Sentenza 20 luglio 2016
Massime • 1
In caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna su ricorso dell'imputato relativo alla sussistenza del reato ed alla sua responsabilità, la cognizione del giudice di rinvio è limitata dal giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza relativo alla misura della pena, non interessato dall'annullamento, cosicché, in caso di conferma della condanna, per il combinato disposto degli artt. 597, comma terzo, 609 e 627, comma secondo, cod. proc. pen, la pena irrogata non può essere più grave, per specie e quantità, di quella inflitta dal giudice di primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in grado d'appello con la sentenza annullata.
Commentario • 1
- 1. La rilevabilità ex officio della violazione del divieto di reformatio in peiusRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 settembre 2024
[1] Resta salva, tuttavia, in forza al principio iura novit curia, la possibilità per il giudice di appello di conferire al fatto una diversa — ed anche più grave — qualificazione giuridica, a condizione che il mutamento del titolo di reato non determini una variazione della competenza del giudice di primo grado, che non venga aggravato il trattamento sanzionatorio e che il tema della corretta individuazione della norma incriminatrice sia stato introdotto in giudizio con i motivi di gravame (in giurisprudenza, ex multis, cfr. Cass., Sez. I, 6 ottobre 2022, n. 45466, in Cass. pen., 2024, 291; la tesi è condivisa da P.P. Paulesu, Il divieto di reformatio in peius: note a margine di una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/07/2016, n. 46307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46307 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2016 |
Testo completo
46307 / 1 6 AND REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 2162/2014 -Antonio Prestipino UP 20/07/2016 - Giovanna Verga R.G.N. 8240/2016 - Marco Maria Alma - Cosimo D'Arrigo -Relatore - - Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. ON LU, nato a [...] il [...] 2. D'AI ER, nato a [...] il [...] 3. GI OL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 7189 del 22 ottobre 2015 della Corte d'appello di Milano. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cosimo D'Arrigo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio nei confronti del GI e del ON per la rideterminazione della pena e dichiararsi l'inammissibilità degli altri motivi di ricorso, nonché del ricorso proposto dal D'AI; udito l'avv. Sergio Onesti, difensore di fiducia di ON LU e sostituto processuale dell'avv. Oreste Dominioni, difensore di fiducia di GI OL, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso. H RITENUTO IN FATTO 1. Questa Corte, con sentenza del 9 dicembre 2014 n. 16254/2015, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti da vari imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 22 gennaio 2014, ha così statuito, per quanto qui di interesse: «Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ON LU e di GI OL e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Annulla la medesima sentenza nei confronti di D'AI ER [omissis] limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso dei predetti».
2. In esito al giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 22 ottobre 2015, ha così statuito: - per ER D'AI, previa esclusione per dell'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, ha rideterminato la pena in anni 6 e mesi 5 di reclusione ed euro 26.750 di multa;
- per OL GI, assolto lo stesso dall'episodio del 17 aprile 2007 (di cui al capo 108 dell'imputazione) perché il fatto non sussiste, ha rideterminato la pena in anni 9 e mesi 6 di reclusione ed euro 35.000 di multa;
- per LU ON, assolto lo stesso dagli episodi del 17 aprile 2007, 12 dicembre 2007 e 7 febbraio 2008 (di cui al capo 110) perché il fatto non sussiste, ha rideterminato la pena in anni 10 e mesi 3 di reclusione ed euro 30.200 di multa. Avverso tale decisione i predetti imputati ricorrono nuovamente innanzi a questa Corte.
3. Il D'AI deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Osserva che la questione - già dedotta con il primo ricorso per cassazione era stata ritenuta assorbita dagli altri motivi di ricorso nella sentenza rescindente, sicché, non essendosi formato alcun giudicato, sulla stessa la corte d'appello di rinvio avrebbe dovuto espressamente pronunciarsi.
4. Il GI allega tre motivi di ricorso. Con il primo motivo denuncia il vizio di motivazione quanto all'affermazione della sua responsabilità in ordine all'episodio di cessione di sostanze stupefacenti del 27 aprile 2007. Osserva sul punto che la sentenza rescindente aveva 2 annullato la prima decisione della corte d'appello sulla base di due argomenti, l'uno concernente talune intercettazioni telefoniche e l'altro relativo alle dichiarazioni rese da tale CE ET;
la corte di rinvio, a parere del ricorrente, non avrebbe adeguatamente motivato sul primo aspetto e avrebbe totalmente sottaciuto il secondo (così implicitamente ritenendolo privo di valenza probatoria). Con il secondo motivo il GI si duole della violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la corte di rinvio avrebbe rideterminato la pena in misura superiore a quella precedentemente inflitta. Con il terzo motivo di ricorso, il GI denuncia l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 in punto di determinazione della pena, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. 5. Il ON propone una articolata serie di censure. Anzitutto il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., in quanto il giudice di rinvio non si sarebbe uniformato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione. Infatti, la prima sentenza d'appello venne annullata perché non aveva fornito risposte specifiche ai motivi di appello, ma · ciò nonostante - - il giudice di rinvio, pur assolvendo il ON da alcuni degli episodi addebitatigli, avrebbe omesso di confrontarsi dialetticamente con gli argomenti difensivi svolti nell'originario atto di gravame, con particolare riferimento all'ambiguo significato di alcune conversazioni telefoniche intercettate. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, l'imputato deduce il vizio di motivazione e l'omessa osservanza del principio di diritto formulato nella sentenza di annullamento, con riferimento ai fatti del 28 gennaio 2008 (acquisto di 2 kg. di sostanza stupefacente). In particolare, la corte d'appello avrebbe errato la lettura delle risultanze istruttorie con riferimento all'effettiva partecipazione del ON all'episodio, affermata sulla base di una immotivata e non condivisibile interpretazione di una conversazione intercorsa fra altri due coimputati (tali EA e ON), peraltro parzialmente incomprensibile. Inoltre, con gli originari motivi di gravame era stato censurato anche il trattamento sanzionatorio, specie se posto a confronto con la (minore) pena inflitta al coimputato ON per il medesimo fatto. La prima sentenza di appello aveva accolto la doglianza, con nuova rideterminazione della pena. La corte del rinvio, invece, non ha preso in esame la censura quoad poenam. Ulteriori censure, declinate nell'ambito dei medesimi motivi di ricorso, riguardano gli altri episodi addebitati al ON. 3 Con il quarto motivo di ricorso, il ON invoca l'effetto estensivo - ex art. 627, comma 5, cod. proc. pen. della sentenza di annullamento pronunciata - dalla Corte di cassazione in favore degli altri computati EA e MM, con particolare riferimento all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990. Infine, con il quinto e sesto motivo il ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione a vari profili della sentenza impugnata, in parte coincidenti con quelli già investiti dagli altri motivi di ricorso. Le principali censure con carattere di novità riguardano la mancata concessione delle attenuanti generiche;
la modulazione dei singoli aumenti di pena per effetto della continuazione, effettuati nella misura indicata per ciascun episodio dal giudice di primo grado, anziché nella minor misura ritenuta in esito al primo giudizio di appello;
la violazione del divieto di reformatio in peius in relazione al trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal D'AI è manifestamento infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Contrariamente a quanto dedotto dall'imputato, la sentenza impugnata affronta specificatamente il tema delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto assorbito dalla sentenza di annullamento, ed osserva «correttamente il primo giudice le ha negate in considerazione della continuità e della reiterazione della condotta illecita (per il periodo maggio-settembre 2007 il D'AI è stato condannato in separato procedimento) che dimostra, in assenza di qualsivoglia resipiscenza ed altri elementi positivamente valutabili, l'inserimento non occasionale nel mondo del traffico di sostanza stupefacente» (pag. 6). Tale motivazione, immune da vizi logici e giuridici, si sottrae a censure di legittimità. Infatti, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 - Caridi e altri, Rv. 24241901). In altri termini, la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di 4 preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 29/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
2.1 Il ON e il GI prospettano, sia pure con diversità di sfumature, una censura comune relativa al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla violazione del divieto di reformatio in peius nella determinazione dell'aumento della pena per la continuazione fra i reati. Sul punto, i due ricorsi possono essere trattati congiuntamente.
2.2 Per un più chiaro inquadramento della vicenda, è utile schematizzare le condanne riportate dai due ricorrenti nei vari gradi di giudizio, premettendo che nei rispettivi capi di imputazione (nn. 108 e 110) sono racchiusi una pluralità di episodi di cessione di sostanza stupefacente, sicché le pene inflitte sono comprensive dell'aumento per la continuazione: a) sentenza del Tribunale di Milano del 27 febbraio 2013: -· OL GI, colpevole del reato di cui al capo 108 (limitatamente ai fatti dell'aprile 2007): anni 10 di reclusione ed euro 39.000 di multa;
- LU ON, colpevole del reato di cui al capo 110: anni 11 di reclusione ed euro 32.000 di multa;
b) sentenza della Corte d'appello di Milano del 22 gennaio 2014: - OL GI: pena ridotta ad anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 39.000 di multa;
conferma nel resto;
- LU ON: pena ridotta ad anni 9 e mesi 9 di reclusione ed euro 32.000 di multa;
conferma nel resto;
c) sentenza della Corte d'appello di Milano del 22 ottobre 2015 (giudizio di rinvio): OL GI, assolto dall'episodio del 17 aprile 2007: anni 9 e mesi 6 di reclusione ed euro 35.000 di multa;
LU ON, assolto dagli episodi del 17 aprile 2007, 12 dicembre 2007 e 7 febbraio 2008: anni 10 e mesi 3 di reclusione ed euro 32.000 di multa. È dunque evidente che la Corte d'appello nel 2015, all'esito del giudizio di rinvio, ha inflitto ad entrambi gli imputati pene inferiori a quelle riportate in esito al giudizio di primo grado, ma superiori a quelle rideterminate dalla medesima Corte d'appello con la sentenza del 2014, nonostante i ricorrenti fossero stati contemporaneamente assolti da alcuni degli episodi loro contestati e quindi il numero di fatti legati dal vincolo della continuazione si sia assottigliato. Invero, la Corte d'appello in sede di rinvio si è limitata a eliminare l'aumento di pena inflitto per la continuazione dal Tribunale per i singoli episodi dai quali ON e il GI sono stati assolti, senza considerare che nel precedente., 5 giudizio d'appello, sebbene non fosse intervenuta alcuna assoluzione, la pena detentiva era stata ridotta con riferimento sia alla pena base che agli aumenti per la continuazione.
2.3 La superiore statuizione è censurata dal ON e dal GI, che lamentano la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la prima sentenza di appello, che aveva considerevolmente ridotto le pene, non era stata impugnata dal pubblico ministero e quindi il relativo trattamento sanzionatorio, divenuto irrevocabile, avrebbe dovuto costituire uno sbarramento alla discrezionalità della medesima Corte d'appello in sede di rinvio. In particolare, la Corte d'appello del giudizio recissorio non solo avrebbe violato la misura complessiva della penale finale determinata nel primo giudizio di appello, ma anche la statuizione relativa all'aumento della pena in continuazione per i singoli reati.
2.4 Vengono dunque sottoposti all'attenzione di questa Corte due distinti quesiti. Il primo è se, in caso di annullamento della sentenza di appello, in accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato sull'affermazione di responsabilità, il giudice di rinvio che ribadisca il giudizio di colpevolezza si trovi vincolato, nella determinazione della pena, alla misura stabilita nella sentenza annullata. Il quesito prende consistenza, dunque, alla ricorrenza delle seguenti condizioni: -sentenza di primo grado di condanna;
sentenza d'appello di condanna, tuttavia con pena inferiore a quella stabilita in primo grado (se fosse pari, il limite per il giudice di rinvio sarebbe comunque costituito dal divieto di reformatio in peius della sentenza di primo grado); - annullamento della sentenza d'appello sull'affermazione di colpevolezza, in assenza di impugnazione del pubblico ministero sulla misura della pena;
giudizio di rinvio che si conclude nuovamente con l'affermazione di colpevolezza dell'imputato. In queste circostanze, ritiene la Cassazione, che il giudice deve tener conto anche dell'effetto devolutivo dell'appello, per cui non può intervenire su elementi di pena in relazione a capi o a punti in alcun modo coinvolti. Infatti, l'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., nel prevedere che il giudice di rinvio a seguito di annullamento decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fa espressamente salve le limitazioni stabilite 6 dalla legge. Fra queste, anzitutto viene in rilievo quella che deriva dall'art. 609 cod. proc. pen., che regola dell'effetto devolutivo nel giudizio di cassazione. In particolare, se i motivi proposti con il ricorso per cassazione non comprendono il trattamento sanzionatorio, punto deve ritenersi coperto da giudicato implicito, con la conseguenza che il giudice di rinvio non può rideterminare la pena con effetti in malam partem per l'imputato. In altri termini, poiché in caso di giudizio di rinvio, l'ambito della devoluzione è circoscritto dal giudicato implicito formatosi sui capi della sentenza non interessati dall'annullamento, il giudice cui sia stato demandato il riesame limitatamente alla sussistenza del reato o alla responsabilità dell'imputato, non può, in caso di conferma della condanna, rideterminare la pena in misura maggiore di quella stabilita con la sentenza annullata (v. anche Sez. 5, n. 1133 del 15/12/1997 - Pipicella, Rv. 20955901). Dunque, a seconda dei casi, il limite esterno alla rideterminazione della pena sarà costituito dalla statuizione di primo grado, in attuazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ovvero, se più favorevole per l'imputato, dal trattamento sanzionatorio contenuto nella sentenza d'appello annullata, per effetto del giudicato interno formatosi sul punto ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen. Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel giudizio di rinvio limitato, in assenza di ricorso del pubblico ministero sulla misura della pena, alla sola verifica della sussistenza del reato o della responsabilità dell'imputato, per il combinato disposto degli artt. 597, comma 3, 609 e 627, comma 2, cod. proc. pen., in caso di conferma della condanna, la pena irrogata non può essere più grave, per specie o quantità, di quella inflitta dal giudice di primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in grado d'appello con la sentenza annullata". Venendo al caso di specie, l'applicazione del principio di diritto testé formulato comporta che il limite alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio sarebbe dovuto essere costituito dalla statuizione sulle pene assunta dalla Corte d'appello con la sentenza del 2014. -Pertanto, la sentenza impugnata che, invece, pur contenendo le pene entro i limiti della condanna pronunciata dal Tribunale, ha inflitto un trattamento sanzionatorio complessivamente più grave di quello rideterminato in esito al primo giudizio di appello - deve essere, annullata in parte qua.
2.5 Il secondo quesito che viene all'attenzione di questo Collegio riguarda la possibilità, per il giudice di rinvio, di modificare le singole componenti del 7 trattamento sanzionatorio, pur nel rispetto del limite della pena complessivamente irrogata. Le Sezioni unite di questa Corte, occupandosi del tema, hanno già avuto modo di precisare che, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, sicché il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma 4, cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005 - William Morales, Rv. 232066). Non muta il citato orientamento il successivo arresto delle Sezioni unite, di cui alla seguente massima: non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014 - C., Rv. 258653; v. pure Sez. 2, n. 29017 del 20/06/2014 - Boschi, Rv. 260099). Infatti, tale pronuncia concerne il diverso caso in cui l'annullamento determina l'alterazione della struttura del reato continuato (ad es., con l'assoluzione per il reato più grave o con una diversa qualificazione che determina l'individuazione di un diverso reato quale reato più grave); ipotesi che nella specie non ricorre (essendo intervenuta l'assoluzione degli imputati solo per reati satellitari). Nella specie il giudice di rinvio non ha violato soltanto il limite esterno alla rideterminazione della pena costituito dal complessivo trattamento sanzionatorio irrogato con la prima sentenza di appello, non impugnata sul punto. Il giudice di rinvio ha anche violato il divieto di reformatio in peius con riferimento alle singole componenti che concorrono alla determinazione dell'entità complessiva della pena, avendo applicato in continuazione per ogni singolo episodio il medesimo aumento di pena stabilito dal Tribunale, ma per un numero più ridotto di episodi, anziché quello più favorevole rideterminato con la sentenza d'appello del 2014. Dunque la sentenza impugnata deve essere annullata anche in relazione a tale capo della decisione, avendo il giudice di rinvio operato una reformatio in peius in relazione all'aumento della pena in continuazione, consistita nell'avere applicato il trattamento deteriore stabilito nella sentenza di primo grado, anziché quello più favorevole contenuto nella sentenza d'appello annullata. 8 3.1 Passando all'esame dei motivi di ricorso non in comune, va anzitutto dichiarata la manifesta infondatezza della prima doglianza prospettata dal GI. L'imputato sostiene che l'affermazione della sua responsabilità in ordine all'episodio di cessione di sostanze stupefacenti del 27 aprile 2007 sarebbe carente di motivazione. Questa Corte, però, ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Sez. 1, n. 3262 del 25/05/1995 - Rv. 202133). In altri termini, occorre che il giudice abbia omesso del tutto di prendere in considerazione il punto sottoposto alla sua analisi, talché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Sez. 4, n. 10456 del 15/11/1996 - Rv. 206322). Tali conclusioni restano ferme pur dopo la legge n. 46 del 2000 che, innovando sul punto l'art. 606 lett. e) c.p.p., consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo". Alla Corte di cassazione resta comunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (ex plurimis: Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006 - De Vita, Rv. 235507; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - Musso, Rv. 265482). Quindi, anche dopo la novella, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006 Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007 - Servidei, Rv. 237652; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007 - Messina ed altro, Rv. 235716). In conclusione, tale motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.2 Il terzo motivo di ricorso del GI è relativo anch'esso al trattamento sanzionatorio (erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 in punto di determinazione della pena, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014). Poiché la sentenza impugnata deve essere annullata come chiarito al par.
2 - sull'intero trattamento sanzionatorio, questa più specifica doglianza deve essere dichiarata assorbita dall'accoglimento del motivo di ricorso d'ordine generale.
4.1 Anche il ricorso del ON, fatta eccezione per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
4.2 Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso denunziano solo in apparenza la violazione di una norma processuale (l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e l'art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.). A ben vedere, infatti, l'imputato si duole non tanto della circostanza che il giudice di rinvio non si sarebbe uniformato al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, quanto piuttosto che, nel procedere alla rinnovazione del giudizio di merito, avrebbe omesso di confrontarsi dialetticamente con gli argomenti difensivi svolti nell'originario atto di gravame, con particolare riferimento all'ambiguo significato di alcune conversazioni telefoniche intercettate (primo motivo) e all'interpretazione della conversazione intercorsa fra altri due coimputati (tali EA e ON), che peraltro l'imputato descrive come parzialmente incomprensibile (secondo e terzo motivo). Pertanto, a prescindere dal nomen iuris, il ON si limita a prospettare un interpretazione alternativa in punto di fatto delle risultanze istruttorie, come tale inammissibile in sede di legittimità. Si rinvia a quanto già osservato al par. 3.1. 4.3 Alle medesime conclusioni si deve pervenire per tutte le altre doglianze disorganicamente esposte nel ricorso, quali quelle relative agli episodi del 10 maggio 2007 e del 10 e del 12 dicembre 2007. Si tratta, anche in tutti questi casi, di inammissibili ricostruzioni alternative in punto di fatto. 10 4.4 Nell'ambito del quarto motivo di ricorso, il ON contesta altresì l'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990 (fatto commesso da tre o più persone). Questa Corte, con la sentenza del 9 dicembre 2014, escludendo la pluralità di persone in concorso per tutti gli episodi, fuorché per quello del 29 novembre 2007, osserva che, in relazione a quest'ultimo fatto, sarebbe apodittica e non motivata l'affermazione dell'esistenza di un fornitore sconosciuto, la cui presenza sarebbe stata sufficiente a far scattare l'aggravante. Il giudice di rinvio si confronta in modo appropriato con il rilievo mosso da questa Corte alla precedente sentenza di appello, motivando in modo immune da vizi logici e giuridici sulla presenza del "terzo uomo" non indentificato (pag. 13 s.). Pure questa doglianza, pertanto, è manifestamente priva di fondamento, risolvendosi anch'essa in una ricostruzione alternativa in punto di fatto.
4.5 Le censure quoad poenam sono invece assorbite dall'annullamento che travolge l'intero trattamento sanzionatorio. Ciò vale, in particolare, per quel che concerne il confronto con la (minore) pena inflitta al coimputato ON e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, nei confronti dei soli ON e GI, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Nel resto, i ricorsi dei predetti imputati sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili. Il ricorso D'AI, invece, è inammissibile in toto e quindi lo stesso va condannato, a differenza dei coimputati, al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in relazione ai profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ON LU e GI OL, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Dichiara nel resto inammissibili i riscorsi dei predetti ON e GI. 11 Dichiara inammissibile il ricorso di D'AI ER e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 20/07/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Cosimo D'Arrigo Antonio Presti DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 3 NOV. 2016 IL Il Cancellere NA D Funzionano Giudiziario E R Angelo Maria CANGEMI P S U E S T OR C 12