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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/06/2024, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa Francesca Bellafiore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2537 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
C.F./P.I. in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. GUECIA GIOVANNI (con il seguente indirizzo di p.e.c.:
Email_1
ATTORICE-OPPONENTE
E
C.F./P.I. in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. SAMMARTANO PIETRO (con il seguente indirizzo di p.e.c. Email_2
CONVENUTA-OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
~~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha proposto opposizione avverso il decreto monitorio n. 634/2022 Parte_1
reso dal Tribunale di Marsala il 22.10.2022 con cui veniva ingiunto il pagamento in favore della della complessiva somma di €. 6.300,00, oltre le spese della Controparte_1
procedura, presuntivamente dovuta a saldo dei lavori edili di manutenzione straordinaria eseguiti dall'ingiungente nell'immobile sito in Marsala, nella via via Probo, 12. Ha esposto che per i lavori in questione, realizzati nel citato immobile condotto in locazione dalla stessa opponente, la ingiungente aveva emesso, al termine dei lavori, la fattura n. 14 del 28.12.2020
1 per € 18.300,00, concordano le parti medesime, per il tramite di - dipendente Testimone_1
della - e di - marito di una delle proprietarie dell'immobile nonché Pt_1 Persona_1
socio della società avversaria - pagamenti dilazionati, regolarmente eseguiti dall'ingiunta per un totale complessivo di € 12.000,00 a fronte del maggiore importo di € 18.300,00 di cui alla menzionata fattura. Ha aggiunto: che il predetto , altresì fratello Persona_1 dell'amministratore unico dell'opposta, è anche amministratore di un'altra società, la
[...]
anch'essa avente sede a Marsala allo stesso indirizzo della Controparte_2 Controparte_1
con cui, nello stesso immobile, effettuava anche altri lavori edili per la realizzazione di una porta antincendio/tagliafuoco (intervento straordinario richiesto dai VV.FF. alla per Pt_1
l'avvio dell'attività); che la non completava i lavori così impedendo alla Controparte_2 [...] di adempiere la SCIA ed avviare l'attività; che per tale ragione la società Pt_1 Parte_1
per mezzo del proprio dipendente e pattuivano che il
[...] Testimone_1 Persona_1
saldo della fattura oggetto del decreto ingiuntivo oggi opposto sarebbe stato corrisposto solo nel momento in cui la avesse ottenuto la dichiarazione di fine lavori da parte della Pt_1
o dalle locatrici. Assumendo, dunque, l'assenza della detta dichiarazione di Controparte_2
fine lavori e richiamato il citato accordo asseritamente intercorso tra la in Controparte_1
persona di (socio) e la in persona (dipendente), ha Persona_1 Pt_1 Testimone_1 escluso la debenza dell'importo preteso dall'ingiungente, per non essersi realizzata la condizione sospensiva del pagamento del saldo. Ha domandato pertanto la revoca dell'ingiunzione opposta.
2. Si è costituita la contestando l'esistenza dell'accordo Controparte_1 richiamato dall'avversaria, peraltro intercorso tra soggetti non legali rappresentanti delle società in causa, e dunque privo di valore vincolante per le medesime società, e sostenendo, quindi, il carattere dilatorio dell'opposizione proposta dall'ingiunta. Ha domandato pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto d.i., la reiezione dell'opposizione proposta con la conferma del decreto ingiuntivo impugnata e la condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
3. Disposta, a seguito di richiesta avanzata dalla convenuta-opposta, l'anticipazione dell'udienza di prima comparizione ex artt. 163 bis comma 3 e 645 c.p.c., e concessa altresì all'esito della prima udienza, la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.
Soltanto la ha depositato le relative memorie deducendo l'avvenuto CP_1
incasso, a seguito dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., delle somme ingiunte unitamente alle spese liquidate col decreto ingiuntivo e instando comunque per la prosecuzione del giudizio
2 con il rigetto dell'opposizione e refusione delle spese processuali nonché con la condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc della società opponente nell'importo di € 5.000,00 (cfr. il tenore della memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. dell'opposta).
4. La causa è stata istruita in via documentale.
* * *
5. L'opposizione proposta dalla deve essere respinta. Pt_1
Va premesso che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste ad una inversione della posizione solo processuale delle parti, nel senso che colui che propone l'opposizione riveste, solo formalmente, la veste di “attore”, trovandosi nella medesima posizione sostanziale che avrebbe avuto qualora il decreto non fosse stato mai pronunciato.
L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova e da tale assunto discende, precipuamente, che il creditore-opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto già nel corso della procedura di ingiunzione, sebbene il principio debba comunque essere modulato in ragione delle difese spiegate in giudizio dall'opponente. In particolare, qualora la domanda avanzata dal ricorrente in monitorio si fondi, come nella specie, su fatture rimaste in tutto o in parte insolute, spetta al creditore, in presenza di contestazioni specifiche sui fatti costitutivi del credito, provare l'esistenza sia dell'an che del quantum della sua pretesa (cfr. Cass. 5915/2011, Cass. 5071/2009 e
Cass. 19944/2023).
Richiamato poi il noto indirizzo interpretativo secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, gravando sul debitore convenuto l'onere di fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533/2001), deve ora osservarsi che, nel caso in esame, è innanzi tutto pacifico il rapporto contrattuale posto alla base del credito fatto valere dall'ingiungente. Indiscussa è pure l'esecuzione, da parte della , dei lavori Controparte_1 alla stessa “richiesti” (cfr. nel ricorso monitorio) dalla così come incontroversa è Pt_1 anche l'entità del residuo corrispettivo pattuito, allegando, del resto, la stessa opponente l'esecuzione di una serie di pagamenti parziali, complessivamente pari €. 12.000,00 a fronte del maggiore importo di euro 18.300,00 di cui alla fattura posta alla base della domanda monitoria.
3 La debenza dell'importo ingiunto è contestata dalla sotto il differente Pt_1
profilo della presunta esistenza di una “condizione sospensiva” dei pagamenti che trarrebbe titolo, a suo dire, da un accordo intercorso tra l'opponente e l'opposta in connessione, tra l'altro, a problematiche esecutive attinenti a lavori differenti da quelli oggetto della fattura azionata dalla ingiungente e dovuti, sempre in base alle prospettazioni dell'opponente, da un terzo ente – la società – del tutto estranea Controparte_2 all'odierno contenzioso.
L'eccezione di inesigibilità, nei termini rappresentati dall'ingiunta, si rivela inidonea a paralizzare la pretesa azionata dalla ricorrente in monitorio.
Ed infatti, la condizione su richiamata si riconnetterebbe, in base alla ricostruzione offerta nell'atto di opposizione, ad una attività negoziale che, peraltro contestata dall'ingiungente, sarebbe stata posta in essere da soggetti – indicato dalla Testimone_1 stessa opponente quale proprio “dipendente”, e qualificato dalla ingiunta Persona_1 come mero “socio” della opposta, distinto dal relativo amministratore ( ) Parte_2
– all'evidenza privi, in base alle medesime indicazioni/qualificazioni offerte dall'opponente, di ogni potere rappresentativo delle società oggi in lite (v. anche le visure camerali allegate dall'opposta che individuano in il legale Parte_2
rappresentante e amministratore della e, per altro verso, in Controparte_1 Persona_2
l'amministratrice e legale rappresentante della e, pertanto, inidonea,
[...] Pt_1
come pure rilevato dall'opposta, a vincolare le medesime società e, comunque, a produrre effetti immediatamente riferibili, in assenza, tra l'altro, di qualunque ratifica – nemmeno dedotta dall'opponente – alle società stesse.
L'inidoneità del fatto allegato dalla a paralizzare la pretesa azionata Pt_1 dall'ingiungente, non può che condurre, nella pacifica esistenza del rapporto negoziale posto alla base dell'istanza monitoria e in assenza di contestazioni sulla conformità dei lavori eseguiti dall'ingiungente – riferendosi, del resto, le doglianze pur esposte nell'atto di opposizione ad ulteriori lavori commissionati ad una differente società – oltre che sulla entità del residuo corrispettivo preteso dalla , alla definitiva conferma del Controparte_1
decreto monitorio impugnato, peraltro già munito della clausola di provvisoria esecutività.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l'opponente va condannata a rifondere all'opposta le citate spese che si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornato con d.m. 147/2022, tenuto conto del valere della lite e della natura e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
4 Quanto alla richiesta, avanzata dall'opposta, di condanna dell'opponente ex art. 96
c.p.c., non appaiono sussistenti le relative condizioni, specie per ciò che attiene al profilo del danno risarcibile, tenuto conto, peraltro, del complessivo svolgimento del processo e della pure allegata dalla stessa richiedente avvenuta corresponsione a cura dell'ingiunta, nel corso del giudizio e a seguito dei provvedimenti adottati ex art. 648 c.p.c., previa anticipazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., delle somme tutte portate dal decreto ingiuntivo impugnato. Va sul punto richiamato l'indirizzo interpretativo (v. Cass.
13355/2004 e, tra le altre, Cass. 17902/2010) secondo cui la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario, deve essere dedotta e dimostrata dalla parte richiedente, ai fini di cui all'art. 96 c.p.c., sicché il giudice non può liquidare il danno per lite temeraria, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente la sussistenza.
Alla luce delle su esposte considerazioni, ferma restando la condanna dell'opponente alla refusione delle spese processuali in favore dell'opposta, va disattesa l'istanza da quest'ultima parte avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e/o assorbita definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2537 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
rigetta l'opposizione proposta da in persona del suo legale Parte_1 rappresentante p.t., e per l'effetto conferma il decreto monitorio n. 634/2022 reso dal
Tribunale di Marsala il 22.10.2022; condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali che liquida in complessivi €. 2.700,00, oltre iva e cpa e oltre il rimborso spese forfetarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in data 12/06/2024.
Il Giudice dott.ssa Francesca Bellafiore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. lgs. n. 196 del 2003.
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