33 e nuovamente alle 16:05, ma non è nota la meta né se l'uomo avesse i figli con sé in macchina, data la presenza di vetri oscurati.
In base a quanto riportato, si deve a prendere atto che nei giorni attenzionati non si è mai CP_1 assentato da casa per l'intero pomeriggio senza avvisare la madre e che, conformemente a quanto stabilito nella Sentenza impugnata, ha durante l'assenza (ampiamente contenuta nel limite delle 3 ore) verosimilmente affidato i bambini alle cure dei nonni paterni, ritenuti idonei al compito nonché una buona risorsa affettiva per i minori (v. pag. 53 C.T.U.).
Dai rilievi investigativi semmai può desumersi - a conferma di quanto dichiarato da in sede CP_1 peritale - che lo stesso gode di una certa flessibilità oraria, che nei giorni attenzionati gli ha - appunto - consentito di recarsi sempre personalmente a prendere i figli a scuola verso le 16:00.
9 Va respinta anche la censura secondo cui il Giudice di I Grado, in violazione dell'art. 2729 c.c., avrebbe erroneamente omesso di trarre in via presuntiva dagli orari di lavoro di l'abitualità della CP_1 delega a terzi dell'accudimento dei figli.
Fermo - come sopra chiarito - che gli impedimenti lavorativi rilevano esclusivamente nella misura in cui occupano l'intero pomeriggio che il padre dovrebbe trascorrere con i figli, è la stessa CTU a dare conto, sulla scorta delle dichiarazioni di , che quest'ultimo gode di un orario lavorativo flessibile CP_1 con facoltà di uscire alle 15:30, salve esigenze eccezionali.
Il dato secondo cui l'appellato avrebbe avuto un orario lavorativo rigido - dalle 8:30 alle 13:00 e poi dalle 15:00 alle 19:00 - è già stato contestato in e deve ritenersi totalmente smentito alla luce CP_3 della relazione investigativa depositata dalla sub. doc. 91 e dell'elenco delle timbrature riferibili Pt_1 ad ottobre e novembre 2024 depositato da unitamente alla comparsa di costituzione), da cui è CP_1 emersa un'evidente flessibilità oraria.
D. Occorre - infine - rilevare che la modifica richiesta dall'appellante al calendario dei turni paterni di responsabilità è inconferente rispetto alle ragioni addotte a sostegno dell'Appello.
La censura della come si è ampiamente dato conto, muove dalla considerazione che il Tribunale Pt_1 avrebbe omesso di considerare l'asserita impossibilità di di osservare i turni per incompatibilità CP_1 dei suoi orari lavorativi, così delegando sistematicamente l'accudimento dei figli a terzi.
Tuttavia, la richiesta di modifica avanzata dall'appellante non incide sui tempi demandati al padre che possono potenzialmente rientrare nel suo orario di lavoro, bensì soltanto sul numero pernottamenti;
il calendario che la madre propone è il seguente:
lun mart merc Giov Ven sab Dom
A M M P P fino alle M M M
(dall'uscita 18:00 con da scuola) pernottamento presso M
B P M M M P P P fino alle
(dall'uscita (dall'uscita 18:00 con da scuola) da scuola) pernottamento presso M
Quanto alla settimana A), può agevolmente cogliersi che la richiesta della di eliminare il Pt_1 pernottamento presso il padre il giovedì - e dunque di tenere i figli con sé a partire dalle 18:00 -
10 nessuna attinenza ha con l'asserita doglianza secondo cui il padre non potrebbe trascorrere il turno di propria competenza con loro perché al lavoro.
Quanto alla settimana B), l'incongruenza è di evidenza ancora maggiore, posto che viene chiesto di eliminare il pernottamento presso il padre la domenica, che è giorno festivo.
Anche al netto di quanto appena riscontrato, le modifiche proposte non possono ritenersi rispondenti al superiore interesse dei minori, atteso che si pongono in contrasto con l'obiettivo auspicato nella CTU di passare ad un calendario paritetico qualora il padre potesse mantenere una certa flessibilità lavorativa e riuscisse ad occuparsi dei figli nei tempi di sua competenza.
A sostegno di ciò, in perizia è stato osservato come i piani genitoriali che bilanciano il tempo dei bambini piccoli presso le case dei due genitori nel modo più possibile egualitario siano nettamente favoriti dalla letteratura di riferimento sul presupposto che i bambini che possono godere di un tempo pressoché paritario tra i genitori mostrano un comportamento più adeguato alle norme, un miglior livello di autostima ed una maggiore soddisfazione rispetto alle relazioni familiari (Bauserman 2002); come il coinvolgimento del padre nella vita quotidiana dei figli [abbia] influenze positive sullo sviluppo della prole migliorando lo sviluppo cognitivo, riducendo la frequenza di problemi comportamentali
(Sarkadi et al., 2008); come la ricerca sui pernottamenti presso i padri favorisc[a] l'idea di permettere che i minori sotto i 4 anni siano curati alla notte da ognuno dei genitori piuttosto che spendere ogni notte nella stessa casa 2014). Per_4
15. Non resta che confermare la decisione impugnata.
16. Le spese del gravame seguono la soccombenza di e si liquidano in dispositivo Parte_1 applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'Appello proposto da e per l'effetto CONFERMA la Sentenza impugnata. Parte_1
2. DA l'appellante a rifondere all'appellato le spese di II Grado, liquidate in complessivi €
5.200,00 oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'Appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
11 Venezia, 03.11.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
12