Cass. pen., sez. II, sentenza 20/07/2016, n. 46307
CASS
Sentenza 20 luglio 2016

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Massime1

In caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna su ricorso dell'imputato relativo alla sussistenza del reato ed alla sua responsabilità, la cognizione del giudice di rinvio è limitata dal giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza relativo alla misura della pena, non interessato dall'annullamento, cosicché, in caso di conferma della condanna, per il combinato disposto degli artt. 597, comma terzo, 609 e 627, comma secondo, cod. proc. pen, la pena irrogata non può essere più grave, per specie e quantità, di quella inflitta dal giudice di primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in grado d'appello con la sentenza annullata.

Commentario1

  • 1La rilevabilità ex officio della violazione del divieto di reformatio in peius
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 settembre 2024

    [1] Resta salva, tuttavia, in forza al principio iura novit curia, la possibilità per il giudice di appello di conferire al fatto una diversa — ed anche più grave — qualificazione giuridica, a condizione che il mutamento del titolo di reato non determini una variazione della competenza del giudice di primo grado, che non venga aggravato il trattamento sanzionatorio e che il tema della corretta individuazione della norma incriminatrice sia stato introdotto in giudizio con i motivi di gravame (in giurisprudenza, ex multis, cfr. Cass., Sez. I, 6 ottobre 2022, n. 45466, in Cass. pen., 2024, 291; la tesi è condivisa da P.P. Paulesu, Il divieto di reformatio in peius: note a margine di una …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/07/2016, n. 46307
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46307
Data del deposito : 20 luglio 2016

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