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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/06/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri Presidente
Paolo Viarengo Consigliere relatore
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 383/2023 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Marco Marazza, Domenico De Feo, Fabio D'Aversa e Gabriele Vercelli, per procura in atti appellante
CONTRO
, c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv.ta Tiziana De Bastiani, per procura in atti appellato
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 21.11.2023.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 5.1.2024.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 2 dicembre 2019, il IG Controparte_1
ha convenuto in giudizio deducendo di aver lavorato dal 29 Parte_1
febbraio 2016 al 30 novembre 2017 alle dipendenze di CP_2 oggi cancellata, formalmente con contratto di apprendistato
[...] professionalizzante finalizzato all'acquisizione della qualifica di facchino, con inquadramento nel livello 6 del CCNL Logistica Trasporto Merci e
Spedizioni, per tutto il periodo sempre in Genova, come addetto all'unità operativa di oggi fusa per incorporazione in Controparte_3 Parte_1
[...
in virtù di un appalto di servizi intercorso tra le predette società; di aver svolto attività di facchino addetto ad attività di movimentazione, carico, scarico, montaggio mobili, consegna e ritiro merci e anche l'attività di autista consegnatario;
di aver osservato l'orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 21.00; che in data 16 giugno 2016 l'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Genova effettuava un accesso ispettivo al termine del quale accertava che sino al 31 dicembre 2016 la aveva Controparte_2
omesso il pagamento al ricorrente dei ratei di 13ma e 14ma mensilità e lo svolgimento di ore di lavoro straordinario non registrate in busta paga, che quantificava nel totale di euro 3.389,99 lordi;
il ricorrente ha aggiunto di non aver ricevuto la giusta retribuzione anche in relazione al periodo successivo all'accertamento ispettivo dell'ITL di Genova, e di aver maturato un credito, a titolo di differenze per retribuzione ordinaria, straordinario, trasferte, indennità di cassa per il maneggio denaro, 13ma e 14ma mensilità
e TFR, pari ad Euro 31.578,57 lordi.
Si è costituita la Società convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice di primo grado ha sentito due testi e disposto CTU.
Con sentenza n. 85 del 2023 il Tribunale di Genova ha condannato la
Società convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di € 30.300,00 di cui € 429,15 a titolo di TFR, oltre alle spese di lite ed agli oneri della CTU.
La Società ha proposto appello ed ha chiesto altresì la “sospensione della efficacia esecutiva della Sentenza impugnata ex art. 431 cpc”.
Si è costituito il IG chiedendo di respingere l'istanza di CP_1 sospensione e di dichiarare l'inammissibilità dell'appello o comunque di respingerlo.
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Con ordinanza del 18.1.2024, questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
All'udienza del 3.10.2024, questa Corte ha formulato la seguente proposta conciliativa “Restituzione da parte del lavoratore di un importo netto corrispondente al 10% lordo del capitale e degli accessori, con compensazione delle spese di questo grado” e le parti hanno chiesto un rinvio per poterla valutare.
Con le successive note di trattazione scritta, la Società appellante ha accettato la proposta, mentre l'appellato l'ha rifiutata.
La causa è stata quindi discussa mediante deposito di ulteriori note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 10.6.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato, posto che le censure alla decisione impugnata sono del tutto specificate e percepibili e quindi, sia sotto il profilo del contraddittorio, che sotto il profilo della devoluzione al secondo giudice, ogni scopo giuridicamente rilevante risulta raggiunto.
Sul merito, nella motivazione della sentenza impugnata, quanto ai due motivi di appello, il Giudice di primo grado ha ritenuto che “dalla deposizione del teste pur interpretata in via prudenziale nella Tes_1
parte in cui il teste riferisce di un orario finale corrispondente alla fascia temporale tra le 19.00 e le 20.00, è emersa in termini sicuri una prestazione del ricorrente dalle ore 7.00 alle ore 19.00”, riportando poi letteralmente in motivazione le dichiarazioni del teste;
quanto al secondo motivo di appello, lo stesso Giudice ha ritenuto che al ricorrente competesse “anche
l'indennità di cassa in virtù della deposizione del teste che Testimone_2
ha precisato che il relativamente al periodo in cui svolgeva CP_1
mansione di capo furgone, è stato incaricato dal suo datore a riscuotere il prezzo versato dai clienti”.
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La Società appellante ha formulato anche eccezione preliminare di nullità della sentenza per difetto di motivazione, osservando “la sentenza in argomento si fonda, esclusivamente, sulle dichiarazioni del teste Tes_1
senza in alcun modo specificare come tali dichiarazioni possano aver determinato il giudicante in ordine all'orario di lavoro del ricorrente in primo grado.”
Questa Corte ritiene infondata tale eccezione, in quanto la motivazione del
Giudice di primo, pur nella sua sinteticità, risulta completa ed esaustiva rispetto alle domande del ricorrente ed alle eccezioni e contestazioni della
Società resistente, con sufficiente richiamo a circostanze di fatto e principi di diritto rilevanti in causa ed essenziale riferimento alle prove documentali, alle dichiarazioni testimoniali ed alle conclusioni della CTU, elementi probatori decisivi per l'accoglimento del ricorso.
Quanto al merito dell'appello, con il primo motivo la Società lamenta come sulla domanda di differenze di retribuzione per lavoro straordinario, non sia stata raggiunta la necessaria “prova rigorosa”, sia rispetto alla valutazione delle dichiarazioni dei testi sentiti, sia considerando che l'onere della prova ricadeva sul ricorrente.
Il motivo è infondato, come già, d'altra parte, concluso da questa Corte, che si è già occupata di analogo motivo di appello, da ultimo con le sentenze n.
7 del 2024 e n. 88 del 2025, riguardanti colleghi dell'attuale appellato, con le quali decisioni si sono confermate le sentenze di primo grado impugnate, anche con riguardo all'effettivo orario di lavoro, sulla base delle identiche circostanze di fatto.
Anche in questo appello, d'altra parte, le valutazioni del giudice di primo grado in ordine all'orario di lavoro appaiono corrette e condivisibili, in quanto rispettose del riparto dell'onere della prova e coerenti rispetto alle risultanze istruttorie.
In questo senso, si deve anche ribadire che secondo giurisprudenza costante e condivisibile, i fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario devono essere provati dal lavoratore e non può farsi ricorso al
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criterio equitativo di cui all'art. 432 cod. civ.; peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione “minimale” delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. ex multis Cass. 6623/2001).
Il Tribunale ha dato conto in termini analitici delle dichiarazioni dei testi che, interrogati sugli orari di lavoro del ricorrente, hanno confermato gli orari delle squadre di lavoro che si occupavano del carico dello scarico, della consegna e del montaggio del mobilio;
testi che hanno fatto riferimento sia ad una durata minima della giornata lavorativa, che ad evenienze particolari che potevano determinare un prolungamento di orario.
Si deve aggiungere che nei casi già esaminati da questa Corte, anche in quelli poi conclusi con una conciliazione, l'istruttoria svolta dai giudici di Part primo grado ha confermato che tutti i dipendenti lavoravano secondo un modello organizzativo uniforme.
Tutti i dipendenti della predetta curavano il trasporto, la CP_2
consegna ed il montaggio mobili al cliente, erano organizzati in squadre mediamente di due componenti, di cui un caposquadra ed un facchino;
non esistevano zone preassegnate ed ogni mattino i responsabili della committente ed attuale appellante, “ , distribuivano a mezzo Parte_1
tablet le consegne da eseguire, nel medesimo ambito territoriale della
Liguria e del Piemonte, con un uniforme orario di lavoro almeno di dieci ore al giorno, coerente con l'ambito territoriale delle consegne e della complessità delle operazioni demandate ai dipendenti.
I testi sentiti, in questo come negli altri analoghi procedimenti, hanno consentito di verificare che i dipendenti avevano 4 turni di carico, dalle 6.30 alle 9.30 e che era necessario arrivare mezz'ora prima per preparare il furgone e compiere operazioni preliminari, con rientri a Genova tra le 20 e le 22.
In questo procedimento il teste IG ha riferito: Testimone_3
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Cont
“Io ero dipendente della con mansioni di contract manager, mansioni quindi amministrative. Sono io che ho fatto assumere dalla Over Delivery il IG a seguito di cessazione dell'appalto il ricorrente è CP_1
Cont passato alle dipendenze della
Cont Io ho lavorato alle dipendenze della sino alla fine del 2016; posso riferire limitatamente al periodo in cui io ero in azienda che il ricorrente lavorava con mansioni di aiuto montatore;
vale a dire collaborava al montaggio dei mobili presso i clienti, in sostanza dava un supporto al montatore. I contratti di lavoro erano tutti firmati a Genova.
Cont Ho avuto un contenzioso con la società che è stato definito.
Cont Spontaneamente il testimone dichiara che i lavoratori della avevano orari allucinanti.
Sporadicamente, con una frequenza di due volte all'anno, veniva sul piazzale un uomo che spiegava ai lavoratori il modo in cui svolgere la loro mansione;
escludo che vi sia stata una formazione di tipo teorico a beneficio del ricorrente. Io ho fatto assumere il ricorrente quando era ancora alle dipendenze di Over Delivery;
quest'ultimo ha lavorato alle dipendenze di questa società per un periodo inferiore all'anno.
Il ricorrente iniziava l'attività lavorativa alle ore 6.30 ovvero alle 7.30 e ciò dipendeva dal tipo di turno a cui era addetto;
l'orario di fine lavoro del ricorrente e degli altri colleghi dipendeva dai tempi tecnici in cui veniva ultimato il montaggio dei mobili;
mediamente il ricorrente terminava nella fascia tra le 19.00 e le 20.00; ma questa indicazione non ha valore assoluto in quanto se l'operazione di montaggio si protraeva il ricorrente poteva terminare anche alle ore 22.00.
Gli orari che ho indicato corrispondono a quelli in cui il ricorrente raggiungeva dopo il viaggio di ritorno il piazzale;
evidenzio che se il piazzale in Genova Bolzaneto era chiuso in tal caso il ricorrente raggiungeva l'abitazione con il proprio mezzo. Non vi erano sedi fisse in cui la prestazione di montaggio veniva svolta. In altre parole il ricorrente effettuava il montaggio in tutte le città della Liguria e anche fuori Liguria e
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fuori Italia, mi riferisco alla Francia. Tra le mansioni del ricorrente vi era anche quella di effettuare il carico dei mobili sul mezzo.”
Sempre in primo grado è stato sentito anche il IG ed ha Testimone_2
rilasciato le seguenti dichiarazioni:
“Lavoro su appalti di Mondo Convenienza dall'anno 2011.
Conosco il ricorrente in quanto è stato il mio “secondo”; intendo dire che io operavo come autista e lui era affiancato a me.
L'azienda mi cambiava gli operai quasi tutti i giorni.
Il ricorrente ha lavorato con me qualche settimana nell'anno 2016 o 2017 e poi è passato con altri capo furgoni;
successivamente anche lui è diventato capo furgone. Non ricordo una data precisa in riferimento al momento in cui è divenuto capo furgone.
La prestazione del ricorrente iniziava alle 6.30 e infatti i responsabili dicevano a noi lavoratori che dovevamo presentarci sul piazzale di Genova
Bolzaneto alle ore 6.00. In particolare alle 6.30 iniziava l'attività di carico del furgone e il ricorrente era uno di quelli che faceva il carico. Dovevamo anche pulire il furgone altrimenti subivamo procedimento disciplinare.
Io e il ricorrente consegnavamo i mobili in tutta la Liguria, anche a Torino
e Milano;
qualche volta anche in Francia.
Mediamente in quanto i tempi erano molto diversi a seconda delle situazioni, il ricorrente terminava il lavoro nella fascia tra le 18.00 e le
22.00; qualche volta il cliente non accettava la consegna del mobile e questo allungava i tempi dell'attività lavorativa mia e del ricorrente.
Quando il ricorrente era affiancato a me e io operavo quale capo furgone, il ricorrente non incassava il denaro dal cliente;
quando è diventato autista anche lui ha incassato.
Il magazzino che deteneva la merce era gestito dalla . Parte_1
Le bolle di consegna dei mobili avevano l'intestazione ” Parte_1
Si tratta di dichiarazioni sostanzialmente coincidenti con quelle rilasciate da altri testi, sempre colleghi di lavoro, negli altri analoghi procedimenti.
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Anche in questo caso, quindi, la conclusione del Tribunale, secondo cui da queste dichiarazioni, interpretate anche “in via prudenziale …, è emersa in termini sicuri una prestazione del ricorrente dalle ore 7.000 alle ore 19.00”, non costituisce applicazione di una valutazione equitativa, ma risulta coerente alle modalità ed alle tempistiche di effettuazione della prestazione lavorativa, come risultanti all'esito di approfondimento istruttorio senza dubbio idoneo a fornire la prova incombente sul lavoratore, considerato che lo stesso non lavorava da solo ma in squadra, e che, anche in questo caso, i testi escussi hanno riferito dei fatti sui quali sono stati interrogati per conoscenza diretta, ossia o per aver fatto parte della squadra del ricorrente o per averne coordinato il lavoro.
D'altra parte, come giustamente osservato dall'appellato, le deposizioni dei due predetti testi, sono coerenti tra di loro e, si ripete, anche con quelle di cui alle già citate pronunce di questa Corte, e gli stessi testi si possono considerare attendibili, in quanto a conoscenza diretta dei fatti e non potendosi comunque per gli stessi riscontrare alcuna formale incapacità a testimoniare, non vantando alcun interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. avrebbe potuto legittimare la loro partecipazione al procedimento ed infatti in primo grado alcuna eccezione di incapacità a testimoniare è stata formulata dalla Società resistente.
Si deve aggiungere che i testi sono stati sentiti su capitoli di prova, in particolare i numeri 10 e 11, del tutto dettagliati e specifici, al contrario di quanto sostenuto anche in questo motivo di appello, a fronte di un ricorso introduttivo già caratterizzato da specifiche e puntuali allegazioni in fatto.
In particolare, in ordine all'orario di lavoro, nel capitolo n. 10 vengono indicati con precisione e nel dettaglio tutte le rilevanti circostanze relative alle diverse attività che il ricorrente era chiamato a svolgere nel suo lavoro, con specifico riferimento ai tempi, ai luoghi ed alle diverse concrete mansioni.
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Di conseguenza si deve considerare infondata anche l'eccezione, ribadita dall'appellante, di “genericità” nelle allegazioni contenute nel ricorso e nei capitoli di prova.
Infine, si deve aggiungere che i due testi sentiti in primo grado hanno potuto riferirsi a rilevanti periodi di tempo, certo non per i “pochi minuti” di lavoro con il ricorrente, come sostenuto in questo motivo di appello.
In particolare, il IG che lavorava già con il IG nel Tes_1 CP_1 periodo di lavoro svolto alle dipendenze di Over Delivery nell'ambito del Cont medesimo appalto, ha infatti dichiarato “Io ero dipendente della con mansioni di contract manager…. Sono io che ho fatto assumere dalla Over
Delivery il IG a seguito di cessazione dell'appalto il CP_1
Cont ricorrente è passato alle dipendenze della .
Il IG ha altresì affermato di aver “lavorato alle dipendenze Tes_1
Cont della sino alla fine del 2016”, quindi lo stesso ha potuto riferire di un Cont rilevante periodo di lavoro svolto con il ricorrente alle dipendenze di cioè dal febbraio 2016 “fino alla fine del 2016”, vale a dire per circa 10 mesi.
A sua volta, l'altro teste, il IG , ha dichiarato “lavoro su appalti Tes_2 di Mondo convenienza dal 2011 … conosco il ricorrente da quando era il mio secondo … successivamente anche lui è diventato capo furgone”.
Come correttamente evidenziato dall'appellato, il periodo di tempo a cui si riferisce il teste con le sue richiamate dichiarazioni, può ricavarsi dalla prova documentale agli atti, in particolare dalle buste paga depositate dal ricorrente, dalle quali lo stesso risulta inquadrato come apprendista facchino fino al mese di agosto 2017 e come autista dal settembre al novembre 2017, quindi si può concludere che anche nel caso del IG il periodo è Tes_2
compreso sempre dal febbraio 2016 e sino al novembre 2017.
In conclusione, anche nel caso del IG , come negli altri analoghi CP_1 già valutati da questa Corte, l'orario di lavoro risulta essere stato correttamente individuato dal Tribunale di Genova.
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Il secondo motivo di appello riguarda la “non riconducibilità degli emolumenti non strettamente retributivi al campo di applicazione dell'art.
29 del D. LGS. n. 276/2003”, nel caso concreto l'indennità di cassa,
Il motivo è del tutto irrilevante, in quanto il Giudice di primo grado nella
“determinazione del quantum” dovuto dalla Società e quindi anche su quanto la stessa è stata condannata a corrispondere al ricorrente, ha fatto espresso riferimento alla “ipotesi A TER” della CTU disposta in primo grado ed in tale ipotesi il CTU non ha indicato e tanto meno conteggiato la somma riconducibile alla “indennità di cassa”.
L'appello deve quindi essere respinto.
Le spese del presente grado seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerata l'assenza della fase istruttoria e potendosi in particolare scendere sotto i valori medi per l'agevole definizione della causa in questo grado di giudizio.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Viarengo Giuliana Melandri
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