Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2001, n. 10578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10578 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
1 0 5 7 8 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 1946/99 SEZIONE LAVORO Cron. N. 23196 composta dai seguenti Magistrati: -Presidente- Rep. N.
1.Dott. Vincenzo Trezza 662. Mario Putaturo Donati Viscido -Consigliere- -Consigliere-3.* Donato Figurelli 664. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. Raffaele Foglia -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA LI ET, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Stazione di Monte Mario 9, presso lo studio dell'Avv. Ales- sandra Gullo, rappresentato e difeso, in virtù di mandato speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Giuseppe Magaraggia del foro di Lecce Ricorrente 2401
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello 2 Stato, presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, domi- cilia per legge Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 3789/97 del Tribunale di Lec- ce del 13.11.1997/18.12.1997 nella causa iscritta al n. 2786 del R.G. anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.6. 2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato in data 16.3.1994, PI IN con- veniva in giudizio dinanzi al Pretore di Brindisi il Ministero dell'Interno per il riconoscimento della pensione di invalidità ci- vile e in subordine dell'assegno di invalidità. Al riguardo esponeva di avere esperito con esito negativo l'iter amministrativo susseguente alla presentazione della relativa do- manda alla Commissione Invalidi Civili in data 15.2.1993. Il Ministero dell'Interno, costituendosi, contestava le domande e ne chiedeva il rigetto. All'esito, l'adito Pretore, espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 15.1.1996, respingeva la domanda. Proposto gravame da parte del IN, il Tribunale di Lecce, con sentenza depositata il 18.12.1997, rigettava l'appello rite- nendo le valutazioni del consulente tecnico di ufficio di primo 3 grado adeguatamente motivate e documentate nel senso che, con riferimento ai codici delle tabelle ministeriali, la complessiva in- validità civile, desunta dalle varie patologie, era pari al 60 %. Avverso l'anzidetta sentenza ricorre per cassazione il IN con unico articolato motivo, al quale resiste con controricorso il Ministero dell'Interno. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente denuncia omessa ed insuffi- ciente motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e contempo- ranea violazione ed erronea applicazione degli artt. 12-13 della legge n. 118 del 1971. Il ricorrente contesta la decisione dei giudici di merito per avere richiamato genericamente le valutazioni del consulente tecnico di ufficio e per non avere tenuto in considerazione ogni singola patologia;
aggiunge che il richiamo alle tabelle ministeriali non appare decisivo, non essendo le stesse vincolanti in sede conten- ziosa. Da parte sua il resistente Ministero eccepisce l'infondatezza del motivo di ricorso sia in relazione al mancato raggiungimento nella fattispecie della percentuale minima di invalidità del 74 % sia in relazione alla mancata prova che il fatto traumatico non fosse altrimenti tutelato. Ciò premesso sulle opposte linee difensive, questa Corte ritiene privi di pregio i rilievi del ricorrente e quindi di disattenderli. Il IN ha mosso critiche del tutto generiche alla decisione impugnata in ordine alla valutazione delle patologie riscontrate a suo carico dal consulente tecnico di ufficio, limitandosi ad oppor- re un diverso apprezzamento delle stesse patologie e sostenendo che le medesime avrebbero dovuto essere determinate in modo globale. L'impugnata sentenza ha fornito adeguata motivazione, essendosi richiamata all'anzidetta consulenza, la quale ha accertato. all'esito di accurati e documentati esami, una invalidità comples- siva pari al 60 %. Trattasi in ogni caso di tipico apprezzamento, da parte del giudi- ce di merito, relativo a risultati di indagini, compiute dal consu- lente tecnico, non censurabile in sede di legittimità, come più volte affermato e ribadito da questa Corte (ex plurimis Cass. sentenza n. 7933 del 9 giugno 2000; Cass. sentenza n. 12910 29 settembre 2000). In conclusione, il ricorso è destituito di fondamento e va riget- tato. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassa zione, sussistendo i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità Così deciso in Roma addi 8 giugno 2001 IL CANCELLI aucho be nensis Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Vicce ri Tresha Depositato in Cancelleria M oggi, E R P IL CANCELLIERE